Cripto-attività e Antiriciclaggio: rischi, opportunità e regolamentazione

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

Indice:

  1. Definizione, classificazione e caratteristiche delle cripto-attività
  2. Stablecoin
  3. La regolamentazione nell’UE e negli Stati Uniti
  4. Anonimato e trasparenza: profili amministrativi e fiscali
  5. Dalle criptovalute alle valute digitali di banca centrale
  6. Conclusioni
  7. Focus AML: riciclaggio di denaro tramite criptovalute

1. Definizione, classificazione e caratteristiche delle cripto-attività

La nascita, alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, delle cripto-attività (o criptovalute) segna una tappa fondamentale nel processo di evoluzione dei pagamenti elettronici. Nel 1998, infatti, il crittografo e informatico Wei Dai pubblicò un paper, dal titolo “B-money: un sistema di denaro elettronico anonimo e distribuito”, ossia un sistema di pagamento digitale decentralizzato, che non si affida a un’autorità fiduciaria centrale per elaborare transazioni, ma utilizza la tecnologia blockchain[1] per registrare i trasferimenti di valore direttamente tra utenti (peer-to-peer). Il punto di svolta si ebbe tuttavia nel 2009, quando Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo dietro il quale si cela una persona o un gruppo di persone, ideò il Bitcoin (BTC), la criptovaluta più nota e diffusa oggigiorno.

Tecnicamente, lo schema di funzionamento della blockchain di Bitcoin si articola in sei fasi successive:

  • creazione: un utente (mittente) crea una transazione specificando l’indirizzo del destinatario e l’importo;
  • firma: il mittente firma digitalmente la transazione utilizzando la sua chiave privata, che comprova la proprietà dei fondi;
  • diffusione: la transazione firmata viene trasmessa alla rete di nodi;
  • validazione e mining: i miner (nodi della rete) raccolgono le transazioni in attesa di conferma e le raggruppano in un blocco. Competono poi per risolvere complessi problemi matematici (proof-of work) per convalidare il blocco e aggiungerlo alla blockchain;
  • aggiunta alla rete: il primo miner che risolve con successo il puzzle matematico aggiunge il blocco alla blockchain, collegandolo al precedente;
  • conferma: il nuovo blocco viene aggiunto alla copia del registro di ogni nodo, rendendo la transazione permanente e non modificabile.

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di un valore o di un diritto che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente, utilizzando un registro distribuito o altra analoga tecnologia. Essendo digitali, le cripto-attività non esistono in forma cartacea o metallica, vengono custodite in un portafoglio o borsellino elettronico (wallet)[2], si scambiano esclusivamente attraverso tecnologie avanzate, consentono di effettuare transazioni anche in forma anonima.

Le cripto-attività si distinguono in due macrocategorie: i) unbacked crypto-asset, cripto-attività molto pericolose poiché prive di valore intrinseco (outside money), non riferite ad alcuna attività reale o finanziaria e non assistite da alcun diritto in capo al detentore a ricevere indietro le somme investite; e ii) asset linked stablecoin, cripto-attività garantite da asset reali o finanziari sottostanti.

A differenza delle valute ufficiali (euro, dollaro, sterlina, ecc.), le cripto-attività non hanno corso legale e quindi non vi è l’obbligo di accettarle in pagamento. Inoltre, non sono emesse o garantite da una banca centrale o da altre autorità pubbliche e non svolgono pienamente le funzioni tipiche della moneta: mezzo di scambio o di pagamento (facilita l’acquisto di beni e servizi, sostituendo il baratto), riserva di valore (consente di risparmiare una quota del reddito corrente per spenderlo in futuro) e unità di conto (misura e confronta in maniera omogenea il valore di beni e servizi diversi tra loro). Infine, espongono il detentore a rischi di mercato, cioè al rischio di subire perdite in caso di andamenti al ribasso del loro valore, nonché a quello operativo, ossia al rischio di subire perdite a causa di malfunzionamenti tecnologici, furti o frodi.

Più volte, le autorità di regolamentazione del settore finanziario europeo (ABE, ESMA, EIOPA) hanno richiamato l’attenzione degli investitori sul fatto che le cripto-attività sono una forma di allocazione del risparmio molto rischiosa: l’acquisto di cripto-asset può comportare anche la perdita del capitale investito; le oscillazioni dei prezzi sono molto ampie in periodi di tempo brevissimi; si può cadere vittima di truffe e attacchi informatici; l’assenza di qualsiasi forma di protezione e di risarcimento in caso di eventi avversi, come il fallimento delle piattaforme di scambio.

Al 20 giugno 2025 vi erano oltre 13 mila tipologie di cripto-attività con una capitalizzazione di mercato complessiva pari a 3,4 miliardi di dollari, in massima parte riferibile al Bitcoin (oltre 2 miliardi di dollari) e ad altre cripto-attività non garantite da un sottostante (c.d. Altcoin). Le dimensioni del mercato, sebbene ancora contenute, potrebbero aumentare in misura significativa nel prossimo futuro, a fronte dell’interesse manifestato da operatori e investitori verso tali tipologie di strumenti e dell’atteggiamento regolamentare favorevole assunto in alcune giurisdizioni, tra cui gli Stati Uniti[3] (cfr. infra).

2. Le stablecoin

Non essendo agganciate ad alcun asset finanziario o reale sottostante, le cripto-attività sono soggette, come dianzi accennato, a elevata volatilità, con oscillazioni di prezzo che spesso superano il 5 o il 10 per cento in un solo giorno[4]. Per minimizzare la loro volatilità e i connessi rischi per la stabilità finanziaria, a partire dal 2014 si sono moltiplicate le iniziative per istituire le c.d. “stablecoin”, criptovalute di seconda generazione, che sono agganciate ad altre attività o a valute ufficiali (euro o dollaro) e, pertanto, più stabili rispetto alle criptovalute di prima generazione. Come tutte le cripto-attività anche le stablecoin si trasferiscono su registri decentrati ove le transazioni sono coperte da pseudo-anonimato.

Al fine di garantire tale stabilità, le stablecoin sono collateralizzate in rapporto di uno a uno da riserve di attività finanziarie. Ad esempio, l’USDC di Circle è garantito per il 90 per cento da titoli del Tesoro americano a breve scadenza (Tresaury Bill, T-Bill) e, per la parte residua, da contanti.

A questa tipologia di stablecoin si affiancano le stablecoin garantite da altre criptovalute (crypto–collateralized) e le stablecoin non collateralizzate (o algoritmiche). Le crypto-collateralized, come DAI (MakerDAO) e GHO (Aave), sono garantite da un paniere di altre criptovalute. Per mitigare la volatilità delle riserve, sono spesso sovra-collateralizzate. Ciò vuol dire che, ad esempio, per ottenere 100 euro “virtuali” sotto forma di stablecoin non è sufficiente depositare 100 euro in criptovalute, ma occorrerà depositarne 150 o 200. Cosicché se il valore della criptovaluta scende troppo, la posizione viene interamente liquidata per evitare perdite. Nelle stablecoin non collateralizzate, come TerraUSD (UST) e Iron Finance (IRON), il valore è mantenuto stabile attraverso un algoritmo e uno smart contract che regolano l’offerta e la domanda[5]. Le stablecoin algoritmiche sono considerate strumenti più complessi che comportano rischi maggiori rispetto a quelle collateralizzate, poiché la stabilità del loro prezzo dipende dalla robustezza e dall’efficacia dell’algoritmo che le governa e dalla fiducia degli utenti.

Le stablecoin sono prevalentemente utilizzate nelle operazioni di trading di cripto-attività e, in misura minore, nei pagamenti transfrontalieri, in particolare quelli al dettaglio (rimesse degli emigrati, ad esempio), e come riserva di valore nelle economie emergenti. L’utilizzo delle stablecoin come mezzo di regolamento di transazioni commerciali è quindi ancora limitato, rappresentando appena il 6 per cento circa del totale utilizzo delle stesse[6].

Dalla metà del 2023 le stablecoin garantite dal dollaro hanno registrato una crescita significativa, rappresentando oggi una quota sempre più rilevante dell’ecosistema delle criptovalute. Secondo le ultime rilevazioni, la capitalizzazione di mercato di tutte le stablecoin supera i 280 miliardi di dollari, ragguagliandosi a circa l’8 per cento del mercato globale delle cripto-attività. Il mercato è fortemente concentrato, essendo dominato da due stablecoin denominate in dollari: Tether (USDT) e USDC Coin (USDC), che hanno rispettivamente una capitalizzazione di 184 e 75 miliardi di dollari. Insieme raggiungono quasi il 90 per cento del mercato. Secondo il Comitato consultivo per i prestiti del Tesoro USA, il valore di queste valute digitali continuerà ad aumentare nei prossimi anni fino a raggiungere i 3,7 mila miliardi di dollari entro il 2030.

