Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
1. Introduzione
La frammentazione delle norme in materia di insolvenza lungo i confini nazionali è uno dei principali ostacoli alla libera circolazione dei capitali e all’integrazione dei mercati dell’UE, poiché crea incertezze per gli investitori transfrontalieri e comporta, per questi ultimi, costi di informazione molto elevati. Non solo. La frammentazione a livello nazionale produce risultati diversi da uno Stato membro all’altro in termini di tempo necessario per liquidare un’impresa e di valore che può essere recuperato[1].
Sulla base di questi presupposti, il 7 dicembre 2022 la Commissione europea ha un presentato un pacchetto di proposte legislative finalizzate alla realizzazione dell’Unione dei mercati dei capitali. Il pacchetto prevede interventi in tre ambiti:
- l’accesso al mercato dei capitali, attraverso un listing act, volto a facilitare la quotazione in borsa delle imprese[2];
- le procedure di insolvenza, attraverso una direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza, di cui ci si occupa in questo lavoro;
- i servizi europei di compensazione, attraverso un intervento strutturale sulla disciplina del clearing[3].
La proposta di direttiva di cui al punto sub 2) (c.d. Direttiva Insolvency III), che consta di 9 Titoli e 63 Considerando, mira a ridurre i tempi e a massimizzare il recupero di valore dell’impresa in favore dei creditori, nonché a rafforzare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza, con particolare riguardo a quella liquidatoria delle microimprese insolventi. La proposta si pone in continuità con il Regolamento (UE) 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza e con la Direttiva (UE) 1023/2019 sulla ristrutturazione e l’insolvenza (c.d. Direttiva Insolvency)[4].
Per il raggiungimento di questi obiettivi, la proposta qui in esame si focalizza sui seguenti profili: i) azioni revocatorie per proteggere la massa fallimentare dalla rimozione illegittima dei beni prima dell’apertura della procedura di insolvenza; ii) tracciabilità dei beni che compongono la massa concorsuale favorendo l’accesso ai dati del debitore; iii) previsione di procedure di vendita pre-pack; iv) obbligo degli amministratori di domandare l’apertura della procedura di insolvenza quando l’impresa è in procinto di essere o è già insolvente; v) procedura di liquidazione semplificata per le microimprese; vi) comitato dei creditori; vii) trasparenza delle legislazioni nazionali.
Ove la proposta venga approvata, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire nell’ordinamento nazionale il nuovo framework legislativo, come previsto dall’art. 71. Appare quindi prematuro stabilire quali modifiche andranno apportate al quadro normativo vigente in materia di insolvenza. Motivo per cui ci si limiterà in questa sede a illustrare i tratti distintivi delle novità introdotte dalla proposta.
2. Le azioni revocatorie (Titolo II)
La proposta prevede alcune regole di armonizzazione minima volte a proteggere la massa fallimentare dalla sottrazione illegittima di beni o attività prima dell’apertura della procedura di insolvenza, lasciando agli Stati membri ampio margine di discrezionalità qualora intendessero rafforzare la tutela dei creditori.
Più in dettaglio, la proposta individua tre tipi di atti revocabili:
- gli atti giuridici di cui ha beneficiato un creditore o un gruppo di creditori compiuti nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o successivamente a tale momento (art. 6);
- gli atti giuridici a titolo gratuito o con controprestazioni incongrue posti in essere entro un anno prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o successivamente a tale momento (art. 7);
- gli atti giuridici intenzionalmente fraudolenti, ossia gli atti volti a frodare i creditori, compiuti entro quattro anni prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o successivamente quando la controparte conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’intento fraudolento (art. 8).
Viene prevista l’inapplicabilità alla massa fallimentare dei crediti derivanti da un atto dichiarato nullo, nonché l’obbligo per la parte che beneficia dell’atto giuridico di risarcire integralmente la massa fallimentare per il pregiudizio arrecato ai creditori. Si chiarisce che l’obbligo risarcitorio non può essere compensato con i crediti vantati dalla controparte dell’atto dichiarato nullo (art. 9).
