Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER
    • NEWSLETTER
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER
    • NEWSLETTER
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

24 Febbraio 2001 In Diritto bancario

Del servizio bancario delle cassette di sicurezza

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo


© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza autorizzazione. È consentito il link diretto a questo articolo.

La professionalità del “bonus argentarius”. La clausola di limitazione della responsabilità in ipotesi di furto

Di Maurizio Tidona, Avvocato
24 febbraio 2001

L’art. 1839 cod. civ. disciplina il servizio delle cassette di sicurezza, nel quale la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

Con detto contratto, che assume le caratteristiche di un contratto consensuale simile alla locazione di cose ed alla “locatio operis”, la banca (verso il corrispettivo di un canone) assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei all’espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l’integrità delle cassette.

L’oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia, né nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza è meramente eventuale), bensì nella sicurezza degli stessi locali dell’azienda di credito in cui le cassette sono situate.

Ne consegue che le prestazioni della banca dedotte in contratto consistono essenzialmente in un “facere” avente come esclusivo termine di riferimento i locali in questione e che le modalità di esecuzione del “facere” debbono corrispondere alla professionalità del “bonus argentarius”, richiedente un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.

Sia l’art. 1839 cod. civ. che l’art. 3 delle norme bancarie uniformi per il servizio delle cassette di sicurezza del 1976 delineano una presunzione di responsabilità della banca dalla quale essa può liberarsi solo dimostrando il fortuito, che comunque non può individuarsi nel furto in quanto tale, atteso che trattasi di situazione prevedibile.

Ne consegue che non grava sull’utente l’onere di dimostrare l’inadeguatezza delle difese esistenti e predisposte dalla banca, dovendo egli limitarsi alla dimostrazione del danno subito e della sua entità, gravando invece sulla banca l’onere di provare il caso fortuito.

La clausola negoziale che limiti il risarcimento del danno da parte della banca nell’ambito del valore massimo dei beni introdotti nella cassetta, ancorché tale valore sia ragguagliato a vari livelli di canone, integra un patto di esonero di responsabilità, il quale è da considerarsi nullo, ai sensi dell’art. 1229, primo comma, cod. civ., nell’ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca, senza che tale clausola nulla possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso.

Tale clausola contrasta con il principio di ordine pubblico interno insito nella norma dell’art. 1229 cod. civ. (è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave), ma è anche inconciliabile con la funzione che il legislatore ha inteso assegnare alle cassette di sicurezza, in virtù della professionalità bancaria, cui deve connettersi un servizio caratterizzato dal massimo di sicurezza ipotizzabile contro eventi dannosi, umani e naturali, prevedibili.

La clausola che contempli l’obbligo del cliente a non conservare nella cassetta cose di valore complessivo superiore a quello convenuto, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, mantiene invece la sua validità, quale espressione di autonomia contrattuale non contraria a norme imperative, in ipotesi di colpa lieve da parte della banca.

Al fine del positivo esperimento della domanda di risarcimento del danno nei confronti della banca da parte del titolare di una cassetta di sicurezza per l’asserito furto dei beni in questa depositati è necessario che l’utente fornisca la prova di avere subito la sottrazione di quei beni.

La giurisprudenza ha ritenuto integrati gli estremi della “colpa grave” contemplata dall’art. 1229 cod. civ., l’omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza “affidato ad elementi umani”, idoneo a rilevare tempestivamente l’esecuzione dell’impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell’istituto bancario (nella specie dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 casette di sicurezza (Cass. civ. Sez. I, sent. n. 9640 del 10-09-1999, Guzzardo c. Banca Commerciale (rv 529817).



Rivista di Diritto Bancario Tidona - www.tidona.com - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Articoli collegati:

  • La responsabilità della banca nel servizio delle cassette di sicurezza 10 Settembre 2015
  • Il risarcimento dei danni in favore del cliente per la violazione delle norme in ambito di servizio di consulenza in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione ordini 22 Giugno 2017
  • Fallimento - Scioglimento dei contratti di conto corrente, apertura di credito, mutuo, anticipazione su fatture e cassette di sicurezza al momento del fallimento 1 Aprile 2021
  • Le cassette di sicurezza 15 Luglio 2002
  • La consulenza in materia di investimenti: profondità e ampiezza del servizio e l’offerta di certificati di deposito bancari 7 Febbraio 2011
  • Fondi comuni di investimento aperti. In particolare: l’utilizzo del servizio di banca telefonica e collocamento via Internet 11 Marzo 2002

Cerca nella rivista:

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

FORUM LEGALE BANCARIO

Argomenti:

Diritto bancario (731) Diritto Fallimentare e Crisi di impresa (53) Diritto finanziario (134) Notizie dalla Corte (127)

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • Lo stato di salute delle banche significative al tempo del Covid-19

    12 Aprile 2021
  • CASSAZIONE – La prescrizione della domanda di ripetizione di un pagamento in costanza di un affidamento bancario in extra-fido oppure entro il margine disponibile

    8 Aprile 2021
  • CASSAZIONE – La legittimità della segnalazione in Centrale Rischi va valutata in base all’apparente fondatezza dei motivi addotti dal cliente al momento del rifiuto dell’adempimento e senza considerare l’esito del giudizio tra banca e cliente

    8 Aprile 2021
  • CASSAZIONE – Le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia per violazioni commesse nell’esercizio dell’attività bancaria sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario

    8 Aprile 2021
  • Fallimento – Scioglimento dei contratti di conto corrente, apertura di credito, mutuo, anticipazione su fatture e cassette di sicurezza al momento del fallimento

    1 Aprile 2021

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario
  • AVVOCATI
  • SETTORI
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
  • NEWSLETTER
  • CONTATTI
  • IT
  • EN

 

STUDIO LEGALE TIDONA & ASSOCIATI - P.Iva: IT 05300470969 - Contatti - Privacy

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici necessari per il funzionamento e per la navigazione. Continuando la consultazione di questo sito oppure cliccando su "Consento" presterà il Suo consenso al loro uso. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi