Revocatoria del fondo patrimoniale da parte della banca: Cassazione n. 7250/2013

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Nota a Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 7250 del 22 marzo 2013

Di Maurizio Tidona, Avvocato

20 marzo 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7250 del 22 marzo 2013, ha stabilito che si deve ritenere ammissibile l’azione revocatoria da parte del creditore per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione con il quale è stato costituito un fondo patrimoniale rivolto a soddisfare esigenze familiari: il presunto contrasto con le esigenze della famiglia tutelate a livello costituzionale, infatti, va escluso considerando il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi.

Nel caso deciso dalla Corte, una banca agì con azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell’atto con il quale due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, destinando l’appartamento di loro proprietà  alle esigenze familiari della propria figlia.

Art. 2901 c.c. (Condizioni dell’azione revocatoria)

[I]. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
[II]. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
[III]. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
[IV]. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Il credito della banca aveva origine da una fideiussione rilasciata dai coniugi in epoca precedente all’atto dispositivo; garanzia rilasciata in favore di una società  e per il debito risultante dall’apertura di credito ad essa concessa.

La Corte ha affermato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità , l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale costituisce un atto di disposizione revocabile ex art. 2901 c.c., imponendo sicuramente un vincolo di destinazione ai beni che vi confluiscono.

La Corte ha precisato che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento in favore del garantito e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Pertanto, la fideiussione prestata per debito futuro costituisce debito da considera sorto antecedentemente all’atto dispositivo compiuto dal disponente con la costituzione del fondo patrimoniale.

Per tale ragione, nel ragionamento della Corte, non potrebbe neppure rilevare l’eventuale eccezione dei soggetti disponenti il fondo patrimoniale che non risulti ad essi la precisa situazione contabile del conto corrente della società  garantita all’epoca della costituzione del fondo.

Il credito difatti sorge nel momento stesso in cui sorge l’obbligazione, anche se essa possa non essere in concreto ancora esigibile; ad esempio perché non sia scaduto il termine o non si sia verificata la condizione a cui sia sottoposta l’obbligazione.

Nel caso della fideiussione, l’art. 1944 c.c., comma 1, stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Ne consegue che nell’ipotesi normale di fideiussione (c.d. fideiussione solidale) il fideiussore è obbligato nei confronti del creditore garantito negli stessi termini e tempi del debitore principale.

Art. 1944 c.c. (Obbligazione del fideiussore)

[I]. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
[II]. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
[III]. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Anche per l’ipotesi della fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio di escussione (comma 2 dell’art. 1944 c.c.), che è ipotesi eccezionale che richiede convenzione, il debito del fideiussore sorge nello stesso momento in cui sorge la fideiussione.

Solo ai fini dell’esigibilità  del credito fideiussorio, il creditore ha l’onere della preventiva escussione del debitore principale.

Poiché l’azione revocatoria ha la funzione specifica di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, a norma dell’art. 2740 c.c., e poiché detta azione presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilità , potendo la stessa essere esperita anche per crediti condizionati o non scaduti o anche solo eventuali, tanto vale anche per la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica che il fideiussore offre al creditore, per l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale.

In questo contesto, è principio consolidato che “L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità , la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità . Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento; l’insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento, dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (ex multis, Cass. 9 aprile 2009, n. 8680; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3676).

Ai fini dell’eventus damni, la Corte ha aggiunto che è sufficiente il pericolo concreto, stante la maggior onerosità  dell’eventuale recupero coattivo del credito della banca.

Trattandosi inoltre di atto gratuito, successivo al sorgere del credito, sarà  sufficiente la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle regioni creditorie della banca.

La prova presuntiva della consapevolezza, nel caso deciso dalla Corte, è stata ritenuta nella considerazione che l’atto dispositivo è stato posto in essere dai disponenti in data non prossima al matrimonio della beneficiaria, e in epoca invece prossima (due mesi) alla revoca dell’affidamento da parte della banca.

La Corte ha altresì considerato che l’uniforme giurisprudenza di legittimità  (da Cass. 18 marzo 1994, n. 2604, sino a Cass. 17 gennaio 2007, n. 966), ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, non soltanto nell’ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti. Ciò che assume rilevanza è la destinazione, implicante sottrazione alla regola della responsabilità  patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c. Difatti, se l’essenza caratterizzante l’azione revocatoria consiste nel conservare la garanzia patrimoniale, non vi può essere dubbio che la costituzione del fondo in esame, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni (art. 170 cod. civ.), incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio del costituente.

Al fine di escludere ogni contrasto con la tutela delle esigenze della famiglia, aventi fondamento costituzionale, è sufficiente considerare il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi, o di un terzo.

La Corte ha infine osservato che, anche nell’ipotesi in cui la costituzione dei fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge, o il terzo conferente, riservato la proprietà  dei beni, il conferimento nel fondo comporta comunque l’assoggettamento degli stessi ad un vincolo di destinazione, con la costituzione di un diritto di godimento attributivo delle facoltà  e dei doveri previsti dagli artt. 167 e 171 c.c.; contemporaneamente riducendo la garanzia patrimoniale dei creditori del coniuge, o del terzo conferente, titolari di un diritto di proprietà  oramai privo delle facoltà  sue proprie.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Revocatoria del fondo patrimoniale da parte della banca: Cassazione n. 7250/2013”, Magistra Banca e Finanza, 20 marzo 2015, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/e-legittima-lazione-revocatoria-da-parte-della-banca-per-ottenere-la-dichiarazione-di-inefficacia-di-un-fondo-patrimoniale-rivolto-a-soddisfare-esigenze-familiari-del-disponente/.

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