Contratti bancari ed efficacia probatoria delle scritture contabili

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Di Giandiego Monteleone

Nella modulistica bancaria recente, sino al 3 febbraio 1995, si è fatto ricorso alla clausola per la quale le scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti del cliente.

Può probabilmente sembrare anacronistico occuparsi di tale tema in un periodo in cui il contenzioso bancario è incrementato da ben altre questioni (anatocismo, tassi usurai) ma la considerazione che tale clausola continua ad essere adoperata nei contratti stipulati prima del 1995 impone alcune riflessioni.

La clausola, applicata in materia di conto corrente e di fideiussione, è stata reputata valida dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. 29 gennaio 1982, n.575; Trib. Napoli, 4 luglio 1985; Trib. Milano, 26 febbraio 1987; Trib. Milano, 2 aprile 1987; Trib. Milano, 16 febbraio 1989; Trib. Reggio Calabria, 16 ottobre 1987; Corte d’App. Milano, 13 ottobre 1995). Ai sensi di queste pronunce la clausola non realizza alcuna inversione dell’onere della prova, la quale resta, in ogni caso, a carico della banca (così che alla clausola in esame non si applica l’art. 2698 c.c.).

Poiché si verterebbe in materia di diritti disponibili le parti non fanno altro che assegnare a una certa documentazione una speciale presunzione di attendibilità  che serve ad esimere la banca da ogni ulteriore prova. Proprio perché si tratterebbe di diritti disponibili sarebbe esclusa in ogni caso la sanzione della nullità  in caso di modificazione e inversione dell’onere della prova. A queste conclusioni ha ritenuto di aderire parte della dottrina che, piuttosto rapidamente per la verità , si è soffermata sull’argomento.[1]

L’unico autore che si è occupato compiutamente dell’argomento è giunto invece a conclusioni diverse. Questi ha sostenuto, in particolare, la radicale nullità  della clausola in oggetto posto che voler attribuire valore di prova legale alle scritture contabili della banca contrasta in maniera decisa con il diritto alla difesa e alla prova garantito dalle norme costituzionali (art. 24 Cost.).[2]

Deve essere comunque ricordato che con il provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 la Banca d’Italia, quale Autorità  garante della concorrenza e del mercato nel settore bancario, ha ordinato alle banche l’eliminazione dai nuovi moduli contrattuali delle clausole che “dispongono che le risultanze dei libri e/o scritture contabili della banca fanno prova nei confronti del cliente”, perché limitative della concorrenza. A tali prescrizioni si è uniformata l’ABI con la circolare n. 739 del 3 febbraio 1995. Ma, stante la non retroattività  dell’intervento della Banca d’Italia, i contratti stipulati prima di questa data contengono ancora nel proprio testo tali clausole.

Va segnalato inoltre che la Direttiva CEE 93/13 sulle clausole abusive e la relativa normativa italiana di recepimento (che ha introdotto nel codice civile il capo XIV nel titolo II del libro quarto) ritengono in modo presuntivo “abusive” (o secondo la dicitura italiana “vessatorie”) e “inefficaci” le clausole che, solo nei contratti non negoziati tra consumatore e professionista, pongono dei limiti ai mezzi di prova a disposizione del consumatore.

Pare davvero incontestabile che a questo gruppo di clausole appartengono quelle per cui le scritture della banca fanno piena prova a favore della medesima.

Un controllo più penetrante sulla clausola in oggetto potrebbe effettuarsi se solo si desse una portata più estesa alla nozione di clausole limitative dell’opponibilità  delle eccezioni ex art. 1341 co. 2 c.c. Si tratta di quelle clausole che subordinano la tutela processuale dell’aderente ( sia consumatore, imprenditore o professionista) al compimento di determinati atti o che comunque stabiliscono dei limiti o rendono più difficoltosa la sua posizione processuale. Tuttavia, sino ad ora, la giurisprudenza ha negato che la clausola per cui le scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti della banca possa essere considerata vessatoria ai sensi dell’art. 1341, co. 2 c.c.

 

NOTE:

[1] Spano, Fideiussione “omnibus”, anatocismo e documenti probatori a favore della banca, in Banche e banchieri, 1988, pag. 369; Sassi, Le condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni “ominibus”, in Banca, borsa e tit. cred, 1992, I, p. 816.
[2] Patriarca, Efficacia probatoria delle scritture contabili e Nub, in Banca, borsa e tit. cred., 1989, fasc. 2, pt. 2, p.215.


Come citare questo articolo

Giandiego Monteleone, “Contratti bancari ed efficacia probatoria delle scritture contabili”, Magistra Banca e Finanza, 26 marzo 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/contratti-bancari-ed-efficacia-probatoria-delle-scritture-contabili/.

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