Contratto di apertura di credito bancario, calcolo del tasso effettivo globale medio e usura civilistica

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Di Valerio Sangiovanni, Avvocato cassazionista

Master of Laws (University of London)
Dottore di ricerca (Università¤t Heidelberg)
Rechtsanwalt
Componente del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario

 

Si riproduce per gentile concessione dell’autore Valerio Sangiovanni e dell’editore Wolters Kluwer Italia la nota a sentenza già  apparsa in Corriere del merito, 2013, pp. 146-154

 

TRIBUNALE DI VERONA, 19 novembre 2012 – Giud. Mirenda

Il tasso-soglia che fa scattare l’usura va calcolato senza tener conto della commissione di massimo scoperto – in conformità  a quanto stabiliscono le previgenti Istruzioni della Banca d’Italia – fino a quando la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà  le disposizioni attuative previste dall’art. 2-bis, comma 2, l. n. 2/2009, con la conseguenza che il dovere di conformarsi al criterio onnicomprensivo di cui alla l. n. 108/1996 opererà  solo per il periodo successivo all’adozione del regolamento di cui al citato articolo.

 

 

La sentenza in commento si occupa di un problema tecnico oggetto di soluzioni contrastanti in giurisprudenza: la questione è quali voci debbano essere considerate al fine di calcolare il tasso-soglia, superato il quale si verifica usura. In particolare la problematica si è posta con forza in riferimento alla commissione di massimo scoperto, in quanto le Istruzioni della Banca d’Italia – fino al 2009 – indicavano di non tenerne conto ai fini del calcolo del tasso effettivo globale. Nella sentenza in commento il Tribunale di Verona decide in senso contrario a quanto affermato dalla Corte di cassazione, ritenendo che della commissione di massimo scoperto non si debba tenere conto al fine del calcolo del tasso-soglia.

Introduzione

La questione dell’usura civilistica, e segnatamente di quali siano esattamente i calcoli che debbono essere effettuati per stabilire quando è raggiunto il tasso-soglia che fa scattare l’usura, è decisamente complessa e oggetto di una giurisprudenza non sempre uniforme . Non è un caso che il Tribunale di Verona, nella sentenza in commento, compensi fra le parti le spese di lite, sia per la complessità  della materia in sé considerata sia per i differenti orientamenti giurisprudenziali che si sono manifestati in passato.

Del resto l’autorità  giudiziaria veronese assume un atteggiamento per certi versi coraggioso, decidendo in senso contrario a un significativo e recente precedente della Corte di cassazione: secondo il Tribunale di Verona non si deve tenere conto della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso-soglia per l’usura , mentre la Cassazione nel 2010 ha affermato il contrario . Il problema assume un certo rilievo pratico perché, non raramente, i tassi d’interesse che venivano in passato applicati dalle banche si tenevano appena al di sotto del tasso-soglia per l’usura, salvo oltrepassarlo proprio per effetto dell’addebito di commissioni, in particolare di quella di massimo scoperto.

Al fine di comprendere gli articolati problemi giuridici sottesi alla decisione in esame è necessario procedere con ordine, da un lato distinguendo fra i diversi livelli di fonti (legge e regolamento) della disciplina, da un altro lato tenendo conto delle evoluzioni normative e giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo.

La questione dell’applicazione di tassi usurari rappresenta una tematica oggetto di giurisprudenza abbastanza abbondante. La presenza di un discreto numero di controversie è ascrivibile anche alla crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, che ha spinto numerose società  in difficoltà  finanziarie, talvolta gravi e che portano – in alcuni casi – fino all’insolvenza . Le imprese, messe alle strette, possono cercare riscatto agendo in giudizio nei confronti delle banche. Mentre, quando le società  sono in bonis, vi è minore conflittualità  con le banche, la situazione muta quando l’azione in giudizio contro gli istituti di credito viene vista come l’ultima possibilità  di evitare il fallimento.

Esaminando la giurisprudenza degli ultimi anni, si possono individuare almeno tre significativi filoni di contenzioso bancario connesso all’elevato indebitamento delle imprese italiane: l’anatocismo, l’usura e le segnalazioni alla centrale rischi.

Sotto un primo profilo, in alcuni casi le imprese indebitate con le banche cercano di reagire alla situazione debitoria anche agendo nei confronti delle banche, affermando che gli interessi sono stati applicati in modo illegittimo e chiedendone la restituzione. Si tratta del filone giurisprudenziale relativo all’anatocismo , che ha conosciuto una rinascita dopo che la Corte di cassazione ha stabilito che le pretese alla restituzione si prescrivono solo nel termine di 10 anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.

