Composizione negoziata della crisi e rapporti bancari: continuità dei contratti, vigilanza prudenziale e classificazione del credito

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

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La composizione negoziata della crisi ha introdotto nel sistema concorsuale italiano un istituto di natura negoziale e stragiudiziale, finalizzato a favorire il risanamento dell’impresa prima che la crisi evolva in insolvenza irreversibile.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 12-25-quinquies CCII) ha costruito uno strumento che non comporta spossessamento patrimoniale né cristallizzazione del patrimonio del debitore, lasciando all’imprenditore la gestione dell’impresa durante le trattative con i creditori.

In questo contesto la posizione delle banche assume una rilevanza centrale. Il legislatore ha cercato di evitare che la mera apertura del percorso negoziale determini una reazione difensiva immediata del sistema creditizio, che potrebbe compromettere ogni prospettiva di risanamento. Allo stesso tempo, non ha inteso comprimere le esigenze di sana e prudente gestione che derivano dalla disciplina di vigilanza.

Da questo equilibrio nasce una disciplina che richiede alle banche un livello elevato di valutazione tecnica e di tracciabilità decisionale.

Continuità dei rapporti bancari e divieto di reazioni automatiche

Il punto di partenza della disciplina è espresso dall’art. 16, comma 5, CCII.

La norma stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e la partecipazione alle trattative non costituiscono, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito né motivo di diversa classificazione del credito.

Questa previsione ha una funzione sistemica precisa. Il legislatore ha inteso evitare che la sola notizia dell’avvio della procedura produca un effetto di contagio finanziario immediato, tale da bloccare la liquidità dell’impresa nel momento più delicato del tentativo di risanamento.

La disposizione non introduce tuttavia un obbligo generalizzato di prosecuzione dei rapporti bancari. Il suo obiettivo è piuttosto quello di impedire automatismi decisionali, imponendo che ogni intervento della banca sia fondato su elementi oggettivi e documentabili.

Ne deriva che la continuità dei rapporti bancari durante la composizione negoziata rappresenta la regola di sistema, ma non costituisce un vincolo assoluto.

Gestione delle linee di credito e margini di intervento della banca

La disciplina del Codice della crisi incide in particolare sulle linee di credito e sui finanziamenti in corso.

Durante le trattative, l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa e può continuare a utilizzare i rapporti bancari esistenti.

Il divieto previsto dall’art. 16, comma 5, CCII impedisce alla banca di recedere o sospendere le linee per il solo fatto dell’accesso alla procedura.

Ciò non significa che l’intermediario debba mantenere invariata la propria esposizione.
L’istituto di credito conserva la possibilità di adottare misure di gestione del rischio, purché esse non siano riconducibili alla mera apertura della composizione negoziata.

Rientrano in questo ambito, ad esempio:

  • la rimodulazione tecnica dell’utilizzo delle linee;
  • la definizione di plafond progressivamente decrescenti;
  • la gestione del rapporto in rientro graduale.

Interventi di questo tipo non costituiscono revoca del credito, ma rappresentano strumenti di gestione prudenziale dell’esposizione, compatibili con la ratio della norma quando sono supportati da un’adeguata valutazione del merito creditizio.

La criticità è la motivazione della decisione.

Ogni modifica significativa del rapporto dovrebbe risultare collegata a elementi oggettivi quali:

  • l’andamento dei pagamenti correnti;
  • l’utilizzo delle linee rispetto al piano di risanamento;
  • il deterioramento delle garanzie o degli indicatori economico-finanziari:
  • altri indicatori di deterioramento del merito creditizio emergenti dall’analisi della posizione.

Vigilanza prudenziale e limiti alla continuità dei rapporti

Il bilanciamento tra continuità delle relazioni creditizie e stabilità del sistema bancario emerge con particolare evidenza nella clausola finale dell’art. 16, comma 5, CCII.

La norma consente la sospensione o la revoca delle linee quando la decisione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Questa previsione riconosce che l’ordinamento bancario non può prescindere dalle regole nazionali ed europee che disciplinano la gestione del rischio di credito.

