Decifrare la Titolarità  Effettiva: nuove regole e impatti operativi per le banche nel Regolamento UE 2024/1624 – La “proprietà  indiretta” nelle catene partecipative

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

Comprendere la “proprietà  indiretta” secondo il Regolamento UE 2024/1624

Il Regolamento UE 2024/1624 introduce una definizione complessa ma fondamentale di “titolare effettivo”, cruciale per le banche nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Cosa dice il Regolamento?

I titolari effettivi di soggetti giuridici sono la persona fisica o le persone fisiche che (artt. 51):

  • detengono una partecipazione nella società , direttamente o indirettamente (art. 52); oppure
  • controllano la società  o un altro soggetto giuridico attraverso una partecipazione o con altri mezzi, direttamente o indirettamente (art. 53).

PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETà€: secondo l’art. 52, si intende la proprietà  diretta o indiretta di almeno il 25% delle azioni, dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società , compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione.

Proprietà  indiretta: come si calcola?

L’art. 52 chiarisce che la proprietà  indiretta è calcolata “moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene, a meno che non si applichi l’articolo 54 sulla coesistenza di partecipazione e controllo nell’assetto proprietario”.

Esempio pratico semplificato:

Per chiarire il calcolo, consideriamo questa catena societaria:

  • Il soggetto A possiede il 50% della società  B.
  • La società  B possiede il 60% della società  C.

La proprietà  indiretta di A sulla società  C si calcola moltiplicando le percentuali di partecipazione lungo la catena:

  • 50% (partecipazione di A in B)à—60% (partecipazione di B in C)=30% (proprietà  indiretta di A in C)

Ciò significa che, pur non possedendo direttamente quote di C, il soggetto A esercita un controllo indiretto del 30% su di essa.

Implicazioni operative per le banche:

Per conformarsi alle nuove regole, gli istituti bancari dovranno:

1) Implementare strumenti per analizzare catene complesse di proprietà .

2) Formare il personale affinché comprenda e applichi correttamente il Regolamento.

3) Monitorare costantemente gli assetti societari per rilevare variazioni significative.

Inoltre, in base al principio generale di proporzionalità  e valutazione del rischio, le banche operanti in settori ad alto rischio, come i servizi finanziari internazionali o le attività  connesse alle cripto-attività , possono considerare misure aggiuntive per analizzare partecipazioni rilevanti inferiori al 25%.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Decifrare la Titolarità  Effettiva: nuove regole e impatti operativi per le banche nel Regolamento UE 2024/1624 – La “proprietà  indiretta” nelle catene partecipative”, Magistra Banca e Finanza, 19 gennaio 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/decifrare-la-titolarita-effettiva-nuove-regole-ue-e-impatti-operativi-per-le-banche-del-regolamento-ue-2024-1624-la-proprieta-indiretta/.

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