Al pari delle cripto-attività, le stablecoin non hanno corso legale come le monete o le banconote, cosicché se non sono adeguatamente regolate possono comportare rischi significativi per la stabilità finanziaria, l’integrità dei mercati, la tutela dei consumatori e della sovranità monetaria, il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti[7].

Poiché il valore stabile promesso dalle stablecoin si basa sulla solidità degli emittenti e sulla qualità e trasparenza delle riserve sottostanti, un’eventuale perdita di fiducia nella capacità di una specifica stablecoin di mantenere l’ancoraggio alla valuta di riferimento (c.d. depegging), potrebbe generare fenomeni di “panico”, con conseguente aumento delle richieste di rimborso. E qualora l’emittente non disponga di riserve adeguate, la situazione di crisi cagionerebbe un crollo del valore delle stablecoin e potenziali effetti di contagio ad altri operatori di mercato, mettendo a repentaglio la stabilità dell’intero sistema finanziario[8].

Le stablecoin possono rappresentare un rischio per la stabilità finanziaria anche a causa della loro interconnessione con la finanza tradizionale. Se le stablecoin crescessero in misura significativa, le famiglie potrebbero decidere di sostituire parte dei loro depositi bancari con partecipazioni in stablecoin. Questi deflussi potrebbero essere amplificati se ai fornitori di servizi di cripto-attività, come le piattaforme di negoziazione di criptovalute, fosse consentito di pagare interessi ai possessori di stablecoin, aumentandone la capacità di attrazione e causando la disintermediazione bancaria. Al riguardo, giova ricordare che mentre in Europa il Regolamento MiCA (cfr. infra) vieta il pagamento di interessi sulle partecipazioni in stablecoin da parte degli emittenti e dei fornitori di servizi di criptovalute, le piattaforme di trading di criptovalute a livello globale, compresi gli Stati Uniti, offrono ancora un rendimento ai possessori di stablecoin[9].

Ulteriori fonti di rischio delle stablecoin e, più in generale, delle cripto-attività riguardano il loro possibile utilizzo per finalità illecite. Poiché consentono transazioni coperte da pseudo-anonimato, questi strumenti si prestano infatti ad attività come il riciclaggio di denaro, il traffico di armi o di stupefacenti, l’elusione delle sanzioni finanziarie internazionali (cfr. focus). Non va inoltre sottovalutata la circostanza che un’ampia diffusione di stablecoin, denominate in una valuta diversa da quella di un dato paese, possa avere implicazioni per la sovranità monetaria: se le grandi piattaforme tecnologiche decidessero di adottare le stablecoin come mezzo di pagamento, gli strumenti di pagamento tradizionali (come banconote e carte) potrebbero essere spiazzati (c.d. rischio di “sostituzione monetaria”)[10]. Infine, considerato che le stablecoin vengono trattate all’interno di portafogli elettronici gestiti su piattaforme informatiche non regolate e prive di controlli, un eventuale malfunzionamento della piattaforma potrebbe causarne l’azzeramento del valore, minando la stabilità dei sistemi di pagamento e finanziario[11].

A fronte di questi rischi, le stablecoin possono presentare vantaggi principalmente in termini di velocità e disponibilità (i pagamenti sono regolati quasi istantaneamente), economicità (i costi di transazione sono bassi), di maggiore trasparenza e controllo (il tracciamento avviene in tempo reale e i pagamenti sono automaticamente controllati tramite processi di conformità digitale e contratti intelligenti) e di accessibilità (è sufficiente una connessione a Internet)[12].

Nella tabella n. 1 sono riassunte le principali differenze tra le criptovalute tradizionali e le stablecoin.

Tab. 1

CaratteristicheCriptovaluteStablecoin
PrezzoMolto variabileStabile
GaranziaNessunaRiserve di asset sottostanti
Obiettivo principaleInvestimento di tipo speculativoMezzo di pagamento
Rischi principaliRischio operativo e rischio di mercato Rischio di controparte perinsolvenza o fallimento dell’emittente

3. La regolamentazione nell’UE e negli Stati Uniti

Nel tentativo di contenere i rischi derivanti dall’utilizzo e dalla diffusione delle criptovalute, sono stati varati nell’UE e negli Stati Uniti importanti provvedimenti legislativi.

In Europa, è stato approvato il Regolamento (UE) n. 1114/2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Market in Crypto Asset Regulation, MiCAR), che mira a creare un quadro normativo solido e omogeneo per le criptovalute, promuovendo l’innovazione tecnologica, ma allo stesso tempo garantendo la stabilità finanziaria, la tutela degli investitori e l’integrità dei mercati. Con l’adozione del richiamato Regolamento, pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024, l’UE è stata la prima grande giurisdizione su scala globale a dotarsi di un quadro regolamentare specifico per le cripto-attività. La disciplina MiCAR è completata da norme di secondo livello, nella forma di norme tecniche di regolamentazione (regulatory technical standard, RTS) e di attuazione (implementing technical standard, ITS), adottate dalla Commissione europea su proposta dell’EBA e dell’ESMA, nonché dagli Orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee (ESAs).

Più in dettaglio, il Regolamento MiCA introduce nell’Unione una disciplina armonizzata per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi ad oggetto cripto-attività non riconducibili a strumenti o servizi finanziari già regolati da atti legislativi dell’UE (ad esempio, quelli che si qualificano come strumenti finanziari, regimi pensionistici o prodotti assicurativi). Il Regolamento classifica le cripto-attività in tre categorie distinte, ognuna delle quali è soggetta a requisiti differenziati in base ai rischi associati.

In particolare, sono individuate tre tipologie di cripto-attività: i) token di moneta elettronica (e-money token, EMT), il cui valore è legato a quello di una singola valuta ufficiale (ad esempio, l’euro). Possono essere emessi solo da enti creditizi o da IMEL autorizzati e non generano interessi. L’emittente ha l’obbligo di rimborsare l’acquirente in qualsiasi momento al valore nominale, cioè in un rapporto di uno a uno[13]. Per questa loro caratteristica, gli EMT possono essere considerati a tutti gli effetti sostituti della moneta e, pertanto, prodotti a basso rischio; ii) token collegati a una attività il cui valore è legato a un altro valore o un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali (asset-referenced token, ART), che possono essere emessi da enti creditizi, IP, IMEL, SIM e prestatori di servizi per le cripto-attività (cripto-asset service providers, CASP) o da persone giuridiche o imprese stabilite nell’UE appositamente autorizzate. Non producono interessi. L’emittente deve garantire il rimborso all’acquirente in qualsiasi momento al valore di mercato delle attività cui sono collegate; e iii) crypto other than, categoria residuale che ricomprende le cripto-attività diverse da EMT e ART, come quelle non garantite e gli utility token[14]. Le cripto-attività che rientrano in questa categoria sono le più rischiose per il detentore perché il valore non è collegato a nessuna attività e non conferiscono alcun diritto di rimborso.

Nella tabella n. 2 sono compendiate le principali differenze tra le diverse categorie di cripto-attività.

Tab. 2

EMTARTCrypto other than
Valore legato a quello di una singolavaluta ufficiale.Valore legato a un altro valore o undiritto o a un mix dei due.Valore non collegato ad attivitàsottostanti.
Possono essere emessi da enti creditizi o IMEL autorizzati.Possono essere emessi da enti creditizi, IP, IMEL, SIM, CASP o da soggetti a ciò autorizzati.
Non producono interessi.Non producono interessi.
Rimborso all’acquirente in qualsiasi momento al valore nominale.Rimborso all’acquirente in qualsiasi momento al valore di mercato delle attività sottostanti.Non conferiscono diritti di rimborso

Le nuove regole, che non si applicano alle cripto-attività emesse e negoziate al di fuori dell’UE e alla cripto-attività non fungibili (non-fungible token, NFT)[15], prevedono inoltre requisiti specifici per gli emittenti in materia di capitale, governance, tutela dei clienti, separazione patrimoniale e trasparenza. In relazione a tale ultimo aspetto, viene richiesto a chiunque manifesti l’intenzione di offrire cripto-attività al pubblico all’interno dell’Unione di redigere un documento, denominato “white paper”, che descrive in modo chiaro e trasparente le principali caratteristiche di ciascuna cripto-attività e i rischi ad essa associati.

Infine, il MiCAR individua i soggetti che possono prestare servizi per le cripto-attività (di custodia e negoziazione, consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, ecc.), denominati CASP. I CASP sono dunque operatori specializzati specificamente autorizzati alla prestazione di uno o più dei servizi sopraindicati (c.d. CASP specializzati) o intermediari finanziari già vigilati che intendono estendere l’operatività a tali servizi, previa notifica all’autorità competente.