Tra queste assumono particolare rilievo:

  • il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) sulla definizione di default;
  • le Linee guida EBA sulla concessione e sul monitoraggio dei prestiti;
  • le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia, tra cui la Circolare n. 285/2013.

In questo quadro la banca può intervenire sul rapporto quando emergano indicatori oggettivi di deterioramento del merito creditizio.

La scelta deve tuttavia essere accuratamente documentata. La banca è tenuta a dimostrare, se vi sia contestazione, che la decisione non è derivata automaticamente dall’accesso alla procedura, ma da una specifica valutazione concreta del rischio.

La stessa norma richiede inoltre che l’eventuale sospensione o revoca delle linee sia comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, con indicazione delle ragioni specifiche della decisione.

La formalizzazione della motivazione assume quindi un ruolo decisivo anche sotto il profilo contenzioso.

Classificazione del credito e disciplina prudenziale

Uno dei profili più delicati riguarda la classificazione delle esposizioni creditizie.

Il Codice della crisi stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé motivo di riclassificazione del credito.

La valutazione deve invece essere effettuata tenendo conto:

  • del progetto di piano presentato ai creditori;
  • della disciplina di vigilanza prudenziale

Questa impostazione impone alle banche una valutazione articolata su tre livelli.

Il primo è il livello prudenziale, che riguarda la classificazione delle esposizioni in base alle categorie previste dalla normativa di vigilanza (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate).

Il secondo è il livello contabile, disciplinato dal principio IFRS 9, che richiede la rilevazione delle perdite attese sulla base di una valutazione prospettica del rischio.

Il terzo è il livello interno dell’intermediario, basato su modelli di rating, indicatori di early warning e monitoraggio del piano di risanamento.

La composizione negoziata non elimina questi obblighi.

Al contrario, richiede che la banca coordini le diverse dimensioni della valutazione creditizia, assicurando coerenza tra classificazione prudenziale, contabilizzazione delle perdite e segnalazioni di vigilanza.

Segnalazioni in Centrale dei rischi e trasparenza del sistema

La stessa logica si riflette nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

L’avvio della composizione negoziata non sospende gli obblighi segnaletici delle banche. Le informazioni relative agli scaduti, agli sconfinamenti e alle inadempienze devono continuare ad essere comunicate secondo le regole ordinarie.

Una moratoria informativa generalizzata sarebbe incompatibile con il funzionamento del sistema di vigilanza. La Centrale dei rischi svolge infatti una funzione essenziale di trasparenza e condivisione delle informazioni creditizie tra intermediari.

Alcune pronunce di merito hanno talvolta concesso provvedimenti cautelari volti a limitare temporaneamente le segnalazioni; si tratta tuttavia di interventi circoscritti, legati a situazioni specifiche e non privi di profili di criticità, che non incidono sulla regola generale dell’obbligo segnaletico.

Il ruolo delle banche nel percorso di risanamento

La disciplina della composizione negoziata attribuisce alle banche un ruolo che non è meramente passivo.

L’art. 16 CCII richiede espressamente che gli intermediari partecipino alle trattative in modo attivo e informato.

Ciò implica un coinvolgimento che va oltre la semplice gestione contrattuale del rapporto.

La banca è chiamata a valutare responsabilmente il progetto di piano, la sostenibilità delle misure proposte e la coerenza tra utilizzo delle linee e percorso di risanamento.

Questa attività richiede presidi organizzativi adeguati, in grado di assicurare:

  • coordinamento tra funzioni creditizie, risk e legali;
  • tracciabilità delle decisioni;
  • monitoraggio periodico delle posizioni coinvolte nella procedura.

In questo contesto la composizione negoziata non è soltanto uno strumento di emersione e gestione della crisi d’impresa.

Misura, in concreto, la capacità delle banche di governare la continuità operativa del debitore, in coerenza con la vigilanza prudenziale e con i presìdi interni di rischio.


Approfondimento ulteriore riservato

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Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Composizione negoziata della crisi e rapporti bancari: continuità dei contratti, vigilanza prudenziale e classificazione del credito”, Magistra Banca e Finanza, 5 marzo 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/composizione-negoziata-della-crisi-e-rapporti-bancari-continuita-dei-contratti-vigilanza-prudenziale-e-classificazione-del-credito/.

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