Sotto un secondo profilo, le controversie in materia di anatocismo possono essere affiancate da domande miranti a ottenere la declaratoria che i tassi d’interesse che sono stati applicati dalle banche sono usurari. Il problema – come dimostra la sentenza in commento – è che la nozione di “usurarietà ” del corrispettivo applicato dagli istituti di credito è controversa, ed è stata oggetto di diversi interventi legislativi e regolamentari.

Sotto un terzo profilo, vi è un altro filone di giurisprudenza bancaria oggetto di numerose decisioni negli ultimi anni: le contestazioni relative alle segnalazioni alla centrale rischi . Gli intermediari finanziari sono obbligati a segnalare alla centrale rischi le situazioni di sofferenza in cui si trovano coinvolti i propri clienti. Talvolta succede, peraltro, che la segnalazione avvenga in assenza dei presupposti che la legittimano, precludendo ingiustamente all’impresa interessata il ricorso al credito bancario. Per questa ragione negli ultimi anni diverse società  hanno citato in giudizio le banche per ottenere la declaratoria d’illegittimità  della segnalazione e, conseguentemente, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Nei processi civili concernenti l’applicazione di tassi usurari, l’onere della prova segue le regole generali, per cui è onere dell’attore che chiede la restituzione degli interessi usurari allegare e provare i fatti sui quali si fonda la sua richiesta. L’applicazione di interessi anatocistici si può verificare per un lungo lasso di tempo e risulta dagli estratti conto: sarà  pertanto onere dell’attore produrre in giudizio copia degli estratti conto.

La giurisprudenza ritiene altresì che sia onere dell’attore produrre in giudizio i decreti ministeriali dai quali risulta il tasso-soglia di volta in volta applicabile al tipo di operazione rilevante nel caso di specie. In una recente decisione del Tribunale di Ravenna si è anche specificato che l’omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della l. n. 108/1996 che fissano la soglia d’usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi.

Sempre in via d’introduzione è utile ricordare che l’usura è una materia particolarmente tecnica. La verifica della correttezza del calcolo degli interessi e, più in generale, del corrispettivo applicato dalla banca può risultare alquanto complesso e – di norma – richiede l’intervento di un c.t.u. . Gli stessi c.t.u., tuttavia, possono trovarsi in difficoltà  nell’effettuare i calcoli, in quanto i parametri indicati da leggi e regolamenti non sono sempre univoci e sono stati oggetti di modifiche nel corso del tempo. Non è pertanto raro assistere a decisioni giurisprudenziali contrastanti. Il compito di formulare bene i quesiti spetta al giudice, il quale – però – a sua volta rischia di trovarsi in difficoltà , non disponendo di quelle cognizioni contabili, finanziarie e matematiche necessarie per formulare in modo appropriato i quesiti.

L’art. 1815 c.c. sulla nullità  della clausola che prevede interessi usurari

Il punto di partenza dell’analisi deve essere la legge sull’usura (n. 108/1996). Tale legge consiste in una serie di articoli che vanno a modificare disposizioni di altre leggi e, ai fini che qui interessano, vanno evidenziate in particolare due modifiche: la prima quella apportata all’art. 644 c.p. sul reato di usura; la seconda quella apportata all’art. 1815 c.c. sugli interessi usurari nel contesto del contratto di mutuo . Nel commento ci occuperemo dei profili civilistici dell’usura, anche se è innegabile che – in quest’area del diritto – la materia civile e quella penale sono strettamente connesse.

Come è noto, nel contratto di mutuo l’obbligazione principale consiste nella restituzione del capitale (art. 1813 c.c.); a tale obbligazione principale si aggiunge quella di corrispondere gli interessi al mutuante (art. 1815, comma 1, c.c.).

L’art. 1815, comma 2, c.c. prevede tuttavia che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La disposizione è collocata all’interno della disciplina codicistica del contratto di mutuo (artt. 1813-1822 c.c.) e ci si deve pertanto chiedere se essa possa trovare applicazione anche in altri contesti. Bisogna considerare che il contratto di mutuo è solo uno dei tipi di contratto con i quali le banche effettuano finanziamenti.

Molto diffuso nella prassi è anche il contratto di apertura di credito, tipologia contrattuale che si rivolge prevalentemente alle imprese. Il contratto di apertura di credito consente una certa flessibilità  finanziaria alla società  che conclude tale contratto, avendo la possibilità  di prelevare e usare una certa somma di danaro – fino a un limite prefissato – tutte le volte che ne ha bisogno. Anche se l’art. 1815, comma 2, c.c. è dettato nell’ambito del contratto di mutuo, pare preferibile la tesi per cui la disposizione si applica a tutti i contratti con cui viene concesso un finanziamento, indipendentemente dal tipo contrattuale prescelto.

Ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., in presenza d’interessi usurari si verifica la nullità  della clausola che prevede gli interessi e, conseguentemente, tale clausola non può produrre effetti. Dalla nullità  della clausola deriva che tutto ciò che è stato prestato in base a essa non aveva ragione d’essere e deve essere restituito. In conseguenza dell’accertamento dell’usura il mutuatario può pertanto esercitare nel processo civile l’azione di ripetizione degli interessi che gli sono stati addebitati.

È utile precisare che la nullità  prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c. investe solo la clausola e non l’intero contratto. Del resto bisogna considerare che, altrimenti, l’intera operazione di finanziamento verrebbe dichiarata nulla e obbligherebbe le parti alle restituzioni. Il mutuatario sarebbe pertanto obbligato a restituire immediatamente il capitale originariamente percepito. Normalmente però il mutuatario non è in condizioni di restituire subito il capitale, avendo contratto il mutuo proprio per la necessità  di disporre di un capitale e avendo pattuito la restituzione rateale.

In definitiva si può constatare che la sanzione civilista prevista dal legislatore nell’art. 1815, comma 2, c.c. produce un effetto particolarmente grave per il mutuante: in presenza di interessi usurari, non è dovuto alcun interesse. Dal momento che il mutuatario ha l’obbligo di restituire il solo capitale, il mutuante risulta avere prestato il capitale a titolo gratuito. Invece il mutuatario, dal canto suo, trae un considerevole beneficio dell’operazione, trovandosi a godere gratuitamente di un capitale, senza obbligo di corresponsione di alcun interesse. L’attuale disciplina incentiva insomma fortemente il mutuatario a denunciare fenomeni di usura, traendone un vantaggio economico significativo.

La legge n. 108/1996

La nullità  della clausola del contratto si verifica in presenza di interessi “usurari”. Si tratta allora di capire quando gli interessi pattuiti come corrispettivo per il mutuo possano considerarsi tali. A questo fine va anzitutto tenuto presente quanto prevede il codice penale in materia d’usura, secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (così l’art. 1 l. n. 108/1996, che ha riscritto l’art. 644, comma 3, c.p.). La disposizione, così formulata, afferma peraltro solo una riserva di legge, senza entrare in ulteriore dettaglio nella quantificazione del tasso rilevante ai fini dell’usura.

La prima disposizione di legge che dà  concretezza al principio appena enunciato è il medesimo art. 1 l. n. 108/1996, nella parte in cui – nel riformare l’art. 644, comma 5, c.p. – prevede che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

La funzione della norma è quella di affermare l’onnicomprensività  del calcolo degli oneri ai fini dell’usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni, remunerazioni e spese.

Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano “a qualsiasi titolo” siano applicate. Il rischio che il legislatore vuole combattere è che, con artifici contabili, si cerchi di eludere il limite dell’usura, abbassandolo solo formalmente. Se il calcolo del tasso-soglia non tenesse conto di tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito, sarebbe agevole per le banche creare delle voci di costo aggiuntive e spostare una parte del peso del finanziamento dalla voce “interessi” ad altre voci.

Diversi interventi giurisprudenziali si sono occupati di definire quali sono gli elementi di costo di cui si deve tenere conto nel calcolo del tasso-soglia per l’usura. La maggior parte delle decisioni riguarda la commissione di massimo scoperto (di cui tratteremo in misura più approfondita sotto), ma alcune sentenze hanno toccato anche altri profili. Va in particolare segnalata una decisione del Tribunale di Alba secondo cui nella determinazione del tasso d’interesse, al fine di valutarne l’usurarietà , debbono essere conteggiati tutti gli oneri che l’utente sopporta in connessione con l’uso del credito, quindi anche quelli derivanti dalla polizza a garanzia del rischio di morte stipulata dal destinatario del finanziamento a fronte della cessione del quinto della pensione, in quanto costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito e condizione essenziale per la sua concessione.

L’art. 644, comma 5, c.p. appena esaminato si limita a determinare la base di calcolo dell’interesse usurario, ma non indica quando il tasso possa considerarsi tale. La determinazione del tasso-soglia rilevante ai fini dell’usura è compiuto dall’art. 2 l. n. 108/1996. Secondo questa norma di legge il Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e di spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (art. 2, comma 1, l. n. 108/1996). Il limite previsto dall’art. 644, comma 3, c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà  (art. 2, comma 4, l. n. 108/1996).

La Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare come la norma di cui all’art. 644 c.p. si presenti come una norma parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una complessa procedura amministrativa. Se tale procedura non venisse portata a termine, con la pubblicazione trimestrale dei decreti del Ministro portanti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per la mancanza di un elemento essenziale, integrativo della condotta. Proprio il rilievo che assume la procedura amministrativa per l’integrazione del reato ha fatto sorgere dei dubbi di costituzionalità  della norma.