L’autorizzazione a operare nello specifico comparto viene rilasciata dall’autorità di vigilanza nazionale competente, a condizione che il soggetto richiedente soddisfi determinati requisiti organizzativi, prudenziali, di governance e di trasparenza. Il CASP, una volta autorizzato, può prestare i servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato concesso il benestare, previa notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine. A seguito dell’autorizzazione, il CASP è iscritto al registro tenuto dall’ESMA.

A settembre 2025, il numero dei CASP autorizzati ad operare nel mercato europeo era pari a 63 unità. Di questi 18 avevano sede legale in Germania, 14 nei Paesi Bassi e 8 in Francia. Nessun operatore con sede legale in Italia risultava autorizzato.

La disciplina in materia di cripto-attività trova completamento nel Regolamento (UE) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation recast, TFR recast), che ha esteso ai CASP tutti gli obblighi antiriciclaggio previsti per gli intermediari finanziari. Più precisamente, il framework normativo rafforza gli oneri informativi in materia di trasferimento di fondi e di cripto-attività, imponendo: i) ai prestatori di servizi di pagamento di accompagnare i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta con i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario; e ii) ai CASP di corredare i trasferimenti di cripto-attività di informazioni riguardanti il cedente e il cessionario, al fine di garantire la loro tracciabilità e l’individuazione di eventuali transazioni sospette.

Il 15 settembre 2025 le autorità di vigilanza di Italia, Francia e Austria (Consob, AMF e FMA, rispettivamente) hanno chiesto una riforma del quadro normativo europeo in materia di cripto-attività. A loro avviso, i primi mesi di applicazione del Regolamento MiCA hanno evidenziato rilevanti difformità nelle modalità attraverso cui i mercati delle cripto-attività sono vigilati dalle autorità nazionali; difformità che farebbero emergere la necessità di potenziare il sistema di vigilanza per garantire il corretto funzionamento del mercato interno europeo. In aggiunta, è stato rilevato che alcune disposizioni regolamentari non fornirebbero una protezione sufficiente contro i rischi informatici o tutele adeguate nei casi in cui gli intermediari europei accedano a piattaforme situate al di fuori dell’UE, compromettendo la protezione degli investitori e mettendo a repentaglio la competitività degli operatori europei (cfr. Comunicato stampa).

Per garantire un’applicazione coerente ed efficace del Regolamento, sono state proposte quattro misure migliorative, anche al fine di allinearsi alle raccomandazioni formulate da FSB e IOSCO nel luglio e novembre 2025:

  • vigilanza diretta da parte dell’ESMA sui principali fornitori di servizi di cripto-asset;
  • rafforzamento della disciplina per le piattaforme con sede extra-UE, ma che si rivolgono agli investitori europei;
  • miglioramento della supervisione delle piattaforme di scambio per ridurre al minimo i rischi informatici;
  • chiarimento del processo di verifica del white paper e possibile creazione di un punto di accesso unico per la presentazione e la gestione delle offerte di token (con esclusione delle stablecoin).

La richiesta è stata accolta con favore dalle istituzioni europee. Il 4 dicembre 2025 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure sulla semplificazione del quadro normativo e di vigilanza dei mercati finanziari, con l’obiettivo di creare un sistema finanziario più integrato, efficiente e competitivo. Il pacchetto contiene misure mirate, tra l’altro, ad affrontare le incongruenze e le complessità derivanti da approcci di supervisione nazionali frammentati, prevedendo l’accentramento, presso l’ESMA, delle competenze di vigilanza diretta sulle infrastrutture di mercato, quali alcune sedi negoziazione, le controparti centrali (CCP), i depositari centrali di titoli (CSD) e i fornitori di servizi di cripto-attività (exchange e wallet provider).

Un elemento di criticità che di recente ha formato oggetto di attenzione da parte delle istituzioni europee è la diffusione di “schemi multi-emittente” (multi-issuance), nei quali un’entità europea e un’entità di paese terzo emettono congiuntamente stablecoin fungibili. È stato osservato in proposito che questi schemi amplificano i rischi per la stabilità finanziaria dell’area dell’euro. Infatti, nell’eventualità di una corsa ai ritiri (redemption run), gli investitori opterebbero per il rimborso nell’UE, dove il livello di tutela accordato dal Regolamento MiCA è maggiore rispetto ad altre giurisdizioni, con la conseguenza che le riserve disponibili nell’Unione potrebbero non risultare pienamente sufficienti a soddisfare tutte le richieste di rimborso, “rendendo necessario il trasferimento delle attività dagli emittenti extra-UE”[16].

Il ricorso a meccanismi di riequilibrio transfrontaliero introduce, a sua volta, elementi di vulnerabilità poiché, soprattutto in situazioni di crisi, le autorità dei paesi terzi potrebbero limitare i trasferimenti di fondi, esponendo gli emittenti europei al rischio di redemption run.

Al fine di eliminare o mitigare i rischi per la stabilità finanziaria, il Comitato europeo per il rischio sistemico ha raccomandato alla Commissione europea a non considerare gli “schemi multi-emittenti” ammissibili ai sensi del Regolamento MiCA. Qualora la Commissione manifesti avviso contrario, ha invitato la stessa ad adottare misure di salvaguardia come, ad esempio l’istituzione di un quadro per la valutazione dell’equivalenza dei regimi giuridici dei paesi terzi, il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi e la rimozione degli ostacoli alla mobilità delle attività di riserva[17].

Il Regolamento MiCA è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 129/2024 che ha, tra l’altro, attribuito alla Banca d’Italia e alla Consob poteri autorizzativi, regolamentari, di supervisione e sanzionatori sugli emittenti di ART e sui CASP. La Banca d’Italia è inoltre l’autorità competente in via esclusiva per l’esercizio dei poteri regolamentari, di supervisione e sanzionatori sugli emittenti di EMT[18].

La tabella n. 3 indica le principali competenze attribuite a Banca d’Italia e Consob.

Tab. 3

Categorie di cripto-attività/Prestazionedi servizi per le cripto-attivitàBanca d’ItaliaConsob
Token di moneta elettronica (EMT)Vigila sulla stabilità patrimoniale, sanae prudente gestione degli emittenti.Gestisce le crisi degli emittenti.Vigila sulla trasparenza e correttezzadei comportamenti degli emittenti,sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla tutela dei possessori.Vigila sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo per intermediari finanziari emittenti.Gestisce gli esposti. Vigila sugli abusi di mercato.
Token collegati ad attività (ART)Vigila sulla stabilità patrimoniale, sanae prudente gestione degli emittenti.Gestisce le crisi degli emittenti.Vigila sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo per intermediari finanziari emittenti.Autorizza, d’intesa con la Consob, l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione.Approva, d’intesa con la Consob, il white paper. Vigila sulla trasparenza, correttezzadei comportamenti degli emittenti, sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla tutela dei possessori.Gestisce gli esposti.Vigila sugli abusi di mercato.
Altre categorie di cripto-attività (other than)Vigila sull’offerta al pubblico e sulla ammissione alle negoziazioni, sulla correttezza dei comportamenti e sulla tutela dei possessori.Gestisce gli esposti.Vigila sugli abusi di mercato. 
Prestazione di servizi per le cripto-attivitàVigila sulla stabilità patrimoniale, sanae prudente gestione dei prestatori di servizi per le cripto-attività.Gestisce le crisi dei prestatori di servizi per le cripto-attività.Vigila sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo per i prestatori di servizi per le cripto-attività.Autorizza, sentita la Consob, IMEL e IP che intendono prestare servizi sulle cripto-attività. Vigila sulla trasparenza, correttezza dei comportamenti dei prestatori di servizi di cripto-attività, sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei clienti.Autorizza, sentita la Banca d’Italia, i prestatori di servizi per le cripto-attività specializzati e altri intermediari (ad esempio, SIM) che intendono prestare servizi sulle cripto-attività.Gestisce gli esposti.Vigila sugli abusi di mercato.

Fonte: Banca d’Italia, Riparto di competenze tra banca d’Italia e Consob nell’applicazione di MiCAR, Nota di sintesi.

Negli Stati Uniti il settore delle stablecoin operava fino a poco tempo fa in un contesto normativo incerto e opaco. Ogni Stato aveva regole proprie, spesso incompatibili tra di loro, e non esistevano norme federali omogenee. Questa frammentazione creava zone grigie che, in assenza di ogni forma di controllo pubblico, esponevano i consumatori a rischi rilevanti, generando potenziali minacce alla stabilità del mercato finanziario[19].

Per colmare il vuoto normativo, il 18 luglio di quest’anno è stato approvato il Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), con il quale è stata regolamentata a livello federale l’emissione e la gestione delle “stablecoin di pagamento”[20]. L’applicazione del Genius Act è prevista entro 18 mesi dalla promulgazione dell’atto o entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle relative disposizioni attuative, a seconda di quale delle due date sia precedente. Viene altresì previsto un periodo transitorio di tre anni dalla promulgazione prima che diventi operativo il divieto, per i digital asset service provider (DASP), di offrire o vendere una stablecoin non ammessa da un emittente autorizzato.

