Gestione finanziaria dei fondi pensione. La disciplina delle attività , le situazioni di conflitto di interessi (*)

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Del Prof. Mario Bessone
Ordinario di Istituzioni di diritto privato nell’Università  degli studi di Roma ‘La Sapienza’.
3 dicembre 2001

(*) Sintesi di considerazioni già  svolte altrove, queste pagine si sono presentate come ad un incontro di studio organizzato nel corso dell’anno accademico 2000/2001. I documenti variamente richiamati si leggono nel repertorio dei documenti ufficiali della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e nel sito internet www.covip.it.

1. Alla domanda sociale di garanzie di un reddito a misura delle necessità  dell’età  anziana certamente non offrono una risposta utile le posizioni di intransigente difesa dell’esistente,quasi che fosse possibile differire indefinitamente una ulteriore riduzione delle prestazioni attese dal sistema pensionistico pubblico < a ripartizione> . Da ciò la stringente necessità  di una grande estensione di campo delle possibili forme di previdenza privata con funzione del sistema pubblico,che seguendo la disciplina del decreto legislativo 124 dell’aprile 1993 provvedano ad attivare fondi pensione secondo il principio della . E come si sa il principio della capitalizzazione configura sistemi previdenziali di carattere molto lineare. Ognuno per sé si versa risparmio con finalità  pensionistica appunto a fondi che ne curano una gestione di lungo periodo. Al raggiungimento dell’età  anziana si riceverà  una rendita o(in parte) un capitale nelle quantità  consentite dai risultati della gestione di quel portafoglio previdenziale. Opera perciò un congegno di tipo assicurativo che all’età  anziana guarda come ad un rischio da amministrare con un razionale impiego di strumenti di genere finanziario.

Se il principio costitutivo del sistema ha carattere di lineare semplicità  naturalmente è poi invece assai complessa la tecnica di organizzazione delle complementari. E complessa è la normativa di riferimento che già  nelle disposizioni del decreto legislativo 124 (il decreto del 21 aprile 1993) si configura come un diritto speciale dove a regole generali si aggiungono numerosi regimi di eccezione. A integrare la disciplina della materia concorrono poi (e in grande numero) altre fonti normative principalmente costituite da provvedimenti legislativi e provvedimenti governativi,da atti di indirizzo,regolamenti e interventi di moral suasion delle autorità  di pubblica vigilanza. Si consideri infine che il nuovo diritto della previdenza complementare è per così dire un ordinamento che si realizza per approssimazioni successive. E per stati di avanzamento che come si preciserà  più avanti dovevano comportare rilevanti variazioni del progetto originario. Ma le disposizioni del decreto legislativo124 indicano pur sempre con chiarezza le grandi linee del disegno di insieme.

A segnalare i suoi caratteri distintivi provvedono già  le disposizioni che valgono per i fondi pensione < chiusi > di fonte negoziale . I fondi pensione di questo genere sono organizzazioni di diritto privato a statuto speciale ma pur sempre congegnate sul modello delle norme del codice civile. Si tratta perciò di associazioni o di associazioni non personificate o ancora di < fondazioni > , costituite in forza di un contratto collettivo di lavoro o altro genere di accordo collettivo o di un atto regolamentare , sempre e comunque deliberazioni di autonomia privata capaci di essere del nuovo soggetto di diritto < fondo pensione > .In questo senso negoziali i fondi pensione chiusi rivolgono la loro proposta previdenziale alla collettività  dei lavoratori appartenenti ad una o a un < comparto > del pubblico impiego o ancora ad un di lavoratori che può anche essere delimitato < su base territoriale > o riferito a singole imprese o a di imprese. E il principio di libertà  di adesione è stabilito con tutta la forza dell’autentico principio costitutivo del sistema.

Consegnare risparmio a fondi pensione o invece disporne in altro modo è cosa che ognuno decide per sé. E non operano presunzioni di alcun genere. Non si danno perciò fattispecie di < adesione > a forme pensionistiche complementari senza una espressa dichiarazione di volontà  . E’ poi in radice escluso che possano esistere un < vincolo > o un < obbligo > capaci anche soltanto di limitare un principio di libertà  che risulta stabilito in forma perentoria dal quarto comma dell’art. 3 del decreto legislativo. Alla rigorosa osservanza del principio devono uniformarsi anche le organizzazioni sociali che operano da < fonti istitutive > di fondi pensione nel collettivo interesse dei lavoratori. Si tratti di forme pensionistiche complementari del settore privato o di quante riguardano i comparti del pubblico impiego, le fonti istitutive del fondo pensione devono garantire la libertà  di adesione individuale all’iniziativa previdenziale .Perciò non esistono coalizioni di interesse,appartenenze di corporazione o vincoli di solidarietà  collettiva più forti di quel principio.

Impegnando le fonti istitutive a stabilire modalità  di adesione tali da garantire la a fondi pensione,con la concisa chiarezza delle formule di estrema sintesi la norma dell’art.3 qualifica l’intero ordinamento di settore..Alle soggettive valutazioni dei singoli appartenenti al mondo del lavoro si conferisce un valore sovraordinato a qualsiasi altro. La volontà  di adesione liberamente espressa è condizione necessaria per un accesso a forme pensionistiche complementari che in nessun caso è pensabile come materia di obbligo .E alla forma pensionistica complementare si aderisce con la sottoscrizione di un contratto e di condizioni generali di contratto che configurano la posizione previdenziale dell’aderente. Ne conseguono un rapporto giuridico e previdenziale> fortemente caratterizzato dalle necessarie garanzie di trasparenza e di tutela dell’aderente .Da ciò le grandi linee della disciplina di fondi pensione negoziali quanto alle modalità  istitutive,e al tempo stesso chiusi quanto all’ambito dei loro destinatari nelle possibili varianti del fondo < a contribuzione definita > e del fondo < a prestazione definita > .

Varianti che già  adesso sarà  il caso di distinguere per quanto è loro fondamentale differenza. Sono necessariamente a contribuzione definita i fondi pensione che si rivolgono al mondo del lavoro subordinato. A contribuzione definita perchè definita è la entità  delle contribuzioni domandate agli aderenti al fondo pensione. E per ognuno di essi il rendimento della forma previdenziale costituisce una variabile dipendente dai risultati della gestione finanziaria del patrimonio del fondo . Altro invece il regime che vale per lavoratori autonomi e professionisti liberi. Per essi,e per essi soltanto le norme del decreto legislativo 124 prefigurano infatti la possibile alternativa offerta dal fondo a prestazione definita .E sono tali i fondi pensione che garantiscono appunto certezza quanto al valore economico della prestazione pensionistica già  all’origine definita . Ma sarà  chiaro che l’adesione ad una forma previdenziale di questo genere comporta l”˜assunzione di un impegno che può essere notevolmente oneroso. Nel caso che la gestione finanziaria del fondo pensione di per sè non sia tale da assicurare la prestazione a suo tempo occorrerà  infatti provvedere a maggiori contribuzioni.

