© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento. Del prof. Mario Bessone, Ordinario di Istituzioni di diritto privato nell’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’
4 febbraio 2002
Queste pagine costituiscono trascrizione dell’intervento svolto nel corso di una giornata di studio sulla . Gli atti normativi e gli altri documenti variamente richiamati si possono consultare via Internet al sito www. covip. it.
1. Per norma dell’ultimo comma dell’art. 7 del decreto legislativo 124 del 21 aprile 1993, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al Ministro del lavoro una sullo stato e i problemi della previdenza complementare, che a sua volta l’autorità di governo consegna al Parlamento . E di anno in anno la successione dei documenti rappresentativi dell’andamento del settore offre significative indicazioni di tendenza. Numero crescente dei fondi pensione che si avviano all’operatività, flusso a crescere delle adesioni e incrementi della massa finanziaria amministrata confermano infatti che anche nel caso italiano la previdenza complementare non è più astratta progettazione di politica del diritto o fenomeno marginale. Molto è ancora da fare perché sono ancora numerosi i punti di caduta del sistema e ancora contenute le sue grandezze di insieme. Ma prevalgono pur sempre gli indicatori di segno positivo essendo poi cosa del maggior rilievo il recente avvio all’operatività di fondi pensione in importanti comparti del pubblico impiego.
Dalle rilevazioni ufficiali della Commissione di vigilanza (nel linguaggio corrente la Covip) risulta con chiarezza in che misura lo scenario della nuova previdenza complementare per grande parte continua ad essere scenario di fondi pensione negoziali e attivati da contratti o collettivi, da fonti regolamentari e comunque da iniziative che originano dal mondo del lavoro. Fondi pensione di diritto privato e in molti ambiti del mondo del lavoro già costituiti e avviati all’operatività come organizzazioni associative di , di o di attivate per integrare le prestazioni del sistema pensionistico pubblico assicurando ai loro aderenti i prefigurati dalla disposizione di apertura del decreto legislativo 124. Guardando al complessivo insieme dei fondi negoziali e si devono poi considerare le forme pensionistiche complementari al suo regime e adesso regolate dall’art. 18 del decreto legislativo che sono anch’esse una realtà di notevole consistenza.
L’universo dei fondi pensione comprende molte centinaia di fondi pensione, interessando qualcosa come cinquecentomila lavoratori attivi, e qualcosa come centomila lavoratori ormai pensionati che dal fondo pensione ricevono prestazioni previdenziali. E si deve considerare che anche la entità di nuove adesioni a fondi pensione è grandezza tutt’altro che trascurabile. Una volta di più ne risulta confermato che la previdenza complementare di fonte interna al mondo del lavoro ha per sé un futuro di grande rilievo. Ma si devono considerare anche i recenti svolgimenti della normativa in materia previdenziale, e segnatamente le disposizioni del decreto legislativo 47 del 18 febbraio 2000 che indicano con chiarezza la grande estensione di campo ormai assegnata all’operare dei fondi pensione variamente attivati da imprese di intermediazione finanziaria nel regime a suo tempo stabilito dall’art. 9 del decreto legislativo 124.
la costituzione di fondi pensione aperti a fondi pensione chiusi < la stipulazione di convenzioni> di gestione del loro portafoglio . Perciò si indicano come alla prestazione del servizio finanziario la banca, l’ sia Sim di diritto nazionale sia impresa di investimento comunitaria (o extra comunitaria), l’impresa assicurativa e le . Naturalmente qualificata in modo particolare dalla sua natura previdenziale, e operando secondo le regole dell’ attività imposte dalle norme del Tuf, il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria l’offerta di mercato del fondo pensione aperto è offerta di un servizio non diverso da altre forme di gestione patrimoniale .
Impiegando gli importi di denaro che si ricevono da quanti scelgono questa forma di investimento del risparmio con finalità previdenziale si costituisce e si movimenta un portafoglio di strumenti finanziari nell’interesse degli iscritti al fondo pensione, che al raggiungimento dell’età anziana riceveranno prestazioni di rendita (o in parte ) secondo le previsioni di regolamento del fondo e con le garanzie stabilite da una circostanziata disciplina della materia. Anche nel caso dei fondi pensione aperti l’ordinamento della previdenza complementare è infatti sistema di norme fortemente caratterizzato da una complessa trama di pubblici controlli, varamente intesi a garantire trasparenza delle iniziative, correttezza dell’agire di impresa e della . Da tutto questo i caratteri distintivi di una offerta di mercato che con la nuova disciplina del decreto legislativo del febbraio 2000 assegna ai fondi pensione aperti un ruolo protagonista di assoluto rilievo.
Con il primo comma dell’art. 3 della legge 133 del 13 maggio 1999 si si erano infatti delegati alla autorità di governo poteri di revisione della disciplina fiscale della previdenza complementare, dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione così come dei . E si era domandato all’autorità di governo di dare disciplina innovative forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziale. Ne dovevano derivare le disposizioni del decreto legislativo 47, che se presentano carattere di notevole rilievo per le norme relative al regime tributario della previdenza complementare, rilievo ancor maggiore presentano per la parte che interessa le nuove prefigurate dall’art. 2 del decreto. Appunto prefigurando forme pensionistiche questa disposizione ha integrato la disciplina del decreto legislativo 124 con le norme degli artt. 9 bis e 9 ter, dove si stabilisce che ad attivare un piano pensionistico individuale si può provvedere o mediante individuale adesione ad un fondo pensione aperto (e sarà la fattispecie dell’art. 9 bis ) oppure mediante la sottoscrizione di un contratto di assicurazione ( e sarà allora la fattispecie dell’art. 9 ter ).
Deliberandosi le modificazioni di disciplina regolamentare della imperativamente richieste dalla nuova norma dell’art. 9 bis, i proposti da fondi pensione aperti presenterano i contenuti e i caratteri distintivi che in via breve sarà utile ricordare, dovendosi ricordare anche gli deliberati dalla Covip con suo provvedimento dell’11 ottobre 2000 già molto rilevante per la rivolta quanto alle garanzie dell’informazione dovuta ai possibili sottoscrittori che o di devono ricevere ( dalla Covip espressamente richiamate anche per ciò che riguarda ). E allo stesso modo la deliberazione della Covip ha domandato modificazioni regolamentari sufficientemente circostanziate nell’ ciò che distingue il piano pensionistico individuale dalle altre possibili forme di investimento di risparmio con finalità previdenziale.
I della e della sono poi raccomandati per la generalità delle disposizioni regolamentari del fondo pensione. Ne sarà precisato il regime che in linea di principio la norma dell’art. 9 bis già delinea con le sue circostanziate prescrizioni. Le disposizioni di regolamento e perciò la proposta contrattuale del fondo avvertiranno che nel caso di e l’erogazione delle prestazioni pensionistiche si consegue al raggiungimento dell’eta’ pensionabile e dei requisiti di anzianita’ contributiva gia’ indicati dall’art. 7 del decreto legislativo 124. Per i soggetti diversi da questi vale la norma di rinvio alla disposizione del ventesimo comma dell’art. 1 della legge 335 dell’agosto 1995. E ancora una volta si e’ disposto un limite di grandezza alle , nella generalita’ dei casi risultando stabilito che per una quota almeno pari al cinquanta per cento del dovra’ essere prevista la corresponsione di prestazioni in forma di rendita.
Va segnalato il particolare rilievo dello spazio aperto dal terzo comma dell’art. 9 bis alle facolta’ di volontaria prosecuzione del rapporto contrattuale sia pure con il limite dei cinque anni dal raggiungimento dell’eta’ pensionabile per vecchiaia. . Esclusa la eventualita’ di anticipazioni si sono tuttavia previste facolta’ di riscatto del maturato nelle stesse ipotesi del quarto comma dell’art. 7 del decreto legislativo 124. E il nuovo comma terzo quinquies dell’art. 10 stabilisce un regime di trasferimento della posizione previdenziale nel segno di una particolare portability. Le normative regolamentari dovranno infatti garantire che dalla data di sottoscrizione del piano pensionistico individuale sara’ facolta’ dell’interessato trasferire la sua posizione ad altra forma pensionistica individuale o ad altro fondo pensione aperto operante nel regime dell’art. 9 (o ancora ad un fondo pensione negoziale qualora ne esistano i presupposti). E il nuovo comma terzo quater dell’art. 10 del decreto legislativo 124 stabilisce adesso che in caso di morte dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale la sua posizione previdenziale .
A suo tempo(e per disposizione del primo comma dell’art. 19 del decreto legislativo 47 ) stabilita al giugno del 2000, la operatività delle norme che consentono di attivare piani pensionistici individuali si è differita al gennaio del 2001 con la lettera b ) del primo comma dell’art. 99 della legge 342 del 21 novembre 2000. Ma da allora è in atto una svolta di sistema talvolta forse non sempre valutata in tutto il suo rilievo e invece già in grande evidenza se soltanto si ricorda la successione delle norme regolatrici della materia. . Nella loro originaria formulazione( ad aprile del 1993) le norme del decreto legislativo 124 guardavano al fondo pensione aperto come ad una eventualità del tutto residuale e davvero al margine del sistema. Guardando al mondo del lavoro dipendente infatti si era iin allora stabilito che l’adesione ad un fondo aperto fosse consentita soltanto agli appartenenti ad una , ad un o ad un regolati da un contratto collettivo di lavoro che non preveda la costituzione di un fono pensione ( o a quanti da tale fondo dovessero essere esclusi per la sopravvenuta dei requisiti di partecipazione a quella forma pensionistica).