In breve, il Genius Act prevede che:

  • le categorie di soggetti abilitati all’emissione di stablecoin ancorate al dollaro siano le insured depository institutions, cioè gli intermediari bancari che fruiscono della copertura assicurativa sui depositi, gli enti non bancari autorizzati a livello federale, gli emittenti autorizzati da autorità statali e le public company ove autorizzate dal Stablecoin Certification Review Committee[21];
  • a fronte delle emissioni di stablecoin, siano costituite riserve liquide (in dollari, titoli del Tesoro a breve scadenza, depositi a vista, ecc.), le quali non possono essere date in garanzia o riutilizzate dall’emittente;
  • le stablecoin siano convertibili alla pari in dollari;
  • gli emittenti rendano pubblica, con cadenza mensile, la composizione delle riserve costituite, il loro importo e il numero delle stablecoin in circolazione;
  • mensilmente, gli emittenti siano soggetti alla verifica di una società di revisione (registered public accounting firm) e presentino ogni mese alla autorità di vigilanza competente una certificazione che attesti la correttezza del report mensile;
  • gli emittenti rispettino requisiti di capitale, liquidità e gestione dei rischi, nonché rigide regole di marketing per proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli;
  • in caso di insolvenza di insolvenza di un emittente, venga data priorità ai crediti dei detentori di stablecoin rispetto a tutti gli altri creditori.

Il confronto tra la disciplina europea e quella americana evidenzia differenze rilevanti negli approcci alla regolamentazione delle stablecoin. Mentre il Regolamento MiCA pone una serie di regole stringenti sulle stablecoin per contenere il rischio sistemico, preservare la sovranità monetaria e proteggere i consumatori, ma ne limita la diffusione e scoraggia l’avvio di iniziative imprenditoriali e investimenti legati a questa tipologia di cripto-attività, il Genius Act appare più flessibile poiché prevede un regime di licenze permissivo, consente di detenere riserve in tipologie di attività più ampie denominate in dollari, non impone restrizioni territoriali, mira a rafforzare il ruolo egemone del dollaro nel sistema monetario internazionale, promuove l’innovazione monetaria privata. Per contro, ignora la stratificazione del rischio sistemico, aumenta l’esposizione al rischio di credito e di liquidità, prevede un sistema di vigilanza frammentato tra autorità statali e federali[22], non regola le stablecoin statali, ma solo quelle federali e non disciplina le procedure fallimentari degli emittenti[23].

Nella tabella n. 4 sono state compendiate le principali differenze tra i due approcci normativi.

Tab. 4

DifferenzeMiCARGenius Act
Ambito di applicazione soggettivoEnti creditizi e IMEL.Istituzioni autorizzate all’emissione di stablecoin (insured depository institutions, emittenti autorizzati a livello federale o a livello statale, public company).
Requisiti per l’emissioneEmissione di EMT subordinata al ricevimento da parte dell’emittente esclusivamente di fondi (contanti, moneta scritturale o moneta elettronica).Sottostante costituito da attività finanziarie denominate in dollari.
 RimborsoPuò avvenire in qualsiasi momento e al valore nominale; deve essere condizionato e non può essere limitato per contratto, né soggetto a commissioni.Non specifica esplicitamente se l’obbligo di rimborso sia a favore del portatore delle stablecoin o di una persona che ne ha il controllo. Viene consentito il rimborso di commissioni da parte degli emittenti.
Norme di condotta e responsabilità dell’emittenteMolto rigorose per gli emittenti e i prestatori di servizi di pagamento. Redazione di un white paper a cura degli emittenti e introduzione di un regime di responsabilità oggettiva per informazioni fuorvianti contenute nel documento.Non vi sono norme di condotta, che potrebbero essere, tuttavia, introdotte dai regolamenti di attuazione. Divieto di denominazioni ingannevoli nelle comunicazioni di marketing degli emittenti. 
RiserveDevono essere di alta qualità e a basso rischio.Costituite da una gamma più estesadi attività finanziarie denominate in dollari.
Regime di vigilanzaRipartizione di competenze tra EBA, ESMA e autorità nazionali.Ripartizione di competenze tra autorità federali e autorità statali.
RemunerazioneDivieto di corrispondere interessi sia per gli emittenti sia per i CASP.Divieto di corrispondere interessi solo per gli emittenti.
ExtraterritorialitàGli emittenti di paesi terzi possono offrire le loro stablecoin all’interno dell’UE, a condizioneche istituiscano la sede legale nell’Unione.Mira a controllare e limitare la partecipazione di soggetti stranieri che operano nel mercato statunitense.
Gestione delle crisiGli emittenti hanno l’obbligo di elaborare specifici piani di risanamento.Si limita ad assegnare priorità di rimborso ai detentori di stablecoin rispetto ad altri creditori nelle procedure di insolvenza.

Oltre al Genius Act sono in via di approvazione altri due provvedimenti di legge: il Clarity Act (Digital Asset Market Clarity Act) e l’Anti-CBDC Surveillance State Act. Il primo delinea un sistema articolato per distinguere i token security che sono soggetti alla supervisione della SEC (Securities and Exchange Commission) e i commodity digitali vigilati dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Il secondo provvedimento vieta alla Federal Reserve di emettere una propria valuta digitale o testare forme digitali del dollaro che implichino il controllo diretto o indiretto dei cittadini[24]. Obiettivo dichiarato di questo complesso di norme è rafforzare la leadership del Paese nella tecnologia finanziaria digitale e il ruolo del dollaro nell’economia globale.

Come correttamente osservato[25], il dominio delle stablecoin garantite dal dollaro comporterebbe tre ordini di rischio: la disintermediazione del sistema bancario tradizionale; la “dollarizzazione digitale” dell’area dell’euro, che avrebbe l’effetto di far insorgere rischi di cambio per famiglie e imprese e di incidere sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria; la limitazione della sovranità monetaria dei paesi terzi partner commerciali dell’UE, che ridurrebbe il ruolo internazionale dell’euro.

Parallelamente, il 25 settembre 2025 nove primarie banche europee, tra cui due italiane (Unicredit e Banca Sella), hanno annunciato l’intenzione di lanciare nella seconda metà del prossimo anno una stablecoin agganciata all’euro, denominata Qivalis, che sarà soggetta alla normativa MiCAR[26]. Il progetto prevede: i) la costituzione un istituto di un istituto di moneta elettronica nei Paesi Bassi, che sarà sottoposto alla vigilanza della banca centrale olandese; ii) l’utilizzo della tecnologia blockchain per effettuare pagamenti quasi istantanei e a basso costo, nonché pagamenti internazionali efficienti e disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; iii) l’adesione al consorzio di altre istituzioni creditizie; e iv) la nomina di un amministratore delegato.

Nelle intenzioni dei promotori, l’iniziativa è volta a offrire una valida alternativa europea a un mercato oggi dominato da stablecoin statunitensi, nella prospettiva di rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa nei pagamenti ed evitare possibili rischi di dollarizzazione dell’Unione.

4. Anonimato e trasparenza amministrativa fiscale

Nell’agosto 2022 l’OCSE ha pubblicato il documento “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, che contiene le regole e il commentario del Crypto-Asset Reporting Framework (c.d. CARF), il quale introduce una disciplina comune per: i) identificare i titolari di crypto-asset e le relative transazioni; ii) standardizzare i dati da raccogliere e trasmettere; iii) attivare lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali aderenti[27].

Le indicazioni del CARF sono state recepite nell’UE con la Direttiva (UE) 2023/2226 (Directive on Administrative Cooperation 8, DAC8) che modifica la Direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC1)[28] sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ed estende l’obbligo di comunicazione e scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività e sulle operazioni transfrontaliere di persone particolarmente abbienti (c.d. high-net-worth)[29]. Più in dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2026 i fornitori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a:

  • identificare i clienti e verificare la loro residenza fiscale;
  • monitorare movimenti e saldi dei wallet e degli account crypto;
  • trasmettere periodicamente alle autorità fiscali nazionali i dati richiesti che saranno poi oggetto di scambio con altre giurisdizioni.

Tale misura mira a favorire una maggiore trasparenza nel mercato digitale e a contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale che possono derivare dall’anonimato che contraddistingue le criptovalute. La DAC8 segna, quindi, la fine dell’anonimato fiscale nell’ecosistema cripto, poiché dall’inizio del nuovo anno ogni movimento digitale sarà tracciato e collegato al titolare fiscale. Di conseguenza, gli operatori che non si adegueranno rischiano di incorrere in sanzioni pecuniarie e subire il blocco automatico dell’account.

