Crisi bancarie e misure di indennizzo ai risparmiatori

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

Tra il 2015 e il 2019 il legislatore è intervenuto più volte per disciplinare l’attribuzione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che avevano subito un danno da banche poste in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa.

Il primo intervento in ordine di tempo, orientato a tal fine, è la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità  per il 2016), che ha istituito il Fondo di solidarietà  per l’erogazione di prestazioni in favore degli investitori (persone fisiche o piccoli imprenditori) che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 183/2015, recante disposizioni volte ad agevolare la tempestiva ed efficace attuazione dei programmi di risoluzione nei confronti della Cassa di Risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche[1].

L’accesso al Fondo, gestito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), poteva avvenire mediante apposita domanda, da presentarsi entro i termini previsti dalla legge e ormai decorsi, secondo due modalità  alternative: i) sotto forma di indennizzo forfettario, in misura pari all’80 per cento del prezzo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari subordinati (elevato al 95 per cento dalla legge 145/2018)[2]; ii) sotto forma di ristoro integrale, mediante procedura arbitrale, di competenza dell’Autorità  nazionale anticorruzione, subordinato all’accertamento della responsabilità  per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico della finanza (TUF) in materia di sottoscrizione e collocamento di titoli subordinati[3].

Potevano accedere all’indennizzo forfettario gli investitori in possesso di un patrimonio mobiliare al 31.12.2015 inferiore a 100 mila euro ovvero di un reddito complessivo ai fini IRPEF nell’anno 2014 inferiore a 35 mila euro.

Il sito del FITD fornisce un’ampia e aggiornata informativa sull’operatività  del Fondo di solidarietà , distinta a seconda delle suindicate modalità  di accesso al Fondo.

Per quanto concerne l’attività  di liquidazione dell’integrazione dell’indennizzo forfettario, al 24 gennaio 2020 risultavano pervenute al Fondo 14.093 istanze, delle quali 597 liquidate e 29 rigettate, con un esborso di 1,7 milioni. Circa l’attività  di liquidazione dei lodi arbitrali, al 4 ottobre 2019 risultavano presentati 1.735 ricorsi, di cui 1.304 liquidati, con un esborso di 44,5 milioni. Riguardo all’attività  di liquidazione degli indennizzi forfettari delle quattro banche poste in risoluzione il 22.11.2015, al 29 marzo 2018 risultavano pervenute 16.038 richieste, delle quali 15.443 liquidate e 596 rigettate, con un esborso di 180,8 milioni. Quanto all’attività  di liquidazione degli indennizzi forfettari a favore degli investitori in obbligazioni subordinate delle due banche venete poste in liquidazione il 25.6.2017, quasi tutte riferite a investitori della Banca Popolare di Vicenza, al 17 gennaio 2020 risultavano pervenute 8.523 istanze, di cui 6.628 liquidate e 1.653 rigettate, con un esborso di 32, 2 milioni. In sintesi, le istanze pervenute al FITD e i ricorsi presentati alla camera arbitrale sono pari a 40.389, di cui 23.972 liquidati e 1.278 respinti. Le risorse liquidate dal Fondo ammontano complessivamente a 259,2 milioni di euro.

Al provvedimento istitutivo del Fondo di solidarietà  è seguita la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) con la quale è stato creato il Fondo di ristoro finanziario (FRF) per l’erogazione di misure di indennizzo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF nella sottoscrizione e nel collocamento di strumenti finanziari emessi da banche poste in risoluzione il 22.11.2015 (le quattro banche regionali) o comunque poste in liquidazione il 25.6.2017 (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).

L’accesso alle prestazioni del Fondo, riservato sia ai detentori di obbligazioni subordinate sia agli azionisti, era subordinato all’accertamento del danno subito dal risparmiatore, che poteva avvenire con sentenza del giudice, con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 210 del Codice dei contratti pubblici.

Con decreto-legge 25 luglio 1918, n.91, convertito con modificazioni nella legge 108/2018, è stato previsto che, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi disciplinanti le modalità  di accesso al FRF, i risparmiatori già  destinatari, entro il 30 novembre 2018, di una pronuncia favorevole dell’ACF potessero ottenere un rimborso pari al 30 per cento del danno accertato e nei limiti di 100 mila euro, presentando la relativa istanza alla CONSOB.

Da ultimo, con legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), come novellata dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, che sostituisce il Fondo di ristoro finanziario che perseguiva analoghe finalità .

Il Fondo ha la funzione di indennizzare i risparmiatori (azionisti o titolari di obbligazioni subordinate) che hanno subito un “pregiudizio ingiusto” dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 17 novembre 2015 e il 31 dicembre 2017[4], a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza previsti dal TUF.

Hanno titolo a beneficiare degli indennizzi i seguenti risparmiatori: persone fisiche; imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti; le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del Codice del terzo settore; le microimprese che occupano meno di dieci persone o realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori ai 2 milioni di euro; i successori mortis causa e i familiari dei risparmiatori. Sono esclusi dalle prestazioni del Fondo le “controparti qualificate” di cui all’art. 6, comma 2-quater, lettera d), del TUF, i “clienti professionali” di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies dell’art. 6 del TUF, nonché i soggetti che, nelle banche o loro controllate, dal 1° gennaio 2007 abbiano svolto incarichi di componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, di membro del collegio sindacale, di consigliere delegato e di direttore generale e vice direttore generale (compresi i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado).

