Errata rappresentazione degli indicatori sintetici di costo ISC nei contratti bancari

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Vedi altri articoli di Luca Orofino

Di Luca Orofino, Dottore in legge

 

Prima di riflettere intorno alle conseguenze derivanti dall’errata rappresentazione degli indicatori sintetici di costo (ISC) nei contratti bancari, pare opportuno chiarirne la loro natura e funzione.

Infatti, tanto l’Indicatore Sintetico di Costo (d’ora in poi “ISC”) quanto il Tasso Annuo Effettivo Globale (“TAEG”), non sono condizioni economiche del contratto e non incidono, pertanto, sul costo dell’operazione. Sarebbe tuttavia errato, sol per questo, ridimensionarne la rilevanza per la clientela, in particolare, per il suo processo di formazione della volontà  durante la fase prenegoziale.

Tali indicatori sono infatti vere e proprie misure sintetiche, idonee a rendere il cliente edotto dell’effettiva onerosità  dell’operazione e, di conseguenza, della portata degli impegni (non solo giuridici ma anche) economici che con la stipula intende assumere. Pertanto, un’errata rappresentazione degli stessi non rende l’operazione in sé più svantaggiosa, poiché perseguono una funzione eminentemente informativa.

Sulla scorta di tale premessa, può essere compreso (e condiviso) l’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di merito che, in caso di errata indicazione dell'”ISC”, depone verso rimedi di carattere meramente risarcitorio.

Una interessante pronuncia del Tribunale di Ancona, n. 1382 del 17.08.2018, bene chiarisce quanto sopra riportato precisando come l’indicatore sintetico tipizza l’obbligo posto a carico degli intermediari di rendere noto il parametro nella fase che precede e presiede la formazione del contratto e come tale evoca una regola di comportamento piuttosto che una regola sulla forma e sul contenuto essenziale del contratto.

Tale conclusione impone un richiamo alla tradizionale distinzione, di matrice giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007), fra regole di validità  e regole di condotta, laddove solo una violazione delle prime è idonea a determinare l’applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde- in assenza di espressa previsione testuale- non può che comportare conseguenze di natura risarcitoria.

La pronuncia di merito richiamata precisa inoltre, opportunamente, che l’art. 117 T.U.B. non annovera l’ISC tra gli elementi essenziali del contratto bancario e solo nel credito al consumo si registra la presenza di un’espressa norma che sanziona con rimedi invalidativi l’ipotesi di una difformità  fra TAEG effettivo e TAEG contrattuale.

Queste argomentazioni, sono state altresì oggetto di attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario allorquando, nel 2018, è stata rimessa (nuovamente, dopo il precedente pronunciamento di due anni prima) al Collegio di Coordinamento la questione relativa ai rimedi applicabili in caso di non corretto inserimento nei contratti bancari del TAEG. In particolare, per il Collegio rimettente, sul solco della più recente giurisprudenza di merito anzi richiamata, erano tempi maturi per assistere ad un revirement nella giurisprudenza dell’Arbitro anche nell’ipotesi di errata indicazione del TAEG- che muove dall’assunto secondo cui- in tali ipotesi- è lo stesso legislatore ad aver previsto (esclusivamente per il credito al consumo) meccanismi di tipo invalidativo/sostitutivo ex art. 125-bis commi 6 e 7 del T.U.B.

La pronuncia del Collegio di Coordinamento, la n. 18832 del 16 maggio 2018, ha ritenuto di dover invece confermare l’apparato rimediale sino a quel momento applicato, evidenziando la necessità  di applicare congiuntamente i predetti commi perché rappresentativi di due facce della stessa medaglia. La mancata inclusione di costi che, a rigore, dovrebbero concorrere a determinare il TAEG (nella maggior parte delle liti, il contenzioso verte sulla qualificazione facoltativa/obbligatoria della polizza assicurativa connessa al finanziamento erogato) non consente al consumatore di assumere scelte consapevoli ed orientate sul mercato.

In ragione di ciò, la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (“il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”).

Chiaramente, con riferimento al TAEG, emerge la natura sanzionatoria della disposizione in esame, tesa altresì a tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente-consumatore, posto che tale disciplina trova applicazione esclusivamente nell’ambito del credito al consumo.

Conclusivamente il Coordinamento corrobora le proprie conclusioni anche in ragione dell’intervento, nella materia de qua, della giurisprudenza comunitaria: la CGE con sentenza del 9 novembre 2016, ha infatti chiarito che- la necessità  che le sanzioni applicate dagli Stati membri, in ossequio all’art. 23 della Direttiva 2008/48/CE, siano efficaci dissuasive e (soprattutto) proporzionate, non è di ostacolo all’applicazione di rimedi invalidativi allorquando l’elemento mancante (o indicato erroneamente in contratto) rivesta un’importanza tale da mettere in discussione la possibilità  per il consumatore di valutare adeguatamente la portata del proprio impegno. E ciò, dunque, a prescindere dalla circostanza che la regola violata si riferisca ad un “elemento intrinseco del contratto” (id est che incide sull’onerosità  dell’operazione) ovvero ad una determinata condotta imposta agli intermediari, in ragione degli obblighi protettivi ed informativi posti a loro carico.

 


Come citare questo articolo

Luca Orofino, “Errata rappresentazione degli indicatori sintetici di costo ISC nei contratti bancari”, Magistra Banca e Finanza, 25 gennaio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/errata-rappresentazione-degli-indicatori-sintetici-di-costo-nei-contratti-bancari/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.
Argomenti: ABF Credito ai consumatori ISC TAEG