Gli Orientamenti EBA/GL/2026/05, applicabili dal 19 ottobre 2026
Di Maurizio Tidona, Avvocato
Dal 19 ottobre 2026 si applicano gli Orientamenti EBA/GL/2026/05, che modificano gli Orientamenti EBA/GL/2016/07 sull’applicazione della definizione di default. L’EBA li ha emanati in forza dell’art. 178, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013, nel testo modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623. Le modifiche riguardano il solo default prudenziale.
Per la segnalazione a sofferenza continua a rilevare la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, che esclude classificazioni automatiche e richiede una valutazione della situazione finanziaria del cliente. Una sofferenza fondata sul solo default della posizione non rispetta questa regola, così come non la rispetta quella fondata sul solo inadempimento, che alla valutazione concorre, anche quando è protratto, senza poterla sostituire.
Default prudenziale e sofferenza
Una posizione classificata in default ai fini prudenziali può restare fuori dalla categoria delle sofferenze, se la situazione finanziaria del cliente non presenta i requisiti richiesti dalla disciplina della Centrale dei Rischi. La regola vale anche per il default derivante da una misura di concessione che abbia prodotto una riduzione dell’obbligazione finanziaria superiore alla soglia dell’1 per cento di perdita del valore attuale netto, che l’EBA ha confermato in sede di revisione.
Lo stesso vale per le moratorie, sulle quali l’EBA ha scelto di non introdurre regole specifiche. Quelle concesse a una generalità di debitori, per legge o per iniziativa della banca, e quelle accordate per ragioni commerciali prescindono dalle difficoltà del singolo cliente e non possono fondare, da sole, la sua segnalazione a sofferenza. La moratoria accordata a un cliente in difficoltà va trattata come misura di concessione ai fini prudenziali, e i presupposti della sofferenza vanno accertati a parte.
Per il factoring pro soluto gli Orientamenti estendono da 30 a 90 giorni il periodo di riferimento per il trattamento tecnico dei pagamenti scaduti a livello di singola fattura. Il ritardo che dipende dalle caratteristiche operative del factoring non concorre, da solo, alla valutazione di sofferenza, che resta legata agli elementi indicativi di una grave difficoltà economica del debitore ceduto.
La nozione di insolvenza
La Circolare n. 139 riconduce alla categoria delle sofferenze l’intera esposizione per cassa verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dalla banca e dall’esistenza di garanzie reali o personali.
L’insolvenza rilevante per la Centrale dei Rischi è una nozione attenuata rispetto a quella richiesta per l’apertura della liquidazione giudiziale. La Cassazione la riconduce a una grave difficoltà economica del debitore, desumibile dalla sua situazione patrimoniale e finanziaria, senza che occorra la definitiva irrecuperabilità del credito, e la descrive come valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzabile come deficitaria. La Centrale dei Rischi fornisce alle banche informazioni utili per la valutazione del merito creditizio. Una segnalazione consentita soltanto in presenza dei presupposti concorsuali arriverebbe quando gli altri creditori non avrebbero più tempo per cautelarsi (Cass. n. 28635/2020; Cass. n. 16409/2020; Cass. civ., sez. I, ord. 26 ottobre 2020, n. 23453).
La valutazione della posizione finanziaria
La banca deve disporre di elementi che consentano di ricondurre l’inadempimento a una grave difficoltà economica del cliente. La durata dell’esposizione insoluta può acquistare peso insieme ad altri elementi già presenti nella posizione del cliente, quali ulteriori sofferenze, protesti, ipoteche giudiziali o iniziative esecutive. L’ABF ha dato rilievo alla persistenza della posizione debitoria, alle altre segnalazioni negative e alle iniziative giudiziali già avviate, ritenendo legittima la segnalazione di un inadempimento che perdurava da otto anni (ABF, decisione n. 10076/2022).
Un ritardo o uno stato di illiquidità contingente non bastano quando non risultino collegati a un’oggettiva difficoltà nell’adempimento delle obbligazioni, e la Circolare n. 139 vieta di far discendere automaticamente la sofferenza da uno o più ritardi nel pagamento (Cass. n. 23453/2020).
Rate insolute e sconfinamenti trovano collocazione, prima della sofferenza, tra gli inadempimenti persistenti, nei quali rientrano i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre novanta giorni secondo le condizioni stabilite dalle Istruzioni. Per la sofferenza occorrono elementi che descrivano una condizione finanziaria più grave.
Non esiste una soglia minima di importo, e un debito modesto può accompagnarsi a un’insolvenza già documentata da altri elementi. L’importo esiguo, considerato isolatamente, non dimostra però una grave difficoltà economica: il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha ritenuto illegittima la segnalazione di un saldo passivo di conto corrente di euro 791 in mancanza della prova di una valutazione della situazione finanziaria del cliente (ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 611/2014). La mancata risposta ai solleciti ha valore solo se si aggiunge ad altri elementi documentati nella pratica.