Si tratti di fondo a < contribuzione> definita o invece di fondo a definita la amministrazione delle risorse del fondo pensione sarà  comunque attività  di mercato finanziario. Per la massima parte attività  svolta da imprese di intermediazione finanziaria abilitate alla gestione del portafoglio di fondi pensione secondo il regime dell’art. 6 (e 6 bis) del decreto legislativo. Nel caso del fondo pensione a prestazione definita operano imprese assicurative e esse soltanto .Nel caso del fondo a contribuzione definita ad operare saranno invece volta a volta imprese bancarie ,imprese assicurative o altre ancora tra le imprese di intermediazione finanziaria indicate dalle norme del decreto. Sono le stesse categorie di imprese di intermediazione finanziaria che l’art. 9 del decreto legislativo indica poi come i possibili < promotori > di fondi pensione< aperti>..E anche questi saranno talvolta fondi a contribuzione definita e altra volta invece fondi a prestazione definita..In tutti i casi si tratterà  di fondi pensione che non configurano un nuovo soggetto di diritto.

Il fondo pensione aperto è infatti semplicemente un nuovo strumento di attività  per imprese di intermediazione finanziaria che alle loro ordinarie attività  aggiungono una ulteriore forma di gestione del risparmio sul tradizionale modello delle gestioni finanziarie < di massa >. Ma naturalmente si configura una fattispecie di gestione del risparmio particolarmente qualificata dalla sua finalità  previdenziale. Nella sua originaria formulazione (ad aprile del 1993 ) il decreto legislativo 124 tuttavia assegnava al fondo pensione aperto una posizione assolutamente residuale, perché guardando al mondo del lavoro dipendente si era in allora stabilito che l’adesione ad un fondo aperto fosse consentita soltanto agli appartenenti ad una professionale, ad un o ad un regolati da un contratto collettivo di lavoro che non preveda la costituzione di un fondo pensione < chiuso>o a quanti da tale fondo dovessero essere esclusi per la sopravvenuta dei requisiti di partecipazione a questa forma pensionistica .Da ciò un carattere residuale del fondo pensione < aperto > che in tempi successivi doveva tuttavia ricevere una consistente estensione del suo ambito di operatività  dalla nuova formulazione delle norme del decreto legislativo 124 disposta con la legge 335 dell’agosto 1995.E si preciserà  più avanti quale grande svolta di sistema si è determinata con le norme del decreto legislativo 47 del 18 febbraio 2000.

2. Quale che sia la forma pensionistica < complementare > di volta in volta attivata ( e quali che possano esserne i destinatari ) la gestione delle risorse del fondo pensione sarà  comunque gestione di portafoglio finanziario secondo una disciplina delle attività  che quanto al fondo pensione chiuso deve distinguere tra gestione in via diretta consentita agli amministratori del fondo e gestione da da svolgersi per la via indiretta dell’incarico conferito ad una impresa di intermediazione mobiliare. E una volta escluso che il patrimonio dei fondi pensione di nuova generazione possa essere investito in immobili e altre attività  < reali> , e quindi stabilito che il loro portafoglio sarà  composto soltanto da < strumenti finanziari > ( e da liquidità  di supporto alla dinamica finanziaria del fondo pensione ), le norme del decreto legislativo 124 dovevano poi circoscrive a poco le fattispecie della gestione finanziaria che il fondo pensione è ammesso ad organizzare e a gestire E per questa modalità  di gestione in ogni caso valgono le disposizioni delle lettere d) ed e ) del primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo 124.

Attività  di gestione finanziaria del suo patrimonio che il fondo pensione può svolgere in in via diretta è la sottoscrizione e la acquisizione di quote di< fondi comuni di investimento mobiliare chiusi> . In tal caso gli amministratori del fondo pensione dovranno tuttavia osservare le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro 703 del 21 novembre 1996 .Si è stabilito che a questa forma di investimento non è permesso superare la soglia del venti per cento del patrimonio del fondo pensione né la soglia del venticinque per cento del capitale del fondo comune . Ancora il primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo 124 stabilisce le medesime soglie per la sottoscrizione e la acquisizione di quote di < fondi comuni di investimento immobiliare chiusi> .Esaurisce la serie della attività  di gestione finanziaria che il fondo pensione può svolgere in via diretta la sottoscrizione o la acquisizione di o di società  immobiliari. A ciò il fondo pensione può provvedere procurando al suo portafoglio partecipazioni azionarie anche superiori < ai limiti di cui al comma 5 ,lettera a > dell’art. 6 del decreto legislativo .

Le partecipazioni del fondo pensione al capitale azionario di società  immobiliari fossero pure costituite da < azioni o quote con diritto di voto,emesse da una stessa società  > possono perciò superare la soglia di valore nominale invece stabilita per ogni altro investimento azionario delle risorse del fondo pensione che si dovesse operare per il tramite di una impresa gestore del suo portafoglio finanziario..Ogni altro investimento azionario va infatti contenuto entro la soglia del cinque per cento < del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto > se si tratta di società  quotata su mercati regolamentati . E vale la soglia del dieci per cento nel caso di società  non quotata . Sono comunque escluse partecipazioni azionarie < per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante > del fondo pensione < sulla società  emittente > . Agli studiosi di economia finanziaria il ( non facile ) compito di spiegare quali ragioni muovono la lettera d) del primo comma dell’art. 6 a stabilire un diverso regime per eventuali investimenti del fondo pensione nel capitale azionario di società  immobiliari .

Alle possibili attività  di gestione finanziaria in via diretta operata dagli amministratori del fondo pensione guardano con particolare attenzione già  le generali > per l”˜ < esercizio dell'azione di vigilanza > impartite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (la Covip) con il provvedimento assunto dal Ministro del lavoro < di concerto con il ministro del Tesoro> a marzo del 1996 . Le direttive dell’autorità  di governo domandano infatti speciale vigilanza .E tanto maggiore vigilanza in caso di operazioni di gestione finanziaria con caratteri di possibile criticità  , quali sono le iniziative di investimento che consegnano risorse del fondo pensione a < soggetti > non < inseriti in specifici sistemi di controllo operanti a garanzia del risparmio > .Una indicazione di questo genere è motivata da esigenze di tutela degli iscritti alla forma pensionistica che sono di immediata evidenza .E va considerato in che misura anche singole operazioni con caratteri di criticità  possono compromettere i complessivi risultati di < sana e prudente > gestione dell’ intera massa amministrata .

Da ciò l’evidente rilievo di una vigilanza intesa a conseguire risultati di < assoluta trasparenza > ,essendo comunque stabilito che anche in questa materia per la Covip e < informazioni > integrative di quante sono obbligatoriamente dovute < incontra esclusivamente il limite della > loro < rilevanza ai fini > della funzioni di controllo da svolgere .E si consideri in che misura le direttive ministeriali anche in questa materia prefigurano < modalità  > di vigilanza ispettiva ,con particolare riguardo all’ < accertamento di aspetti qualitativi degli assetti > della forma pensionistica complementare .Va infine considerato che una volta di più ad < accrescere l'efficacia dell'azione di controllo > possono sicuramente concorrere le forme di con altre istituzioni di pubblica vigilanza su scala generale prefigurate dal sesto comma dell’art. 17 del decreto legislativo 124.