In tema di responsabilità di terzi, si stabilisce che: i) qualsiasi erede o successore a titolo universale della controparte dell’atto dichiarato nullo subentra nella posizione di tale parte, anche con riferimento alle conseguenze giuridiche delle revocatorie; ii) i successori a titolo particolare sono responsabili o solo se hanno acquisito il bene a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo palesemente incongruo o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle circostanze su cui si fondano le azioni revocatorie (art. 11).
3. Tracciabilità dei beni appartenenti alla massa fallimentare (Titolo III)
Al fine di massimizzare il valore del patrimonio del debitore, la proposta detta regole sull’accesso degli “amministratori delle procedure di insolvenza”[5] (curatori o commissari) ai registri contenenti informazioni sui beni che appartengono o dovrebbero appartenere alla massa concorsuale.
In particolare, si attribuisce ai curatori il potere di avere accesso, direttamente o indirettamente, anche alle informazioni contenute in banche dati che non sono accessibili al pubblico, come quelli istituiti ai fini della disciplina antiriciclaggio, quali i registri centralizzati dei conti bancari[6] e i registri interconnessi sulla titolarità effettiva[7] (art. 13).
4. La procedura di pre-pack (Titolo IV)
Muovendo dall’assunto che in caso di liquidazione si possa recuperare un maggior valore vendendo l’impresa (o parte di essa) in regime di continuità aziendale piuttosto che una vendita dei beni settore per settore (liquidazione per settori), nella proposta si rappresenta l’opportunità che le discipline nazionali in materia di insolvenza prevedano una procedura di pre-pack in cui il debitore in difficoltà prepari la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale prima dell’apertura formale della procedura di insolvenza, in modo che i beni possano essere realizzati rapidamente (Considerando n. 22).
Secondo l’art. 2, lettera p), della proposta, il pre-pack è “una procedura di liquidazione accelerata che consente la vendita totale o parziale dell’impresa del debitore in regime di continuità aziendale al miglior offerente, in vista della liquidazione dei beni del debitore a seguito della sua accertata insolvenza”[8]. Suoi obiettivi principali sono la riduzione dei tempi delle operazioni di vendita e la massimizzazione del valore degli attivi. Nella procedura di pre-pack, la vendita dell’impresa (o di parte di essa) ha luogo prima dell’apertura formale della procedura di insolvenza.
La procedura si articola in due fasi: la fase di preparazione (artt. 22-24) e quella di liquidazione (artt. 25-29): la prima è volta alla ricerca di possibili acquirenti dell’impresa; la seconda si traduce nella vendita e nella ripartizione del ricavato tra i creditori.
I principali attori della fase preparatoria (preparation phase) sono il debitore, che promuove l’iniziativa di avvio, mediante istanza, della procedura di pre-pack (art. 22, par. 1) e mantiene la gestione corrente dell’attività e il controllo dei beni (art. 22, par. 4), e il curatore (o commissario) che, nominato dall’Organo giurisdizionale competente, è incaricato della gestione della procedura di insolvenza (art. 22).
Viene estesa alla fase di preparazione il regime della sospensione delle azioni esecutive individuali nei confronti del debitore, di cui agli articoli 6 e 7 della Direttiva Insolvency, purché l’insolvenza o la dichiarazione di insolvenza sia probabile (art. 23).
Si richiede al curatore di garantire che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato. Tali principi possono essere ignorati solo se uno Stato membro decide di introdurre l’obbligo, per l’Organo giurisdizionale, di indire un’asta pubblica dopo l’apertura della fase di liquidazione (art. 24).
La fase liquidatoria (liquidation phase) si caratterizza per la vendita dell’impresa (o di parte di essa) autorizzata dal Tribunale, su proposta del commissario, dopo aver verificato che il processo di vendita svolto nella fase precedente sia conforme ai principi e alle condizioni applicabili. Se l’Organo giurisdizionale non conferma la vendita dell’impresa all’acquirente proposto dal curatore, la procedura aperta all’inizio della fase di liquidazione prosegue senza concludere la vendita nell’ambito della procedura di pre-pack (art. 26, par. 1). L’offerta ricevuta nella fase di preparazione funge da stalking horse, vale a dire da offerta contenente il prezzo minimo di acquisto (base asta) per la successiva fase di liquidazione (art. 26, par. 2).