Sul punto è però intervenuta la medesima Corte di cassazione, affermando che è manifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità  degli artt. 644, comma 3, c.p. e 2 l. n. 108/1996 per contrasto con l’art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del tasso-soglia – oltre il quale si configura uno degli elementi oggettivi del reato di usura – a organi amministrativi, determinerebbe una violazione del principio della riserva di legge in materia penale . Con questa pronunzia la Cassazione ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi-soglia, affidando al Ministro solo il limitato ruolo di “fotografare”, secondo rigorosi criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari.

La commissione di massimo scoperto e le Istruzioni della Banca d’Italia

Abbiamo visto che il corrispettivo per la banca che concede un finanziamento è dato, principalmente, dall’obbligo che la controparte assume di pagare gli interessi. Laddove il tasso d’interessi applicato superi la soglia fissata dai decreti ministeriali, gli interessi si considerano usurari, con conseguenze sia di tipo civilistico (gli interessi non sono dovuti) sia di tipo penalistico (compimento di un reato). Il corrispettivo dell’attività  bancaria non consiste peraltro solo di interessi, ma anche di commissioni, da intendersi come oneri che la banca applica per la concessione di un diverso servizio al proprio cliente. Il problema centrale di cui si occupa la sentenza in commento è se le commissioni debbano essere computate nel calcolo del tasso-soglia e, dunque, se concorrano nel determinare l’usurarietà  dell’operazione.

Ai fini che qui interessano, la distinzione di fondo da operarsi è quella fra la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) da un lato nonché la commissione di mancato utilizzo (c.m.u.) e la commissione di affidamento da un altro lato. Tali commissioni si presentano nella prassi con caratteristiche diverse. Volendo tuttavia tracciare la distinzione di fondo, si può affermare che la commissione di massimo scoperto consiste in un addebito per il fatto che il soggetto usa una linea di credito (e si tratterà  poi di capire concretamente con quali modalità  di calcolo viene operato l’addebito), mentre la commissione di mancato utilizzo consiste in un addebito per il caso contrario, ossia per il fatto che il soggetto non usa una linea di credito (di cui però può, se ne ha bisogno, avvalersi). Non ci soffermeremo sulla commissione di affidamento, che – in sostanza – opera analogamente alla commissione di mancato utilizzo.

Anche nei contratti di apertura di credito, tipo contrattuale oggetto della sentenza in commento, la remunerazione per la banca consiste di due elementi: un tasso debitore e una commissione. Attualmente la materia è disciplinata nell’art. 117-bis t.u.b. secondo la versione vigente del testo legislativo, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in misura proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (art. 117-bis, comma 1, t.u.b.).

Nel sistema in vigore, pertanto, vi è distinzione fra il tasso di interesse, che remunera la banca per il danaro effettivamente utilizzato dall’accreditato, e la commissione, che remunera la banca per il fatto che mette astrattamente a disposizione dell’accreditato una determinata somma. Questa commissione può essere in sostanza definita, usando la distinzione che abbiamo operato sopra, come “di mancato utilizzo” oppure “di affidamento”. Si tratta di una voce di costo indipendente dal fatto che l’accreditato utilizzi effettivamente i danari che gli vengono messi a disposizione e ricompensa la banca per la mera tenuta a disposizione della somma: siccome la banca deve essere sempre pronta per il caso in cui l’accreditato usi la linea di credito fino al massimo pattuito, questa circostanza viene ricompensata mediante una commissione.

L’attuale figura della commissione nelle aperture di credito esisteva, nella sostanza, anche prima della recentissima riforma, seppure con caratteristiche differenti di volta in volta e sotto denominazioni diverse. Generalmente ci si riferiva a tale commissione con l’espressione di “commissione di mancato utilizzo” oppure di “commissione di affidamento”, da tenersi distinte rispetto alla “commissione di massimo scoperto”. Quest’ultima commissione risulta definita nelle Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 come “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dall’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione dell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”.

Come si può notare dalla definizione fornita dalla Banca d’Italia, di fatto la commissione di massimo scoperto remunera l’uso della linea di credito, e ciò avviene in misura percentuale sullo scoperto. Ma se tale è la modalità  di calcolo e di applicazione della commissione di massimo scoperto, essa si avvicina molto – causalmente – agli interessi corrispettivi. Come ha giustamente sottolineato il Tribunale di Verona in un suo precedente del 2007, se – come accade d’ordinario nella prassi bancaria – la commissione è calcolata in una misura percentuale della concreta esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sugli importi effettivamente utilizzati, essa viene a variare in base all’utilizzo del danaro, esattamente come gli interessi e in aggiunta a essi.

