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Di Maurizio Tidona, Avvocato
L’art. 11-octies, comma 1, lett. c) Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73 del 25/5/2021) ha sostituito l’art. 125-sexies (Rimborso anticipato) del TUB, Capo II (Credito ai consumatori), disponendo che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”:
La nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUB allineandosi ai principi della sentenza Lexitor prescrive pertanto che in ipotesi di rimborso anticipato del credito, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte.
Il nuovo art. 125-sexies (Rimborso anticipato) del TUB, Capo II (Credito ai consumatori) prescrive esattamente quanto segue:
“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.
Il Tribunale di Torino con ordinanza del 2/11/2021, ha rimesso alla valutazione della Corte Costituzionale la legittimità costituzionale dell’art. 11-octies, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, nella parte in cui la norma:
a) prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
b) limita ai contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021 i principi di cui alla sentenza Lexitored espressi nell’art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 ha risolto la questione interpretativa relativa all’art. 11-octies del Decreto Sostegni bis, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita ai soli costi recurring il diritto alla riduzione spettante al consumatore, in caso di estinzione anticipata.
Con la citata pronuncia della Corte Costituzionale, il diritto del consumatore alla riduzione sia dei costi RECURRING (relativi all’intera durata del contratto) e sia dei costi UP FRONT (relativi al momento della stipulazione del contratto), si deve applicare a tutti i contratti, sia antecedenti che successivi al 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).
In particolare, la Corte Costituzionale ha così motivato la propria decisione:
A) L’art. 11-octies ha recepito il principio espresso dalla sentenza Lexitorsecondo cui in caso di estinzione anticipata è necessario rimborsare al consumatore sia i costi recurring e sia i costi up front,ma ne ha limitato l’efficacia nel tempo ai soli contratti successivi al 25/7/2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring in caso di estinzione anticipata dei contratti anteriori al 25/7/2021.
Tale risultato era ottenuto mediante il richiamo nell’art. 11-octies alle norme secondarie della Banca d’Italia che avallavano l’interpretazione in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero i soli costi recurring, come difatti così motivato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza:
“All’interno di esse [norme secondarie della Banca d’Italia], si rinvengono, quali norme pertinenti rispetto all’art. 125-sexies, tali cioè da giustificare un loro richiamo nello specifico contesto, quelle che si occupano del profilo della riduzione del costo totale del credito in conseguenza del rimborso anticipato. Si tratta, dunque, da un lato, delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring (Sezione VII) e, da un altro lato, delle norme che si soffermano sull’esigenza che siano quantificati «in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto», precisandosi che debbano essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati, il che costringe a fare riferimento alla mera ipotesi in cui il consumatore abbia corrisposto anticipatamente costi non maturati (Sezioni VII-bis e XI)”.
B) Compete solo alla Corte di Giustizia stabilire una eventuale limitazione dell’efficacia temporale delle proprie sentenze, non potendo essere attribuito tale compito al legislatore nazionale (come invece è accaduto con l’art. 11-octies):
“Si è già sopra chiarito (punto 11.2.) che gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte, nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, eventualmente su sollecitazione del giudice che solleva il rinvio o degli Stati membri che ritengono di intervenire nel procedimento presentando osservazioni. E – come si è già anticipato – la Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell’art. 16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito” (Corte Costituzionale, sent. n. 263 del 22/12/2022).
In difetto di una limitazione temporale, che non è difatti contenuta nella sentenza Lexitor, i relativi principi sono applicabili a tutti i contratti, senza alcuna distinzione tra rapporti antecedenti e successivi a tale pronuncia.
C) L’art. 11-octies ha illegittimamente operato tale limitazione temporale, prescrivendo illegittimamente l’applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha prescritto che continuasse ad applicarsi la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Mentre la precedente formulazione dell’art. 125 sexies TUB non contrasta con i principi della sentenza Lexitor, il richiamo alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia rende invece evidente, per la Corte Costituzione, il contrasto con la sentenza Lexitor, in quanto tali disposizioni si riferiscono al diritto alla riduzione dei soli costi recurring e non anche di quelli up front.
D) Allo scopo di confermare i principi della sentenza Lexitor anche ai contratti antecedenti il 25/7/2021 e dunque applicare la riduzione dei costi recurring e dei costi up front, è sufficiente eliminare dall’art. 11-octies il richiamo alle norme secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia:
“Ma allora, posto che la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant’è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall’art. 11- octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente. 14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
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