Una prima e assai significativa inversione di tendenza doveva maturare già con le disposizioni della legge di riforma dell’ordinamento pensionistico (la legge 335 dell’agosto 1995), in allora operandosi una integrazione in senso forte della disciplina dell’art. 9 del decreto legislativo 124 perché con nuova formulazione della norma si era stabilito che pur in presenza di un fondo pensione di , di o di al lavoratore già iscritto a fondo pensione chiuso era comunque assicurato il diritto di trasferire la sua posizione previdenziale a fondi pensione aperti, una volta decorso il periodo di tempo indicato dalla disposizione del comma terzo bis dell’art. 10 del decreto legislativo 124. E la nuova formulazione del secondo comma dell’art. 9 del decreto prefigurava poi altra e importante varazione di sistema. Ne risultava infatti. disposto che gli stessi contratti e accordi collettivi, perciò le stesse di forme pensionistiche per il mondo del lavoro dipendente possono prevedere di adesione ai fondi pensione aperti secondo logica di gruppo.
Andava poi considerata la posizione previdenziale di lavoratori autonomi e liberi professionisti, già in allora per essi certamente esistendo piena libertà di adesione a fondi pensione aperti pur in presenza di una fonte istitutiva di forme pensionistiche complementari e di fondi negoziali di appartenenza professionale sul modello della lettera b) del primo comma dell’art. 3 del decreto legislativo 124. E con sua deliberazione del 14 maggio 1999 la Covip aveva confermato questo assunto richiamando la univoca ratio legis delle normative del decreto, perciò precisando che nessuna a valere per i settori del lavoro dipendente poteva invece riguardare e . Da ciò regole di libertà quanto alle possibile decisioni di investimento di risparmio da destinare a finalità previdenziali che con la nuova disciplina del febbraio 2000 in materia di diventa principio costitutivo dell’intero sistema. E in questo senso occorre davvero attenta lettura dell’art. 9 bis dal decreto legislativo 47 aggiunto alla normativa del decreto legislativo 124( ma anche attenta lettura dell’art. 9 ter quanto a piani pensionistici attivati mediante contratti di ).
Disciplinando il regime delle adesioni a fondo pensione aperto nella nuova forma del non si è richiamata la parte del secondo comma dell’art. 9 dove si condizionava l’accesso a fondi pensione aperti alla circostanza che fonti istitutive di fondi pensione chiusi. E per tutti i possibili destinatari della forma pensionistica individuale il primo comma dell’art. 9 bis del decreto legislativo 124 avverte che adesso l’ può aversi di . Può quindi essere che o di genere collettivo provvedano a prefigurare adesioni( e segnatamente adesioni ). Ma di una qualche previsione di tal genere e per tutti è diventato possibile sottoscrivere un contratto di adesione a fondi pensione aperti. Svolta di sistema tanto maggiore si considera che destinatari delle nuove forme pensionistiche offerte da fondi pensione aperti non sono soltanto i soggetti già indicati al primo comma dell’art 2 del decreto legislativo 124, e perciò i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi e i professionisti liberi, i lavoratori , i dipendenti e i soci lavoratori di imprese cooperative, gli appartenenti ai comparti del pubblico impiego e comunque quanti appartengano in senso tecnico al mondo del lavoro.
La lettera a ) del primo comma dell’art. 17 del decreto legislativo 47 ha infatti integrato la disposizione della norma del decreto legislativo 124 mediante una lettera b) ter, dove guardando al lavoro di casa della donna si stabilisce che piani pensionistici individuali possono sottoscrivere anche quanti il decreto legislativo 565 del 16 settembre 1996 indica come . A sua volta l’ultima parte del quarto comma del nuovo art. 9 bis avverte che forme pensionistiche individuali allo stesso modo possono attivare che pure non sono titolari di redditi di lavoro o di impresa, e perciò soggetti che percepiscano poi redditi di capitale ( o altri ancora ) oppure nessun reddito in ogni caso comunque al mondo del lavoro non appartengono. E per soggetti che sono inevitabilmente esclusi dal sistema pensionistico pubblico di , essendo al tempo stesso inevitabilmente esclusi dalle forme di previdenza complementare al sistema pensionistico pubblico, una riforma legislativa che consente di impiegare risparmio per ricevere nel lungo periodo i trattamenti previdenziali prefigurati dalle nuove naturalmente è cosa del maggior rilievo. Si è in presenza di una integrazione davvero molto rilevante del complessivo insieme degli istituti di welfare state. E di una svolta di sistema che con ogni evidenza assegna posizione primaria alle possibili iniziative di mercato dei fondi pensione aperti.
2. Una circostanziata analisi della loro disciplina dovrebbe considerare molto più quanto si segnalerà in queste pagine. Dovrebbe in modo particolare considerare il complesso insieme delle disposizioni che stabiliscono i requisiti di forma giuridica e di consistenza patrimoniale e quant’altro costituisca speciale regime normativo di ognuna delle categorie di società di capitali che svolgendo attività di gestione patrimoniale attivano fondi pensione aperti. Sarà tuttavia sufficiente ricordare che comunque si opera nel regime delle autorizzazioni alla del fondo e all’ della attività ( e conseguenti iscrizioni all’Albo ) che configurano una speciale disciplina di settore, essendo da leggere con la necessaria attenzione le disposizioni del terzo comma dell’art. 9 del decreto legislativo 124. Una puntuale disciplina di settore stabilisce anche quanto alla Covip compete in materia di approvazione del regolamento di fondi pensione aperti in ossservanza della norma della lettera b) del secondo comma dell’art. 17 del decreto legislativo. E per adeguare la disciplina della fattispecie alle innovazioni del decreto legislativo 47 con i suoi provvedimenti dell’11 ottobre 2000 la Covip ha necessariamente deliberato nuove prescrizioni regolamentari( interamente sostitutive di quelle gà deliberate a novembre del 1999 ).
Molto rileva il che l’impresa dovrà sottoscrivere quale mpegno ad astenersi gestione del fondo pensione. Posizione di assoluto rilievo compete a chi in posizione di dovrà alla sua amministrazione e alla gestione finanziaria. Quanto ad essa stabiliscono regole le disposizioni del decreto del Miniistro del Tesoro 703 del novembre 1996 dovendosi considerare con particolare attenzione che cosa stabiliscono gli artt. 7 e 8 del decreto ministeriale per la eventualità di situazioni di conflitto di interessi. E anche nel caso del fondo pensione aperto in funzione di garanzia opera una banca che ne riceverà in custodia il patrimonio provvedendo alle conseguenti funzioni di controllo della conformità delle operazioni di portafoglio alle norme di legge ( e a quant’altro indica l’art. 6 bis del decreto legislativo 124).
A precisazione delle grandi linee della loro disciplina sarà poi necessario ricordare che i fondi pensione aperti si caratterizzano per la configurazione patrimoniale inderogabilmente stabilita dal primo comma dell’art. 9 del decreto legislativo 124. Occorre operare disposti al secondo comma dell’art. 4 del decreto dove si disciplina l’assetto dei fondi pensione < al patrimonio di una impresa. Da ciò una loro configurazione patrimoniale in linea di principio e assolutamente preclusa ai fondi pensione negoziali e chiusi di nuova generazione ma invece con buone ragioni scelta come modello per il regime dei fondi pensione aperti, considerato che essi per l’appunto consistono in un all’interno del patrimonio di una impresa. E questa è una del fondo pensione aperto che per indicazione espressa dalla Commissione di vigilanza già con le deliberazioni del 20 novembre 1997 nelle norme del regolamento del fondo sarà formalmente dichiarata.
Lo elaborato da Abi, Ania e Assogestioni per fondi aperti a contribuzione definita a suo temo ha confermato che gli e i del singolo fondo pensione vivono per l’appunto in regime di separatezza e autonomia, della società promotrice sia < di altri fondi eventualmente gestiti sia infine a fronte del patrimonio personale degli iscritti. Ne deriva un preciso regime di vincolo per la impresa di intermediazione finanziaria che attiva fondi pensione aperti, dovendosi operare di che per il secondo comma dell’art. 4 del decreto legislativo consistono in una significativa disposizione di rinvio all’art. 2117 del codice civile. E regolando la materia dei la norma dell’art. 2117 avverte che fondi di tal genere né possono dell’impresa che li ha costituti o dei creditori dei soggetti delle prestazioni attese da fondi di quel genere.
E’ perciò norma di protezione del loro portafoglio finanziario che si spiega con il valore riconosciuto alla finalità previdenziale, la e la del patrimonio del fondo essendo la tecnica di garanzia utile allo scopo, secondo una ratio legis che ha trovato puntuale riscontro nell’art. 6 del di una in tema di . E operando secondo il regime normativo che in via breve si è segnalato, l’offerta di mercato dei fondi pensione aperti si concreta con una proposta di sottoscrizione di contratti di investimento che presentano loro caratteri di tipicità, dovendosi considerare quanto fortemente differenzia contratti di adesione conclusi secondo le previsioni del secondo comma dell’art. 9 del decreto legislativo 124 e contratti di adesione , che dovranno adesso adeguarsi alle variazioni del contenuto dei contratti ( decisamente migliorative della posizione negoziale degli aderenti) indicate dai già segnalati provvedimenti della Covip.