La proposta prevede inoltre:
- che i contratti pendenti possano essere ceduti all’acquirente dell’impresa anche senza il consenso della controparte (art. 27);
- che l’impresa (o parte di essa) possa essere acquisita senza debiti e passività (art. 28);
- che i ricorsi contro le vendite autorizzate nell’ambito della procedura possano avere un effetto sospensivo solo se il ricorrente abbia costituito un’adeguata garanzia, salvo esonero disposto dal Tribunale (art. 29);
- che i criteri per la selezione della migliore offerta dovrebbero corrispondere a quelli utilizzati per scegliere tra offerte concorrenti nella procedura di insolvenza ordinaria (art. 30);
- che il curatore è personalmente responsabile per eventuali danni causati ai creditori dal mancato rispetto dei suoi obblighi (art. 31);
- l’ammissibilità al minor costo possibile di finanziamenti temporanei, il divieto di concedere diritti di prelazione agli offerenti e la possibilità di compensare i crediti garantiti nell’ambito dell’offerta soltanto se il loro valore sia significativamente inferiore al valore di mercato dell’impresa (art. 33).
Infine, la proposta contiene disposizioni volte a tutelare gli interessi dei creditori durante la procedura di pre-pack, che consistono nel diritto di essere ascoltati dall’Organo giurisdizionale in previsione dell’autorizzazione o dell’esecuzione della vendita e l’allineamento delle condizioni per lo svincolo dei diritti di garanzia tra procedura di pre-pack e procedura di liquidazione. Gli Stati membri potrebbero, tuttavia, escludere il consenso allo svincolo da parte dei creditori garantiti qualora questi non riescano a dimostrare che l’offerta sia priva del requisito del “migliore soddisfacimento dei creditori” ovvero non abbiano presentato, direttamente o tramite terzi, un’offerta migliore rispetto a quella avanzata nella procedura di pre-pack (art. 34).
La procedura di pre-pack non ha finora fatto presa sulla disciplina europea dell’insolvenza, anche a causa del difficile inquadramento dei suoi effetti sui diritti dei lavoratori.
Nella sentenza del 22 giugno 2017, relativa alla causa C-126/16[9], la Corte di giustizia dell’UE aveva stabilito che i lavoratori trasferiti nell’ambito di una procedura di pre-pack mantengono il posto e la posizione occupata in precedenza nell’impresa. Con la sentenza del 28 aprile 2022, la Corte di giustizia è ritornata sulla questione in un’altra vicenda giudiziaria, correggendo quanto affermato nella sentenza del 2017. La Corte ha infatti rilevato che, in caso di trasferimento predisposto nell’ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario può derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, a patto che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
Tale nuovo orientamento ha consentito di introdurre l’articolo 20, par. 2, della proposta, secondo cui ai fini dell’articolo 5, par. 1, della Direttiva 2001/23/CE, la fase di liquidazione di una procedura di pre-pack è considerata una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
5. Obblighi degli amministratori (Titolo V)
In un’ottica di massimizzazione del valore della massa fallimentare, la proposta prevede l’obbligo per gli amministratori di presentare tempestivamente all’Organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza quando l’impresa è in procinto di essere o è già insolvente. Per l’adempimento di tale obbligo, la bozza di direttiva fissa un termine di tre mesi dal momento della conoscenza o della conoscibilità dello stato di insolvenza dell’impresa (art. 36).
L’amministratore che viola l’obbligo di richiedere l’apertura di una procedura di insolvenza è civilmente responsabile ed è pertanto tenuto a risarcire i creditori per i danni arrecati (art. 37, par. 1). Gli Stati membri possono mantenere o introdurre obblighi più rigorosi per gli amministratori delle imprese prossime all’insolvenza (art. 37, par. 2).
