La Cassazione sui doveri di buona fede delle banche nei confronti dei fideiussori: principi di sano comportamento e implicazioni operative

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A cura della redazione

 

Un significativo chiarimento della Cassazione sui doveri di buona fede delle banche nei confronti dei fideiussori, con particolare attenzione al delicato equilibrio tra concessione del credito, valutazione della solidità  economica del debitore e responsabilità  dei garanti.

Con l’Ordinanza n. 27857 del 29 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha definito alcuni principi di fondamentale importanza riguardanti la correttezza contrattuale, gli obblighi di informazione e le condizioni che possono comportare la perdita delle garanzie fideiussorie acquisite.

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1. I requisiti per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.:

La Corte ha ribadito che il fideiussore, per escludere la propria responsabilità  patrimoniale verso la banca, deve provare che, in applicazione all’art. 1956 c.c.:

a) la banca abbia concesso nuovo credito al debitore principale senza la sua autorizzazione;

b) la banca fosse altresì consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore.

L’onere della prova è in questo in capo al solo fideiussore, in linea con precedenti pronunce della Cassazione (Cass., sez. 1, 22/05/2003, n. 8040; Cass., sez. 3, 25/07/2022, n. 23065).

Il fideiussore deve cioè essere in grado di provare processualmente che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, la banca, senza la sua espressa autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

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2. Obblighi di correttezza e buona fede della banca:

Secondo la Corte, la banca viola i principi di correttezza e buona fede quando:

a) concede credito a un debitore principale in difficoltà  economiche, confidando esclusivamente nella solvibilità  del fideiussore (il che peraltro è vietato dalle Linee guida dell’Eba sulla concessione e Monitoraggio dei prestiti – ABE/GL/2020/06).

b) non informa il fideiussore del peggioramento delle condizioni economiche del debitore e non ne richiede l’autorizzazione.

Tale condotta è considerata non conforme ai principi contrattuali, soprattutto quando il peggioramento delle condizioni economiche del debitore è tale da rendere evidente l’insolvenza, in particolar modo alla banca che ha strumenti di controllo particolarmente pregnanti sul debitore.

In particolare, la banca che conceda finanziamenti al debitore principale nonostante sia a conoscenza delle sue difficoltà  economiche, confidando esclusivamente nella solvibilità  del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza richiedere preventivamente la sua autorizzazione al nuovo credito, viola non solo gli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale ma anche i principi tanto gli generali di sano comportamento (Cass., sez. 1, 09/08/2016, n. 16827; Cass., sez. 1, 16/05/2013, n. 11979; Cass., sez. 1, 11/01/2006, n. 394).

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3. I limiti della conoscenza presunta del fideiussore:

La Corte ha comunque chiarito che l’assenza di una autorizzazione espressa del fideiussore non comporta automaticamente la liberazione di quest’ultimo se:

a) le difficoltà  economiche del debitore erano già  conosciute dal fideiussore, o dovevano essere presumibilmente note;

b) non può però attribuirsi valore di prova presuntiva della conoscenza in capo al fideiussore della precaria situazione economica del soggetto garantito, basandosi sulla sola esistenza di un rapporto di parentela o di affinità  tra le parti, senza un approfondimento in concreto della conoscenza effettiva in capo al garante della situazione deteriorata del soggetto finanziato dalla banca.

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4. Alcuni casi specifici di esclusione della liberazione del fideiussore individuati dalla giurisprudenza:

La giurisprudenza ha individuato alcuni casi ricorrenti in cui il fideiussore non può domandare la liberazione dalla propria obbligazione verso la banca.

Tra questi:

i) il fideiussore che sia amministratore o ricopra cariche gestorie nella società  debitrice (Cass. civ. del 13/03/2024, n. 6685);

ii) il fideiussore che sia socio operativo della società  debitrice (Tribunale di Milano, sent. n. 896 del 3/2/2023);

iii) il fideiussore che sia legato al debitore principale da rapporto di parentela o affinità  (Cass. 05/10/2021, n. 26947). Come precisato, occorre però in tal caso un approfondimento in concreto sulla effettiva conoscenza in capo al garante delle condizioni precarie del debitore (Cass. del 29/10/2024; n. 27857).

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4. Alcuni spunti operativi per le banche:

Alla luce delle implicazioni derivanti dall’ordinanza n. 27857/2024, e in generale dall’orientamento della Cassazione, è essenziale che le banche adottino un approccio strutturato e proattivo per garantire la conformità  normativa e prevenire potenziali contenziosi.

In particolare, è essenziale che prima di procedere con l’erogazione di nuovo credito, anche in presenza di garanzie fideiussorie, sia effettuata una analisi rigorosa e documentata della situazione economica e patrimoniale del debitore. Tale valutazione deve includere elementi predittivi in grado di rilevare segnali di deterioramento della solvibilità .

È altresì necessario mantenere un canale di comunicazione trasparente con i fideiussori, assicurandosi di informarli prontamente su eventuali peggioramenti delle condizioni economiche del debitore principale, e questo prima della concessione o rinnovo del credito. Tale prassi non solo contribuisce a rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede in capo alla banca, ma riduce il rischio di contestazioni legate a un’asserita violazione degli stessi.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “La Cassazione sui doveri di buona fede delle banche nei confronti dei fideiussori: principi di sano comportamento e implicazioni operative”, Magistra Banca e Finanza, 18 gennaio 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/doveri_di_buona_fede_delle_banche_nei_confronti_dei_fideiussori/.

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