5. Dalle criptovalute alle valute digitali di banca centrale

Dal 2019 molte banche centrali hanno deciso di emettere proprie valute digitali (Central Bank Digital Currencies, CBDC). Secondo l’Atlantic Council, a luglio 2025 137 paesi, che rappresentano il 98 per cento del PIL globale, stavano attivamente esplorando o sviluppando una propria valuta sovrana digitale. Di questi, tre (Nigeria, Bahamas e Giamaica) hanno lanciato ufficialmente una CBDC e 72 si trovano in una fase avanzata di sviluppo.

La CBDC è una forma di moneta digitale, denominata nell’unità di conto nazionale avente corso legale, che rappresenta una passività della banca centrale emittente. Pur condividendo alcune caratteristiche tecnologiche, le CBDC differiscono dalle cripto-attività. Mentre le CBDC sono emesse da una banca centrale e da questa garantite, le criptovalute sono valute digitali decentralizzate, emesse da soggetti privati, non regolamentate né garantite da un’autorità statale. Non basta. Le CBDC operano in un quadro regolamentare e supervisionato dalle autorità nazionali, progettate per rafforzare l’infrastruttura monetaria esistente. Al contrario, le criptovalute, e quindi anche le stablecoin, operano in assenza di una cornice regolamentare uniforme, con rischi significativi per la stabilità finanziaria e la protezione degli utenti[30].

Tra i paesi in cui il progetto è a buon punto spiccano la Cina con lo yuan digitale (e-CNY) e l’Unione Europea con l’euro digitale[31].

Dopo aver deciso di vietare qualsiasi iniziativa privata sulle criptovalute, nel 2019 la Cina ha avviato la sperimentazione di una moneta di Stato digitale integrata con un nuovo circuito di pagamenti alternativo allo SWIFT, emessa dalla Banca centrale popolare cinese (PBOC). Lo yuan digitale è stato testato dalla PBOC in diverse città ed è oggi diffuso in 23 aree del paese. A luglio 2024, le transazioni hanno raggiunto un valore complessivo di 7,3 trilioni di yuan, pari a oltre 870 miliardi di euro.

Gli obiettivi che la banca centrale intende perseguire con l’introduzione dello yuan digitale sono molteplici. Tra questi, rilevano: i) migliorare il controllo interno del Governo su flussi finanziari e monetari; ii) ridurre il potere delle principali aziende tecnologiche nazionali (Alibaba, Alipay e WeChat), che offrono una alternativa diretta alla moneta della banca centrale; iii) favorire l’internazionalizzazione dello yuan, promuovendo l’uso dell’e-yuan negli scambi internazionali; e iv) innalzare il livello di efficienza nei pagamenti domestici, attraverso l’estensione del processo di digitalizzazione anche in zone rurali o meno sviluppate del Paese.[32]

Da gennaio 2020 la BCE e le Banche centrali nazionali che compongono l’Eurosistema sono attivamente impegnate, attraverso una serie di attività, che includono analisi e sperimentazioni, nella realizzazione del progetto di introduzione di un euro digitale: una versione elettronica del contante, emessa e garantita dalla BCE.

L’iniziativa nasce dall’osservazione che l’importanza del contante come mezzo di pagamento si è progressivamente ridotta in ragione del crescente ricorso ai mezzi di pagamento digitali (come le carte) e agli acquisti on line di beni o servizi[33]. Se queste tendenze dovessero proseguire, il contante rischia di perdere rilevanza in un’economia digitale. Ne conseguirebbe l’indebolimento del ruolo della moneta sovrana e la sua funzione di àncora nel sistema dei pagamenti[34].

L’euro digitale non sarebbe una criptovaluta, in quanto garantita da una banca centrale con valore nominale costante e corso legale; né sarebbe uno strumento di investimento, ma un mezzo di pagamento sicuro, universalmente accettato e disponibile gratuitamente per pagamenti digitali in qualsiasi paese dell’area dell’euro, anche in assenza di connessioni Internet o servizi di telefonia mobile. Verrebbe inoltre tutelata la privacy dei cittadini, visto che nei pagamenti on-line l’Eurosistema non sarà in grado di associare transazioni all’identità degli utenti[35], mentre nei pagamenti off-line i dettagli dei pagamenti sarebbero noti soltanto al pagatore e al beneficiario.

L’euro digitale non nasce per relegare la moneta commerciale a un ruolo minoritario, né per rimpiazzare il contante, ma nasce per convivere con altre opzioni per il regolamento delle transazioni, completando il mercato dei pagamenti europeo[36]. Richiederebbe l’apertura di un portafoglio elettronico presso un intermediario vigilato, alimentato da trasferimenti di denaro da un conto all’altro o da versamenti di contanti. Al momento, per limitare il rischio di disintermediazione del sistema bancario, si prevede l’introduzione di un limite massimo alla somma da detenere nel portafoglio digitale.

Il funzionamento dell’euro digitale si baserà su un modello ibrido (pubblico-privato): la banca centrale emetterà direttamente la moneta e ne gestirà l’infrastruttura centrale, mentre la distribuzione al pubblico sarà curata da banche e prestatori di servizi di pagamento, che forniranno i portafogli digitali tramite i quali eseguire i pagamenti.

Nella visione della BCE, l’introduzione dell’euro digitale risponde all’esigenza di preservare l’autonomia strategica e la sovranità monetaria europea, riducendo la dipendenza dagli operatori stranieri (PayPal, Visa, Mastercard, ecc.), rafforzare la resilienza del sistema dei pagamenti, garantendo la continuità operativa anche in caso di guasti della rete o disastri naturali, grazie alla funzione offline, promuovere l’inclusione finanziaria, in quanto potrà essere utilizzato anche da persone con disabilità e cittadini con competenze digitali limitate.

Ai benefici attesi si contrappongono potenziali rischi: la distribuzione della moneta digitale tramite banche e PSP potrebbe produrre un aumento dei costi come di fatto avviene nei circuiti privati di pagamento con carte di credito e/o di debito. Inoltre, le imprese di più piccole dimensioni finirebbero per pagare commissioni molto più elevate rispetto alle imprese più grandi, con conseguente emersione di distorsioni competitive.

Conclusa con successo la prima fase di preparazione, che ha seguito la fase investigativa del 2021-2023, nel corso della quale è stata aggiornata la versione preliminare del Manuale di norme relativo allo schema dell’euro digitale (rulebook)[37], è stata completata la selezione dei potenziali fornitori di servizi e introdotta una piattaforma di innovazione (innovation platform) dedicata ai test e alle sperimentazioni con gli operatori di mercato, dal 1° novembre 2025 ha avuto inizio la nuova fase del progetto in cui l’Eurosistema si concentrerà su tre aspetti principali:

  • preparazione tecnica: sviluppare le soluzioni tecniche per l’emissione dell’euro digitale, incluse la configurazione iniziale del sistema e la convalida delle funzionalità principali attraverso attività pilota;
  • coinvolgimento del mercato: collaborare con i fornitori di servizi di pagamento, i commercianti e i rappresentanti dei consumatori per completare il rulebook e per condurre attività di ricerca sugli utenti, nonché test su larga scala e sperimentazioni tecniche con gli operatori di mercato;
  • supporto al processo legislativo: continuare a mantenere uno stretto dialogo con i co-legislatori dell’UE e prestare assistenza alla Commissione europea nella successiva preparazione dei relativi atti di esecuzione e delegati.

La BCE ha stimato che l’attuazione del progetto comporterà costi di sviluppo pari a circa 1,3 miliardi di euro fino alla prima emissione, a cui andranno ad aggiungersi costi operativi per 320 milioni l’anno a partire dal 2029[38]. Per il settore bancario dell’area dell’euro sono previsti costi di investimento per 4-5,8 miliardi di euro, ovvero per 1-1,44 miliardi all’anno in un periodo di quattro anni.

L’obiettivo principale dell’Eurosistema è quello di essere pronti alla potenziale emissione della moneta digitale nel 2029, nell’ipotesi che i co-legislatori europei adottino il Regolamento sull’istituzione dell’euro digitale entro la fine del 2026.

Nella Tabella n. 5 vengono infine riepilogate le principali differenze tra cripto-attività, stablecoin ed euro digitale.

Tab. 5

AssetDescrizioneFunzionamento
Cripto-attivitàValute digitali decentralizzate. Non hanno corso legale e non sono garantite da una banca centraleSi scambiano esclusivamente attraverso tecnologie avanzate, come quella del registro distribuito
Stablecoin ancorate a una valuta fiatValute digitali progettate per mantenere un valore stabileOgni stablecoin è coperta da riserve in titoli di Stato e/o contanti detenuti dall’emittente
Stablecoin collateralizzateValute digitali garantite da altre criptovalute, con garanzie superiori al valore emessoUtilizzano la sovracollateralizzazione per mitigare la volatilità
Stablecoin algoritmicheValute digitali non garantite da riserve reali, basate su meccanismi di mercatoGli algoritmi regolano la domanda e l’offerta per mantenere stabile il valore
Euro digitaleValuta pubblica digitale con valore stabile e corso legale, garantita dalla banca centraleEmessa dalla BCE e distribuita da banche e prestatori di servizi di pagamento. È utilizzata come mezzo di pagamento, non come investimento

6. Conclusioni

Sono trascorsi poco più di quindici anni da quando nel 2009, grazie alla geniale intuizione di un individuo noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, nacque la prima valuta digitale, il Bitcoin. Da allora ad oggi le valute digitali o criptovalute o, più in generale, le cripto-attività, create da algoritmi crittografici e registrate su reti informatiche decentralizzate, ne hanno fatto di strada: il loro numero è aumentato in misura esponenziale, hanno acquisito una connotazione globale, raggiungendo una capitalizzazione di mercato pari a 3,4 miliardi di dollari, di cui oltre la metà riconducibile al Bitcoin.