Il problema, come accennavamo, è se anche la commissione di massimo scoperto debba essere calcolata ai fini del raggiungimento del tasso-soglia che fa scattare l’usura. A volersi limitare al testo della legge, la risposta dovrebbe essere positiva, considerato che – ai sensi dell’art. 644, comma 5, c.p. – tutti gli oneri che fanno capo al cliente concorrono nella determinazione del tasso-soglia. Il problema è che, nel corso degli anni sono state emanate Istruzioni della Banca d’Italia che escludevano le commissioni di massimo scoperto dal calcolo degli oneri che vanno a comporre la base di calcolo dell’usura. Più specificamente le Istruzioni della Banca d’Italia del 2006, richiamate espressamente nella sentenza del Tribunale di Verona in commento, escludono espressamente che si possa inserire la commissione di massimo scoperto nel computo (sez. I, lett. C5).

Alcuni interventi giurisprudenziali di merito hanno preso posizione sul rapporto fra legge e Istruzioni della Banca d’Italia (e decreti ministeriali), affermando la prevalenza della prima.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che la l. n. 108/1996 ha implicitamente abrogato i decreti ministeriali che, prima del 1996, prevedevano che fossero escluse dal tasso annuo effettivo globale le spese.

Poiché la legge prevale sui decreti ministeriali ex art. 4 preleggi, i decreti ministeriali devono considerarsi abrogati, con la conseguenza che nella determinazione del tasso annuo effettivo globale deve tenersi conto di tutte le spese. Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’intermediario finanziario consistente nel frazionare i costi di un’unica operazione di credito al consumo in due contratti, il primo relativo alla somma mutuata, il secondo alle spese di assicurazione e istruttoria. Tale duplicazione di contratti aveva una finalità  meramente elusiva delle disposizioni sull’usura (al fine di far apparire l’operazione nei limiti del tasso-soglia), ma in realtà  si trattava di un’unica operazione. Conseguentemente l’autorità  giudiziaria non accoglie la domanda dell’intermediario di pagamento degli interessi usurari, accogliendo solo la diversa domanda di restituzione del capitale.

Sul rapporto fra legge e Istruzioni il Tribunale di Alba ha preso chiaramente posizione, statuendo che – nel contrasto fra legge e Istruzioni – deve prevalere la prima: più precisamente l’autorità  giudiziaria albese ha affermato che le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia hanno carattere meramente tecnico-esplicativo e funzione fondamentalmente statistica, per cui non possono derogare al testo normativo ed essere considerate vincolanti in sede giudiziaria.

Secondo il Tribunale di Alba alle Istruzioni non è certamente consentito apportare deroghe alla legge. A voler intendere diversamente (e quindi a voler attribuire alla Banca d’Italia il potere discrezionale di decidere quale onere debba essere conteggiato e quale meno), si dovrebbe difatti concludere che la Banca d’Italia svolga non un ruolo meramente tecnico nell’ausilio al Ministro nell’individuazione del tasso-soglia come delineato dal legislatore, ma un ruolo in senso lato politico e paralegislativo, con annesso potere di determinare addirittura quando (con il mutamento delle Istruzioni) la stessa condotta possa considerarsi illecita, il che – anche in considerazione dei principi di legalità  e di riserva di legge che informano la materia penalistica – non è ammissibile.

Il Tribunale di Alba conclude nel senso che le Istruzioni della Banca d’Italia non assumono carattere vincolante per il giudicante, il quale conserva sempre il potere di sindacare la correttezza e la conformità  delle predette Istruzioni al dettato legislativo, Istruzioni che assolvono fondamentalmente alla più limitata funzione di fornire dei dati statistici al Ministro sulla base di comunicazioni omogenee ricevute dagli operatori creditizi.

La versione più recente delle Istruzioni (agosto 2009) della Banca d’Italia ha cambiato radicalmente l’approccio, prevedendo che il calcolo del tasso effettivo globale sia tendenzialmente onnicomprensivo: il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente . In particolare, secondo la nuova versione delle istruzioni, sono inclusi anche gli oneri per la messa a disposizione di fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto.

Vi è da chiedersi per quale ragione la Banca d’Italia abbia lasciato in vigore fino al 2009 Istruzioni che paiono in contrasto con la legge sull’usura. Mentre difatti il testo legislativo usa un criterio onnicomprensivo, le Istruzioni sottraggono un elemento (la commissione di massimo scoperto) dal calcolo degli oneri per il raggiungimento della soglia dell’usura. Probabilmente la ragione di questa soluzione è di tipo economico.

