Di Annamaria Gallo, Esperta in Antiriciclaggio
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1. Il contesto normativo: finanziamenti garantiti e ruolo degli intermediari
Negli ultimi anni il tema dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ha assunto una rilevanza crescente nel sistema giuridico e finanziario. Tale centralità è emersa con particolare evidenza durante la fase emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, quando il legislatore ha introdotto misure straordinarie di sostegno alla liquidità delle imprese, ampliando significativamente l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e degli strumenti di intervento gestiti da SACE.
In questo scenario, il sistema bancario è stato chiamato a svolgere una funzione essenziale di intermediazione tra le risorse pubbliche e il tessuto produttivo nazionale. L’erogazione di credito assistito da garanzia statale – spesso prossima alla copertura integrale del rischio – ha tuttavia posto interrogativi rilevanti circa l’estensione degli obblighi di diligenza gravanti sugli intermediari nella fase di istruttoria e concessione del credito.
La questione centrale riguarda, in particolare, la portata dell’obbligo di valutazione del merito creditizio quando il finanziamento è assistito da garanzia pubblica. La giurisprudenza più recente ha chiarito con crescente nettezza che la presenza della garanzia statale non esonera l’intermediario dagli obblighi di diligenza qualificata propri dell’attività bancaria.
L’operatore creditizio rimane, infatti, tenuto ad effettuare un’istruttoria sostanziale e non meramente formale, conforme agli standard di professionalità richiesti dall’art. 1176, comma 2, c.c. e ai principi di sana e prudente gestione sanciti dall’art. 5 del Testo Unico Bancario.
In tale prospettiva, la concessione del credito assistito da garanzia pubblica non può essere interpretata come una forma di trasferimento integrale del rischio allo Stato. Al contrario, l’intervento pubblico presuppone che l’intermediario mantenga piena responsabilità nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione.
2. La recente giurisprudenza: la nullità dei finanziamenti garantiti concessi senza adeguata istruttoria
Un contributo particolarmente significativo al dibattito è rappresentato dai decreti emessi il 27 gennaio 2026 dal Tribunale di Lecce, che hanno dichiarato la nullità di diversi contratti di finanziamento garantiti dallo Stato concessi a una società poi ammessa alla liquidazione giudiziale.
Le pronunce si inseriscono nel più ampio filone giurisprudenziale relativo alla cosiddetta concessione abusiva del credito, fenomeno che si verifica quando l’intermediario eroga finanziamenti a soggetti già in stato di dissesto o comunque privi di adeguata capacità di rimborso.
Nel caso esaminato dal tribunale salentino, i giudici hanno ritenuto che l’istruttoria bancaria fosse stata svolta in modo meramente formale e privo di reale contenuto valutativo. In presenza di evidenti indicatori di crisi aziendale, la banca aveva comunque concesso il finanziamento confidando nella copertura offerta dalla garanzia pubblica.
Il collegio ha pertanto ritenuto configurabile un vizio genetico del contratto, riconducibile alla violazione di norme imperative che disciplinano l’attività bancaria e la concessione del credito. In particolare, la violazione del principio di sana e prudente gestione è stata qualificata come elemento idoneo a determinare la nullità assoluta del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c.
La rilevanza sistematica di tali pronunce emerge anche dal fatto che il tribunale ha escluso la possibilità per la banca di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale per il recupero delle somme erogate.
L’orientamento si colloca nel solco di una giurisprudenza che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato il principio del prestito responsabile, secondo cui l’intermediario è tenuto a verificare la capacità di rimborso del debitore e a evitare operazioni che possano aggravare situazioni di insolvenza o dissesto.
3. Il rapporto tra merito creditizio e adeguata verifica della clientela
Un aspetto particolarmente interessante della vicenda riguarda il rapporto tra la valutazione del merito creditizio e gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo n. 231/2007.
Tradizionalmente, i due ambiti sono stati trattati come distinti: il primo attiene alla gestione del rischio di credito, mentre il secondo riguarda la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tuttavia, l’evoluzione della prassi operativa e della giurisprudenza evidenzia come tali presidi siano in realtà profondamente interconnessi.
L’adeguata verifica della clientela comporta, infatti, una serie di attività – identificazione del cliente, individuazione del titolare effettivo, comprensione dello scopo e della natura del rapporto, monitoraggio dell’operatività – che coincidono in larga parte con gli elementi necessari per una corretta valutazione della sostenibilità economica dell’operazione.