A differenza delle monete tradizionali, le cripto-attività non sono emesse o garantite da una banca centrale, né svolgono le funzioni tipiche della moneta a corso legale; espongono tuttavia il detentore a rischi significativi, come la perdita delle somme investite in caso di forte ribasso del loro prezzo e l’assenza di protezione legale.

Per minimizzare la loro volatilità sono state create le stablecoin, la cui caratteristica principale è la stabilità del loro valore, essendo questo agganciato a una valuta ufficiale (fiat currency). Dalla metà del 2023 le stablecoin hanno sperimentato una crescita considerevole e rappresentano oggi circa l’8 per cento del mercato globale delle criptovalute.

Anche le stablecoin non hanno corso legale come le monete o le banconote emesse dalle banche centrali. Ne consegue che se non adeguatamente regolate possono far insorgere rischi rilevanti per la stabilità finanziaria, la tutela dei consumatori e della sovranità monetaria, il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti.

In un ampio e articolato studio pubblicato nei primi giorni di dicembre scorso, dal titolo “Understating Stablecoins”, il FMI ha osservato che la diffusione su larga scala di queste valute digitali, a fronte di potenziali benefici in termini di velocità ed economicità nei pagamenti, comporta rischi significativi per la stabilità macro-finanziaria; rischi che potrebbero essere più pronunciati nei paesi con una inflazione elevata, istituzioni più deboli o una minore fiducia nel quadro monetario nazionale.

Per contrastare i rischi legati all’utilizzo delle criptovalute sono stati approvati, rispettivamente, nell’UE e negli Stati Uniti due importanti provvedimenti legislativi: il MiCAR, che ha introdotto una disciplina armonizzata per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi per oggetto le cripto-attività, e il Genius Act che ha regolamentato a livello federale l’emissione e la gestione di “payments stablecoin”. Dal confronto delle due discipline emerge che mentre il MiCAR pone regole stringenti sulle stablecoin per contenere il rischio sistemico e preservare la sovranità monetaria dell’Unione, il Genius Act appare più flessibile poiché non impone restrizioni territoriali e mira a rafforzare l’egemonia del dollaro nel sistema monetario internazionale.

In risposta al crescente sviluppo del mercato cripto e nell’intento di preservare l’autonomia strategica e la sovranità monetaria dell’UE, nel 2020 l’Eurosistema ha deciso di emettere, al termine di un lungo periodo di preparazione e di sperimentazione, un euro digitale. Come precisato in più occasioni dai vertici della BCE, l’euro digitale non sarebbe una criptovaluta, avrebbe corso legale, sarebbe universalmente accettato e disponibile gratuitamente, offrirebbe un elevato livello di privacy che, nel caso delle transazioni off-line, sarà pari a quello del contante. Inoltre, andrebbe ad affiancare, non sostituire, il contante e i pagamenti elettronici già in uso con carte di pagamento, quasi tutti riconducibili a operatori privati extra-UE. La sua introduzione, prevista per il 2029, è condizionata peraltro dall’approvazione di due proposte di regolamento, tuttora all’esame dei co-legislatori europei.

7. Focus AML: riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Negli ultimi anni le modalità di realizzazione del riciclaggio di proventi illeciti sono aumentate di pari passo con l’evoluzione delle tecnologie digitali. Chi ricicla ha dimostrato di saper utilizzare a proprio vantaggio tecnologie e applicazioni informatiche nuove che consentono il trasferimento di valore tramite circuiti alternativi a quelli tradizionali, di norma assoggettati a rigorosi controlli antiriciclaggio.

I riciclatori che utilizzano cripto-attività perseguono sostanzialmente una duplice finalità: impedire l’individuazione dell’identità del soggetto che esegue le operazioni e coprire le tracce delle movimentazioni. Queste finalità sono comuni a quelle che si riscontrano nel sistema finanziario tradizionale, ove i riciclatori adottano strategie dirette a occultare i titolari effettivi dei rapporti, facendo ricorso, ad esempio, a prestanomi o società fittizie, nonché a delineare schemi complessi di transazioni che rendono difficilmente ricostruibili le reali catene di spostamento del denaro[39].

Il FMI ha stimato che a livello globale i proventi annuali delle attività criminali si attestano tra il 2 e il 5 per cento del PIL mondiale. Le stime relative al riciclaggio attraverso cripto-attività sono invece più complicate, per la presenza di ulteriori modalità che, sfruttando alcune caratteristiche funzionali delle criptovalute, fra cui quelle di immaterialità, di velocità di trasferimento e di pseudonimato, possono facilitare l’occultamento delle tracce, consentendo così di aggirare i presidi antiriciclaggio approntati dalle autorità pubbliche. Di qui la necessità di presidiare i punti di passaggio tra la finanza tradizionale e il settore cripto, al fine di intercettare lo spostamento di denaro “sporco” nel mercato cripto e, viceversa, la conversione delle cripto-attività “sporche” in moneta[40].

Il processo di riciclaggio di denaro tramite strumenti finanziari convenzionali (depositi frazionati, bonifici transfrontalieri, ecc.) si svolge in tre fasi; collocamento, stratificazione e integrazione. Nella fase di collocamento (placement) i proventi dell’attività illecita vengono immessi nel circuito bancario o finanziario attraverso tecniche di “smurfing” (o di “structuring”), che consistono nel frazionare ingenti somme di denaro in molteplici pagamenti o trasferimenti di modesto ammontare per eludere i controlli effettuati dagli intermediari. Nella fase di stratificazione (layering) il denaro viene separato dall’attività illecita tramite una complessa serie di transazioni (trasferimenti, bonifici, pagamenti, ecc.), che mirano a dissimulare l’origine dei fondi. Nella fase di integrazione (integration), infine, il denaro “ripulito” viene reinserito nel circuito dell’economia reale attraverso operazioni apparentemente legittime, come l’acquisto di immobili o di beni di lusso.

L’utilizzo di tecnologie digitali per la ripulitura dei proventi derivanti da attività criminali rappresenta la nuova frontiera del riciclaggio. Questa pratica – definita “cyberlaundering”[41] – si attaglia perfettamente al riciclaggio di denaro attraverso criptovalute poiché, sfruttando l’anonimato di questi strumenti digitali per sfuggire ai controlli antiriciclaggio, rende più difficile il compito delle autorità di rintracciare l’origine illecita dei fondi.

Le fasi di riciclaggio tramite cripto-attività seguono un processo analogo a quello che si svolge con il contante “fisico”. Nella fase di collocamento il denaro “sporco” viene introdotto nel sistema blockchain tramite piattaforme di scambio (exchange centralizzati, CEX[42]) o strumenti specifici (come gli ATM per criptovalute[43] e i broker over-the-counter[44] (OTC). Successivamente, nella fase di stratificazione vengono impiegate tecniche avanzate per rendere più difficile il tracciamento delle transazioni, come l’uso di mixer[45], di privacy coin[46] o di chain-hopping[47]. Infine, nella fase di integrazione il denaro “ripulito” rientra nel circuito economico legale come frutto di operazioni lecite[48].

L’affinamento delle tecniche di blockchain analytics, attraverso le quali operatori specializzati sfruttano la trasparenza dei registri distribuiti per tracciare gli scambi di valore con cripto-attività, ha spinto le organizzazioni criminali ad adottare nuove strategie per innalzare il livello di riservatezza delle transazioni, facendo ricorso a criptovalute che non consentono alcuna tracciabilità. Tra queste spicca Monero, lanciata nel 2014, che utilizza tecniche crittografiche avanzate come le firme ad anello (ring signatures) per nascondere il mittente, il destinatario e l’importo della transazione. Rispetto a Bitcoin che garantisce lo pseudonimato, Monero è anonimo per impostazione predefinita con la privacy integrata nel protocollo.

L’utilizzo delle cripto-attività per finalità illecite rappresenta, al momento, una frazione relativamente contenuta rispetto all’operatività complessiva delle cripto-attività e la quota di fondi illeciti movimentati attraverso questi strumenti è significativamente inferiore rispetto a quella associata al contante su scala globale. Secondo Chainanalysis, una delle società leader dell’analisi transazionale su blockchain, il valore delle transazioni illecite nel settore cripto si attesterebbe intorno ai 24 miliardi di dollari, una cifra di gran lunga inferiore rispetto agli 800-2.000 miliardi di dollari legati al riciclaggio di denaro a corso legale[49].