Alla gestione in via indiretta delle maggiori consistenze del portafoglio del fondo pensione si deve obbligatoriamente provvedere mediante incarico conferito ad imprese di intermediazione finanziaria. E più precisamente valgono le regole di una gestione per conto e a rischio del fondo pensione che le imprese svolgeranno in esecuzione di una < convenzione> gestoria da stipulare secondo le disposizioni degli artt. 6 e 6 ter del decreto legislativo .La convenzione dovrà  uniformarsi allo che per disposizione della lettera e) del secondo comma dell’art. 17 la Covip era chiamata a definire d’intesa con < le autorità  di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse >di fondi pensione .Il provvedimento di autorizzazione che dalla Covip si deve ricevere secondo le disposizioni della lettera f) del secondo comma dell’art. 17 è provvedimento di riscontro della conformità  dei contenuti del contratto gestorio al complessivo insieme delle sue norme di regime.E si opera con le garanzie della presenza di una banca che (come precisa l’art. 6 bis ) se riceve appunto in deposito le risorse del fondo al tempo stesso < esegue le istruzioni impartite< dall'impresa accertando che e ai dalle normative regolatrici della sua gestione finanziaria.

Si configura un insieme di fattispecie tanto più complesso se si considera il diverso genere di operatività  e di gestione che distintamente caratterizza fondi pensione a contribuzione definita e fondi pensione invece a prestazione definita .Nel regime della forma pensionistica a contribuzione definita è stabilito che le convenzioni di gestione devono < contenere > linee di indirizzo < dell'attività  dei soggetti convenzionati > , espresse secondo principio di autonomia di valutazioni del fondo pensione ma comunque necessariamente conformi a quanto prescrive la lettera a ) del comma quarto bis dell’art. 6 del decreto legislativo 124. Le convenzioni di gestione dovranno perciò riferire le indicate linee di indirizzo ai criteri di individuazione e di ripartizione del rischio < di cui al comma quattro quinquies > dell’art. 6 così come definire le modalità  di possibile modificazione del programma di allocazione delle risorse del fondo pensione. E ancora una volta si dovrà  fare obbligato riferimento a quanto stabiliscono sia le discipline statutarie volta a volta deliberate in attuazione delle previsioni delle norme del decreto legislativo 124 sia lo < schema tipo> di convenzione predisposto dalla Commissione di vigilanza .

Possono configurarsi convenzioni gestorie con particolari caratteri di complessità  e una serie di varianti di regime .E non è escluso il caso di una convenzione gestoria che trasferisca il rischio della gestione finanziaria sull’impresa < gestore >, assicurandosi comunque al fondo pensione e ai suoi iscritti risultati certi quanto a o a corresponsione di un .Ma anche fattispecie di questo genere costituiscono materia di una regolamentazione di insieme ormai ampiamente consolidata. Quanto poi ai< criteri > e ai di investimento delle risorse del fondo pensione valgono le disposizioni del decreto ministeriale del tesoro del 21 novembre 1996,che al tempo stesso stabilisce importanti regole di gestione delle forme pensionistiche complementari. Se perciò esiste ormai un precisato regime della forma previdenziale al tempo stesso occorre tuttavia segnalare tutte le incertezze di regime della forma pensionistica conseguenti ad una normativa di decreto che non ne considerato quanto era necessario le evidenti particolarità .

Gravi incertezze di regime esistono già  quanto alla previsione della lettera a ) del comma quarto bis dell’art. 6 del decreto legislativo. Da parte di molti si argomenta infatti nel senso che se linee di indirizzo del fondo pensione possono valere per attività  di gestione della forma pensionistica < a contribuzione definita > , va considerato che nel caso della forma < a prestazione definita > si concretano attività  assicurative ma non gestioni finanziarie suscettibili di ricevere linee di indirizzo o indicazioni gestorie. E al rilievo che una cosa è ma altra cosa la prestazione assicurativa sembra conseguire anche la inapplicabilità  del regime che la lettera b) della norma stabilisce in tema di recesso dalla convenzione e di eventuale < restituzione delle attività  finanziarie >. Serie obiezioni si oppongono infine alla applicazione della lettera c) del comma quarto bis dell’art. 6 che riserva al fondo pensione i diritti di voto conseguenti alla titolarità  dei valori mobiliari < nei quali risultano investite le > sue < disponibilità  del fondo >.

Si obietta infatti che nel caso della forma pensionistica a < prestazione definita > non si ritrovano disponibilità  del fondo ma soltanto disponibilità  patrimoniali dell’impresa. E più precisamente si sostiene che formandosi per flusso di contributi versati dal fondo pensione come < premio > assicurativo, quelle consistenze patrimoniali immediatamente diventano disponibilità  finanziaria e valori nella giuridica < titolarità  > dell’assicuratore, perciò stesso legittimato all’esercizio dei diritti di voto eventualmente conseguenti alla presenza nel suo portafoglio di partecipazioni azionarie .Altri orientamenti interpretativi pervengono a diverse conclusioni ma residuano pur sempre gravi incertezze di regime che continuano ad essere grave fattore di impedimento dell’avvio ad operatività  di forme pensionistiche a prestazione definita. Come già  si diceva lo scenario delle regole operative per la forma pensionistica a contribuzione definita è invece ormai sufficientemente precisato .nel senso che sia pure in via breve sembra utile riferire.

Dovendosi uniformare agli < orientamenti >con sua deliberazione del 18 giugno 1997 stabiliti dalla Commissione di vigilanza , quanto all’ < impiego delle risorse> dei fondi pensione già  le discipline statutarie indicano i previsti criteri di e .E qualora provvedano ad integrare le previsioni del primo comma dell’art. 2 del decreto del Ministro del tesoro,le discipline statutarie dovranno limitarsi ad una ulteriore regolamentazione della materia costituita soltanto da e da disposizioni di larga massima. Non dovrà  comunque trattarsi di prescrizioni statutarie con caratteri di rigidità  tali da vulnerare le prerogative che agli amministratori competono < in merito alla definizione delle (”¦) politiche di investimento > del fondo pensione .In che modo < politiche di investimento > diventano formali e vincolanti < linee di indirizzo > della gestione finanziaria del fondo si precisa nello < schema tipo > di convenzione gestoria elaborato dalla Covip. La deliberazione della Commissione di vigilanza non prescrive uno standard contrattuale definito nei particolari. Ma stabilisce pur sempre quali contenuti devono essere necessariamente presenti in ogni e qualsiasi convenzione con imprese .