Ogni ordinamento ha, in sostanza, due possibilità : fissare una soglia che fa scattare la disciplina dell’usura oppure non prevedere alcuna soglia, lasciando che sia il mercato a decidere quali soggetti siano degni di credito. Con la legge sull’usura si è stabilito che, oltre una certa somma percentuale, le banche non possono fare credito, pena il compimento di un reato. La conseguenza di questa scelta è che debitori molto rischiosi vengono esclusi dal mercato del credito bancario. Dunque un effetto paradossale della normativa sull’usura è quello di spingere verso l’usura criminale in senso stretto (diversa da quella “bancaria”) una certa percentuale di debitori, che – per il loro scarso merito di credito – non trovano sostegno negli istituti di credito. In questo contesto si colloca la commissione di massimo scoperto: escludendola dal calcolo del tasso effettivo globale ai fini dell’usura, le banche hanno goduto di un certo margine di flessibilità  nel fare credito, applicando tali commissioni a soggetti che altrimenti non avrebbero avuto accesso al credito bancario.

Infine anche la Corte di cassazione è intervenuta sulla questione di quali voci debbano concorrere nel calcolo del tasso-soglia dell’usura.

Secondo la già  citata importante sentenza del 2010, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, il chiaro tenore letterale dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti tutti gli oneri che l’utente sopporta in connessione con l’uso del credito; fra essi rientra la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità  e tenerla a disposizione del cliente.

Affermata la sussistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie di usura, la Cassazione esclude peraltro la sussistenza del reato nel caso di specie, considerata la mancanza dell’elemento soggettivo: la minima entità  dei superamenti del tasso-soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità  dei superamenti stessi nel corso dei rapporti bancari nonché la previsione di normativa secondaria di settore in applicazione della quale non vi sono stati superamenti del tasso-soglia costituiscono indici fattuali che depongono per l’insussistenza dell’elemento psicologico, non potendosi in loro presenza ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà  di porre in essere una condotta usuraria.

 

 

La sentenza in commento:

TRIBUNALE DI VERONA, 19 novembre 2012 – Giud. Mirenda

Il tasso-soglia che fa scattare l’usura va calcolato senza tener conto della commissione di massimo scoperto – in conformità  a quanto stabiliscono le previgenti Istruzioni della Banca d’Italia – fino a quando la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà  le disposizioni attuative previste dall’art. 2-bis, comma 2, l. n. 2/2009, con la conseguenza che il dovere di conformarsi al criterio onnicomprensivo di cui alla l. n. 108/1996 opererà  solo per il periodo successivo all’adozione del regolamento di cui al citato articolo.