Anche per questa parte di materia molto si dovrebbe precisare. Ma in queste pagine più interessa rilevare in che misura l’attivita del fondo pensione aperto si svolge (deve svolgersi) in rigorosa osservanza di regole imperativamente stabile a garanzia della dovuta trasparenza dell’agire di impresa. Anche nel caso del fondo pensione aperto informazione di mercato e trasparenza delle attività delle imprese di intermediazione finanziaria sono infatti bene , nel senso adesso utilmente precisato dalle disposizioni del di direttiva comunitaria in tema di complementari. E tanto più informazione di mercato e trasparenza delle attività occorrono quando il soggetto da tutelare è l’investitore di risparmio con finalità previdenziale che come nel caso dei fondi pensione aperti per via di contratto scambia valori certi ( quali sono gli importi di denaro versati come contribuzione ) con un valore per definizione , qual è il possibile risultato della gestione di un portafoglio di strumenti finanziari movimentato nell’interesse della massa degli iscritti.
Da ciò normative di prevenzione ( e se occorre di sanzione ) dei comportamenti devianti che ingenerando opacità di situazioni e un deficit di conoscenza non consentono ai possibili destinatari della forma pensionistica complementare razionali valutazioni della sollecitazione all’investimento operata da fondi pensione aperti. Allo stesso modo ( e con la medesima forza) occorre poi assicurare a quanti ne sottoscrivono i contratti di investimento le dovute garanzie di disclosure, e perciò ampio e continuativo flusso di informazioni che consentano un reale apprezzamento degli andamenti della gestione finanziaria nel corso dei suoi svolgimenti di lungo periodo. Fattori di asimmetria informativa, opacità invece che trasparenza e informazione carente o poco intelleggibile sono come sempre una possibile del mercato che alle norme di legge e agli interventi delle autorità di vigilanza si domanda di contrastare. E guardando appunto alla posizione e alle esigenze di tutela degli investitori di risparmio previdenziale iscritti a fondi pensione aperti sarà cosa utile segnalare in qual misura (e con quale estensione di materia) operano norme con speciale finalità di investor protection.
In pagine di prima approssimazione all’argomento naturalmente non è possibile una esauriente rassegna delle norme di tal genere. Possibile è soltanto una segnalazione in via breve di prescrizioni particolarmente significative, dovendosi comunque riservare la necessaria attenzione alle norme di disciplina generale del Tuf che stabiliscono la più stretta correlazione tra ordinamento della previdenza complementare e regolamentazioni di mercato finanziario. E la maggior attenzione si deve alle disposizioni operanti in materia di diritto contabile che configurano una ben congegnata normativa di del fondo pensione aperto. Allo stesso modo molto rilevano le disposizioni di fonte secondaria a suo tempo deliberate dalla Covip. A tutela degli iscritti alla forma pensionistica complementare operano le disposizioni imperativamente stabilite dalla Covip con la sua deliberazione del 10 febbraio 1999, intesa ad assicurare sia informazioni sia le informazioni che servono invece a fare chiarezza sulla del singolo partecipante alla forma pensionistica. Ulteriori (e assai rilevanti) risultati di disclosure si derivano poi dagli ai fondi aperti a contribuzione definita imposti dalla Covip con la sua dell’11 agosto 1999.
Da tutto questo risulta precisata una disciplina di circostanziate garanzie che interpreta in senso forte il need for protection degli investitori, secondo una linea di politica del diritto che emerge con grande evidenza già dalle misure di tutela predisposte a favore di quanti non sono (o non ancora ) aderenti al fondo pensione e necessitano delle informazioni indispensabili per maturare una consapevole decisione di investimento. Invece di improvvisare una ulteriore disciplina di settore (molto opportunamente ) il legislatore della nuova previdenza complementare ha infatti operato un rinvio alla rigorosa e già sperimentata disciplina del mercato finanziario, avvertendo che se al fondo pensione aperto si applicano sue particolari norme di regime rimangono tuttavia . E naturalmente questa disciplina di garanzia con le medesime motivazioni di politica del diritto tanto pù vale per l’offerta di forme pensionistiche individuali che il fondo pensione aperto dovesse attivare secondo le regole del nuovo art. 9 bis del decreto legislativo 124.
Una formula di immediato rinvio alle , diventata poi la della lettera t) del primo comma dell’art. 1 del Tuf non ha sottratto la norma dell ‘art. 9 del decreto legislativo 124 a talune discussioni, talvolta dubitandosi del suo effetto di immediato e integrale rinvio alla disciplina del Testo Unico e ai conseguenti poteri normativi e di vigilanza informativa della Consob. Discussioni e perplessità del tutto immotivate perché la disciplina del Tuf riguarda , come si sa essendo sia gli in senso proprio sia qualsiasi . E anche quanti ritengano di non dover ascrivere il fondo pensione aperto al numero degli devono tuttavia convenire che la finalità previdenziale certamente non toglie alle quote rappresentative della partecipazione ad un fondo pensione aperto la loro qualità di. Da ciò la sicura e integrale applicabilità della disciplina del Tuf con tutti i risultati di segno positivo in immediata evidenza se soltanto si considera quali erano le garanzie di tutela e di vigilanza informativa che occorreva efficacemente attivare.
L’accesso ad una forma di previdenza complementare si concreta mediante la sottoscrizione di un contratto caratterizzato dalla unilaterale predisposizione di condizioni generali sul modello di uno standard negoziale di per sé sottratto a qualsiasi possibile . E se discorso a sé occorre per la fattispecie di adesione del secondo comma dell’art. 9, nella generalità dei casi anche la adesione a fondi pensione aperti si conforma del tutto alla logica di sistema dei contratti standard. E più precisamente alla logica di sistema dei contratti assoggettati ad una disciplina uniforme di clausole contrattuali, in questo caso unilateralmente predisposte da un contraente che opera una offerta di mercato finanziario con limitati gradi di flessibilità. Inevitabilmente perciò l’interessato ad una possibile adesione agisce nella posizione obbligata del contraente a fronte di una controparte operatore < in una posizione istituzionalmente forte. Non contenuti del contratto né contenuti dei diritti di credito e delle obbligazioni che ne conseguono, l’ambito di libertà delle sue determinazioni negoziali essendo perciò limitato all’alternativa tra adesione al contratto o decisione contraria alla adesione, e in caso di adesione nella facoltà di scelta tra le varianti negoziali dal fondo pensione eventualmente offerte sia quanto a e di investimento sia quanto a genere e modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali.
Anche nel caso della possibile adesione a fondi pensione aperti ( e adesso in modo particolare a ) condizioni generali di contratto e contratto standard tuttavia a veder bene non significano esclusione di attività in senso tecnico . Si pensi alle forme di pubblicità commerciale intese a far conoscere l’iniziativa previdenziale. E si pensi alle forme di con gli investitori che caratterizzano qualsiasi promozione e collocamento di finanziari. Si svolgono attività all’origine di un rapporto precontrattuale che allo studioso di diritto civile non sarà difficile organizzare sul tradizionale modello della fattispecie che comportano doveri di correttezza ( e segnatamente doveri di informazione ) così come conseguenti forme di eventuale responsabilità per la loro inosservanza. E ampia materia per una riflessione degli studiosi di teoria generale esiste anche in tema di regime della proposta e dell’accettazione, e perciò in tema di complessiva formazione del contratto trattandosi di valutare la discipina che ne deriva per il convergere di normative generali del codice civile e speciale disciplina di settore . Ma più del discorso di teoria genereale in queste pagine interessa segnalare in che misura la posizione dell’investore di risparmio previdenziale trova sostegno nelle norme di disciplina della .
3. Doveri di correttezza e forme di responsabilità per la loro eventuale inosservanza gravano sull’impresa con riguardo ad ogni e qualsiasi iniziativa di sollecitazione all’investimento. E per espressa indicazione delle disposizioni del Tuf iniziativa assoggettata a regole di tutela dell’investitore è già il per così dire alla , nel caso che qui interessa la sottoscrizione di contratti di adesione alla forma pensionistica . Opera perciò una rigorosa disciplina degli secondo il regime stabilito dal primo comma dell’art. 101 del Tuf. informativo che sarà redatto secondo le disposizioni del secondo comma dell’art. 94 <è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante la sollecitazione del’investimento>, essendo consentite soltanto la , le e quant’altro consente l’art. 12 del regolamento 11971 deliberato dalla Consob il 14 maggio 1999.
Una volta pubblicato il documento di che offre al mercato i necessari elementi di valutazione della iniziativa promossa dal fondo pensione, fare sarà permesso ma soltanto in osservanza delle regole di garanzia ulteriormente precisate dalla già segnalata deliberazione della Consob. L’ dovrà essere espressamente caratterizzato come informazione di genere pubblicitario. Dovrà essere formulato secondo criteri di chiarezza, nei contenuti ( e perciò in linea con le informazioni offerte dal prospetto informativo), essendo precisato che non deve essere quanto a e dell’investimento. In ogni caso si inviterà a prima della adesione e se saranno riportati i di portafoglio conseguiti in passato sarà necessario .