6. La procedura di liquidazione semplificata per le microimprese (Titolo VI)
Le microimprese assumono spesso la forma di imprese individuali o di piccole società di persone i cui fondatori, proprietari o soci non beneficiano della protezione della responsabilità limitata e sono quindi esposti alla responsabilità illimitata per i debiti commerciali. Inoltre, dipendendo fortemente dai pagamenti dei clienti, si trovano spesso in difficoltà a fronteggiare tensioni di liquidità e rischi di inadempimento derivanti dalla rottura di relazioni commerciali con importanti clienti. Non basta. Devono inoltre far fronte alla scarsità di capitale circolante, a tassi di interesse più elevati e a maggiori requisiti in materia di garanzie reali (Considerando n. 34)
Per tutte queste ragioni, si sottolinea l’opportunità di introdurre un regime di liquidazione semplificata per le imprese al di sotto di determinate soglie dimensionali (c.d. microimprese[10]). Una microimpresa è considerata insolvente quando non è generalmente in grado di pagare i propri debiti alla scadenza. A tal fine, gli Stati membri sono chiamati a stabilire condizioni chiare, semplici e facilmente riconoscibili, al verificarsi delle quali si ritiene che una microimpresa sia capace di onorare le proprie obbligazioni di pagamento alla scadenza (art. 38, par. 2).
L’obiettivo della proposta è duplice: garantire che le microimprese, anche quelle prive di beni, siano liquidate in modo ordinato e ridurre i costi della procedura. A tal fine, si prevede, in particolare, che: i) la nomina dell’amministratore della procedura sia eccezionale; ii) il debitore rimanga in possesso dei beni e degli affari dell’impresa per tutta la durata della procedura; e iii) la vendita dei beni possa avvenire tramite un sistema di aste telematiche.
Viene previsto che la domanda di apertura della procedura di liquidazione semplificata sia presentata all’Autorità giudiziaria competente dal debitore personalmente o, nel caso in cui l’imprenditore sia una società , dal legale rappresentante della microimpresa. E’ contemplata inoltre la possibilità che l’apertura della procedura possa essere avviata anche su richiesta di un creditore (art. 41). In tale ipotesi, è previsto che la microimpresa possa aderire all’apertura ovvero contestarla. In entrambi i casi, la microimpresa dovrà presentare entro due settimane dalla data della richiesta una risposta contenente tutte le informazioni prescritte per l’apertura della procedura, in modo da consentire all’Autorità competente di adottare una decisione sull’apertura della procedura entro due settimane dal ricevimento della risposta (art. 42, par. 1).
L’Autorità competente può rifiutare l’apertura di una procedura di liquidazione semplificata solo se sono soddisfatte una o più condizioni, quali: i) il debitore non è una microimpresa; ii) il debitore non è insolvente; iii) l’Autorità competente non ha competenza sul caso; iv) lo Stato membro in cui è stata presentata la richiesta di apertura non ha competenza giurisdizionale internazionale del caso (art. 42, par. 2).
Si dispone che, dopo l’apertura della liquidazione semplificata, il debitore possa beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali (art. 44, par. 1), ma gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal divieto alcuni crediti in due ipotesi: quando l’azione esecutiva non danneggia la massa dei creditori e quando la sospensione comporterebbe un ingiusto pregiudizio per il creditore interessato (art. 44, par. 2).
Viene prevista la possibilità che possa essere nominato un “amministratore delle procedure di insolvenze” (o curatore) soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) il debitore, un creditore o un gruppo di creditori chiede tale nomina; e 2) i costi dell’intervento dell’”amministratore delle procedure di insolvenze” possono essere finanziati dalla massa fallimentare o dalla parte che ha chiesto la nomina (art. 39).
La proposta stabilisce che l’apertura della procedura richiesta dalla microimpresa possa essere avviata utilizzando un modulo standard, predisposto dalla Commissione, contenente una serie di informazioni, tra cui l’insieme dei beni costituenti il patrimonio aziendale destinato al soddisfacimento dei creditori e l’elenco dei crediti vantati nei confronti della microimpresa e per ciascun credito l’importo con l’indicazione delle somme dovute a titolo di capitale e/o a titolo d’interesse e la data in cui è divenuto esigibile (art. 41, par. 3).