(Omissis).
richiamato, quindi, il contenuto della citazione volta a far accertare, oltre alla nullità /inefficacia del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 202285 e successivi rinnovi, l’indebita applicazione di interessi, commissioni, competenze e commissione di massimo scoperto maturati dal 2 gennaio 2004 sul conto corrente predetto, con la condanna conseguente della convenuta:
a) al risarcimento del danno di euro 65.000 per illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d’Italia;
b) alla restituzione della somma di euro 47.138,21 per indebite commissioni di massimo scoperto di cui agli estratti conto prodotti;
c) infine, al risarcimento del danno per applicazione di tassi usurari, quantificato in via di equità  in euro 60.000;
richiamato il contenuto della comparsa di risposta della banca convenuta la quale ha, innanzitutto, prodotto i documenti da 4 a 12 (v. docc. in atti), attestanti come la linea di credito concessa all’attore – lungi dall’essere il risultato di una scelta unilaterale della banca – si fondasse invece sui patti di cui alle lettere-contratto sottoscritte dal P., patti nei quali risultano specificati per iscritti i tassi di interesse applicati come pure la simmetricità  periodica degli interessi attivi/passivi, secondo legge;
osservato, quanto all’eccepito indebito aumento unilaterale dei tassi, come – in primis – la documentazione versata in atti da ambo le parti dia conto dell’infondatezza del rilievo, per esservi stata, in primo luogo, ogni volta apposita convenzione ad hoc; in secondo luogo, perché, in fatto, il tasso iniziale (fissato inizialmente nella percentuale del 13,15%: doc. 4), discese poi, in sede di successivi rinnovi convenzionali, alla minor soglia del 9% (prima variazione del 15 luglio 2004: doc. 5), per assestarsi quindi definitivamente, in sede di ultimo rinnovo, al tasso dell’11% (v. doc. in atti); che, dunque, resta altresì comprovato il carattere tendenzialmente non peggiorativo delle successive rimodulazioni dei tassi praticati, nel rispetto dei principi delineati dalla normativa sulla trasparenza bancaria;
rilevato che non è stata fornita prova alcuna del danno sofferto dall’attore per responsabilità  precontrattuale (qui da diniego di mutuo, al quale, tuttavia, ha fatto seguito non già  il temuto credit crunch in suo danno bensì cospicua apertura di credito in conto corrente) e contrattuale (per illegittima segnalazione del P. alla centrale rischi, dovendosi qui ritenere, oltretutto, che la banca abbia adempiuto al preciso dovere di cui all’art. 1 della circolare Banca d’Italia n. 196/1991, in ragione della sensibile posizione creditoria odierna, alla quale conseguiva necessariamente la segnalazione contestata);
osservato, ancora, come – nella fattispecie in esame – si abbia riguardo a contratto di conto corrente “affidato”, giusta l’apertura di credito di euro 65.000 pacificamente descritta da entrambe le parti; che, pertanto, ricorre la giustificazione causale dell’applicata commissione (qui operante, a ben vedere, come “commissione di affidamento”, trattandosi di remunerazione per l’obbligo espressamente assunto dalla banca di tenere a disposizione del correntista la provvista ricordata per il periodo convenzionalmente determinato, la cui astratta validità , in linea di principio, supera anche il severo vaglio repressivo dell’art. 2-bis della l. n. 2/2009, senza che assuma rilievo il fatto – pure eccepito dall’opponente – che il beneficiario ne abbia fruito in unica soluzione, non potendo la scelta gestionale del medesimo, chiaramente rimessa alla sua discrezionalità , incidere sulla natura del rapporto di affidamento);
osservato, quanto all’eccepito superamento dei tassi-soglia (il cui saggio “convenzionale” dichiarato si colloca sotto la soglia fissata dai vari decreti ministeriali via via emanati nel tempo), come giochi all’evidenza rilievo essenziale, nella fattispecie concreta in esame, la modalità  di calcolo del tasso effettivo globale;
osservato che la consulenza tecnica di parte (in atti), a cui l’attore affida il ricalcolo del tasso effettivo globale onde comprovare l’avvenuto e ripetuto superamento della soglia di usura, muove dalla deliberata disapplicazione delle note Istruzioni e rilevazioni trimestrali emanate sul punto dall’istituto di vigilanza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dalla l. n. 108/1996; che tale intento l’opponente giustifica in diritto con l’applicazione diretta, in via alternativa, del precetto di cui all’art. 2 cit., ispirato al principio di onnicomprensività  e inclusività  delle commissioni e remunerazioni “a qualsiasi titolo” dovute, ai fini della determinazione del tasso d’interesse;
osservato, peraltro, che la tesi, pur muovendo da un corretto richiamo della lettera della norma, dimentica tuttavia di menzionare che la Banca d’Italia, nell’esercizio di quelle rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio “per operazioni della stessa natura” specificatamente contemplate dalla norma di legge richiamata, non annovera, per quanto qui interessa, la commissione di massimo scoperto nel saggio del tasso effettivo globale (v. ad es. il par. C5 delle Istruzioni, versione febbraio 2006), facendola invece oggetto di autonoma rilevazione finalizzata all’enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, all’evidente fine di non omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente disomogenei (si pensi, ad esempio, a quelli che accedono al mutuo fondiario familiare per l’acquisto della prima casa rispetto a quelli, assai diversi financo sul piano ragionieristico, derivanti da apertura di credito in conto corrente a favore di impresa commerciale); che la diversità  ontologica della commissione di affidamento dal novero degli “interessi” (ai quali può invece essere astrattamente ricondotta, in linea di principio, la commissione di massimo scoperto, volta a compensare i c.d. picchi di utilizzo) e la sua più corretta riconducibilità  alla categoria degli “oneri remunerativi” è sottolineata, poi, oltre che da Cass., 18 gennaio 2006, n. 870, a cui si rinvia per brevità , anche da attenta dottrina che, nel descrivere il sistema ante riforma ex l. n. 2/2009, precisava come “ostavano al contempo anche ragioni logico-matematiche all’inclusione della commissione nel tasso effettivo globale. Stante