Obbligatoriamente trasmessi alla Consob per una loro preventiva valutazione gli annunci pubblicitari potranno essere diffusi se del caso apportandosi dalla Consob richieste ( e non sono esclusi provvedimenti di o di definitivo se mai le disposizioni impartite dovessero essere disattese ). Osservata questa disciplina di necessaria prevenzione della pubblicità decettiva, e perciò una volta che sia garantita una corretta rappresentazione dei caratteri distintivi dell’offerta di mercato del fondo pensione aperto, anche la comunicazione pubblicitaria può svolgere una sua utile funzione di genere informativo. Ma naturalmente ben altro occorre per assicurare al mercato del risparmio previdenziale la quantità delle informazioni significative davvero indispensabili per consentire di maturare consapevoli decisioni di investimento. Da ciò la disciplina di e un regime di garanzie di disclosure che ha tutta la consistenza delle forme di vigilanza informativa attivate dalla Consob in applicazione dell’art. 94 del Tuf. .
Per inderogabile disposizione di questa norma quanti , e perciò anche le società di fondi pensione aperti devono provvedere ad una alla Consob allegando ad essa un . La indica i , l’ e le modalità di svolgimento dell’operazione finanziaria che si è progettata. E il per disposizione del secondo comma dell’art. 94 conterrà tutte le informazioni , nel caso che interessa gli investitori di risparmio previdenziale , sia (e ) del soggetto che promuove l’iniziativa, sia ( così come < sui (…) diritti> ) che ne costituiscono l’oggetto. Soltanto la autorizzazione della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo consentirà di avviare la raccolta delle adesioni alla proposta di investimento finanziario. Nel caso che interessa la raccolta delle sottoscrizioni del contratto di adesione al fondo pensione aperto, che guardando ai contenuti del prospetto informativo potrà davvero essere consapevole decisione di investimento di risparmio previdenziale.
Alla definizione del la Consob ha provveduto con le disposizioni di uno in allegato alla sua deliberazione 11971 del maggio 1999. Ma di questa deliberazione si devono considerare anche gli artt. 29 a 31 che indicano alla , regole di e ancora e . Nel modo e con gli effetti che saranno precisati più avanti, l’avvio di operazioni di sollecitazione all’investimento assoggetta infatti i suoi promotori a poteri di vigilanza della Consob ( e a poteri di sanzione dei comportamenti devianti)quanto mai consistenti, che per disposizione dell’art. 97 del Tuf la Consob eserciterà per tutto il tempo di durata delle iniziativa di sollecitazione del pubblico risparmio. Si configurano funzioni di vigilanza informativa e controlli di correttezza a grande dimensione. Ma naturalmente non più di questo essendo comunque escluse valutazioni sul merito dell’offerta di mercato progettata dai promotori dell’iniziativa, che secondo policy comunemente condivisa dalle discipline di mercato finanziario sarà per l’appunto il mercato a dover valutare.
Anche nel caso delle iniziative di previdenza complementare la Consob avverte perciò che del prospetto informativo della Consob medesima né sulla opportunità dell’investimento che si sollecita né sul dei . La responsabilità della e della dei e delle che sono per formale grava su quanti lo sottoscrivono. Con riguardo alle possibili fattispecie di risarcimento del danno eventualmente causato agli investitori è molto discusso se per esse valga il regime delle responsabilità precontrattuali, la responsabilittà da contratto o semplicemente la responsabilità per danno ingiusto dell’art. 2043 del codice civile, essendo comunque certo che (anche) agli investitori di riisparmio con finalità previdenziale si devono assicurare le maggiori garanzie di tutelaE in distinto la Consob ha provveduto a segnalare le informazioni obbligatoriamente soggette alla procedura di aggiornamento stabilita alla lettera a ) del primo comma dell’art. 24 del suo regolamento (ma sarà allora il caso di leggere anche la del 29 gennaio 1999 e quanto al valore unitario della quota la comunicazione resa il 19 febbraio del medesimo anno ).
Lo di prospetto informativo configura l’indicato documento come un prospetto comprensivo di due . Recando in allegato il modulo di sottoscrizione che consente la conclusione del contratto di adesione alla forma pensionistica, la prima parte del prospetto informativo riguarda il fondo pensione che sollecita l’investimento e riporta informazioni . La parte seconda riporta invece informazioni di carattere generale sui fondi pensione. Dovrà perciò indicare , alla loro funzione economica, alla necessaria autorizzazione e così come ai . Sarà illustrata la condizione giuridica di che caratterizza i fondi pensione aperti. E sarà segnalato il valore primario della disciplina di regolamento quanto ai .
A queste informazioni la del prospetto informativo altre ne aggiungerà con riguardo ai possibili destinatari del fondo pensione aperto, quanto alle fattispecie di eventuale trasferimento essendo richiesto che si segnali l’ dei diversi prima di . Altre informazioni ancora saranno offerte relativamente alle modalità di finanziamento del fondo pensione e contribuzioni, alle attività di gestione e ai con particolare riferimento alla che deve essere periodicamente resa ai partecipanti della Covip. La parte seconda del prospetto provvederà infine a a rappresentare il regime di trasferimenti, riscatti, anticipazioni ed erogazione delle prestazioni. Saranno indicate . Il regime fiscale della forma pensionistica sarà con riguardo (oltre che alle prestazioni percepite e agli eventuali riscatti ).
Se le informazioni di carattere generale offerte dalla del prospetto informativo sono certamente utili allo scopo di maturare consapevoli decisioni di investimento, ancora più rilevanti a veder bene finiscono per essere le informazioni specifiche dalla Consob indicate come contenuto obbligato della prima parte del documento. E sono informazioni che riguardano l’intera serie dei e delle che hanno adeguato carattere di significatività, si tratti del valore complessivo del patrimonio del fondo pensione o della sua , dei sugli del fondo o degli e dei connessi alla partecipazione alla forma pensionistica che si propone di sottoscrivere, essendo richiesta una documentazione molto circostanziata sia in punto di sia in punto di erogazione delle prestazioni sia per quant’altro possa interessare la posizione previdenziale del singolo iscritto. E nel caso del fondo le informazioni richieste dovranno essere riferite alla singola linea di investimento.
Più che passare in rassegna una serie di disposizioni particolari in queste pagine naturalmente tuttavia interessa segnalare talune indicazioni di metodo e di oggetto già di per sé indicative della funzione che la Consob ha inteso assegnare a questa parte del documento informativo. in prima pagina il < profilo di sintesi del fondo pensione>, il documento deve poi precisare e identità del soggetto gestore informando sugli assetti azionari dell’impresa . Saranno perciò segnalati gli azionisti che detengono una partecipazione al suo capitale sociale alla soglia . E saranno segnalate in condizione di esercitare un controllo sulla società. Qualora esista si dovrà segnalare anche il o l’ che sia pure (. . ) nel quadro delle responsabilità gestorie> del consiglio di amministrazione . E se il fondo pensione opera mediante delega di gestione ad un lo saranno dovute le opportune informazioni (una volta di più con particolare riguardo a possibili posizioni di controllo societario sia o ).
La del fondo pensione deve essere documentata secondo metodo di necessaria correlazione tra della gestione, benchmarks e allocazione delle risorse. Il prospetto informativo avrà perciò speciale alle diverse tipologie degli strumenti finanziari di volta in volta acquisiti al portafoglio del fondo pensione, dovendosi argomentare con la indispensabile distinzione tra soggetti i valori mobiliari, settori e mercati di riferimento, privilegiate per una asset allocation che andrà rappresentata per confronto tra e . Da ciò tutto il rilievo dei dovuti riferimenti al benchmark di volta in volta adottato ( ma anche il e alla che guarda al futuro con le previste di investimento ). Rigoroso metodo di analisi e di documentazione si prescrive poi quanto al capitolo .
Dovendosi fare chiarezza sulla natura e sulla soglia del rischio la Consob ha infatti richiesto una distinta considerazione dei rischi conseguenti alla adesione alla forma pensionistica e dei rischi che presentano invece carattere . In via generale il prospetto informativo deve avvertire che l’investimento di risparmio nel fondo pensione di per sé non garantisce di ricevere il controvalore del capitale investito, essendo comunque da considerare la eventualità di un rendimento del portafoglio pensionistico dell’iscritto. Quanto ai rischi di carattere andrà motivata la loro correlazione agli di gestione che ne rendono razionale la sopportazione finanziaria. Ma ancora una volta sarà necessario motivare con puntuale riferimento alle diverse tipologie di securities e di soggetti i valori mobiliari, ai settori e di mercato e alle aree geografiche di destinazione delle risorse del fondo pensione ( e molto opportunamente la Consob avverte che la descrizione dei rischi specifici deve tener conto anche di fattori di rischio segnalati dal terzo allegato al suo regolamento 11522 del 1998 ).
