Evoluzione storica del delitto di Riciclaggio di denaro sporco

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Di Giovanni Falcone – Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo Bancario
8 marzo 2004

Il “Riciclaggio” è nascondere, occultare o comunque ostacolare l’accertamento circa l’origine illecita del patrimonio. Trattasi di un reato commesso da soggetto estraneo alla produzione della risorsa finanziaria (nel senso che non concorre alla commissione del reato), ma si presenta nella seconda fase di gestione della provvista.

Esempi:

In epoca recente veniva tratta in arresto una coppia di coniugi di Lecce, ove il marito, quale dipendente del Banco di Napoli, veniva accusato di “appropriazione indebita” in danno dell’Istituto di credito della somma di circa €. 10.000.000,00. La moglie, estranea al reato, ovvero all’attività  illecita posta in essere dal marito, invece, si era intestata l’intera disponibilità  economica. Il marito, autore dell’originario illecito, rispondeva di “appropriazione indebita” reclusione fino a 3 anni, con perseguibilità  a querela di parte; la moglie, invece, accusata di “riciclaggio” e perseguibilità  d’ufficio, reclusione da 4 a 12 anni.

E’ di questi giorni l’arresto per “riciclaggio” della moglie del Direttore Finanziario della Parmalat in quanto, estranea all’attività  delinquenziale del coniuge, ha prelevato una ingente somma da un Istituto di credito.

L’ipotesi criminosa del delitto di “Riciclaggio” è stata introdotta nel nostro Codice Penale con l’art.648 bis (1) fin dal 1978, allorquando, si individuarono quattro tipologie di reato presupposto: rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona e traffico di stupefacenti.

Nel 1982, in conseguenza dell’omicidio di mafia del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto DALLA CHIESA, fu approvata dal Legislatore la c.d. Legge “Rognoni-La Torre”, ritenuta indispensabile per assalire i patrimoni illeciti della criminalità  organizzata. Ricordo questa norma, non perché abbia un nesso con l’Antiriciclaggio, ma solo per dire che da circa 20 anni si è compreso che il percorso economico finanziario appare l’unico rimedio per una efficace azione di contrasto alle Associazioni di stampo mafioso.

Nel prosieguo, il G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), al quale aderirono numero 26 Paesi, emise 40 Raccomandazioni, fra le quali, per esigenze di sintesi, ricordiamo le principali:

Ӣ Collaborazione fra gli Stati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco;
”¢ Abolizione dell’anonimato nelle transazioni finanziarie;
”¢ Identificare l’autore dell’operazione e registrare la stessa in apposito Archivio informatizzato, conservando tali informazioni per almeno cinque anni;
Ӣ Sviluppare programmi contro il riciclaggio di capitali, che comprendano procedure e controlli interni di aggiornamento continuo del personale..

Il nostro Paese recepì tali “raccomandazioni” attraverso la introduzione della Legge 5 luglio 1991 nr.197 (2) formata da 14 articoli e contenente una serie di precetti, divieti, obblighi e sanzioni.

La ratio di questa Legge, costituente la base normativa per la lotta al Riciclaggio di denaro sporco da parte del circuito finanziario e creditizio, è quella di garantire, anche a posteriori e per 10 anni, la possibilità  controllare e seguire il percorso dei flussi finanziari.

Infatti, l’anzidetta normativa, stabilisce:

Art.1 – “Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore”

”¢ È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore fra soggetti privati, quando il valore è superiore ad €. 12.500,00. Il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite degli Intermediari abilitati (3)

Esempi:

Durante la quotidiana operatività  di cassa, capita sovente di persone (spesso coniugi e/o congiunti) che si presentano per cambiare un assegno. Effettuato il cambio del titolo, peraltro avente la prevista clausola di “intrasferibilità ”, intestato immaginiamo alla Signora Rossi Paola per €. 50.000,00, la stessa somma viene versata dal coniuge sul proprio rapporto di conto corrente personale. L’Addetto Operativo, comunemente, in tale circostanza, effettua due operazioni: cambio dell’assegno alla Sig.ra Rossi Paola (causale ?) e versamento del contante da parte del coniuge (causale D1).
Siffatta operatività  è errata, in quanto, è stata omessa l’operazione di trasferimento del denaro contante (controvalore del titolo) dal soggetto A (Signora Rossi) al soggetto B (marito).

In presenza di un controllo da parte di un Organo di Vigilanza e/o Ufficio Inquirente verrebbe contestato, in capo ai clienti (coniugi) ed in eguale misura la violazione dell’irregolare trasferimento di denaro contante oltre la soglia consentita di €. 12.500,00, punita con sanzione amministrativa fino al 40% dell’importo dell’ operazione (4).

Analoga sanzione fino al 30% dell’importo dell’operazione verrebbe irrogata al dipendente della Banca che, avuta notizia della violazione, non procede alla segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni (5)

Note:

(1)
648 bis Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità  provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità , ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività  professionale.
Si applica l’ultimo comma dell’art.648.

(2)
Legge 5 luglio 1991, nr.197 “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”.

(3) Art. 4. Disposizioni applicative
1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività  istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società  di intermediazione mobiliare, le società  commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società  autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società  di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società  fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società  Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289 , nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.
2. 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società  e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività : concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

(4) Art.5. Sanzioni, procedure, controlli
1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell’importo trasferito.

(5) 3. La violazione dell’obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell’importo dell’operazione.


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Evoluzione storica del delitto di Riciclaggio di denaro sporco”, Magistra Banca e Finanza, 8 marzo 2004, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/evoluzione-storica-del-delitto-di-riciclaggio-di-denaro-sporco/.

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Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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