Saranno le parti contraenti a stabilire nella loro autonomia quali sono le linee di indirizzo della gestione finanziaria che le imprese agent saranno tenute a Ma con lo < schema tipo di contratti > si è disposto che in ogni e qualsiasi convenzione dovranno essere comunque precisate linee di indirizzo con puntuale riguardo alle diverse tipologie degli investimenti,occorrendo provvedere ad una espressa previsione dei limiti di soglia quantitativa < fissati per ciascuna di esse> .Con riferimento alle attività  di mercato finanziario delle imprese < gestore > saranno poi materia di precise linee di indirizzo sia gli < obiettivi > della gestione che l’orizzonte temporale di volta in volta assunto come riferimento delle indicate attività  .Né possono mancare le necessarie precisazioni di indirizzo in ordine ai possibili fattori di rischio si tratti di < rischio di controparte > o di < rischio di mercato > . Lo schema < tipo > delle convenzioni deliberato dalla Covip ha infine considerato la possibile sopravvenienza di fattori o di circostanze che possono consigliare una < modifica > delle linee di indirizzo della gestione .Si è perciò predisposto il modello delle clausole negoziali al riguardo indispensabili.

Le clausole della convenzione gestoria possono quindi stabilire in che modo al fondo pensione sarà  consentito decidere quali variazioni apportare alle già  concordate . E’ tuttavia d’obbligo provvedere ad una comunicazione di esse sia al gestore che alla banca depositaria , < per iscritto > ed entro un congruo termine di preavviso quanto alla < data di efficacia delle modifiche stesse > . Quando le circostanze < lo richiedono > un < minor termine > potrà  essere concordato con il gestore e comunicato alla banca depositaria . Nessun termine di preavviso occorrerà  poi in caso di modificazione degli indirizzi in materia di conflitto di interesse, in tal caso considerandosi sufficiente una < comunicazione> sia al gestore che alla banca depositaria . Da ciò un regolamento contrattuale che in considerazione dei possibili < riflessi sulla redditività  > del portafoglio finanziario impegnerà  fondo pensione e imprese gestore a concertare razionalità  modalità  ( e giuste cadenze temporali ) per l’ adeguamento degli investimenti già  operati alle nuove linee di indirizzo. In caso di il gestore dovrà  pur sempre uniformarsi alle indicazioni ricevute dagli amministratori del fondo pensione .Provvederà  tuttavia a segnalare le passività  da mettere in conto quanto a prevedibili decrementi del rendimento finanziario del portafoglio pensionistico.

3. Adeguandosi a prescrizioni che lo schema tipo formula in termini generali e astratti come regola per ogni e qualsiasi fondo pensione , la prassi negoziale naturalmente si frammenta poi in una serie di più circostanziate disposizioni , che sia pure con un certo numero di varianti costituiscono ormai uno standard contrattuale sostanzialmente condiviso da ognuna delle convenzioni portate all’attenzione della Commissione di vigilanza . In tutte si ritrova infatti una precisa indicazione dell’ < obiettivo di gestione > rappresentato in termini di dei rendimenti della gestione < tenuto conto > del rischio assunto in un orizzonte temporale che contestualmente si quantifica ,assumendosi come termini di confronto i parametri di riferimento volta a volta prescelti con riguardo a singole linee di gestione. Notevoli varianti non si possono tuttavia considerare escluse a seconda del punto di equilibrio che ogni singola forma pensionistica dovesse stabilire tra gestione< passiva > o gestione < attiva > del portafoglio finanziario ..

Posto che l’ < obiettivo di gestione > deve essere perseguito con una strategia di gestione al tempo stesso tuttavia intesa a contenere la del portafoglio, e più precisamente < la volatilità  delle differenze di rendimento mensile tra portafoglio e parametro di riferimento > , la convenzione provvederà  ad indicare la relativa soglia di limite ove occorra ancora distinguendo tra diverse < linee > di gestione e diversi di rischio . Linee e profili di rischio che si definiscono mediante la serie delle clausole contrattuali variamente dedicate a prefigurare la composizione del portafoglio finanziario quanto a < titoli di capitale > e < titoli di debito > , quote di Oicvm e contratti futures , operazioni di pronti contro termine e quant’altro possa essere oggetto di investimento finanziario nell’interesse del fondo pensione. Va da sé che per ogni oggetto di investimento così come per la liquidità  detenuta saranno indicate le soglie quantitative da non superare. Né mancherà  una indicazione relativa alla copertura dei rischi di cambio . Particolare rilievo hanno i benchmarks che la convenzione assume come parametri di riferimento per una valutazione degli andamenti di gestione.

Il secondo comma dell’art. 2 del decreto del Ministro del tesoro stabiliva che il fondo pensione verifica ( deve verificare ) i risultati della gestione del suo portafoglio finanziario < anche mediante l'adozione di parametri > oggettivi e confrontabili. Stabiliva ancora che tali parametri devono essere < inseriti nella convenzione gestoria > .Stabiliva infine che disciplinare la materia compete alla Commissione di vigilanza in applicazione del comma quarto quater dell’art. 6 del decreto legislativo 124 , là  dove ci si riferisce a < criteri e modalità  omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni > , disponendosi che in tale materia la Covip doveva deliberare < previo parere dell'autorità  di vigilanza sui soggetti convenzionati > . Da ciò la deliberazione che < sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap >la Commissione ha assunto con suo provvedimento del 30 dicembre 1998 .E sarà  chiaro che la < adozione di parametri >oggettivi e confrontabili rileva in modo particolare sia nel caso della gestione di portafoglio per così dire < passiva > ,e perciò intesa a replicare i risultati finanziari dell’indice assunto come benchmark sia nel caso della gestione invece < attiva > ,e perciò intesa a conseguire risultati di portafoglio più consistenti di quanti il benchmark prefigura.

Provvedendo a separata disciplina di benchmark per i fondi pensione aperti , quanto ai fondi e chiusi in osservanza della disposizione del decreto ministeriale la Commissione di vigilanza ha precisato quali caratteri distintivi dei si devono considerare parte necessaria delle convenzioni di gestione del loro patrimonio. E’ chiaro che sarà  poi l’autonomia dei soggetti privati a scegliere tra benchmark e benchmark .La Commissione ha tuttavia avvertito che deve comunque trattarsi di < parametri (”¦) definiti facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo > .Considerato che le convenzioni gestorie devono essere assoggettate alla sua preventiva autorizzazione ,la Commissione ha infine ricordato che nell’occasione provvederà  ad accertare che i benchmarks di volta in volta scelti corrispondano ai requisiti contestualmente indicati.E anche in questo senso meritano ancora una volta attenzione le indicazioni adesso offerte dagli artt. 10 e 11 del progetto di direttiva comunitaria.

Per costituire adeguato < parametro di riferimento > delle valutazioni necessarie al fine di valutare i risultati dell’attività  gestoria, i benchmarks devono essere scelti secondo criterii di < coerenza rispetto alla politica di investimento > prefigurata dalle disposizioni statutarie del fondo pensione.E va considerato che qualsiasi parametro di riferimento misura la sua sull’essere confrontarsi con le che sono disponibili sul mercato di possibile operatività  delle imprese gestore del portafoglio pensionistico. A fondi pensione e gestori si domanda infine di impiegare parametri con i necessari requisiti di trasparenza e di oggettività  .Trasparenza che è assicurata soltanto se il benchmark si riferisce a indicatori finanziari tali che si possano valutare i loro andamenti mediante adeguate regole di calcolo . E al tempo stesso deve essere sufficientemente agevole l’accesso ai dati occorrenti per procedere a stime realmente significative. Quale requisito di oggettività  si indica l’essere il parametro prescelto un benchmark riferito ad indicatori di genere finanziario elaborati da < soggetti di indiscussa reputazione > e nella posizione indifferente di soggetti < terzi rispetto al gestore > .