Da tempo organismi internazionali e istituzioni europee hanno avviato iniziative volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro tramite criptovalute, che si sono concretizzate nell’elaborazione di report, linee guida o interventi legislativi.

A livello internazionale, nell’ottobre 2018 il FATF/GAFI ha modificato le proprie raccomandazioni per chiarire che le stesse si applicano ad attività finanziarie che coinvolgono virtual asset e prestatori di servizi in materia di virtual asset (Virtual Assets Service Providers, VASP). In particolare, la raccomandazione 15, così come modificata, richiede che i VASP siano regolamentati per finalità di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, provvisti di licenza o registrazione e soggetti a sistemi efficaci di monitoraggio o vigilanza.

A livello comunitario, l’Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato nel luglio 2014 una Opinion sulle valute virtuali in cui, pur riconoscendone alcuni potenziali benefici, anche in termini di inclusività finanziaria, individua oltre 70 rischi, tra i quali quelli legati all’integrità finanziaria e al riciclaggio di denaro derivanti dal loro impiego. L’ABE consiglia quindi alle autorità di vigilanza nazionali di scoraggiare banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali in assenza di un regime normativo.

Vengono inoltre in rilievo: i) la Direttiva UE/2018/843 (c.d. V Direttiva antiriciclaggio) che ha ampliato l’ambito di applicazione dei soggetti obbligati, includendovi i prestatori di servizi di cambio tra le valute virtuali e le valute aventi corso legale (exchange) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (c.d. wallet providers); ii) il Regolamento MiCA che ha delineato un quadro normativo uniforme per i cripto–asset e i fornitori di servizi relativi a tali strumenti (CASP); iii) il Regolamento (UE) 2023/1113 (TFR) che ha esteso a tutti i CASP l’obbligo di applicare la cd. “travel rule[50]” anche ai trasferimenti di cripto-attività e ha introdotto misure più restrittive, vietando l’utilizzo di criptovalute che ostacolano la tracciabilità dei movimenti (privacy coin) e i servizi di anonimizzazione (mixer); iv) il Regolamento (UE) 2022/858 (c.d. DLT Pilot Regime) che disciplina l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari in forma digitale, mediante l’introduzione di un regime sperimentale temporaneo che consente alle infrastrutture del mercato finanziario di prestare servizi di negoziazione di strumenti finanziari e il loro trasferimento tra le parti con l’utilizzo di della tecnologia a registro distribuito; v) il Regolamento (UE) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act, DORA) che mira a rafforzare la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, istituendo un quadro comune per la gestione dei rischi associati alle Information and Communication Tecnology (ICT); e vi) il pacchetto legislativo antiriciclaggio (AML package)[51] che mira a superare l’attuale frammentazione delle discipline nazionali, con l’introduzione di un corpus normativo direttamente applicabile e di una vigilanza centralizzata.

Anche a livello nazionale sono state assunte importanti iniziative in materia. A partire dal 2015 la Banca d’Italia e la Consob, in linea con gli orientamenti espressi dagli organismi internazionali (FSB e FATF) e dalle ESAs, hanno pubblicato numerosi warning per gli intermediari vigilati e gli utenti, evidenziando, tra l’altro, i rischi legati all’acquisto e alla detenzione di cripto-attività, le carenze di tutele legali e contrattuali, la possibilità di perdere integralmente le somme investite. In tale direzione si muove la Comunicazione del 28 maggio 2019 con la quale la UIF ha richiamato l’attenzione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio su alcune condotte anomale individuate sulla base dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette in precedenza ricevute. Tra tali condotte merita di essere segnalata quella riguardante la costituzione anomala della provvista impiegata per l’acquisto di virtual asset, con particolare riferimento alle ricariche di carte prepagate, accrediti di bonifici italiani o esteri e ripetuti versamenti in contanti di ammontare rilevante, nonché quella relativa all’utilizzo utilizzo di virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o societarie, che appaia mirato ad accrescere l’opacità delle operazioni stesse.

Nonostante la crescente attenzione delle autorità e delle organizzazioni internazionali verso il settore cripto, la natura transnazionale delle cripto-attività e dei rischi ad esse associati rende manifesta “la necessità di un approccio globale e sistemico”[52]. La mancanza di un coordinamento internazionale più efficace, la possibilità per le piattaforme di scambio non regolamentate di operare in paesi che non applicano gli standard del FATF/GAFI e la parziale o totale non conformità alla Raccomandazione 15 di una percentuale molto elevata (75 per cento) delle giurisdizioni costituiscono, purtroppo, un serio ostacolo all’azione di contrasto al riciclaggio di denaro.

Note:

[1] La blockchain è la tecnologia principale utilizzata nell’ambito della finanza decentralizzata (decentralised finance, DeFi). Essa è un registro aperto e distribuito che memorizza le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente. La registrazione e la gestione dei dati è decentralizzata e pubblica: decentralizzata poiché risiede su un numero variabile di computer che costituiscono i nodi di una rete; pubblica perché chiunque può partecipare liberamente alla rete. Le informazioni relative alle transazioni sono salvate all’interno di blocchi crittografati e, quindi, accessibili solo attraverso una chiave di decodifica segreta. Le blockchain possono essere distinte, oltre che tra private o pubbliche, anche in permissioned o permissionless. Le prime richiedono che un utente, per accedere e apportare modifiche al registro, debba munirsi del permesso da parte di un soggetto o entità centrale. Nelle blockchain permissionless invece le operazioni possono essere eseguite senza l’intervento di terzi tramite smart contracts, ossia programmi informatici che si eseguono automaticamente al verificarsi di condizioni prestabilite.

[2] I wallet possono essere classificati in: i) non-custodial e custodial a seconda che la gestione delle chiavi private faccia capo all’utente o a un soggetto terzo, rispettivamente; e ii) hot e cold a seconda che le cripto-attività siano custodite o meno in dispositivi connessi a Internet.

[3] Savona P., Audizione del Presidente della Consob presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, 17.7.2025.

[4] Le fluttuazioni di prezzo sono dovute a molteplici fattori, tra cui un’offerta limitata a cui si associa una bassa liquidità dei mercati, la natura emergente del settore e l’incertezza del quadro regolatorio.

[5] Un esempio chiarirà meglio il meccanismo di funzionamento. Quando il prezzo della stablecoin sale al di sopra di $1 (prezzo di ancoraggio), l’algoritmo aumenta l’offerta di stablecoin, ad esempio emettendo nuovi token, per riportare il prezzo verso il basso. Al contrario, quando il prezzo scende al di sotto di $1, l’algoritmo riduce l’offerta, ad esempio rimuovendo i token in circolazione, fino a che il prezzo non risale.

[6] Ruozi R., L’avvento delle stablecoin, in Dirigenza Bancaria, n. 229/2025.

[7] Scotti C., Euro digitale, cripto-attività e finanza digitale, Audizione del Vice direttore generale della Banca d’Italia presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, 24.7.2025. Il caso più emblematico è stato il crollo di TerraUSD, una stablecoin algoritmica, che ha innescato una crisi di fiducia e accelerato la spinta verso una regolamentazione più stringente a livello globale.

[8] Scotti C., Euro digitale, cripto-attività e finanza digitale, op. cit. Il 4 dicembre 2025 il FMI ha pubblicato uno studio ampio e articolato sulle stablecoin, dal titolo “Understating Stablecoins”, che sottolinea come questa categoria di cripto-attività abbia raggiunto una dimensione globale, evidenziando sia benefici in termini di velocità ed economicità dei pagamenti sia rischi significativi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria e spingendo per l’introduzione di standard minimi globali, trasparenza delle riserve e una supervisione transfrontaliera più efficace.

[9] Aerts S., Lambert C., Reinhold E., Stablecoin in crescita: ancora piccole nell’area euro, ma incombe il rischio di ricaduta, in BCE, Financial Stability Review, novembre 2025.

[10] Franzetti E., Galli G. e Peviani L., Cripto stablecoin: cosa sono, a cosa servono, quali rischi comportano, op. cit. e Scotti C., Euro digitale, cripto-attività e finanza digitale, op. cit.

[11] Scotti C., Euro digitale, cripto-attività e finanza digitale, op. cit.

[12] What is a stablecoin?, in www.mckinsey.com, 2.9.2025.

[13] La convertibilità 1:1 con una valuta garantisce che i token di moneta elettronica mantengano stabile il proprio valore nel tempo.

[14] Secondo il Regolamento MiCA, gli utility token sono un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato da un emittente.