L’ammontare dell’indennizzo è commisurato al costo d’acquisto sostenuto dal risparmiatore, al quale vanno detratti gli eventuali importi già  ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. Per gli azionisti e i titolari di obbligazioni subordinate l’indennizzo è pari, rispettivamente, al 30 e al 95 per cento del costo di acquisto, ivi inclusi gli oneri fiscali. Per entrambe le categorie di investitori la misura dell’indennizzo non può superare il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto[5]. Nel rispetto di tale limite, tuttavia, le suddette percentuali possono essere incrementate qualora, in ciascuno dei tre anni di operatività  del Fondo, “le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 sono state definite le modalità  di presentazione delle domande di indennizzo e il piano di riparto delle risorse disponibili. E’ stata inoltre istituita una Commissione tecnica per l’esame delle domande e l’ammissione all’indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità  e probità .

Le domande di indennizzo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, vanno inoltrate, dagli aventi diritto o da loro rappresentanti, esclusivamente in via telematica, tramite apposita piattaforma informatica gestita da Consap S.p.A., entro il 18 aprile 2020. La Commissione tecnica può chiedere ulteriori informazioni, dati e notizie all’istante. Qualora la documentazione suppletiva non venga prodotta entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, l’istanza viene rigettata.

Oltre al procedimento disciplinato dal comma 501 della legge 58/2019 per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo da parte della Commissione, il comma 502-bis introduce una procedura di indennizzo forfettario per i risparmiatori (persone fisiche o imprenditori individuali (anche agricoltori o coltivatori diretti)[6] ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado) in possesso di azioni o di obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

  • patrimonio mobiliare di proprietà  del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, al netto degli strumenti finanziari oggetti di indennizzo e dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
  • ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini IRPEF inferiore a 35.00 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

L’accesso al FIR può avvenire anche in seguito all’accertamento, da parte della Commissione tecnica, delle violazioni massive commesse ai danni dei risparmiatori. A tal fine, l’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale del 10 maggio 2019 prevede un processo di verifica semplificata attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extracontrattuale e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere erogato. Tra le suddette tipologie di violazioni rientrano anche:

  • la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca ovvero da una società  appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete distributiva della banca medesima o società  del gruppo, senza l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio;
  • la realizzazione delle suddette strategie di vendita o collocamento in connessione con uno o più dei seguenti elementi:
  1. l’erogazione di finanziamenti o altre forme di credito, anche a soggetti diversi dall’acquirente o il sottoscrittore ma collegati con esso, da parte dalla medesima banca ovvero società  del gruppo (c.d. operazioni baciate, includendo anche i casi in cui il controvalore versato per le azioni e gli altri strumenti finanziari sia in misura significata inferiore all’entità  dei finanziamenti o delle altre forme di credito;
  2. la carente informazione o profilatura della clientela, ad esempio, tramite l’assegnazione ai clienti di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo rispetto all’età  ovvero alla composizione del loro patrimonio immobiliare o mobiliare, in particolare qualora quest’ultimo risulti concentrato in misura pari o superiore al 50 per cento in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, ovvero in misura pari o superiore al 30 per cento nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte della banca emittente o di società  del gruppo;
  • la variazione in aumento del profilo di rischio del cliente assegnato dalla banca contestualmente o in prossimità  all’operazione di vendita o collocamento;
  1. operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari non emessi dalla banca, presenti sul conto titoli presso la banca emittente o società  del gruppo, in tempi di poco anteriori all’acquisto di strumenti di capitale o debito subordinato emessi dalla banca;
  • la produzione e pubblicazione o divulgazione da parte di una banca o di un gruppo bancario di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca o del gruppo bancario, sia nel corso dell’ordinaria amministrazione sia in connessione con operazioni di aumento di capitale.

Dopo aver determinato la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e approvato il piano di riparto, la Commissione dispone il pagamento con la massima celerità , anche attraverso la predisposizione di piani di riparto parziale delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento. I pagamenti degli indennizzi avvengono mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.

 

Note:

[1] Il decreto-legge 99/2017 ha esteso l’accesso al Fondo anche ai detentori di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca.

[2] La disciplina di accesso alla procedura di indennizzo forfettario è contenuta nel decreto-legge 59/2016, convertito nella legge 119/2016 e nel decreto-legge 237/2016, convertito nella legge 15/2017.

[3] La disciplina della procedura arbitrale è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 82 del 28 aprile 2017, recante i criteri e le modalità  di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alla procedura e le modalità  di funzionamento del Collegio arbitrale per l’erogazione di prestazioni del Fondo, e nel Decreto del MEF n. 83 del 9 maggio 2017, che contiene il Regolamento riferito alle modalità  e alle condizioni di accesso al Fondo di solidarietà  tramite la procedura arbitrale.

[4] Trattasi delle quattro banche regionali, delle due banche venete, della BCC Banca Brutia, della Banca Popolare delle Province Calabre, della BCC di Paceco, del Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto (Crediveneto) e della Banca Padovana Padovana Credito Cooperativo (cfr. www.fondoindennizzorisparmiatori.consap.it).

[5] I risparmiatori con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 35.000 euro hanno priorità  nell’accesso al Fondo.

[6] Son stati pertanto esclusi dall’accesso diretto al FIR le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese di cui all’art. 1, comma 494, della legge 145/2018.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “Crisi bancarie e misure di indennizzo ai risparmiatori”, Magistra Banca e Finanza, 31 gennaio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/crisi-bancarie-e-misure-di-indennizzo-ai-risparmiatori/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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