L’Autorità o il curatore, se nominato, debbono stabilire l’elenco dei beni che costituiscono la massa attiva sulla base delle indicazioni fornite dal debitore nella richiesta di apertura della procedura semplificata o in seguito all’apertura della stessa (art. 48). Dopo la formazione dei beni e la definizione dello stato passivo, l’Autorità competente provvede alla liquidazione dei beni e al riparto in favore dei creditori, a meno che decreti la chiusura della procedura quando non sono beni da liquidare o quando il valore dei beni, in rapporto ai costi e ai tempi attesi di liquidazione e distribuzione del ricavato, è esiguo oppure quando il valore dei beni gravati da diritti di prelazione è inferiore all’ammontare dei crediti garantiti (art. 49).
Secondo la proposta, le azioni revocatorie dovrebbero essere proponibili soltanto dai creditori o dal curatore, se nominato. La decisione dei creditori di non avviare azioni revocatorie non fa venir meno la responsabilità civile o penale del debitore, qualora quest’ultimo abbia occultato informazioni o fornito informazioni false in merito ad attività o passività . L’Autorità competente può disporre la conversione della procedura semplificata in un’ordinaria procedura d’insolvenza se l’esercizio delle azioni revocatorie comporti un aggravio in termini di costi e tempi (art. 47).
La proposta stabilisce che, nel termine di due settimane dal completamento della ripartizione del ricavato della vendita dell’impresa o dei beni del debitore, l’Autorità competente adotti una decisione in merito alla chiusura della procedura e specifichi il periodo di tempo che potrà consentire l’esdebitazione del debitore o dei fondatori, proprietari o soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei debiti (art. 55).
La proposta qui in commento, infine, sancisce il principio in base al quale i debitori imprenditori, oltre che i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata, dovrebbero essere liberati integralmente dai debiti a seguito della chiusura della procedura semplificata (art. 56).
7. Comitato dei creditori (Titolo VII)
La proposta mira a rafforzare il ruolo del comitato dei creditori nella procedura, prevedendo norme minime di armonizzazione in relazione alla costituzione, alle competenze, al funzionamento, alla nomina, alla composizione e alla responsabilità dei suoi componenti.
Si sancisce il principio secondo cui la decisione in ordine alla costituzione del comitato sia presa in sede di assemblea dei creditori (art. 58, par. 1). Viene prevista la possibilità di costituire il comitato già al momento della richiesta di apertura di una procedura di insolvenza (art. 58, par. 2). Gli Stati membri avrebbero la facoltà di escludere la sua costituzione qualora i costi di funzionamento siano sproporzionati rispetto al valore generato (art. 58, par. 3).
Si prevede inoltre che:
- i membri del comitato siano nominati in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell’Organo giurisdizionale entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di insolvenza (art. 59, par. 1);
- i membri nominati in sede di assemblea dei creditori rispecchino i diversi interessi dei creditori (art. 59, par. 3);
- i membri del comitato rappresentino unicamente gli interessi dell’intera massa dei creditori e operino in modo indipendente dal curatore (art. 60, par. 1);
- il numero dei componenti il comitato sia almeno pari a tre e non superiore a sette (art. 61);
- il comitato definisca un protocollo sulle modalità operative entro 15 giorni dalla nomina dei membri. In caso di inadempimento di tale obbligo, il protocollo viene definito dall’Organo giurisdizionale (art. 63);
- il comitato sia investito di diritti, obblighi e poteri, tra cui il diritto di essere ascoltato nella procedura di insolvenza, l’obbligo di vigilare sul curatore e il potere di rivolgersi a un consulente esterno per determinate questioni (art. 64);
- la remunerazione dei membri del comitato, ove consentita, sia a carico della massa fallimentare e commisurata alla funzione svolta (art. 65);
- i membri del comitato sono esonerati dalla responsabilità individuale per l’attività e/o le operazioni svolte nell’esercizio delle loro funzioni, a meno di non aver posto in essere comportamenti gravemente negligenti, fraudolenti o dolosi (art. 66);
- contro le decisioni del comitato dei creditori possa essere proposto ricorso (art. 67).
8. Trasparenza delle legislazioni nazionali (Titolo VIII)
Sono introdotte misure volte a migliorare la trasparenza delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza, richiedendo agli Stati membri di predisporre e aggiornare regolarmente per gli investitori una scheda standard – da mettere a disposizione del pubblico sul portale della giustizia elettronica – recante informazioni chiave, quali, ad esempio, le condizioni per l’apertura della procedura di insolvenza e le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti nonché al grado dei crediti e alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni (art. 68).
