Erogazione dei finanziamenti agevolati – Elementi sintomatici di operatività  illecite connesse alle diverse fasi del processo di erogazione

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Di Ersilia Sicari

Referente AML, Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

Le segnalazioni nel contesto della Pandemia. Rapporto Annuale 2020. Unità  di Informazione Finanziaria per l’Italia

Dal Rapporto UIF emerge che sono stati numerosi i casi in cui i soggetti obbligati hanno avviato l’iter segnaletico in presenza di condotte apparentemente anomale intervenute nei diversi stadi del processo di erogazione dei finanziamenti agevolati. In particolare, sono state riscontrate “ipotesi di vere e proprie infiltrazioni nelle imprese e tentativi di appropriazione di fondi pubblici destinati al sostegno all’economia con operazioni simulate per precostituire i requisiti per l’accesso ai fondi”.

“Diverse SOS, minoritarie in quanto al numero (281 su 2.277) ma rilevanti in termini di importo (5,9 miliardi di euro, pari al 70,09% del dato complessivo) hanno riguardato operazioni solo prospettate e non eseguite, per lo più riferibili a tentativi di truffe nell’ambito delle erogazioni di finanziamenti pubblici.

Le SOS inerenti operazioni eseguite, di importo medio più contenuto, hanno riguardato principalmente rapporti caratterizzati da un utilizzo elevato di contanti o su cui sono transitati anomali giri di fondi, astrattamente compatibili con fenomeni distrattivi dei finanziamenti pubblici concessi ovvero con frodi nelle fatturazioni”.

Lo strumento dell’autocertificazione ex DPR 445/2000 si è prestato, spesso, a comportamenti fraudolenti.

Sono stati, infatti, riscontrati diversi casi, in cui è stata negata la concessione dei prestiti in quanto sono emersi sospetti inerenti il profilo soggettivo dei richiedenti, in quanto interessati da pregiudizievoli di vario tipo, sottoposti a indagini, oppure, in quanto presentavano elementi che suggerivano una contiguità  ad ambienti malavitosi.

Analogamente il credito è stato negato nei casi in cui sono sorte incertezze sulle informazioni fornite dai clienti circa la destinazione delle somme e/o la concreta realizzabilità  dei progetti di utilizzo delle stesse.

Quanto alla fase di utilizzo dei fondi, nel Rapporto UIF si legge che “l’obbligo per il beneficiario di rispettarne il vincolo di destinazione (ove presente) ha reso cruciale la fase del monitoraggio delle posizioni da parte dei soggetti obbligati, che hanno così rilevato numerose fattispecie operative accomunate dal dirottamento delle somme verso svariate finalità , diverse da quella del ripristino dell’operatività  aziendale.

Tra le modalità  di utilizzo più ricorrenti si conferma il ricorso ai prelievi di contante in modo frazionato (allo sportello o tramite ATM). Appare tuttavia prevalente l’utilizzo di strumenti tracciati come gli assegni (per lo più circolari) e i bonifici, per i quali si riscontrano, anche in presenza di causali perfettamente esplicative e non dissimulatorie, le destinazioni più disparate. Si citano, ad esempio, i prestiti infruttiferi a familiari (anche all’estero, specie per i soggetti di nazionalità  straniera), le liberalità  a favore di nominativi per cui non è noto o appurabile il collegamento con il soggetto finanziato, il sostenimento di spese voluttuarie (automobili, beni di lusso, ecc.), i pagamenti online a favore di società  operanti nel settore dei giochi e delle scommesse, gli investimenti mobiliari (anche in criptovalute) e immobiliari.

L’attività  di monitoraggio da parte dei soggetti eroganti viene spesso ostacolata dal trasferimento delle somme verso rapporti che le società  prenditrici intrattengono presso altri intermediari che, in tali casi, non hanno sempre contezza del fatto che l’origine dei fondi è ascrivibile all’ottenimento di un finanziamento garantito dallo Stato per affrontare l’emergenza Covid-19. Il problema assume contorni ancor più sensibili in presenza di operazioni infragruppo: la società  percettrice dei fondi, infatti, può trasferirli in tutto o in parte a una o più entità  del gruppo con motivazioni apparentemente plausibili con le finalità  previste per i finanziamenti della specie o comunque non ritenute anomale in relazione alla consueta operatività  infragruppo (ad es. i trasferimenti relativi a operazioni di tesoreria).

