Di Annamaria Gallo, Esperta in Antiriciclaggio
Introduzione
La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresenta uno dei pilastri della regolamentazione finanziaria a livello globale. L’Italia, con il decreto legislativo 231 del 2007, ha introdotto un quadro normativo solido che richiede ai soggetti obbligati di collaborare attivamente segnalando operazioni sospette (SOS) ogniqualvolta vi siano motivi per ritenere che i fondi abbiano un’origine illecita o siano collegati a crimini finanziari. Tuttavia, l’evoluzione delle minacce e delle pratiche criminali ha portato l’Unione Europea a riflettere su un ampliamento della portata delle SOS, introducendo con il nuovo Regolamento AML la possibilità di segnalare operazioni dove, pur essendo lecita l’origine dei fondi, l’utilizzo risulti illecito o sospetto.
Questo articolo esamina il passaggio concettuale e normativo tra l’articolo 35 del D.Lgs. 231/2007 e il considerando 138 del Regolamento AML, analizzando le implicazioni pratiche per i soggetti obbligati, le sfide operative e le opportunità per rafforzare l’efficacia del sistema antiriciclaggio.
Articolo 35 del D.Lgs. 231/2007: Il focus sull’origine dei fondi
L’articolo 35 rappresenta il riferimento principale per l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Esso stabilisce che i soggetti obbligati devono inviare una SOS all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) quando:
- Sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che i fondi siano provento di attività criminosa;
- Le operazioni siano ricollegabili al finanziamento del terrorismo.
Questa impostazione si concentra esclusivamente sull’origine della provvista finanziaria, intesa come elemento chiave per la valutazione del rischio. I soggetti obbligati devono identificare anomalie che possano suggerire un’origine illecita, basandosi su:
- Analisi del profilo economico-finanziario del cliente;
- Confronto tra le operazioni effettuate e la natura dell’attività dichiarata;
- Pattern comportamentali che non trovano giustificazione razionale.
L’approccio italiano, in linea con le precedenti direttive europee, risulta efficace nel contrastare le forme tradizionali di riciclaggio, ma presenta dei limiti rispetto a fenomeni più complessi, dove l’origine dei fondi può essere lecita ma il loro utilizzo è volto a finalità criminali.
Considerando 138 del Regolamento AML: Il focus sull’utilizzo dei fondi
Con la VI Direttiva Antiriciclaggio, l’Unione Europea propone un approccio innovativo che amplia la portata delle SOS. Il considerando 138 introduce infatti la possibilità di segnalare operazioni sospette anche quando l’origine dei fondi è lecita, ma il loro utilizzo risulta illecito o associato ad attività criminali.
La norma afferma:
“L’obbligo di segnalazione dovrebbe sorgere anche nei casi in cui l’origine dei fondi sia lecita, ma l’uso previsto o effettuato dei fondi sia collegato ad attività criminali, ad esempio nel caso di fondi utilizzati per finanziare la criminalità organizzata o il terrorismo.”
Questo ampliamento implica un cambio di prospettiva: mentre l’articolo 35 si concentra sull’origine sospetta dei fondi, il considerando 138 pone l’attenzione sull’intenzione o modalità di utilizzo. Tale approccio risponde all’evoluzione delle dinamiche criminali, come il finanziamento di attività illecite attraverso risorse di origine lecita (ad esempio stipendi, eredità o risparmi legittimi).
Analisi comparativa
| Articolo 35 D.lgs. 231/2007 | Considerando 138 VI Direttiva AML |
| Focus sull’origine dei fondi | Focus sull’utilizzo dei fondi |
| Basato sul sospetto di provenienza illecita | Include l’uso sospetto anche con fondi leciti |
| Limitato alla verifica della provvista | Esteso alla finalità economica dell’operazione |
| Maggiore attenzione alla documentazione del cliente | Maggiore attenzione al contesto operativo e all’uso previsto |
Implicazioni pratiche per i soggetti obbligati
L’introduzione del considerando 138 comporta significative implicazioni operative per i soggetti obbligati, che dovranno adattare i propri modelli di analisi del rischio e le procedure interne per individuare e segnalare operazioni sospette legate all’uso illecito dei fondi. Le principali sfide includono:
- Evoluzione dei criteri di valutazione
I soggetti obbligati dovranno ampliare il set di indicatori di anomalia, includendo parametri che valutino:
- La coerenza tra il fine dichiarato e quello effettivo dell’operazione;
- La destinazione dei fondi, con particolare attenzione a controparti e settori ad alto rischio;
- L’eventuale presenza di segnali indiretti che suggeriscano un uso illecito (ad esempio, trasferimenti verso aree ad alto rischio).
- Aggiornamento dei sistemi informatici
I software utilizzati per il monitoraggio delle transazioni dovranno integrare algoritmi capaci di rilevare anomalie legate non solo all’origine, ma anche all’uso previsto dei fondi. Ciò richiederà lo sviluppo di:
- Modelli predittivi basati su machine learning;
- Database aggiornati sulle tipologie di utilizzo illecito più comuni;
- Funzionalità di analisi comportamentale più avanzate.
- Formazione del personale
La transizione a un sistema duale di segnalazione richiederà un rafforzamento della formazione per gli operatori, con particolare attenzione a:
- Tecniche di analisi del rischio basate sull’uso sospetto;
- Studio di casi pratici relativi a utilizzi illeciti di fondi leciti;
- Approfondimento delle nuove normative europee e nazionali.
Vantaggi e criticità dell’approccio esteso
L’ampliamento dell’obbligo di segnalazione offre significativi vantaggi, ma comporta anche nuove sfide:
Vantaggi
- Maggiore efficacia nella lotta al crimine organizzato: Intercettando l’uso illecito, si riducono i rischi legati al finanziamento di attività criminali.
- Adattabilità alle nuove minacce: L’attenzione all’uso risponde alle evoluzioni delle pratiche criminali.
- Miglioramento della collaborazione internazionale: La convergenza normativa facilita la cooperazione tra Stati membri.
Criticità
- Aumento del carico operativo: Più segnalazioni potrebbero sovraccaricare l’UIF e i soggetti obbligati.
- Maggiore complessità normativa: Sarà necessario un adeguamento significativo delle procedure e dei processi interni.
- Rischio di over-reporting: Segnalazioni eccessive potrebbero compromettere l’efficacia del sistema.
Conclusioni
Il passaggio da un sistema basato sull’origine dei fondi a un approccio duale che include l’utilizzo sospetto rappresenta un cambiamento epocale per il panorama antiriciclaggio europeo e italiano. Sebbene l’attuazione pratica richieda significativi sforzi organizzativi e tecnologici, i benefici in termini di efficacia e adattabilità alle nuove minacce superano di gran lunga le difficoltà iniziali.
Per i soggetti obbligati, questo cambiamento non rappresenta solo una sfida, ma anche un’opportunità per rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro i crimini finanziari, contribuendo a costruire un sistema economico più trasparente e sicuro.
Annamaria Gallo, “Dalla Provvista Sospetta all’Uso Sospetto: Evoluzione della Segnalazione di Operazioni Sospette tra l’Articolo 35 del D.Lgs. 231/2007 e il Considerando 138 del Regolamento AML”, Magistra Banca e Finanza, 23 marzo 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/dalla-provvista-sospetta-alluso-sospetto-evoluzione-della-segnalazione-di-operazioni-sospette-tra-larticolo-35-del-d-lgs-231-2007-e-il-considerando-138-del-regolamento-aml/.
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