A decorrere dal suo primo il prospetto informativo contiene infine avvertendo che i futuri rendimenti del suo portafoglio finanziario possono da risultati di gestione conseguiti in passato. Questi risultati ( e più precisamente i conseguiti dal fondo pensione )si rappresentano in forma grafica per confronto con i rendimenti dei valori assunti come benchmark . E si commentano i fattori influenti sull’andamento della gestione finanziaria provvedendosi poi ad una rappresentazione del del portafoglio finanziario con riguardo del fondo pensione. Una voltà di più sarà ricordato a chi legge che una cosa sono i pregressi andamenti della gestione e altra cosa le performances del futuro. E avvertenze che suggeriscono valutazioni prudenziali caratterizzano per intero i documenti di prospetto informativo. Anche in materia di previdenza complementare più di ogni altra cosa significa infatti consapevolezza del rischio sempre correlato agli investimenti di mercato finanziario.
4. Una volta approvato il prospetto informativo ( e osservandosi l’obbligo di sua consegna al momento stesso del primo con i possibili sottoscrittori di contratti di investimento ), le operazioni di raccolta delle adesioni seguiranno il normale corso delle forme di collocamento di financial products. E anche nel caso della sollecitazione all’investimento in fondi pensione aperti presenta evidente rilievo la disciplina dell’offerta , che il primo comma dell’art. 30 del Tuf identifica con le iniziative di promozione e di collocamento di finanziari attivate in luogo diverso dalla o dalle del soggetto che provvede alla loro emissione, alla proposta di investimento o allosvolgimento di un inteso alla conclusione dei relativi contratti con il risparmiatore. . La disciplina del Tuf si riferisce al collocamento di e ma il nono comma dell’art. 30 avverte che essa vale anche per . Ancora le norme del Tuf indicano poi quali fattispecie si uniformano alla disciplina generale che si è segnalata, e quali imprese possono attivarsi essendo comunque in linea di principio stabilito che si provvederà mediante .
Considerato che la normativa di settore assoggetta il fondo pensione aperto alla regolamentazione che vale per la generalita’ delle imprese di intermediazione mobiliare variamente impegnate nella distribuzione di , anche in questa materia valgono le garanzie di tutela che per l’offerta fuori sede l’investitore riceve quanto alle eventuale sottoscrizione di contrati di investimento. E nessun dubbio poteva esistere quanto alla possibilità di provvedere alla di fondi pensione aperti per il tramite di promotori finanziari. Iscritti in un Albo tenuto dalla Consob una volta accertati i necessari requisiti di professionalità, i come si sa svolgono la attività di offerta < osservando le regole di condotta che ancora la Consob stabilisce. E la loro attività è assoggettata a rigorose modalità di vigilanza anche ispettiva. Da ciò non soltanto la loro legittimazione a promuovere la conclusione di contratti di investimento ma anche le garanzie di (professionalità e di) controllo del loro corretto agire tanto più indispensabili quando si tratta di un investimento di risparmio con finalità previdenziale.
Molto discusso era invece se all’offerta potessero provvedere anche agenti e operatori del settore assicurativo, essendo chiaro che se si fosse esclusa tale eventualita’ le imprese assicurative presenti sul lato della proposta di adesione a fondi pensione aperti non avrebbero potuto avvalersi dello loro ordinaria rete distributiva con evidenti risultati di grave svantaggio competitivo. Al riguardo va considerato che la riserva di attività a favore dei promotori disciplinati dal Tuf vale soltanto il collocamento di un . E ritenendosi che la sollecitazione all’investimento in fondi pensione aperti configuri una fattispecie diversa dal collocamento di un nel senso stretto ( e giuridicamente vincolante )del termine è stato possibile pervenire ad una ulteriore regolazione della materia. In considerazione della particolare natura del fondo pensione aperto si è infatti ritenuto che alla sua distribuzione commerciale possano provvedere anche operatori diversi dal promotore finanziario, restando tuttavia stabilito che naturalmente all’offerta deve sempre e comunque applicarsi la disciplina della sollecitazione all’investimento disposta dalle norme del Tuf.
In materia si applicano le disposizioni stabilite a novembre del 1998 essendosi in allora finalmente raggiunta la necessaria convergenza di orientamenti tra Consob e Isvap . Alla distribuzione dei fondi pensione aperti promossi da imprese assicurative possono provvedere , e perciò professionisti dell’intermediazione di mercato soggetti a vigilanza dell’ Isvap. E’ invece escluso che possano attivarsi l’ Isvap devono il fondi pensione aperti. E si è stabilito che dovrà essere l’ Isvap a definire e la disciplina di iscrizione ad un Albo . Soltanto in questo contesto regolamentare sara’ possibile ampliare l’ambito degli operatori ammessi alla sollecitazione del risparmio previdenziale consentendo anche a e l’offerta fuori sede di fondi pensione aperti.
Se come si è visto costituisce regola di principio dell’intero sistema della previdenza integrativa, il principio di trasparenza inteso come regolatore fondamentale del complessivo insieme dei rapporti che intercorrono tra fondo pensione e destinatari delle loro attività opera poi con particolare forza a protezione di quanti con la adesione al fondo pensione sono ormai diventati concretamente della forma pensionistica complementare. Concorrono a garantire trasparenza del rapporto previdenziale numerose normative di diversa fonte, dovendosi leggere con la maggior attenzione gli artt. 7 e 8 del decreto ministeriale del Tesoro 703 del novembre 1996 che quanto alle situazioni di possibile conflitto di interessi dispongono speciali doveri di disclosure. Imprese dell’ntermediazione finanziaria e soggetti ne risultano vincolati ad un obbligo di informazione ( e di puntuale documentazione ) delle situazioni di conflitto che non ammette possibilità di deroga.
E in tutt’altra materia come esempio emblematico dei forti poteri di normazione regolamentare che in materia di garanzie informative competono alla Commissione di vigilanza già si è segnalata la significativa incidenza del regime applicativo dell’art. 17 del decreto legislativo 124, che impegnava la Covip a garantire che il fondo pensione assicuri effettività ai principi di trasparenza nella ampia misura indicata dalla lettera h ) del suo secondo comma, a tal fine prescrivendosi così come l’impiego di strumenti di espressamente intesi ad informare dell’ del fondo E al riguardo la Commissione di vigilanza ha disposto circostanziate prescrizioni che sarà utile riferire. Ma ancor prima sarà bene segnalare tutto il rilievo e la notevole completezza delle norme di disciplina contabile del fondo pensione.
La disposizione della lettera g ) del secondo comma dell’art. 17 del decreto legislativo 124 impegnava la Commissione di vigilanza ad una complessa operazione di law making, essendo stabilito che per l’appunto alla Covip si domandava di regolare con sua normativa l’intera materia della contabilità e dei documenti di bilancio dei fondo pensione. Più precisamente alla Covip si chiedeva di indicare per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e della sua redditività, di norme di regime delle scritture contabili e di della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, il suo rendiconto annuale così come . E con riserva di ulteriori deliberazioni di regolazione della forma previdenziale , perciò con esclusivo riguardo ai fondi pensione a contribuzione definita di nuova generazione la Commissione ha provveduto a quanto domandava la disposizione del decreto legislativo mediante la deliberazione assunta il 17 giugno 1998.
In una sua prima parte ( ma anche nelle sue terza e quarta parte ) la deliberazione del giugno 1998 stabilisce disciplina per i fondi pensione a contribuzione definita e chiusi. Ma. anche nel caso dei fondi pensione in linea di principio valgono le norme regolamentari che nella della deliberazione del giugno 1998 si dispongono come legge generale della materia di bilancio e contabilità. Operano quindi prescrizioni che se in via principale si riferiscono alla diversa fattispecie del fondo pensione chiuso al tempo stesso si applicano ai fondi pensione aperti per essi stabiliti nella del regolamento. Altre norme per essi si dispongono nella del regolamento in tema di libri contabili obbligatori. E quanto alla dei libri e delle scritture contabili e alla valorizzazione sia del patrimonio del fondo pensione sia delle posizioni individuali degli iscritti sarà sufficiente una pura e semplice indicazione di rinvio alle speciali discipline di materia. .
Il regolamento del fondo pensione aperto redatto sul modello dello orientativo a suo tempo elaborato da Abi, Ania e Assogestioni confermerà che si provvede . L’incarico di certificare le scritture contabili del fondo sarà conferito ad una delle società di revisione dovendosi determinare modalità e condizioni della prestazione professionale attesa dal revisore. Va ancora ricordato che le attività di gestione (amministrativa e ) contabile della forma pensionistica possono essere delegate a terzi senza che tuttavia la delega comporti in alcun senso esonero dalle responsabilità che invece pur sempre gravano sull’impresa promotrice del fondo quanto all’operato del soggetto che opera per delega. E quando anche si provveda alla delega occorrerà rendere disponibili del fondo pensione e tutte che riguardano la sua attività.
Con l’avvertenza che non sia diversamente valgono le disposizioni di principio generale della del regolamento, la sua prefigura il rendiconto del fondo pensione aperto contestualmente indicato come documento comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e di una nota integrativa, che nel capitolo delle insieme ad altro deve contenere una descrizione delle caratteristiche strutturali del fondo pensione, una indicazione dei criteri di valutazione di attività e passività e tutte le informazioni comunque necessarie per assicurare trasparenza e perciò reali possibilità di apprezzamento della situazione economica e patrimoniale. Nel caso così frequente di fondi non è consentito provvedere con unico documento di rendiconto, dovendosi provvedere alla predisposizione di singoli rendiconto per singoli comparti di investimento. E va precisato che diversamente dal regime stabilito per la forma pensionistica nel caso del fondo aperto multicomparto .