[15] Gli NFT sono certificati di proprietà di beni digitali registrati su di una blockchain. Chi acquista un NFT non acquista l’opera in sé, ma semplicemente ha un diritto sull’opera, garantito tramite uno smart contract.

[16] Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 2/2025.

[17] Raccomandazione del 25.9.2025.

[18] In attuazione del suddetto decreto, a fine settembre 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato le disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività, che definiscono il quadro regolamentare per l’emissione di ART, EMT e altre cripto-attività individuando i dispositivi di governance, i sistemi di controllo interno, i criteri di idoneità degli esponenti e dei partecipanti qualificati. Particolare rilievo assumono le disposizioni relative ai piani di risanamento e continuità operativa, nonché le regole sugli accordi con soggetti terzi ed esternalizzazioni di funzioni aziendali. Le norme si applicano agli emittenti e ai CASP, secondo un approccio proporzionato alla natura e alla complessità operativa.

[19] Ronconi A., Genius Act: criptovalute come strumento di difesa del dollaro, in www.studiopiazza.com, 28.10.2025.

[20] Il Genius Act definisce “stablecoin di pagamento” le attività digitali utilizzate e progettate per essere impiegate come mezzo di pagamento o di regolamento, che mirano a mantenere un valore stabile, consentendo il rispetto dell’obbligo di rimborso di un importo monetario fisso”.

[21] Il Comitato è un organismo istituito dal Genius Act, il quale dovrà accertare che le public companies, tra l’altro, non rappresentino un rischio rilevante per la sicurezza e la solidità del settore bancario e rispettino le limitazioni sull’uso di dati e informazioni personali.

[22] Sul punto cfr. Conso A. e Monechi L., Il Genius Act a confronto con il MiCAR, in www.dirittobancario.it, 20.11.2025. Parlamento europeo, Cryptomercantilism vs. Monetary Sovereignty, in Monetary Dialogue Papers, June 2025.

[23] Ruozi R., L’avvento delle stablecoin, op. cit.

[24] Franco A., USA, è svolta sulle criptovalute. Quali impatti sull’Europa, in www.agendadigitale.eu, 21.7.2025.

[25] Martino E., L’Europa alla prova delle stablecoin USA, in www.lavoce.info, 7.7.2025.

[26] Unicredit, Comunicato stampa del 25.9.2025.

[27] L’Italia ha aderito, insieme ad altri 47 paesi, alla fase attuativa del CARF per la raccolta di informazioni sulle transazioni finanziarie operate tramite strumenti digitali.

[28] La DAC1 è stata più volte oggetto di modifica nel corso degli anni mediante l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, ampliando il perimento e i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri dell’UE.

[29] La DAC8 è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 296/2025, che modifica il d.lgs. 29/2014, il d.lgs. 100/2020, il d.lgs. 32/2023 e la disciplina sullo scambio di informazioni su conti finanziari di cui alla legge 95/2015, estendendo lo scambio automatico obbligatorio alle cripto-attività.

[30] Bibi S. e Canelli R., il ruolo della moneta digitale della banca centrale: teoria, sfide e implicazioni, in Moneta e Credito, 78 (309).

[31] Amighini A., Tre filosofie dietro la moneta digitale, in www.lavoce.info, 24.7.2025.

[32] Amighini A., Tre filosofie dietro la moneta digitale, op. cit.

[33] Nel 2024 il contante rappresentava il 24 per cento dei pagamenti quotidiani e la quota di aziende che non accettavano contanti è triplicata. Inoltre, nel periodo 2019-2024 il valore dei beni acquistati tramite e-commerce è raddoppiato, dal 18 al 36 per cento. Nel 2024 in Italia, secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, l’importo dei pagamenti elettronici ha superato per la prima volta quello delle transazioni in contanti.

[34] Panetta F., Le valute digitali delle banche centrali: un’àncora monetaria per l’innovazione digitale, 5.11.2021.

[35] “Sarebbero utilizzate tecnologie all’avanguardia per pseudonimizzare e crittografare tutti i dati, in modo da non visualizzare alcuna informazione personale, ma solo codici che rappresentano il pagatore, il beneficiario e l’importo della transazione, che solo le rispettive banche potranno collegare alle rispettive identità”. Cfr. Cipollone P., L’euro digitale: un passo avanti collettivo per l’Europa, 17.11.2025.

[36] Pieroni M., Intervento al Seminario “Verso l’euro digitale, tra resistenza e opportunità”, 5.11.2025.

[37] Il Manuale istituisce un insieme unico di regole, standard e procedure volte a garantire la standardizzazione dei servizi di base dell’euro digitale, analoga a quella offerta dal contante fisico. Il documento presenta una struttura rinnovata e include nuove aree normative fondamentali, quali i requisiti minimi per l’esperienza utente, le regole di branding per i prestatori di servizi di pagamento, le specifiche di implementazione per l’attività di front-end e back-end, la gestione delle controversie sulle transazioni.

[38] Come per le banconote, questi costi sarebbero coperti dal “signoraggio”, ossia dal reddito che la BCE ricava dall’emissione di moneta.

[39] Gabbiadini R., Gobbi l. e Rubera E., Riciclaggio e blockchain, Questioni di Economia e finanza, n. 893/2024.

[40] Gabbiadini R., Gobbi l. e Rubera E., Riciclaggio e blockchain, op. cit.

[41] La dottrina è solita distinguere due diverse forme di cyberlaundering: il riciclaggio digitale strumentale e il riciclaggio digitale integrale. Nel primo caso il denaro oggetto della condotta illecita non è ex ante dematerializzato, cosicché nella fase di collocamento si riscontrano difficoltà analoghe a quelle che si verificano nell’ipotesi di riciclaggio non digitale, richiedendo una movimentazione fisica del contante. Al contrario, nel riciclaggio digitale integrale le somme già disponibili in forma dematerializzata possono essere ripulite senza passare per la realtà materiale. Su punto cfr. Croce M., Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della distributed economy, in Sistema Penale, n. 4/2024.

[42] I CEX consentono di acquisire cripto-attività a fronte dell’invio di moneta tramite bonifico o carta di pagamento.  Le criptovalute vengono accreditate dai CEX su wallet hosted che fanno capo a un soggetto terzo ovvero su propri conti interni privi delle caratteristiche di immutabilità e verificabilità (c.d. operatività off-chain). Ne consegue che la ricostruzione delle transazioni effettuate dai clienti di un CEX può avvenire solo tramite la consultazione dei registri interni dell’exchange.

[43] Gli ATM per criptovalute sono dispositivi fisici per la conversione di moneta in cripto-attività (e viceversa), che vengono poi inviate all’indirizzo wallet hosted o unhosted indicato dall’utente, al netto di una commissione per il servizio.

[44] I broker OTC vengono utilizzati principalmente nelle transazioni di criptovalute di rilevante importo. Gli scambi possono avvenire direttamente tra le parti oppure con l’intervento di un broker che mette a disposizione i propri conti, ai quali far pervenire criptovaluta e denaro prima del regolamento dell’operazione.

[45] I mixer (o tumbler) sono piattaforme che raccolgono quantitativi elevati di cripto-attività di utenti diversi, le mescolano tra di loro e le redistribuiscono tra gli stessi utenti, al netto di una commissione per il servizio, in modo da complicare la ricostruzione della catena dei trasferimenti. Possono funzionare sia in modalità centralizzata sia in modalità decentralizzata (smart contract). I mixer sono strumenti legittimi che tutelano la privacy di chi opera in cripto-attività, ma il loro utilizzo non è scevro di rischi.

[46] Le privacy coin sono particolari cripto-attività che, sfruttando molteplici tecniche, rendono difficile la tracciabilità delle transazioni. Stante il loro diffuso utilizzo per finalità illecite, le privacy coin sono vietate nell’UE e in alcuni paesi, tra cui Giappone e Australia.

[47] La tecnica del chain-hopping consiste nello scambio delle cripto-attività da ripulire con altre cripto-attività supportate da una diversa blockchain attraverso exchange centralizzati.

[48] Torrieri G., Il fenomeno delle cripto-attività: utilizzi, rischio di riciclaggio e prospettive normative, in Bancaria, n. 3/2025.

[49] ABI, Audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, 25.2.2025.

[50] La travel rule obbliga i CASP a raccogliere e condividere dati e informazioni sul mittente e sul destinatario delle transazioni tramite criptovalute.

[51] Il pacchetto legislativo è costituito dal Regolamento (UE) 2024/1624, dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (c.d. AMLD6) e dal Regolamento 2024/1620, istitutivo della nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio (AMLA), la cui operatività è iniziata nel 2025.

[52] ABI, Audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, op. cit.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “Cripto-attività e Antiriciclaggio: rischi, opportunità e regolamentazione”, Magistra Banca e Finanza, 12 febbraio 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cripto-attivita-e-antiriciclaggio-rischi-opportunita-e-regolamentazione/.

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