Convenzioni di gestione ben congegnate sono un programma finanziario e norme dell’agire nell’interesse del fondo pensione che si tratta di mettere a prova concretamente operando sul mercato.E operare nell’interesse del fondo pensione significa intermediare disponibilità  monetarie e valori mobiliari secondo regole dell’agire finanziario molto lontane dall’intenzione speculativa degli investitori che movimentano il loro portafoglio secondo logica di short termism . Il fondo pensione è investitore istituzionale che guarda al lungo periodo, un investitore < paziente > che naturalmente persegue capital gains e plusvalenze di portafoglio ma più di ogni altro investitore si caratterizza tuttavia per una sua tendenziale avversione al rischio , di modo che la sua eventuale ( e in parte inevitabile )esposizione al rischio di mercato( e al rischio di ) deve essere contenuta entro la soglia di comportamenti ragionevolmente prudenziali. Da ciò le disposizioni che il decreto ministeriale del tesoro prefigura con grande chiarezza nella norma che prescrive gestione delle risorse finanziarie del fondo pensione , secondo una policy che trova adesso puntuale conferma nell’art. 14 del progetto di direttiva comunitaria.

Che cosa sia gestione < sana e prudente > la disposizione del primo comma dell’art. 2 del decreto ministeriale non precisa con una definizione.Si è infatti preferito indicare invece gli < obiettivi > da perseguire mediante attività  di amministrazione del portafoglio finanziario informate a quelle regole di condotta. Ma che sia così non sorprende perchè < sana e prudente > gestione è formula ormai consolidata nel linguaggio del legislatore delle materie finanziarie .E formula che presenta tutta la inevitabile indeterminatezza di contenuti delle clausole generali,che come si sa acquistano un significato utile soltanto in riferimento alle particolari finalità  delle singole attività  di gestione patrimoniale.In questo senso la disciplina del decreto ministeriale doveva perciò necessariamente considerare tutta una serie di fattori che se sono sempre e comunque determinanti per una < sana e prudente > gestione di portafoglio finanziario tanto più rilevano nel caso di una gestione di portafoglio con finalità  previdenziale .

La disposizione del decreto ministeriale indica perciò come < obiettivi > della gestione finanziaria del fondo pensione sia gli strumenti e le modalità  di una sana e prudente gestione sia il risultato economico da essa atteso . Si riferiscono al risultato economico della gestione le lettere d ) ed e ) dell’art. 2 del decreto , là  dove si domanda < contenimento > dei costi di transazione così come dei costi di e di < funzionamento dei fondi>e insieme con questo dei rendimenti < netti > . Si riferiscono invece a strumenti e modalità  della gestione le altre parti della disposizione, che indicano a modello dell’attivita gestoria oltre che l’ efficienza operativa nella amministrazione del portafoglio anche < diversificazione degli investimenti > e < diversificazione dei rischi> non esclusi i rischi < di controparte > .E al di là  del rituale delle formule sono appunto prescrizioni di tal genere che assegnano un contenuto significativo al principio di sana e prudente gestione.Ne risultano infatti al tempo stesso indicati i criteri di valutazione da impiegare per svolgere le funzioni di vigilanza che in questa materia sono necessarie sia in prevenzione di comportamenti devianti sia per provvedere all’applicazione delle sanzioni che a loro riguardo fosse necessario applicare.

A quanto rileva in punto di < sana e prudente gestione > si deve poi aggiungere quanto rileva in punto di trasparenza delle attività  e di loro svolgimento secondo regole di correttezza professionale,anche in questo senso essendo adesso da considerare le indicazioni offerte dall’art. 14 del progetto di direttiva comunitaria. Quanto poi alle necessarie garanzie di trasparenza della gestione finanziaria , sarà  il caso di ricordare che l’intera normativa di disciplina del settore indica sarà  disclosure e adeguatezza dei flussi informativi come principio costitutivo del rapporto che intercorre tra fondo pensione e impresa < gestore > delle sue risorse .E al riguardo valgono le norme del Tuf.,il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria dove si prescrivono doveri di informazione e di trasparente gestione che se vincolano le imprese di intermediazione finanziaria nella generalità  dei casi di gestione individuale o di gestione < in monte > del portafoglio di terzi < investitori >, allo stesso modo ne vincolano l’agire professionale nell’interesse dell’investitore < fondo pensione >.

Da ciò un regime di garanzie di trasparenza che nelle disposizioni dello di convenzione gestoria predisposto dalla Covip trova semplicemente integrazioni a misura della specialità  della fattispecie pensionistica.Là  dove si stabilisce che < il gestore (..) è tenuto a rendere disponibili (..)ogni informazione o documento che riguardino l'attività  effettuata per conto > del fondo pensione > , e là  dove si vincola il gestore ad un obbligo < di rendiconto dell'attività  svolta >da adempiere < secondo i criteri e le modalità  fissati> dalla Covip in applicazione del comma quarto quater dell’art. 6 del decreto legislativo 124 , perciò semplicemente si provvede ad adeguamenti di disciplina da valutare nel complessivo contesto della disciplina generale del Tuf. . E sarà  semmai il caso di segnalare la stretta e obbligata continuità  che esiste tra informazione dovuta dal gestore al fondo pensione e informazione dovuta dal fondo pensione agli iscritti alla forma pensionistica in osservanza della disposizione della lettera h) del secondo comma dell’art. 17 del decreto legislativo .

Di non diverso segno ma più complesso l’insieme delle regole che operano in funzione di garanzia della correttezza professionale dell’impresa < gestore > . Anche in punto di correttezza ( e di sanzione dei contegni devianti ) si deve ritenere che a tutela dell’investitore < fondo pensione > valgano le norme del Tuf intese ad assicurare correttezza dell’agire in gestione dell’altrui portafoglio finanziario, di modo che i contenuti del rapporto obbligatorio volta a volta attivato da una convenzione ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 124 devono considerarsi integrati da quanto dispongano le norme di disciplina generale dei contratti con l’investitore .E una volta di più ne conseguono le funzioni di vigilanza assegnate in competenza alla Consob, dovendosi avvertire che nel caso della previdenza complementare tuttavia presentano particolari caratteri alcune tra le possibili fattispecie di unfairness dovuta all’agire in una situazione di conflitto di interessi.Da ciò la speciale disciplina che con la lettera c ) del quarto comma quinquies dell’art. 6 del decreto legislativo 124 si domandava al decreto del ministro del tesoro . E il decreto ministeriale del novembre 1996 al riguardo ha provveduto con le disposizioni degli artt. 7 e 8 che nel senso precisato più avanti considerano < conflitti di interesse relativi ad investimenti nell'ambito dei rapporti di gruppo > e altre situazioni comunque rilevanti < ai fini del conflitto di interesse > .

