Dichiarazioni stragiudiziali della banca ex art. 75-bis del D.P.R. n. 602/1973: profili organizzativi e rischio sanzionatorio

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

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L’art. 75-bis attribuisce all’agente della riscossione uno strumento di indagine anticipata, collocato a monte di qualunque procedura esecutiva, e, al tempo stesso, impone alla banca un obbligo giuridico diretto di collaborazione informativa, assistito da una sanzione amministrativa rilevante in caso di omissione o ritardo (art. 10 D.lgs. 471/1997: sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 2.065,83 ad un massimo di euro 20.658,27).

In particolare, la norma prevede che l’agente della riscossione può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, e in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

La richiesta dell’agente della riscossione di una dichiarazione stragiudiziale ex art. 75-bis D.P.R. 602/1973 continua a essere trattata, in molte realtà bancarie, come un adempimento tecnico di secondo livello, nonostante l’impatto che ha sul sistema nel suo complesso, che va ben oltre la singola risposta formale.

La sanzione in caso di risposta assente è una leva che trasforma l’adempimento in rischio immediato. La cornice normativa collega infatti l’inadempimento a una responsabilità amministrativa pecuniaria.

Questa leva produce un’asimmetria che la banca non può ignorare, soprattutto nei volumi. L’ordine di pagamento ex art. 72-bis, che può seguire, incide sul piano esecutivo; la richiesta informativa preventiva ex art. 75-bis, invece, espone anche a rischio sanzionatorio in caso di mancato riscontro.

Il problema è come la banca governa, in modo strutturato e coerente, un flusso di richieste che:

  • non è un pignoramento;
  • non consente l’apposizione di vincoli;
  • non è assistito da un perimetro procedurale rigido;
  • espone comunque la banca a responsabilità diretta verso l’erario.

Qui si apre una prima criticità: la tendenza a “procedimentalizzare” ciò che la legge ha volutamente lasciato stragiudiziale.

La dichiarazione ex art. 75-bis non attiva gli obblighi di custodia di cui all’art. 72-bis D.P.R. 602/1973, né legittima misure conservative interne in attesa della notifica di un ordine di pagamento. Eppure, in assenza di un governo chiaro del processo, la banca rischia di oscillare tra due estremi ugualmente problematici: l’inerzia organizzativa o l’iper-reazione prudenziale.

Il vincolo, quando e se verrà, discenderà da un atto successivo (ordine di pagamento ex art. 72-bis, notificato dall’agente della riscossione), con un inevitabile rischio di ‘disallineamento temporale’ tra quanto dichiarato e quanto poi effettivamente aggredibile. È proprio su questa frattura che la banca deve misurare la qualità del proprio processo.

Un secondo profilo, spesso sottovalutato, riguarda la gestione del tempo.

Il termine di trenta giorni per rispondere è un termine legale, non negoziabile, e la sua violazione espone la banca a sanzioni pecuniarie non marginali. In questo contesto, la qualità del presidio interno dei flussi informativi diventa un tema di controllo, e non di mera efficienza operativa.

Il quadro si aggrava quando le richieste dell’agente della riscossione arrivano in forma massiva, talvolta con notifiche contestuali di atti diversi riferiti a una moltitudine di soggetti, spesso anche non clienti della banca. In tali casi, la banca è chiamata ad assorbire, entro termini legali rigidi, un onere di verifica che può risultare sproporzionato rispetto alla finalità concreta dell’iniziativa, con l’effetto di trasferire sull’intermediario una parte rilevante dell’istruttoria e di comprimere la capacità operativa delle strutture interne.

Quando l’iniziativa dell’agente diventa indiscriminata, con una molteplicità di richieste inviate contestualmente, il tema smette di essere prettamente bancario. Entra in gioco l’idea stessa di buon andamento dell’azione amministrativa e di proporzionalità nell’esercizio dei poteri dell’agente della riscossione: se l’istruttoria viene, di fatto, trasferita sul terzo, la banca è spinta a tradurre un obbligo informativo in un processo di verifica generalizzato. È un esito che altera i pesi del sistema e richiede una presa in carico consapevole da parte della direzione e degli organi apicali.

Vi è poi un terzo livello, più sottile ma strategicamente decisivo: la relazione tra l’obbligo informativo nei confronti dell’agente della riscossione e la tutela del cliente.
La norma non prevede alcun obbligo di informativa al cliente, né prima né dopo la dichiarazione.

Anzi, una comunicazione non necessaria può rivelarsi fonte di rischio, poiché anticipa al debitore una potenziale iniziativa esecutiva esattoriale, alterando l’equilibrio tra creditore pubblico e terzo.

Qui la banca è chiamata a rispettare il perimetro della legge, evitando iniziative che, pur animate da intenti di trasparenza, possono comportare rischi giuridici indiretti.

Infine, il tema della privacy, spesso evocato come un freno culturale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che la comunicazione dei dati richiesti dall’agente della riscossione, quando fondata su una previsione di legge, non costituisce violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Continuare a trattare questo profilo come un’area di incertezza significa, di fatto, esporre la banca a rischi maggiori.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Dichiarazioni stragiudiziali della banca ex art. 75-bis del D.P.R. n. 602/1973: profili organizzativi e rischio sanzionatorio”, Magistra Banca e Finanza, 29 gennaio 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/dichiarazioni-stragiudiziali-della-banca-ex-art-75-bis-del-d-p-r-n-602-1973-profili-organizzativi-e-rischio-sanzionatorio/.

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