Anche al di fuori delle dinamiche di gruppo, il trasferimento dell’intero importo finanziato a favore di una società  terza nell’immediato periodo post-erogazione è una fattispecie ricorrentemente emersa nell’attività  di analisi. Finalità  sottesa a tale strategia è quella di aggirare l’assenza dei requisiti per l’ottenimento della sovvenzione in capo al beneficiario ultimo dei trasferimenti, avvalendosi dell’istruttoria eseguita con riferimento all’entità  richiedente, verosimilmente compiacente.

In altri casi si è rilevato un frazionamento artificioso delle richieste di finanziamento da parte di entità  giuridiche diverse ma appartenenti alla medesima titolarità  effettiva, sia essa manifesta oppure occulta. Situazioni della specie vedono sovente l’intervento di soggetti apparentemente estranei alla compagine proprietaria o manageriale delle società  richiedenti, qualificati di volta in volta come presentatori, accompagnatori, consulenti, referenti o altri appellativi simili, che facilitano l’entrata in relazione delle società  con l’intermediario o, in caso di rapporti già  esistenti, la predisposizione di quanto necessario per l’avvio dell’istruttoria finalizzata all’ottenimento del finanziamento. Per tali fattispecie, la non manifesta riconducibilità  delle diverse richieste a una regia unitaria rappresenta un serio ostacolo per il rilevamento del loro perimetro complessivo”.

L’importanza di monitorare l’accesso ai finanziamenti assume ulteriore centralità  dove si tenga conto dei risultati di un esercizio preliminare di mappatura delle imprese operanti in Italia potenzialmente connesse a contesti di criminalità  organizzata che l’UIF ha compiuto.

“Le informazioni anagrafiche di tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese e dei rispettivi esponenti (circa 14 milioni di soggetti) sono state incrociate con i dati RADAR (SOS, scambi informativi con la DNA, richieste di informazioni dell’Autorità  giudiziaria), portando all’identificazione di oltre 150 mila imprese attive a novembre 2020. Le imprese incluse nella mappatura appartengono a uno (o più) dei seguenti gruppi: 1) le imprese sono state segnalate in SOS che appaiono riferibili a contesti di criminalità  organizzata, ricevute dall’Unità  tra gennaio 2016 e settembre 2020; 2) gli amministratori e gli altri esponenti aziendali includono soggetti contenuti nelle segnalazioni menzionate al punto precedente; 3) gli amministratori e gli altri esponenti aziendali includono soggetti di interesse sulla base dello scambio informativo con la DNA, soggetti indagati per reati di mafia censiti in archivi commerciali, ovvero soggetti contenuti in richieste di informazioni dell’Autorità  giudiziaria riferibili a contesti di criminalità  organizzata.

Le imprese incluse in tale esercizio di mappatura non possono essere considerate con certezza infiltrate, controllate o collegate alla criminalità  organizzata, circostanza quest’ultima che può essere accertata solo a livello investigativo e giudiziario. Al contrario, la mappatura censisce (sulla base dei dati disponibili presso l’Unità ) la potenziale “prossimità ” di un’impresa con contesti di criminalità  organizzata, che potrà  essere poi oggetto di eventuale verifica nelle sedi opportune.

La maggior parte delle imprese censite nella mappatura è situata nel Sud e nelle Isole (41,9%), ma quote significative di imprese operano anche nel Nord (36,2%) e nel Centro (21,9%), in linea con le più aggiornate evidenze analitiche e investigative”.

Nell’attuale contesto non può non richiamarsi il “metodo” che ci ha insegnato Falcone , “follow the money”, seguire le ingenti risorse destinate alla ripresa del Paese ed alla economia sana.

Fondamentale è, dunque, il ruolo dei soggetti obbligati tenuti a rafforzare i presidi interni di prevenzione nelle diverse fasi del processo di erogazione delle misure di sostegno.

Fase istruttoria

 

Valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili sui richiedenti i finanziamenti:

à˜ nella fase di onboarding, nel caso trattasi di nuova clientela che si avvicini per ottenere i finanziamenti;

à˜ nella fase di istruttoria ed erogazione del credito, ove si tratti di clientela effettiva.

 

Sinergie tra la fase di istruttoria ed erogazione della misura di sostegno e quella di monitoraggio delle modalità  di utilizzo del rapporto

 

Fase di utilizzo dei fondi

 

· Monitoraggio ongoing di I livello

 

· Analisi degli alert generati dagli applicativi di transaction monitoring

 

· Controlli campionari di II livello

 

· Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19 del 10 aprile 2020.