Quanto infine al procedimento di formazione dei documenti di rendiconto, alle competenze della società di revisione e al continuum tra rendicondo del fondo pensione e altri documenti di genere contabile, la disciplina di regolamento del fondo pensione aperto presenterà un carattere molto lineare. La redazione del rendiconto è materia di competenza degli amministratori dell’ che a loro volta si avvalgono (devono avvalersi ) delle competenze del soggetto del fondo pensione. Saranno ancora gli amministratori ad approvare il documento di rendiconto nel termine di tre mesi , dovendosi della relazione che sull’oggetto e i contenuti del rendiconto la società di revisione avrà provveduto ad elaborare in osservanza dei suoi doveri e delle sue responsabilità professionali. E il documento di rendiconto del fondo pensione andrà in allegato ai documenti di bilancio dell’ .
A tutto questo si aggiunga che accompagnerà il rendiconto una relazione degli amministratori (ma sottoscritta anche dal responsabile del fondo )che deve uniformarsi alle già segnalate disposizioni di regime della relazione prevista anche per i fondi pensione chiusi. La relazione degli amministratori deve informare della situazione del fondo pensione a fine esercizio ma al tempo stesso documentare l’andamento della gestione in corso di esercizio. . Per essa ( e per ciascun comparto in caso di fondi ) in modo particolare saranno documentate le performances realizzate dovendosi considerare rendimento e rischio mediante analisi di confronto con i benchmarks volta a volta assunti come portafoglio di riferimento. Cosa che evidentemente offre indicazione del maggior rilievo per un apprezzamento dei rendimenti del portafoglio pensionistico. L’informazione offerta con la relazione (insieme a molto altro ) dovrà puntualmente riferire dell’andamento delle diverse attività di amministrazione del fondo.
Occorre riferire , dovendosi con chiarezza informare delle operazioni eventualmente compiute in situazioni di conflitto di interesse. (anche in questo comparto di intermediazione mobiliare tutt’altro che infrequenti). Informazione è infine dovuta relativamente che si fossero verificati dopo la chiusura dell’esercizio. E si devono offrire elementi di conoscenza utili per una valutazione prospettica e non a breve quanto alla della gestione finanziaria. Né potrebbe essere diversamente considerato che l’intero flusso delle informazioni dovute agli aderenti (e quanti possono essere futuri aderenti ) del fondo pensione riguarda un investimento di risparmio con finalità previdenziale, e perciò posizioni di portafoglio più di qualsiasi altra necessariamente interessate agli andamenti di lungo periodo.
5. Dalle normative che si sono passate in sommaria rassegna emerge con grande chiarezza in qual misura anche nel caso dei fondi pensione aperti l’adesione a forme di previdenza complementare porta con sé uno statuto dei diritti dell’aderente che in molta parte è soggettivo diritto ad essere informati. Diritto che per il comparto dei fondi pensione a contribuzione definita ha trovato ulteriori contenuti ed efficace strumentazione nelle disposizioni emanate dalla Covip con la sua deliberazione del 10 febbraio 1999. E’ la già richiamata deliberazione assunta che stabilisce regole di trasparenza da applicare sia nel caso dei fondi pensione negoziali sia nel caso dei fondi pensione aperti. Si è invece rinviata la ( e preesistenti alla nuova disciplina di settore ). Ma con ogni probabilità le successive deliberazioni della Commissione tuttavia altro non faranno se non completare con normative di specie una strumentazione di garanzia nei suoi lineamenti generali già adeguatamente precisata dalla deliberazione del febbraio 1999 mediante un circostanziato regime di comunicazione periodica che merita davvero una particolare segnalazione.
Dovendo progettare una disciplina della materia davvero a misura delle nuove forme di previdenza complementare, la Commissione di vigilanza ha ampiamente seguito il metodo di una ampia consultazione degli operatori del settore e delle organizzazioni di categoria, così da pervenire ad una disciplina al giusto punto di equilibrio tra imposizione di regole e possibile impiego di strumenti di self regulation delle imprese attive nel settore. E terminate le sue audizioni la Commissione ha stabilito un regime di comunicazione periodica che unitariamente persegue distinte finalità. Sua dichiarata < funzione> è infatti sia l’informare l’intera collettività degli iscritti al fondo pensione di quanto si considera rilevante in punto di assetti della forma pensionistica e di , sia l’informare ogni singolo iscritto di quanto più possa rilevare in ordine alla sua .
In termini di di documentazione dell’ complessivo della gestione del fondo pensione, l’informazione dovuta consisterà nella serie delle informazioni occorrenti per offrire una significativa rappresentazione di sintesi della > intera < situazione economico- patrimoniale>. E si tratta di informazioni che naturalmente ogni singolo aderente al fondo pensione ha pieno diritto di integrare con le informazioni supplementari ampiamente offerte dai documenti di bilancio e di rendiconto . Quanto invece alla posizione individuale dell’iscritto, e perciò ai in questo senso davvero rappresentativi la informazione periodicamente dovuta dovrà essere comprensiva di tutti gli di informazione utili per l’evoluzione della posizione individuale con distinto riguardo a contributi versati, quote assegnate e .
La deliberazione del febbraio 1999 avverte che la comunicazione predisposta dal fondo pensione deve essere redatta avvalendosi degli stessi criterii di elaborazione dei dati che si impiegano per la redazione dei documenti di contabilità e per i documenti . Deve essere e trasmessa agli iscritti entro tre mesi> dalla data di sua chiusura, essendo stabilito che delle documentazioni già approvate il fondo pensione dovrà provvedere a . Va poi considerato che i contenuti necessari del documento di comunicazione periodica possono a loro volta essere integrati dal singolo fondo pensione con la serie delle ulteriori informazioni che si ritengano utili. Ma per questa eventualità la Commissione di vigilanza richiama l’obbligo di conformare le informazioni ulteriori alle regole di e di tanto più necessarie quanto al rapporto tra il fondo pensione e i suoi iscritti.
Secondo le indicazioni offerte dalla deliberazione della Commissione di vigilanza, in ogni caso la comunicazione periodica agli iscritti consisterà di un documento composto da tre sezioni, riservandosi alla sezione A le previste informazioni di carattere generale riferite alla struttura del fondo pensione. Essendo raccomandata una esposizione di sintesi ne costituiscono contenuti principali un della forma pensionistica, e ove occorra una documentazione delle modificazioni delle discipline dii regolamento eventualmente sopravvenute, oltre che informazioni relative alla composizione degli organismi sociali, a tutto questo aggiungendosi altri riferimenti di particolare rilievo che certamente corrispondono ad un preciso interesse degli iscritti ad essere informati. Interesse che la deliberazione del febbraio 1999 ha visibilmente interpretato in senso forte, ritenendo che per l’iscritto ad una forma pensionistica complementare l’essere investitore comporti attenzione anche a quanto non ha immediato riferimento alla singola posizione previdenziale.
La informerà perciò quanto alle imprese di assicurazione dal fondo pensione prescelte per l’erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie, essendo dovuta una che regolano il conseguente rapporto. Allo stesso modo la informerà quanto al regime di operatività delle imprese delle risorse finanziarie del fondo pensione, essendo dovuta una delle linee di indirizzo stabilite per lo svolgimento delle attività di gestione. E in caso di delega di gestione ad altre imprese di intermediazione finanziaria si provvederà alla indicazione dei e della della delega conferita. Altre informazioni saranno offerte quanto alla banca depositaria. Altre infine sono dovute con riguardo a possibili situazioni di conflitto di interessi al riguardo operando la già indicata disciplina del decreto ministeriale del novembre 1996.
Considerato che si tratta della parte del documento riservata agli andamenti della gestione finanziaria del fondo pensione, la sezione B del documento deve identificare un giusto punto di equilibrio tra consistenza dei contenuti dell’informazione offerta agli iscritti e rappresentazione in termini di di dati e riferimenti inevitabilmente complessi. In ogni caso devono essere le principali informazioni che riguardano per , accompagnati da brevi ma puntuali notazioni in ordine al risultato conseguito dalla gestione del fondo pensione. A ciò si deve provvedere mediante il riscontro delle performances realizzate che saranno confrontate al benchmark a suo tempo scelto per le finalità indicate dal secondo comma dell’art. 2 del decreto ministeriale del tesoro. Quanto alle performances realizzate dalla gestione delle risorse del fondo pensione andranno offerte indicazioni relative alla loro possibile volatilità. E quanto ai confronti di benchmark la Commssione di vigilanza ha avvertito che le operazioni di confronto si devono , delle commissione di gestione dovute agli intermediari e degli stessi oneri di genere amministrativo.
Se si impiegano indicatori statistici ne va spiegato il significato. Va precisato che i risultati di gestione finanziaria conseguiti in passato non prefigurano alcuna certezza di medesimi risultati in futuro. Quanto all’delle del fondo pensione saranno comunicate con precisa distinzione delle loro singole componenti. E saranno indicate del patrimonio del fondo pensione considerato nella sua interezza . Così organizzata e necessariamente corredata dei riferimenti che si sono segnalati, la del documento di comunicazione periodica presenta con ogni evidenza caratteri di notevole completezza informativa. E aggiunge il settore della previdenza complementare al numero dei comparti del mercato finanziario dove trasparenza e disclosure nell’interesse degli investitori non sono più astratte parole d’ordine senza esito pratico, esistendo invece strumenti e garanzie di informazione che assicurano una consistenza reale al diritto ad essere informati. L’esperienza già maturata da numerosi fondi pensione ha poi confermato che le indicazioni offerte dalla Covip con la sua deliberazione del febbraio 1999 configurano un modello di comunicazione periodica certamente perfettibile ma comunque orientato nella giusta direzione.