Le garanzie
La Circolare n. 139 prescrive di prescindere dalle garanzie reali o personali poste a presidio del credito. La presenza di garanzie reali o personali non impedisce la classificazione a sofferenza. Un’esposizione integralmente garantita può quindi essere segnalata quando la situazione finanziaria del debitore presenti i requisiti previsti dalla Circolare n. 139. Per la stessa ragione l’assenza di una previsione di perdita non impedisce la classificazione, quando il patrimonio del debitore consente ancora di ipotizzare un recupero ma non offre una capacità di rientro sicura.
Cointestazioni e decesso del debitore
La cointestazione è una posizione distinta da quelle dei singoli cointestatari e può essere segnalata a sofferenza solo se tutti versano in stato di insolvenza, circostanza che la banca deve verificare considerando anche le posizioni intestate a ciascuno.
La posizione del de cuius passa all’erede che abbia accettato puramente e semplicemente, senza che la sofferenza si trasferisca in automatico, perché la situazione finanziaria dell’erede richiede una valutazione autonoma. In mancanza di accettazione o in caso di accettazione con beneficio d’inventario la segnalazione resta intestata al defunto.
Crediti contestati
La Circolare n. 139 considera contestato il rapporto per il quale sia stata adita un’autorità terza rispetto alle parti, comprese l’autorità giudiziaria, il Garante per la protezione dei dati personali, il mediatore e gli organismi preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie. La contestazione va indicata nello stato del rapporto dal momento in cui la banca riceve la comunicazione della pendenza del procedimento, e la segnalazione a sofferenza può coesistere con la qualificazione del credito come contestato.
La Cassazione ha escluso l’incapacità finanziaria quando l’inadempimento trova spiegazione in una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito; la banca deve quindi valutare consistenza e oggetto della contestazione sulla base degli elementi disponibili (Cass. n. 23453/2020).
Cessione del credito
Con la cessione l’obbligo di segnalazione passa al cessionario, se partecipa alla Centrale dei Rischi. Per i crediti già classificati a sofferenza il cessionario prosegue la segnalazione, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, e l’ABF definisce la fattispecie come segnalazione in continuità. Il Collegio di Coordinamento ha ritenuto legittima la prosecuzione in assenza di fatti sopravvenuti capaci di modificare la valutazione, sicché il cessionario deve considerare gli eventi intervenuti dopo la classificazione originaria, come un pagamento o un accordo liberatorio (ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 1317/2023).
Le contestazioni sulle segnalazioni effettuate mentre la banca cedente era titolare del credito restano riferibili a quest’ultima, secondo l’orientamento espresso, tra le altre, dalle decisioni ABF n. 12173/2022 e n. 1317/2023. L’orientamento non è unanime, poiché la decisione ABF n. 7545/2021 ha negato al cedente la legittimazione a cancellare le segnalazioni anteriori alla cessione, riconducendo l’eventuale illegittimità originaria al solo piano risarcitorio.
Cessazione della segnalazione
La sofferenza cessa quando viene meno lo stato di insolvenza o la situazione equiparabile, e la riclassificazione va eseguita da quel momento, senza il cure period previsto dalla disciplina prudenziale del default. Il pagamento integrale chiude la segnalazione corrente, mentre le rilevazioni precedenti restano ferme se erano corrette alle rispettive date (ABF, decisione n. 24249/2019).
Le parti di un accordo transattivo non possono convenire la cancellazione retroattiva di segnalazioni legittimamente effettuate, perché la Centrale dei Rischi risponde a finalità di interesse generale connesse al funzionamento del mercato del credito e alla stabilità del sistema finanziario (ABF, decisione n. 14307/2018).
Informativa, verifica dei dati e documentazione
Prima della segnalazione la banca deve informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati. Se il cliente è un consumatore l’informativa deve precedere anche la prima segnalazione tra gli inadempimenti persistenti e, in caso di sofferenza, la segnalazione inframensile di cambiamento di stato, e non può essere utilizzata per sollecitare il pagamento.
La Circolare n. 139 richiede controlli preventivi sui dati trasmessi e sulle informazioni anagrafiche della clientela, la correzione tempestiva degli errori rilevati dopo l’invio e l’esame delle anomalie risultanti dai flussi di ritorno della Centrale dei Rischi. L’omessa o ritardata rettifica pesa nella valutazione dell’organizzazione aziendale e può comportare le sanzioni previste dall’art. 144 TUB. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria relativi a una segnalazione vanno eseguiti senza ritardo.
La prova della legittimità della segnalazione dipende dalla documentazione conservata dalla banca. Una classificazione può essere contestata a distanza di anni, quando molte delle informazioni allora disponibili sono difficili da ricostruire, e la banca deve poter indicare e produrre gli elementi che avevano giustificato il giudizio sulla posizione del cliente, perché è sulla situazione esistente alla data della rilevazione che si misura la legittimità della segnalazione. Per la stessa ragione il deterioramento successivo non sana una classificazione priva dei presupposti, mentre le rilevazioni eseguite quando l’insolvenza era presente restano legittime anche se il cliente torna solvibile.
Maurizio Tidona, “Default prudenziale e segnalazione a sofferenza nella disciplina della Centrale dei Rischi”, Magistra Banca e Finanza, 24 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/default-prudenziale-e-segnalazione-a-sofferenza-nella-disciplina-della-centrale-dei-rischi/.
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