Riferimenti bibliografici:
CNDCEC, La continua evoluzione del diritto concorsuale: una nuova proposta di direttiva UE, 29.11.2024
Leandro A., La proposta della Commissione europea per una nuova fase di armonizzazione del diritto della crisi e dell’insolvenza, in Analisi Giuridica dell’Economia, n. 1-2/2023.
Panzani L., Osservazioni ragionate sulla proposta di una nuova Direttiva di armonizzazione delle leggi sull’insolvenza, in www.dirittodellacrisi.it;
Silvestri K., La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto dell’insolvenza, in www.dirittodellacrisi.it
Note:
[1] Nel 2019 il FMI ha individuato nelle prassi di insolvenza uno dei tre principali ostacoli che si frappongono a una maggiore integrazione dei mercati dei capitali in Europa, unitamente alla trasparenza e alla qualità della produzione legislativa. Parimenti la BCE ha più volte sottolineato la necessità di rimuovere le principali carenze normative in materia di insolvenza, in quanto diritti più efficienti e armonizzati, insieme ad altre misure, contribuiscono a migliorare la certezza per gli investitori, ridurre i costi e agevolare gli investimenti transfrontalieri (cfr. la parte introduttiva della proposta).
[2] Il listing act, approvato dal Consiglio dell’UE l’8 ottobre 2024, si compone: 1) del Regolamento (UE) 2024/2809, che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto), il Regolamento (UE) 2014/596 sugli abusi di mercato e il Regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari; 2) della Direttiva (UE) 2014/2811, che modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e abroga la Direttiva 2001/34/CE; e 3) della Direttiva (UE) 2024/2810 sulle strutture a voto multiplo.
[3] Il 19 novembre 2024 il Consiglio dell’UE ha approvato un pacchetto legislativo composto: 1) dal Regolamento (UE) 2024/2987, che modifica il Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR), il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) e il Regolamento (UE) 2017/1131 (MMFR); e 2) dalla Direttiva (UE) 2024/2994, che modifica la Direttiva 2009/65/CE (UCITS), la Direttiva 2013/36/UE (CRD) e la Direttiva 2019/2034/UE (IFD).
[4] La Direttiva Insolvency è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 83/2022, che reca modifiche al d.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
[5] L’”amministratore delle procedure di insolvenza” è un professionista nominato da un’autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione di cui all’art. 26 della Direttiva (UE) 2019/1023 (art. 2, lettera a).
[6] Sono i registri istituiti a norma dell’art. 32-bis, par. 1, della Direttiva (UE) 2015/849.
[7] Sono i registri previsti dagli articoli 30 e 31 della Direttiva (UE) 2015/849.
[8] Sviluppatasi inizialmente nei paesi anglosassoni, il pre-pack si è poi diffuso a Singapore, in India, nelle Filippine e in numerosi Stati membri dell’UE, tra cui Germania, Francia e Paesi Bassi, con la finalità precipua di limitare la dispersione del valore d’impresa.
[9] La Corte di cassazione olandese aveva chiesto alla Corte di giustizia europea, mediante un rinvio pregiudiziale, di fornire chiarimenti sull’interpretazione degli articoli da 3 a 5 della Direttiva 2001/23/CE, riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese oggetto di una procedura fallimentare. Tale Direttiva prevede che i diritti dei lavoratori, generalmente trasferiti al cessionario in caso di cessione dell’impresa, non lo siano laddove: i) il trasferimento avvenga nell’ambito di una procedura fallimentare o di una procedura analoga finalizzata alla liquidazione dei beni del cedente; ii) la procedura sia svolta sotto il controllo di una autorità pubblica competente.
[10] Secondo la definizione contenuta nell’art. 2 dell’allegato A alla Raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003, le microimprese sono unità produttive che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Antonio Pezzuto, “Direttiva Insolvency III – La proposta di direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti dell’insolvenza delle imprese”, Magistra Banca e Finanza, 7 febbraio 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/direttiva-insolvency-iii-la-proposta-di-direttiva-sullarmonizzazione-di-taluni-aspetti-dellinsolvenza-delle-imprese/.
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