Di Maurizio Tidona, Avvocato
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La disciplina dell’estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori è stata ridefinita dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha interpretato l’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione include tutti i costi posti a suo carico, anche quelli iniziali.
Nel credito ai consumatori, in caso di estinzione anticipata, la banca deve determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi posti a carico del consumatore e compresi nel costo totale del credito, indipendentemente dalla loro qualificazione come up front o recurring, salvo le voci escluse dalla legge. La distinzione tra costi up front e recurring conserva rilievo descrittivo e documentale, ma non può essere utilizzata per escludere automaticamente dal rimborso i costi iniziali.
La disciplina nazionale si è adeguata mediante la modifica dell’art. 125-sexies TUB, oggi ulteriormente riformulato dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212. Il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto; nel calcolo devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a suo carico dal finanziatore. La riduzione è proporzionata alla durata residua del contratto e comprende anche i costi non dipendenti dalla durata, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all’atto della concessione del credito e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo dal consumatore, se non dipendono dalla durata del contratto di credito. Le spese notarili restano escluse in quanto estranee alla nozione di costo totale del credito.
Per i contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, il contratto deve indicare in modo chiaro il criterio di riduzione applicabile, specificando se opera il criterio della proporzionalità lineare o quello del costo ammortizzato; in mancanza di diversa indicazione, opera il criterio del costo ammortizzato, secondo quanto previsto dall’art. 125-sexies, comma 2, TUB.
La modifica dell’art. 125-sexies TUB introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in vigore dal 10 gennaio 2026, non elimina tale regola sui criteri di riduzione, che resta contenuta nel comma 2.
Rilevano, se posti a carico del consumatore dal finanziatore e inclusi nel costo totale del credito, le spese di istruttoria, le commissioni di intermediazione, i costi assicurativi obbligatori, i costi per garanzie e controgaranzie e gli altri oneri conosciuti dalla banca al momento della conclusione del contratto.
L’ambito applicativo è quello dei contratti di credito ai consumatori disciplinati dal Titolo VI, Capo II, TUB, con le esclusioni previste dall’art. 122 TUB. Restano quindi fuori dall’ambito ordinario, tra gli altri, i finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro, i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione della proprietà di immobili, i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili e le ulteriori ipotesi espressamente escluse dall’art. 122 TUB.
I contratti di credito di importo inferiore a 200 euro non sono più esclusi automaticamente dall’ambito applicativo del Capo II, ma rientrano tra le fattispecie per le quali la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni non applicabili ai sensi dell’art. 122, comma 5-bis, TUB. La disciplina derivante dalla Direttiva 2008/48/CE non opera, inoltre, per i contratti in corso alla data del 19 settembre 2010, data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della medesima direttiva.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 11-octies del Decreto Sostegni Bis nella parte in cui, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, manteneva il richiamo alle disposizioni secondarie di Banca d’Italia che limitavano la riduzione ai soli costi recurring. Dopo tale pronuncia, anche per i contratti di credito ai consumatori anteriori al 25 luglio 2021 deve essere riconosciuta la riduzione proporzionale dei costi up front, oltre che dei costi recurring, purché il contratto rientri nell’ambito oggettivo e temporale della Direttiva 2008/48/CE.
Per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, la normativa non individuava un criterio legale espresso. La banca deve quindi verificare se il contratto preveda un criterio di rimborso chiaro, comprensibile per il consumatore e proporzionato alla vita residua del finanziamento. Se la clausola è chiara e proporzionata, la banca può applicare il criterio contrattuale; se la clausola manca, è ambigua o non consente al consumatore di comprendere il meccanismo di riduzione, aumenta il rischio di applicazione giudiziale di un criterio proporzionale, secondo il metodo pro rata temporis o secondo il criterio del costo ammortizzato.
Il rimborso al cliente non preclude alla banca l’azione di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota rimborsata, nei limiti previsti dall’art. 125-sexies TUB e salva diversa pattuizione tra le parti.
La banca deve quindi verificare se il costo rimborsato al consumatore remuneri attività di intermediazione del credito, se il compenso sia stato effettivamente corrisposto all’intermediario e se l’accordo con quest’ultimo escluda o disciplini diversamente il regresso. Se il contratto con l’intermediario non contiene una diversa pattuizione, la banca può agire in regresso per la quota dell’importo rimborsato al consumatore riferibile al compenso dell’intermediario.
Il credito immobiliare ai consumatori, disciplinato dagli artt. 120-quinquies e seguenti TUB e dalla Direttiva 2014/17/UE, segue un regime diverso. In tale ambito, la Corte di Giustizia, con la sentenza 9 febbraio 2023, causa C-555/21, ha escluso l’automatica estensione del principio Lexitor. Per i contratti di credito immobiliare ai consumatori, il diritto alla riduzione può essere limitato agli interessi e ai costi dipendenti dalla durata del contratto. I costi up front, se riferiti a prestazioni integralmente eseguite al momento della stipulazione e indipendenti dalla durata del rapporto, possono quindi restare esclusi dalla riduzione.
Nel credito immobiliare ai consumatori, se la banca intende escludere dal rimborso una commissione iniziale, deve poter documentare che la commissione remunera una prestazione integralmente eseguita prima o al momento della stipulazione e non correlata alla durata residua del rapporto; in difetto di una descrizione contrattuale chiara e di evidenze documentali coerenti, aumenta il rischio che la voce sia trattata come costo dipendente dalla durata e quindi assoggettata a riduzione. Rilevano la trasparenza della clausola, la descrizione analitica della prestazione remunerata e la documentabilità dell’attività effettivamente svolta prima dell’estinzione.
Nei finanziamenti contro cessione del quinto, è inoltre necessario verificare la coerenza tra TAN, TAEG, struttura delle commissioni, coperture assicurative obbligatorie e valore contabile del credito. I modelli tariffari che incorporano gli oneri nel TAN possono ridurre il rischio di contenzioso, ma non eliminano l’obbligo di corretta rappresentazione del costo totale del credito.
Alla luce di quanto precede, nel credito ai consumatori, la riduzione conseguente all’estinzione anticipata deve comprendere tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore, compresi i costi up front, le commissioni di intermediazione e le spese addebitate dal finanziatore a favore di terzi. Restano escluse le imposte, le spese notarili in quanto estranee alla nozione di costo totale del credito, e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente dal consumatore a quest’ultimo, se non dipendenti dalla durata del contratto di credito.
Nel credito immobiliare ai consumatori, la riduzione può essere invece limitata ai costi dipendenti dalla durata del rapporto, purché la banca sia in grado di dimostrare in modo chiaro che i costi up front trattenuti remunerano prestazioni già integralmente eseguite e non correlate alla vita residua del contratto.
Maurizio Tidona, “Estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori e riduzione del costo totale del credito”, Magistra Banca e Finanza, 24 maggio 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/estinzione-anticipata-dei-finanziamenti-ai-consumatori-e-riduzione-del-costo-totale-del-credito/.
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