la sua configurazione, invero, essa risultava senza dubbio irriconducibile al primo elemento della formula algebrica di calcolo del tasso effettivo, proposta nelle citate Istruzioni della Banca d’Italia, ossia agli interessi, giacché rappresentava una variabile del tutto eterogenea rispetto a essi, fra l’altro suscettibile di alterarne esponenzialmente la dimensione percentuale, in misura inversamente proporzionale all’entità  della forbice fra questo e la media dell’utilizzo. E parve risultare anche estranea, per ragioni logiche, al secondo elemento della formula, in quanto gli oneri venivano calcolati in funzione dell’accordato, mentre la commissione rappresentava una funzione del godimento”; che già  questo basterebbe, allora, per evidenziare la fragilità  “logica” della tesi avversata, la quale, muovendo da una interpretazione “monca” dell’art. 2, comma 1, cit. (lì dove afferma apoditticamente il conflitto del modus operandi della Banca d’Italia con la l. n. 108/1996 richiamata, nonostante questa legge esiga la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”), sindaca il rispetto del tasso-soglia legale “all inclusive”, facendo uso, tuttavia, di un parametro – il tasso effettivo globale – che, a torto o a ragione, non contempla, verrebbe fatto di dire “programmaticamente”, alcuni degli oneri accessori che in quel “coacervo” inclusivo l’attore invece immette, con evidente risultato artificioso per l’illogica eterogeneità  dei dati posti a confronto. In definitiva e in altre parole, per accedere correttamente alla tesi avversata occorrerebbe discostarsi dalle rilevazioni del tasso effettivo globale di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo “in aumento” – attraverso idonea c.t.u. – in forza dell’inclusione in esso del valore medio nazionale delle commissioni di massimo scoperto, per poi comparare i numeri così ottenuti con i tassi “all inclusive” predicati ex art. 644 c.p. La qual cosa condurrebbe, come acutamente è stato rilevato, al risultato paradossale “che il tasso-soglia effettivo si innalzerebbe per tutti i contratti, rendendo leciti in contratti non bancari, dove non viene fissata la commissione di massimo scoperto, anche tassi che, esclusa la commissione di massimo scoperto dal tasso effettivo globale, invece, sarebbero stati usurari”;
osservato, poi, che a chiudere l’infuocato dibattito giurisprudenziale innescatosi sul tema è giunto l’art. 2-bis , comma 2, della l. n. 2/2009 secondo cui “il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolata dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà  effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”;
osservato, così, come non vi sia margine per dubitare del significato chiarificatorio della disposizione testé citata, destinata al “traghettamento” – per usare una felice espressione di acuta dottrina – verso il nuovo regione “all inclusive” introdotto con la prima parte del comma 2 della norma esaminata (recita la norma: “2. gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”). Il legislatore, invero, nel ridisciplinare con il comma 1 dell’art. 2 l. cit. le commissioni di affidamento (o, dette in altro modo, commissioni di mancato utilizzo) e di massimo scoperto (per un verso, sancendo la nullità  delle clausole prive di giustificazione causale in assenza di conto affidato ovvero, in caso di utilizzo affidato, qualora l’esposizione debitoria del cliente non superi i 30 giorni; per l’altro, per sintesi sottrattiva, definitivamente codificando la validità  delle clausole regolatrici del corrispettivo dell’affidamento purché predeterminato con patto scritto, onnicomprensivo e proporzionale all’importo e alla durata di esso e purché siano parimenti prederminati gli interessi sulle somme effettivamente utilizzate), affronta, di riflesso (a ciò costretto dal florilegio giurisprudenziale delle liti), l’annoso tema delle modalità  di calcolo della soglia di usura non già , come taluni autori sembrano ritenere, per legittimare confusamente e genericamente un indefinito sistema normativo precedente (con esegesi che, ove accolta, finirebbe paradossalmente per rimpallare ancora una volta sulla giurisprudenza la diatriba sul “quomodo” legale di quel calcolo), bensì, più semplicemente, per confermare, in via transitoria, che la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle criticate rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà  le nuove disposizioni onnicomprensive di cui all’incipit del comma 2;
ribadita quindi la sicura liceità  del calcolo del tasso effettivo globale secondo la disciplina previgente (in senso conforme v. anche Trib. Napoli, 4 novembre 2011, in Giur. mer., 2011, 981 ss., con nota di V. Lenoci), non resta che prendere atto del rispetto del tasso-soglia, sia per interessi che per commissioni di massimo scoperto, nel corso del rapporto bancario inter partes, come emerso dalla c.t.u. a tal fine espletata, alla quale non hanno fatto seguito osservazioni di sorte dei c.t.p., per l’effetto della confermata esposizione debitoria del P. per complessivi € 103.689,85 (v. relazione dott. A., depositata il 13 luglio 2011);
va accolta, in pari misura, la domanda riconvenzionale condannatoria della banca;
possono essere compensate le spese di lite, alla luce delle severe oscillazioni giurisprudenziali in materia, rese ben evidenti, da ultimo, da Cass., 19 febbraio 2010, n. 12028, approdata a esiti interpretativi diametralmente opposti a quelli qui raggiunti in punto soglia di usura;
le spese di c.t.u., come liquidate, vanno poste definitivamente, di contro, a carico dell’attore soccombente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, respinge la domanda dell’attore e, in accoglimento della riconvenzionale della banca convenuta, lo condanna a pagare a B. P. di V. la somma capitale di € 103.689,89;
compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell’attore le spese di c.t.u., come liquidate.
(Omissis).

 


Come citare questo articolo

Valerio Sangiovanni, “Contratto di apertura di credito bancario, calcolo del tasso effettivo globale medio e usura civilistica”, Magistra Banca e Finanza, 6 febbraio 2013, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/contratto-di-apertura-di-credito-calcolo-del-tasso-effettivo-globale-medio-e-usura-civilistica/.

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