4. Se non è pura e semplice divagazione nell’astratto dei discorsi lontani dalla realtà , anche nel caso dei fondi pensione (e già  quanto ai fondi pensione negoziali e chiusi)una considerazione delle attività  di gestione finanziaria del flusso delle risorse monetarie in via continuativa acquisite dalla insieme a molto altro deve naturalmente essere anche analisi delle possibili strategie di asset allocation. A stabilire l’identità  dell’investitore istituzionale saranno infatti appunto le sue strategie di allocazione del portafoglio.E ad esse l’ordinamento del settore puntualmente si riferisce con prescrizioni di significativo rilievo. Per disposizione del comma quarto quinquies dell’art. 6 del decreto legislativo 124 lo statuto del fondo pensione deve indicare quali < criterii > di < individuazione> e di < ripartizione > del rischio finanziario saranno impiegati < nella scelta degli investimenti >.Ai in osservanza di quella disposizione ancora si riferisce il decreto del Ministro del lavoro 211 del 1997 quando enumera gli < elementi essenziali > della disciplina statutaria .

I criterii di individuazione e ripartizione del rischio finanziario sono poi al centro della attenzione negli < orientamenti in materia statutaria > deliberati a giugno del 1997 dalla Commissione di vigilanza, che segnala il primo comma dell’art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del novembre 1996 come la norma dove essi ricevono la loro < formalizzazione > quali regole di natura per la generalità  dei fondi pensione. Dalla osservanza di tali regole dipendono in misura decisiva la stessa < stabilità > fnanziaria della ,comunque dipendono i risultati economici dell’iniziativa previdenziale e perciò .le consistenze delle prestazioni di rendita o in conto capitale che a suo tempo saranno ricevuti dagli iscritti al fondo pensione.E al riguardo gestione < sana e prudente >, degli investimenti e per l’appunto < dei rischi > anche < di controparte > così come < efficiente > gestione del portafoglio sono quanto il linguaggio dei giuristi e i modelli concettuali degli studiosi di economia finanziaria possono dire con tutto l’inevitabile vizio di astrazione dei discorsi teorici in presenza di un problema che all’atto pratico si pone in termini di particolare difficoltà  .

Talvolta le norme orientano la gestione finanziaria delle risorse del fondo pensione nella giusta direzione con più puntuali indicazioni. Se del caso disponendo regole con carattere di imperatività  che valgono anche per il caso della gestione di portafoglio per sua natura maggiormente esposta a rischio .E si pensi alla disposizione del decreto del ministro del tesoro che stabilisce una disciplina di limite alle operazioni < in contratti derivati > . Una cosa è infatti l’intenzione speculativa di altri investori, e altra cosa la naturale ( e doverosa ) propensione alla prudenza dell’investitore istituzionale < fondo pensione > . Una volta richiamati i principi generali del decreto , la norma dell’art. 5 perciò avverte che operazioni del genere indicato possono essere parte della gestione del portafoglio finanziario del fondo pensione soltanto se le loro modalità  garantiscono un sufficiente contenimento della esposizione a rischio.

Più precisamente è richiesto che la < esposizione >al rischio finanziario sia a quella risultante da un < acquisto a pronti > degli strumenti finanziari < sottostanti il contratto derivato > o ancora che il contratto sia del tipo che consente di < eliminare > il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato. E sono consentite anche altre operazioni Ma si tratta pur sempre di operazioni finanziarie che devono assicurare o assicurare liquidità  dell’investimento negli strumenti finanziari sottostanti , senza comportare l’assunzione di rischi < superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti >. Una volta di più sarà  infatti basic rule il principio della sana e prudente gestione della che è principio costitutivo del sistema ( ma si guardi a quale difficile compito la Commissione di vigilanza è chiamata dalle prescrizioni del secondo comma dell’art. 5 ).

Se come si è visto talvolta non mancano norme di significativo rilievo ampiamente esemplificate anche dalla disposizione dell’art. 4 del decreto ministeriale, nel gran numero dei casi i problemi di amministrazione del rischio finanziario non escluso il rischio< sistemico > si pongono tuttavia in termini massimamente empirici , e volta a volta diversi a seconda del singolo contesto operativo e delle particolari caratteristiche del singolo fondo pensione. Molto opportunamente la Commissione di vigilanza ha perciò considerato l’eventualità  che < al riguardo > lo statuto del singolo fondo pensione provveda ad una < ulteriore regolamentazione > , naturalmente vincolata alla ratio legis delle norme del decreto del tesoro ma pur sempre tale da consentire all’organo di amministrazione del fondo la necessaria libertà  di valutazione quanto alle sue istituzionali < prerogative> di autonomia < in merito alla definizione delle > alternative praticabili in materia di asset allocation e di < politiche di investimento > .

Anche in questa materia si è ritenuto che le norme statutarie devono comunque < favorire una articolazione dei poteri > degli amministratori congegnata nel modo necessario per assicurare < elasticità  > e < rapidità  > alle decisioni dell’organo di amministrazione . Molto spesso si tratta infatti di decisioni che < non possono trovare ostacolo > in prescrizioni statutarie così < rigide e tassative > da non consentire una loro efficiente operatività  .E se è vero che una cosa è la teoria e altra cosa l’operare pratico con caratteri di efficiente razionalità  , a veder bene per l’operare degli amministratori di fondi pensione esistono tuttavia pur sempre guidelines che alla allocazione di risorse finanziarie indicano strategie di lungo periodo sicuramente meritevoli di impiego per la loro comprovata affidabilità  .E come si sa le teorie della gestione di portafoglio invariabilmente indicano nella diversificazione degli investimenti il fondamentale criterio di del rischio presente in ogni mercato finanziario.

In questo senso e’osservazione comune che mediante una opportuna diversificazione e’ sicuramente possibile organizzare un portafoglio dove singole attivita’ finanziarie a rendimenti che < non sono positivamente correlati > nel loro insieme finiscono tuttavia per assicurare un < rendimento pari alla media dei rendimenti delle singole attivita' > ricomprese nel portafoglio, essendo il rischio finanziario di insieme tendenzialmente inferiore alla media dei rischi connessi alle singole attivita’. E anche per i fondi pensione tutto questo in parole semplici significa che per gli aderenti al fondo pensione una razionale strategia di diversificazione diminuisce il rischio dell’ investimento senza necessariamente spingere verso il basso la soglia dei rendimenti attesi.Da ciò le indicazioni dell’art. 14 del progetto di direttiva comunitaria in materia di < enti pensionistici> complementari .E la diversificazione degli investimenti e’ per l’appunto il principio fondamentale che la lettera a ) del primo comma dell’art. 2 del decreto del ministro del tesoro ha indicato come fondamentale criterio di gestione delle risorse finanziarie dei fondi pensione.