· Comunicazione UIF-16.04.2020. PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITà€ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19

· Comunicazione UIF-19.11.2020. PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITà€ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19

 

Elementi da tenere in considerazione al fine di rilevare elementi sintomatici di operatività  illecite:

Nella fase di istruttoria

 

· il profilo di coloro che presentano le istanze di ammissione ai benefici, specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per la connessione con contesti criminali;

· l’eventuale riluttanza a fornire le informazioni necessarie per la concessione del beneficio richiesto, così come la comunicazione di dati inattendibili ovvero non coerenti con le finalità  e i contenuti della misura attesa;

· il riscontro di anomalie nella documentazione presentata, come ad esempio incongruenze, alterazioni o contraffazioni;

· la presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell’operatività  rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all’ottenimento delle misure di sostegno;

· l’esistenza di collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio elevato;

· nell’ipotesi in cui il finanziamento sia subordinato alla sussistenza di garanzie o alla disponibilità  di soglie minime di risorse economiche, occorrerà  valutare se esse sono in linea con il profilo del richiedente.

L’intervento di intermediari diversi o di strutture distinte di un medesimo intermediario non deve andare a detrimento delle esigenze di controllo e devono essere sviluppate adeguate sinergie tra la fase di istruttoria ed erogazione della misura di sostegno e quella di monitoraggio delle modalità  di utilizzo del rapporto sul quale la stessa misura confluisce, anche con riferimento agli eventuali vincoli di destinazione previsti dalla normativa vigente; efficaci scambi informativi, trasparenza delle procedure e rafforzamento delle verifiche sono funzionali a intercettare sospetti meritevoli di segnalazione.

 

Nella fase di utilizzo

 

Nel caso in cui siano previsti vincoli di destinazione è importante intercettare tempestivamente eventuali sospetti di condotte distrattive, valutando, per esempio, se ricorrono inusuali prelevamenti di contante o altri utilizzi non in linea con le finalità  del beneficio concesso, quali giri di fondi su conti correnti personali o intestati a soggetti che presentano evidenti collegamenti con i beneficiari delle erogazioni, rimborsi di finanziamenti soci, trasferimenti verso l’estero o a favore di soggetti ricorrenti, operanti in settori economici non compatibili con l’attività  del cliente o accompagnati da motivazioni generiche, spese non coerenti con l’attività  di impresa o eccessive rispetto all’ordinaria gestione, specie per consulenze o per la fornitura di non meglio specificati prodotti e servizi, o l’acquisto di beni di lusso nonché operazioni di cambio in valute virtuali.

Tali verifiche risultano agevolate quando sia previsto l’impiego del conto corrente dedicato per la tracciabilità  finanziaria.

Art. 1 – bis comma 5 Decreto-legge 08 aprile 2020 – 23

Fermo restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva ”¦ il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITà E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELLE IMPRESE BENEFICIARIE DELLE MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITà DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23 TRA MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SACE S.P.A.

“ai fini di una mirata azione di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, appare di strategica rilevanza una preliminare ed accurata azione di monitoraggio degli specifici contesti territoriali, finalizzata a far emergere eventuali indicatori di rischio da approfondire in seno ai Gruppi interforze, grazie alle differenti vocazioni e professionalità  presenti al loro interno.

Altrettanto essenziale è alimentare, nell’ambito dei citati organismi, un costante confronto tra le diverse componenti tale da assicurare quella circolarità  informativa grazie alla quale può accrescersi la consapevolezza del rischio di un’influenza criminale, anche indiretta, sull’attività  di impresa, potenzialmente favorita dallo scenario economico prodotto dall’emergenza sanitaria”.

“Le forme più insidiose e più sfuggenti, di pericolo infiltrativo sono proprio quelle che allignano in una contiguità  compiacente, su un accordo economico cioè, più o meno tacilo, tra l’imprenditore e la criminalità  organizzata … La legislazione antimafia può e deve prevenire anche l’insidia della contiguità  compiacente accanto a quella c.d. soggiacente e, con essa, le condotte, ambigue, di quegli operatori economici che pur estranei ad associazioni mafiose, si pongono su una pericolosa linea di confine tra legalità  e illegalità  nell’esercizio dell’attività  imprenditoriale” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 758/2019).


Come citare questo articolo

Ersilia Sicari, “Erogazione dei finanziamenti agevolati – Elementi sintomatici di operatività  illecite connesse alle diverse fasi del processo di erogazione”, Magistra Banca e Finanza, 21 luglio 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/erogazione-dei-finanziamenti-agevolati-elementi-sintomatici-di-operativita-illecite-connesse-alle-diverse-fasi-del-processo-di-erogazione/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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