In particolare, la comprensione dello scopo economico del finanziamento rappresenta un elemento centrale sia ai fini della valutazione del merito creditizio sia nell’ambito della prevenzione del riciclaggio. L’intermediario deve verificare che la destinazione delle somme sia coerente con l’attività economica del cliente, con la dimensione dell’impresa e con la sua storia operativa.
Allo stesso modo, l’analisi delle movimentazioni finanziarie, delle esposizioni pregresse e delle relazioni con il sistema bancario costituisce un elemento essenziale sia per l’analisi creditizia sia per la rilevazione di possibili anomalie ai fini antiriciclaggio.
In questa prospettiva, l’integrazione tra presidi creditizi e presidi AML appare sempre più necessaria per garantire una valutazione complessiva del rischio connesso all’operazione.
4. Il monitoraggio successivo all’erogazione
Gli obblighi dell’intermediario non si esauriscono nella fase di istruttoria e concessione del credito.
La normativa più recente ha introdotto un rafforzamento dei presidi di controllo successivi all’erogazione dei finanziamenti assistiti da fondi pubblici. In particolare, l’art. 9 del D.L. 20/2023 prevede l’obbligo di un monitoraggio permanente volto a verificare il corretto utilizzo delle somme erogate.
Ciò comporta che l’intermediario debba verificare con continuità la coerenza delle movimentazioni finanziarie rispetto alla finalità dichiarata del finanziamento. Operazioni incoerenti con l’attività dell’impresa, trasferimenti verso l’estero privi di giustificazione economica o variazioni anomale nei flussi di cassa costituiscono indicatori che richiedono un approfondimento immediato.
Parallelamente, permane l’obbligo di monitoraggio continuo previsto dalla normativa antiriciclaggio, che impone all’intermediario di verificare nel tempo la coerenza dell’operatività del cliente con il profilo di rischio assegnato.
Qualora emergano elementi di sospetto, l’intermediario è tenuto a valutare l’invio di una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.
5. Profili di responsabilità civile, concorsuale e penale
Le decisioni giurisprudenziali più recenti evidenziano con chiarezza i possibili profili di responsabilità derivanti da una concessione superficiale del credito assistito da garanzia pubblica.
Sul piano civilistico, la violazione degli obblighi di istruttoria può determinare la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative. Tale qualificazione comporta conseguenze particolarmente rilevanti sul piano concorsuale, tra cui l’esclusione del credito bancario dal passivo della procedura.
In alcune pronunce è stata inoltre richiamata la disciplina della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., con la conseguenza che le somme erogate non possono essere ripetute quando l’operazione sia contraria al buon costume.
Non può essere esclusa, inoltre, la possibile rilevanza penale della condotta nel caso in cui l’operazione abbia comportato l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, ipotesi prevista dall’art. 316-ter c.p.
6. Considerazioni conclusive
La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di finanziamenti garantiti dallo Stato evidenzia un progressivo rafforzamento degli obblighi di diligenza gravanti sugli intermediari bancari.
La presenza di una garanzia pubblica non attenua tali obblighi, ma al contrario ne accentua la portata. L’intermediario è infatti chiamato a svolgere un’istruttoria sostanziale e rigorosa, capace di valutare non soltanto la documentazione formale prodotta dal cliente, ma anche la reale sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione.
Le pronunce più recenti mostrano come la concessione superficiale del credito possa essere qualificata non semplicemente come errore valutativo, ma come violazione dei principi fondamentali che regolano l’attività bancaria.
In tale contesto, appare sempre più evidente che la valutazione del merito creditizio, gli obblighi di adeguata verifica e il monitoraggio dell’operatività del cliente costituiscono parti di un unico sistema di presidio del rischio.
Solo attraverso un approccio integrato tra gestione del rischio di credito e compliance antiriciclaggio è possibile garantire il rispetto del principio di sana e prudente gestione e, al contempo, la tutela dell’interesse pubblico sotteso all’utilizzo delle garanzie statali.
Annamaria Gallo, “Finanziamenti garantiti dallo Stato, merito creditizio e presidi antiriciclaggio”, Magistra Banca e Finanza, 30 marzo 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-merito-creditizio-e-presidi-antiriciclaggio/.
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