Consiglio dei Ministri: via libera alla disciplina della responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche

11 aprile 2001

Comunicato stampa del Ministero della Giustizia

N.B. : si legga l’articolo:

Societas delinquere potest: la legge 300/2000 ed i profili di responsabilità  penale “diretta” delle persone giuridiche.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato questo pomeriggio – su proposta del Ministro della Giustizia, On. Piero Fassino – lo schema di Decreto Legislativo riguardante la “Disciplina della responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche, delle società  e delle associazioni anche prive di personalità  giuridica”.
Il provvedimento è stato predisposto in applicazione della delega al Governo prevista dall’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e comporta l’introduzione di una particolare forma di responsabilità  amministrativa di determinati enti, conseguente all’accertamento di reati commessi nel loro interesse. Tale responsabilità  è prevista da alcune importanti convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito: la Convenzione di Bruxelles del 26-7-1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità  europee e dei relativi protocolli; la Convenzione del 26-5-1997 sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle comunità  europee o degli Stati membri; e la Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali (convenzione OCSE).
Queste le novità  contenute nel provvedimento:

la responsabilità  amministrativa riguarda le persone giuridiche, le società  ed associazioni anche prive di personalità  giuridica, e gli enti pubblici economici, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici;

la responsabilità  riguarda alcuni reati contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzione e concussione, e contro il patrimonio, in particolare truffa in danno dello Stato, commessi dai responsabili degli enti o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, purché i reati stessi siano stati commessi a vantaggio dell’ente stesso;

al fine di evitare o di attenuare la responsabilità , gli enti possono preventivamente dotarsi di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati per i quali è prevista la loro responsabilità  amministrativa;

la responsabilità  amministrativa comporta l’applicazione all’ente di sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive (tra cui la sospensione o revoca di autorizzazioni, l’interdizione dall’esercizio di attività , il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione), la confisca del profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza;

l’entità  della sanzione pecuniaria è commisurata principalmente alla gravità  del fatto e alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, che ne risponde esclusivamente con il suo patrimonio o con il fondo comune, e le sanzioni interdittive sono individuate in base alla specifica attività  svolta dall’ente responsabile;

la sanzione pecuniaria è ridotta, principalmente quando il vantaggio per l’ente sia stato minimo, il danno cagionato a terzi sia stato di particolare tenuità , l’ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze dannose del reato, ovvero abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

le sanzioni interdittive possono essere evitate risarcendo integralmente il danno o eliminando le conseguenze dannose del reato prima dell’apertura del dibattimento, ovvero adottando moduli organizzativi idonei ad impedire il ripetersi di reati della stessa specie di quello verificatosi, o ancora mettendo a disposizione, ai fini della confisca, il profitto conseguito;

la responsabilità  per fatti antecedenti permane anche in caso di successiva trasformazione, fusione o scissione dell’ente;

la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente è dello stesso giudice penale competente per i reati dai quali essi dipendono.
“Con questo provvedimento – ha detto il Ministro della Giustizia Fassino – l’Italia aggiorna e allinea la normativa anticorruzione agli standard europei e internazionali, con evidente vantaggio di trasparenza e serietà  per il nostro sistema imprenditoriale e per il buon funzionamento del mercato.”

N.B. : si legga l’articolo:

Societas delinquere potest: la legge 300/2000 ed i profili di responsabilità  penale “diretta” delle persone giuridiche.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Consiglio dei Ministri: via libera alla disciplina della responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche”, Magistra Banca e Finanza, 11 febbraio 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/consiglio-dei-ministri-via-libera-alla-disciplina-della-responsabilita-amministrativa-delle-persone-giuridiche/.

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