Dedicata alla posizione previdenziale del singolo iscritto alla forma pensionistica, la sezione C del documento a veder bene presenta tutti i carateri di un , che al singolo iscritto a fondi pensione consente di verificare la sua posizione contributiva così come l’evolvere della sua posizione previdenziale, con precise indicazioni della consistenza del capitale accumulato nel suo personale pensionistico. E una volta stabilito che relative al singoli iscritto la comunicazione a periodicità annuale offrire gli elementi di valutazione l’evoluzione della posizione individuale , per quanto più immediatamente interessa il rapporto giuridico la Commissione di vigilanza avverte che l’informazione obbligatoriamente dovuta riguarda in modo particolare e la posizione individuale del singolo iscritto sia sia in termini di valore complessivo.
Altre e puntuali informazioni sono dovute quanto ai a qualsiasi titolo operati , dovendosi distinguere tra contributi e contributi invece riservati ad altre destinazioni per disposizione statutaria o in considerazione di particolarità della singola posizione previdenziale. In ogni caso la posizione individuale dell’iscritto qual essa è sarà precisamente documentata in ragione del e del suo . Completeranno la le informazioni che possano riguardare il valore delle eventuali garanzie di restituzione del capitale o di corresponsione di un , la consistenza delle eventuali prestazioni per il caso di premorienza o di invalidità così come la serie delle informazioni di natura fiscale che possano considerarsi necessarie o utili. Deliberando sul modello della comunicazione periodicamente dovuta agli iscritti alla forma pensionistica complementare, e avvertendo che quanto ai fondi pensione aperti occorre provvedere ai suoi , la Commissione di vigilanza ha al tempo stesso formulato regole che riguardano la serie delle informazioni .
Si è infatti ritenuto che in corso d’anno sono necessarie sulle contribuzioni versate nell’interesse dell’iscritto e sulla conseguente , assicurare all’iscritto i dati di riferimento indispensabili per un opportuno . E allo stesso modo si è ritenuto utile incrementare il flusso delle informazioni dal fondo pensione agli iscritti con riguardo al possibile ammontare delle prestazioni pensionistiche che si riceveranno. Ne risulta stabilito che i fondi pensione a contribuzione definita in via di self regulation possono utilmente attivare se del caso con preciso riferimento alle singole posizioni previdenziali. Con una disposizione che non è soltanto moral suasion a questo proposito la Covip ha tuttavia precisato che elaborando procedure di stima il fondo pensione deve usare criterii di ragionevole prudenza, sia quanto alle ipotesi relative alla futura consistenza degli importi contributivi sia quanto alle possibili previsioni di incremento del portafoglio finanziario. Ragionevole prudenza significa infine avvertire che le valutazioni di genere prospettico per loro natura sono ad elevato grado di incertezza e variabilità.
La comunicazione periodica del valore unitario della intesa come indicatore di valore della partecipazione alla forma pensionistica complementare non è materia di informazione obbligatoriamente dovuta. Si è infatti ritenuto che per un investimento di risparmio con finalità previdenziale, e perciò strutturalmente riferito al lungo periodo la pubblicazione di quel dato non presenti particolari caratteri di significatività. Tuttavia non è escluso che secondo regola di self regulation il singolo fondo pensione ritenga invece di dover provvedere ad una periodica pubblicazione del valore della . Ma in tal caso il fondo pensione dovrà segnalare alla Covip le modalità di pubblicazione di volta in volta prescelte. E provvedendo ad essa si dovrà contestualmente provvedere ad avvertire con la dovuta chiarezza che le variazioni di valore della costituiscono indicatori di tendenza da valutare in una prospettiva di lungo periodo, sia quanto al possibile rendimento del portafoglio finanziario sia quanto alla incidenza dei possibili fattori di sua .
6. Guardando allo scenario di insieme delle altre garanzie di trasparenza che caratterizzano la disciplina del settore, una indagine approfondita (che non si poteva davvero svolgere in queste pagine ) dovrebbe considerare con particolare attenzione il risultato di efficace protezione che gli iscritti a fondi pensione aperti derivano da ulteriori normative di mercato finanziario E anche per questo comparto di financial economy massimamente rileva l’ambito di intervento che le disposizioni di fonte primaria riservano alle autorità di regolazione amminiistrativa dell’economia finanziaria. Se le disposizioni legislative al vertice del sistema ne indicano i principi costitutivi e stabiliscono le grandi linee della disciplina, allo stesso modo ( e ancor più ) si deve perciò attenzione alla consistente normativa di fonte secondaria delle istituzioni di pubbliva vigilanza, che anche per quanto interessa la previdenza complementare sono sempre più il luogo di naturale elaborazione delle regole di garanzia rilevanti sia in punto di correttezza delle operazioni di mercato dei fondi pensione sia quanto alla osservanza delle regole di trasparenza delle attività (e dei loro risultati ).
Quanto all’operare dei fondi pensione aperti una ricognizione di materia sufficientemente approfondita dovrebbe prendere in speciale considerazione i multiformi poteri di vigilanza della Consob così come le fonti di normazione secondaria del settore costituite da discipline regolamentari della Consob. E garanzie di particolare rilievo ( anche in punto di vigilanza sulla correttezza degli operatori) derivano dall’art. 29 del regolamento deliberato dalla Consob a maggio 1999, che dichiarando operative le disposizioni del suo incrementano in misura molto significativa gli < che sul fondo pensione gravano delle operazioni di all’investimento. Nell’eventualità di una violazione delle norme si deve poi ricordare in che misura le norme del Tuf attribuiscono alla Consob poteri interdittivi che comportano provvedimenti di ) delle iniziative di . Ne consegue la attivazione di funzioni di vigilanza che come sempre incontrano un limite soltanto nella esclusione di qualsiasi legittimazione a valutazioni diverse da quante riguardano trasparenza e correttezza delle attività di impresa.
In questa prospettiva di analisi molto si dovrebbe aggiungere per fare davvero chiarezza. Ma se non è possibile una esauriente rassegna di fattispecie sarà almeno il caso di indicare altri determinanti profili di emersione di una policy della previdenza complemenatre tutta orientata nella direzione della vigilanza informativa. E una volta di più esclusa qualsiasi modalità di direzione pubblica del settore o anche soltanto di impensabile interferenza amministrativa nello spazio di libertà e di valutazioni di merito che ai fondi pensione aperti competono come privati operatori di mercato finanziario, in questo senso si devono infine segnalare le rilevanti competenze che in materia di disclosure e con finalità di protezione degli investitori le norme del decreto legislativo 124 assegnano poi alla Covip nel suo rapporto istituzionale con i fondi pensione vigilati, così da incrementare le garanzie della vigilanza informativa mediante la richiesta di una serie di adempimenti dal fondo pensione aperto obbligatoriamente dovuti.
Gli adempimenti informativi che nei confronti della Covip sono richiesti al fondo pensione aperto trovano disciplina nella dell’11 agosto 1999. Al riguardo la Commissione di vigilanza ha provveduto a distinguere tra l’invio di documenti , altri e infine periodiche> da . Si domandano adempimenti che la dell’agosto 1999 molto opportunamente indica come prima approssimazione ad una disciplina che di tempo in tempo si provvederà ad integrare sia in considerazione di quanto possa insegnare l’esperienza maturata in punto di vigilanza sia in considerazione di nuove e meglio precisate , dovendosi guardare con attenzione alle indicazioni adesso offerte dall’art. 11 del progetto di direttiva comunitaria. Non sarà il caso di passare in rassegna i singoli adempimenti informativi puntualmente indicati dal documento della Covip. Ma alcune indicazioni sono pur sempre utili per valutare in che modo la Comissione interpreta la sua funzione di vigilanza informativa.
Si è stabilito che il fondo pensione farà ricevere alla Covip copia del suo prospetto informativo, il rendiconto annuale insieme con la relazione degli amministratori e con la relazione della società di revisione, dovendosi mettere a disposizione anche la relazione annuale del responsabile del fondo e comunicazioni per quanto possa riguardare il regime di benchmark. Con la sua lettera circolare dell’agosto 1999 la Commissione ha poi disposto la comunicazione, eda compiere con la massima tempestività di situazioni e sopravvenienze che presentano particolari caratteri di rilevanza, così da rendere necessariae urgente una valutazione con finalità di controllo. Massimamente tempestive devono perciò essere le comunicazioni per disposizione degli artt. 7 e 8 del decreto ministeriale del tesoro dovute alla Covip relativamente a situazioni che possano configurare fattispecie di conflitto di interesse. E allo stesso modo si è regolato il caso di possibili rilevate dal collegio sindacale della società .
Adempimenti informativi con il medesimo carattere di tempestività al fondo pensione aperto sono poi richiesti qualora la sua gestione finanziaria comporti un dei limiti ordinariamente assegnati all’asset allocation delle risorse. Per le funzioni che istituzionalmente le competono alla Commissione di vigilanza interessa conoscere quali motivazioni si danno ad una gestione di portafoglio di genere deviante. E interessa conoscere le iniziative assunte per restituire la gestione della forma pensionistica alle sue ordinarie regole di amministrazione del portafoglio. Speciale attenzione occorre infine riservare alle vicende capaci di incidere sull’equilibrio finanziario del fondo pensione. Per esse vale il regime di comunicazioni del quarto comma dell’art. 11 del decreto legislativo 124 ( e al riguardo si impegnano la responsabilità del presidente della società l’art. 11 del decreto legislativo indica una serie di situazioni molto diverse tra loro ma comunque tali da richiedere una speciale disciplina di tutela degli iscritti alla forma pensionistica complementare. E tra le del fondo pensione meritevoli di una speciale disciplina tanto più rilevano quante sono capaci di < sull’ finanziario della forma pensionistica Si tratta con ogni evidenza di vicende ad elevata soglia di pericolo e ad esse riservava una particolare attenzione già il provvedimento del Ministro del lavoro che nel marzo del 1996 aveva disposto di vigilanza. . che in negativo influiscono sull’equilibrio finanziario del fondo pensione determinano infatti uno stato di cose che necessariamente impegna gli organi del fondo pensione e la Covip ad interventi di prevenzione o comunque di di eventi che possono mettere a rischio e definitivamente pregiudicare le legittime aspettative degli aderenti alla forma previdenziale.
Per gli organi di amministrazione del fondo pensione (e per i soggetti )ne consegue un obbligo di necessaria disclosure dovendosi comunicare alla Commissione di vigilanza i provvedimenti volta a volta . E con le ministeriali alla Covip si erano date precise indicazioni in ordine ai contenuti e alle finalità della sua funzione di vigilanza, al riguardo essendo particolarmente rilevante già quanto le compete ai sensi della lettera g ) del secondo comma dell’art. 17 del decreto legislativo. E’ infatti evidente quale rilievo in materia presentano i criteri di determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione così come le disposizioni per la tenuta delle scritture contabili. Alla Commissione di vigilanza tuttavia altro ancora competeva. Per disposizione del quarto comma dell’art. 11 del decreto legislativo sulla Commissione grava infatti il difficile compito di i fattori o se si preferisce la tipologia delle < all’origine di possibili sconvolgimenti dell’equilibrio finanziario del fondo pensione.
Con sua deliberazione del 13 luglio 1999 la Commissione di vigilanza ha provveduto alla necessaria regolazione della materia indicando come < sull’equilibrio del fondo pensione una serie di fattispecie con evidenti caratteri di criticità. Considerato in che misura gli andamenti della forma pensionistica sono una variabile dipendente dal suo regime normativo la Covip ha rilevato che all’origine di situazioni tali da rendere necessario un intervento ai sensi del quarto comma dell’art. 11 possono per l’appunto essere anche variazioni del . Si sono poi segnalate come capaci di significativa incidenza una serie di situazioni correlate a fattori organizzativi e di amministrazione della forma pensionistica. E più precisamente la deliberazione del luglio 1999 ha indicato come vicende ad una elevata soglia di criticità quante possano riguardare l’ della gestione amministrativa del fondo pensione o lo svolgimento delle funzioni che competono agli , così come che possono derivare da fattori relativi alla del fondo pensione.
del fondo pensione sono naturalmente anche le che in modo più diretto ne investono i flussi finanziari. E la deliberazione della Commissione di vigilanza ha quindi espressamente richiamato le situazioni di criticità che possano riguardare la correlazione tra numero degli iscritti attivi e dei destinatari di prestazioni previdenziali. Misure di si possono rendere necessarie anche in considerazione degli andamenti e della consistenza del flusso delle contribuzioni e degli oneri di prestazione. Ma non è escluso che situazioni di rilevante incidenza sull’equilibrio finanziario della forma pensionistica conseguano ad altro ancora. E per esempio a quanto riguarda le condizioni di oppure la dinamica del individuali ad altro fondo pensione. In questo senso occorreva assegnare precisi contenuti alla norma dell’art. 11 del decreto legislativo.
A ciò si è provveduto segnalando alla doverosa attenzione degli e ai una ulteriore serie di indicatori di situazioni ad elevato rischio di criticità. Indicatori di sicuro rilievo sono con ogni evidenza offerti dalla del fondo pensione. Altri ne derivano naturalmente dalle posizioni di mercato e dalle che riguardano in modo più immediato la gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del fondo pensione. Si rende perciò più che opportuna assolutamente necessaria una puntuale valutazione dei risultati degli investimenti che ne hanno movimentato il portafoglio costituito da e , dovendosi in via continuativa confrontare tali risultati con il generale di loro riferimento. Da tutto questo una prima regolamentazione delle del fondo pensione che comprensibilmente muoveva da oggettive e inevitabili difficoltà.
Alla Commissione si domandava infatti di consegnare ad una serie di disposizioni di carattere generale ed astratto la disciplina di una materia che per sua natura richiede invece flessibilità di orientamenti e di regole applicative. La Commissione di vigilanza ha invece dovuto constatare che considerata la varietà (e talvolta la imprevedibilità ) delle possibili sopravvenienze, in assenza di una qualsiasi indicazione legislativa non era certamente possibile di fattispecie rilevanti in via generale e in astratto e comunque non . Per stretta conseguenza la Covip ha quindi configurato la sua deliberazione come una regolazione della materia sempre suscettibile di integrazioni. E verosimilmente sue integrazioni si renderanno necessarie ogni volta che l’esperienza del caso singolo segnali l’esigenza di adeguamenti della deliberazione già assunta. Anche in considerazione delle ministeriali di vigilanza del marzo 1996 occorreva comunque una disciplina intesa ad impegnare nella dovuta misura le responsabilità istituzionali degli organismi del fondo pensione già ad esse richiamati dalla norma del decreto legislativo.
Anche in tali fattispecie si rende intanto necessaria una piena trasparenza dello stato di cose che determina la particolare e allarmante situazione del fondo pensione. E la deliberazione del luglio 1999 ulteriormente impegna i titolari di e i soggetti dei fondi pensione a fare uso del loro per la individuazione e la contestuale segnalazione di ogni vicenda che presenti caratteri di criticità. Tale può essere ogni e qualsiasi vicenda anche diversa da quante si sono indicate con la deliberazione di principio della Commissione di vigilanza, sempre che si tratti di < in casi particolari e in concreto capace di sull’della forma pensionistica complementare. E se ha confermato l’obbligo di alla Covip dei provvedimenti necessari per , la disciplina di trasparenza di queste fattispecie naturalmente non esonera amministratori, responsabili del fondo e sindaci dall’obbligo di assumere i provvedimenti che fossero di loro competenza e . Provvedimenti da assumere .
Le situazioni con carattere di particolare criticità tuttavia costituiscono soltanto il profilo di maggior evidenza di una funzione di vigilanza informativa che come si è documentato guardando alle deliberazioni dell’agosto 1999 la Covip provvede a svolgere anche con riguardo all’andamento corrente delle vicende che qualificano la attività del fondo pensione. Da ciò tra gli altri gli adempimenti ad esempio richiesti anche quanto alle comunicazioni relative ai contratti di delega gestoria, alla dinamica dei rapporti intrattenuti con la banca depositaria e alle convenzioni dal fondo pensione stipulate per avvalersi di servizi di genere amministrativo, di consulenza o di . E non sono da trascurare le funzioni di monitoring correlate al sistema delle segnalazioni periodiche già sufficientemente esemplificate da ciò che le deliberazioni della Covip prescrivono in materia di composizione degli investimenti per area geografica e per valuta o di posizioni in strumenti finanziari ( o ancora in materia di controvalore degli investimenti denominati in valuta estera ). Ne vengono ulteriori garanzie di vigilanza informativa tanto più necessarie se si guarda alla estensione dell’ambito di operatività dei fondi pensione aperti adesso consentita dalle innovazioni di regime del decreto legislativo 47.
In questo senso offrono significative indicazioni di tendenza gli deliberati dalla Covip con il suo provvedimento dell’11 ottobre 2000, che come si è osservato in apertura di discorso in via principale ( e con puntuali prescrizioni ) si riferisce a regole e doveri di trasparenza. Sia pure con le modalità di un intervento di moral suasion già per lo svolgimento delle iniziative di raccolta delle adesioni si domanda alle imprese del fondo pensione la più ampia informativa quanto a natura, oggetto e regime operativo dei nuovi . La più ampia informativa deve caratterizzare anche la fase di con speciale riguardo a ciò che più immediamente riguarda i contenuti economici e il regime fiscale dell’investimento di risparmio con finalità previdenziale proposto ai possibili destinatari del fondo pensione. E nella parte dove si prefigurano le integrazioni della disciplina di regolamento del fondo pensione aperto rese indispensabili dalla normativa del decreto legislativo 47 (una volta di più) la deliberazione della Covip indica ancora e come principio costitutivo dell’intera disciplina di settore.
Queste pagine costituiscono trascrizione dell’intervento svolto nel corso di una giornata di studio sulla . Gli atti normativi e gli altri documenti variamente richiamati si possono consultare via Internet al sito www. covip. it.
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