Fidejussione – Canoni della correttezza e della buona fede – Rilevanza nei rapporti fra garantito e fidejussore

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Nota a Cassazione Civile, III° Sez., Ord. n. 32478 del 12 dicembre 2019

Di Donato Giovenzana, Legale d’impresa

La Suprema Corte, con la decisione de qua, ha precisato che

– deve ritenersi che la piena operatività  delle clausole generali della correttezza e della buona fede non possa che comportare la necessità  di negare tutela alla parte che tali clausole abbia violato e pretenda di riversare sulla controparte un pregiudizio che avrebbe potuto facilmente evitare;

– tale conclusione si impone alla luce dei consolidati arresti di legittimità  secondo cui “la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà  che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. n. 10182/2009), atteso che “il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” – deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà , fondato sull’art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità , esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. n. 22819/2010);

In continuità  con tali arresti, ha affermato, con riferimento alla vicenda sottoposta al suo esame, che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l’esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana, “Fidejussione – Canoni della correttezza e della buona fede – Rilevanza nei rapporti fra garantito e fidejussore”, Magistra Banca e Finanza, 24 dicembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/fidejussione-canoni-della-correttezza-e-della-buona-fede-rilevanza-nei-rapporti-fra-garantito-e-fidejussore/.

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