Di Maurizio Tidona, Avvocato
La disciplina delle successioni ereditarie ha rilevanti riflessi sull’attività bancaria, anche ma non solo in relazione alla gestione dei rapporti intestati al de cuius.
La dichiarazione di successione, pur essendo un atto di natura fiscale, costituisce per la banca una condizione legale imprescindibile per poter eseguire qualsiasi operazione dispositiva in favore degli eredi. Per questo, è fondamentale che ogni operatore bancario conosca con precisione gli obblighi e i limiti connessi alla ricezione, alla verifica e alla gestione di tale documentazione.
1. Il divieto assoluto di pagamento in assenza della dichiarazione di successione
Ai sensi dell’art. 48, commi 3 e 4, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), le banche e gli altri soggetti che detengono beni appartenuti al de cuius non possono procedere alla consegna di denaro, titoli o altri beni, né al pagamento di somme in favore degli eredi o aventi causa se non dopo la presentazione della dichiarazione di successione, oppure – nei casi previsti – di una dichiarazione sostitutiva di esonero.
Si tratta di un divieto legale assoluto, e non di un semplice requisito amministrativo o prudenziale. Questo presidio si fonda su esigenze di natura pubblicistica, ovvero la corretta determinazione e riscossione dell’imposta di successione.
La giurisprudenza di legittimità ha così chiarito che tale divieto non ha una funzione probatoria in senso stretto, bensì costituisce una condizione legale sospensiva dell’eseguibilità dell’obbligazione gravante sulla banca. In altri termini, la prestazione della banca diventa temporaneamente inesigibile fino a quando non venga documentata la presentazione della dichiarazione di successione (Cassazione Civile, sez. I, n. 10692 del 20/5/2005).
2. Esenzione e dichiarazione sostitutiva: obblighi per la banca
Quando l’eredità non supera i 100.000 euro di valore ed è devoluta a coniuge o parenti in linea retta, e non vi sono beni immobili, non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. In tal caso, però, la banca deve ricevere una dichiarazione scritta da parte degli eredi che confermi l’esonero, e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni. Il mancato rispetto di questo termine espone la banca a sanzioni, che risultano aggravate in ragione della qualifica dell’intermediario.
3. Sopravvenienze ereditarie: quando è necessaria la dichiarazione integrativa
Può accadere che, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, emergano ulteriori beni, crediti o rapporti riconducibili al de cuius, non indicati nella dichiarazione originaria. Si tratta delle cosiddette sopravvenienze ereditarie, che possono consistere, ad esempio, in:
accrediti su conti correnti intestati al defunto, riferibili a periodi anteriori alla morte (es. rimborsi, emolumenti o interessi maturati e liquidati successivamente);
saldi residui su depositi dormienti o titoli non individuati al momento della dichiarazione iniziale;
crediti risarcitori o indennitari derivanti da fatti precedenti al decesso ma monetizzati successivamente.
In tali ipotesi, gli eredi hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa di successione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del D.Lgs. 346/1990. Tale adempimento è necessario per consentire l’emersione fiscale del nuovo cespite e la corretta liquidazione dell’imposta.
In tali casi, fino a quando non venga presentata la dichiarazione integrativa, la banca è giuridicamente tenuta a non procedere allo svincolo delle somme, pur in presenza della precedente dichiarazione originaria. Infatti, il principio dell’art. 48 TUSD si applica a ciascun bene o credito da trasferire: ogni nuova emersione impone la verifica della relativa regolarizzazione fiscale.
4. Formati accettabili della dichiarazione: cartaceo e telematico
Gli eredi possono presentare alla banca la dichiarazione di successione in formato cartaceo, munita del timbro dell’Agenzia delle Entrate, oppure in formato elettronico, dotato di codice identificativo e codice di verifica. In entrambi i casi, la banca deve verificarne l’autenticità e la completezza, ma non può imporre la forma elettronica a chi presenti una valida attestazione cartacea.
5. Compensazione post mortem: quando è legittima
La compensazione tra crediti e debiti in ambito successorio pone specifici interrogativi per le banche, soprattutto in presenza di rapporti ancora in essere al momento del decesso del cliente. In linea generale, la banca può legittimamente effettuare la compensazione anche dopo la morte del de cuius, ma a condizione che ricorrano determinati presupposti.
In particolare, il credito vantato dalla banca deve essere:
certo (ossia non contestato né contestabile),
liquido (determinato nel suo ammontare),
esigibile (scaduto al momento dell’operazione), e soprattutto, il fatto genetico del credito deve essere sorto prima del decesso.
Per esempio, è legittima la compensazione tra il saldo attivo di un conto corrente intestato al defunto e rate di mutuo o prestito scadute anteriormente alla sua morte.
Il principio – affermato dalla Cassazione in relazione al divieto di estinzione del credito del terzo pignorato durante la pendenza del pignoramento (di cui all’art. 2917 c.c.) e dell’art. 56 della legge fallimentare – è estendibile analogicamente anche alla compensazione delle passività del defunto utilizzando gli attivi del medesimo, dopo l’apertura della successione, essendo un’operazione contabile il cui fatto genetico è precedente all’evento rilevante, ossia all’apertura della successione.
Conclusioni operative
In sintesi, la dichiarazione di successione non è solo un obbligo fiscale, ma uno strumento essenziale per regolare i rapporti giuridici tra la banca e gli eredi.
La banca è per questo tenuta a:
richiedere sempre detta dichiarazione (o la dichiarazione di esonero) prima di eseguire qualsiasi prestazione;
pretendere la dichiarazione integrativa in caso di sopravvenienze;
rifiutare ogni pagamento o trasferimento in assenza della documentazione richiesta;
La banca non sarà però tenuta a verificare in concreto il pagamento dell’imposta, non essendo ciò previsto dalla legge come obbligo per la stessa.
Questa attenzione è necessaria per evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 346/1990, in particolare dagli articoli 48 e 53, e per assicurare la piena conformità della banca alle norme vigenti in materia successoria.
Maurizio Tidona, “Successione bancaria: dichiarazione di successione, rapporti con gli eredi e obblighi della banca”, Magistra Banca e Finanza, 23 marzo 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/dichiarazione-di-successione-e-operativita-bancaria-obblighi-limiti-e-responsabilita/.
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