Si consideri poi in che misura (e specialmente nel caso della gestione attiva > di portafoglio) diversificazione può significare currency allocation che diversifica per valute , country allocation che diversifica per paese e comunque sector allocation che diversifica gli investimenti in ragione di comparto degli strumenti finanziari. Ma come insegnano gli specialisti della materia < diversificazione > per una forma pensionistica in modo particolare deve tuttavia significare anche diversificazione temporale. E da più parti si e’ ormai ampiamente precisato in che senso il punto e’ decisivo osservandosi che < mentre il tasso di rendimento atteso > dal portafoglio complessivamente considerato aumenta con l’allungarsi dell’orizzonte temporale, a veder bene il < rischio> di portafoglio con il trascorrere del tempo cresce invece < meno che proporzionalmente >. In parole piu’ semplici e’ come dire (e l’esperienza dei mercati conferma ) che una razionale asset allocation dei fondi pensione necessariamente guarda all’orizzonte temporale dell’investimento, considerato che per taluni investimenti una consistente esposizione al rischio < nel breve periodo > e’ con ogni probabilità  ampiamente compensata da rendimenti di lungo periodo assai remunerativi .

All’atto pratico tutto questo comporta una evidente necessità  di organizzare la gestione del portafoglio finanziario del fondo pensione a misura delle particolari aspettative di singole e diversificate < classi > di iscritti. Se l’orizzonte temporale dell’aderente alla forma pensionistica complementare e’ sufficientemente < lungo > come nel caso degli aderenti delle giovani generazioni ,una razionale strategia di amministrazione del portafoglio deve in certa misura preferire gli investimenti in attivita’ finanziarie che nel lungo periodo compensano il maggior rischio a breve con rendimenti di lungo periodo adeguatamente elevati. Tutt’altra ovviamente dovrà  essere invece la strategia di asset allocation nell’ interesse di aderenti al fondo pensione che portano una posizione previdenziale invece caratterizzata da un diverso e più contenuto orizzonte temporale .Da cio’ complessi problemi di complessivo equilibrio finanziario della forma pensionistica complementare . E comunque decisive ragioni di preferenza per una organizzazione del fondo pensione secondo il modello del fondo < multicomparto > .

La compresenza di comparti differenziati entro un medesimo fondo pensione consente infatti di adeguare i valori e le modalità  di gestione del portafoglio finanziario alle aspettative e alle (differenziate ) esigenze delle differenti classi di aderenti alla forma pensionistica .E va considerato che per la < classe > dei lavoratori in giovane eta’ il tema della diversificazione dei comparti all’interno di un medesimo fondo pensione presenta presenta caratteri di particolare rilievo.Per essi e’ infatti particolarmente rilevante la chance costituita dalla possibilita’ di scegliere in una prima fase di tempo un comparto con elevate prospettive di guadagno finanziario (ma inevitabilmente contrastate da elevate soglie di rischio ), passando piu’ avanti ad un comparto che se non promette risultati finanziari particolarmente brillanti tuttavia riduce il rischio di portafoglio, progressivamente avvicinando il lavoratore alle finalita’ di un investimento con vocazione finale di carattere previdenziale e non speculativo.E al modello del fondo pensione < multicomparto > espressamente si riferisce il quarto comma dell’art. 3 del decreto del Ministro del tesoro .

La norma dispone che il fondo pensione < può > individuare < diverse linee di investimento > ad gli iscritti al fondo possono aderire < per un periodo di tempo predeterminato > . In tal caso la disciplina statutaria del fondo pensione dovrà  precisare le modalità  < in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta > possono trasferire la loro adesione ad un’altra delle previste .E < con riferimento alle risorse gestite > per ciascuna andranno naturalmente applicati < i limiti e i criteri > di investimento stabiliti con le disposizioni del decreto legislativo 124 e con lo stesso decreto del ministro del tesoro . Per parte loro gli < orientamenti > della Covip precisano che lo statuto del fondo pensione < multicomparto > è espressamente < tenuto a individuare > e a < caratterizzare > ogni linea di gestione essendo tuttavia consentito provvedere alla configurazione dei nel modo considerato preferibile . Ma la disciplina statutaria dovrà  comunque essere tale da fare la necessaria chiarezza alle forme e modalità  di investimento ( e al loro massimo di soglia ) di modo che per ogni linea di gestione con chiarezza risulti < lo specifico profilo di rischio >.

Ancora gli della Commissione avvertono che la normativa di statuto del fondo pensione < multicomparto > deve infine disciplinare il rapporto negoziale con gli aderenti mediante disposizioni intese a regolare in modo ordinato e trasparente la procedura di movimentazione delle posizioni previdenziali da una ad altra linea di investimento . Precise discipline statutarie occorono poi con particolare riguardo < al periodo minimo di permanenza in ogni linea di gestione necessario per operare il trasferimento > . In una fase di primo avvio alla operatività  di fondi pensione < chiusi > di nuova generazione la possibile preferenza per il modello < multicomparto > ha incontrato notevoli resistenze. In ampia misura la prevalenza di un diverso orientamento si spiega con la maggior complessità  di ordine tecnico e organizzativo del modello < multicomparto > .E sono poi da considerare i problemi di complessiva dinamica finanziaria del fondo pensione inevitabilmente connessi al suo impiego .Esistono tuttavia i segni di una possibile e molto opportuna inversione di tendenza .

Anche per fondi pensione negoziali e sono infatti davvero maggiori i benefici che non i costi di un consistente ricorso a modalità  di organizzazione delle forme previdenziali a misura delle aspettative e delle diversificate necessità  degli aderenti .Ancora una volta va comunque considerato che in un regime governato dal principio di libertà  di adesione a fondi pensione ,e ormai decisamente orientato in direzione di una crescente portability delle posizioni previdenziali che consente a tutti grande mobilità  delle decisioni di portafoglio,l’offerta di fondi pensione con una ampia articolazione < multicomparto > diventerà  sempre più necessaria per estendere e comunque per conservare una significativa presenza sul mercato delle forme pensionistiche complementari.Non a caso il grande numero dei fondi pensione aperti a contribuzione definita già  oggi consiste di fondi pensione ,naturalmente dotati di una evidente capacità  di attrazione e di una legittima propensione a fare anche della previdenza complementare un segmento di mercato fortemente concorrenziale.Ma quanto alla presenza di mercato di fondi pensione aperti sul modello dell’art. 9 del decreto legislativo 124 occorre altro e separato discorso.

5. Le imprese di intermediazione finanziaria che attivano forme di gestione collettiva del risparmio con finalità  previdenziale, e perciò fondi pensione sul modello degli art. 9 e 9 bis del decreto legislativo 124 sono ormai un punto forte del sistema della nuova previdenza complementare .E per misurare la estensione dell’ambito di operatività  di fondi pensione aperti occorre considerare nei suoi contenuti la svolta di sistema che si deve alle disposizioni del decreto legislativo 47 del febbraio 2000 .Già  si era osservato che nella sua originaria normativa il decreto legislativo 124 guardava al fondo pensione aperto come ad una eventualità  del tutto residuale e davvero al margine del sistema .E si era ricordato che una prima inversione di tendenza doveva maturare con le disposizioni della legge di riforma dell’ordinamento pensionistico (la legge 335 dell’agosto 1995) ,in allora operandosi una integrazione in senso forte della disciplina dell’art. 9 del decreto legislativo 124 che in via breve sarà  bene ricordare.

Con la nuova formulazione della norma si era stabilito che pur in presenza di un fondo pensione di < categoria > ,di o di < raggruppamento > al lavoratore già  iscritto a fondo pensione chiuso era comunque assicurato il diritto di trasferire la sua posizione previdenziale a fondi pensione aperti,una volta decorso il periodo di tempo indicato dalla disposizione del comma terzo bis dell’art.10 del decreto legislativo 124 . E la nuova formulazione del secondo comma dell’art. 9 del decreto prefigurava poi altra e importante varazione di sistema.Ne risultava infatti. disposto che gli stessi contratti e accordi collettivi , perciò le stesse < fonti istitutive > di forme pensionistiche < complementari > per il mondo del lavoro dipendente possono prevedere < facoltà  > di adesione ai fondi pensione aperti < su base (”¦.) collettiva > secondo logica di gruppo.

Andava poi considerata la posizione previdenziale di lavoratori autonomi e liberi professionisti ,già  in allora per essi certamente esistendo piena libertà  di adesione a fondi pensione aperti pur in presenza di una fonte istitutiva di forme pensionistiche complementari e di fondi negoziali di appartenenza professionale sul modello della lettera b) del primo comma dell’art. 3 del decreto legislativo 124 .E con sua deliberazione del 14 maggio 1999 la Covip aveva confermato questo assunto richiamando la univoca ratio legis delle normative del decreto,e perciò precisando che nessuna a valere per is ettori del lavoro dipendente poteva invece riguardare e . Da ciò regole di libertà  quanto alle possibile decisioni di investimento di risparmio da destinare a finalità  previdenziali che con la nuova disciplina del febbraio 2000 in materia di diventa principio costitutivo dell’intero sistema . E in questo senso occorre davvero attenta lettura dell’art. 9 bis dal decreto legislativo 47 aggiunto alla normativa del decreto legislativo 124( ma anche attenta lettura dell’art. 9 ter quanto a piani pensionistici attivati mediante contratti di ).

Disciplinando il regime delle adesioni a fondo pensione aperto nella nuova forma del < piano pensionistico individuale> non si è richiamata la parte del secondo comma dell’art. 9 dove si condizionava l’accesso a fondi pensione aperti alla circostanza che fonti istitutive di fondi pensione chiusi.E per tutti i possibili destinatari della forma pensionistica individuale il primo comma dell’art. 9 bis del decreto legislativo 124 avverte che adesso l’ < adesione> può aversi < anche in assenza di specifiche previsioni> di < fonti istitutive > .Può quindi essere che < contratti> o < accordi> di genere collettivo provvedano a prefigurare adesioni ( e segnatamente adesioni ). Ma < anche in assenza > di una qualche previsione di tal genere e per tutti è diventato possibile sottoscrivere un contratto di adesione a fondi pensione aperti.Svolta di sistema tanto maggiore si considera che destinatari delle nuove < forme pensionistiche > offerte da fondi pensione aperti non sono soltanto i soggetti già  indicati al primo comma dell’art 2 del decreto legislativo 124, e perciò i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi e i professionisti liberi, i lavoratori , i dipendenti e i soci lavoratori di imprese cooperative ,gli appartenenti ai comparti del pubblico impiego e comunque quanti appartengano in senso tecnico al mondo del lavoro.

La lettera a ) del primo comma dell’art. 17 del decreto legislativo 47 ha infatti integrato la disposizione della norma del decreto legislativo 124 mediante una lettera b) ter,dove guardando al lavoro di casa della donna si stabilisce che piani pensionistici individuali possono sottoscrivere anche quanti il decreto legislativo 565 del 16 settembre 1996 indica come < le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità  familiari > .A sua volta l’ultima parte del quarto comma del nuovo art. 9 bis avverte che forme pensionistiche individuali possono attivare anche i soggetti che non sono titolari di redditi di lavoro o di impresa , e perciò soggetti che percepiscano poi redditi di capitale ( o altri ancora ) oppure nessun reddito in ogni caso comunque al mondo del lavoro non appartengono .E per soggetti che sono inevitabilmente esclusi dal sistema pensionistico pubblico di ,essendo al tempo stesso inevitabilmente esclusi dalle forme di previdenza complementare al sistema pensionistico pubblico, una riforma legislativa che consente di impiegare risparmio per ricevere nel lungo periodo i trattamenti previdenziali prefigurati dalle nuove naturalmente è cosa del maggior rilievo. Si è in presenza di una integrazione davvero molto rilevante del sistema e degli apparati di welfare state .che assegna ai fondi pensione aperti un ruolo protagonista.

< Possono istituire forme pensionistiche complementari mediante > la costituzione di fondi pensione aperti < i soggetti con i quali è consentita > a fondi pensione chiusi < la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto >. Cosi’ stabilisce l’art. 9 del decreto legislativo 124 dovendosi tuttavia ricordare che < le società  di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983 n. 77 > richiamate dal decreto legislativo sono poi diventate le società  di gestione del risparmio adesso regolate dalle disposizioni del Tuf. Anche per questo settore della nuova previdenza complementare le norme indicano perciò come < soggetti ammessi > alla prestazione del servizio finanziario la banca, l”˜ < impresa di investimento > sia Sim di diritto nazionale sia impresa di investimento comunitaria (o extra comunitaria) , l’impresa assicurativa e come si diceva le nuove < società  di gestione del risparmio > che operano con il regime espressamente indicato dal secondo comma dell’art. 33 del T.f. . E sarà  il caso di ricordare che si tratta di un insieme di imprese appartenenti al numero delle società  a statuto speciale e volta a volta fortemente differenziato .

Una più circostanziata ricognizione di campo dovrebbe quindi considerare singole disposizioni che stabiliscono i requisiti di forma giuridica e di consistenza patrimoniale e quant’altro costituisca speciale regime normativo di ognuna delle categorie di società  di capitali che svolgono attività  di intermediazione mobiliare.Sarà  tuttavia sufficiente ricordare che comunque si opera nel regime delle autorizzazioni alla del fondo e all’ della attività  ( e conseguenti iscrizioni all’Albo ) che configurano una speciale disciplina di settore, essendo da leggere con la necessaria attenzione le disposizioni del terzo comma dellart. 9 del decreto legislativo 124 .Una specie disciplina di settore stabilisce anche quanto alla Covip compete in materia di approvazione del regolamento di fondi pensione aperti in ossservanza della norma della lettera b) del secondo comma dell’art. 17 del decreto legislativo .Molto rileva il che l’impresa dovrà  sottoscrivere quale mpegno ad astenersi < da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una > gestione del fondo pensione .Posizione di assoluto rilievo compete a chi in posizione di dovrà  alla sua amministrazione e alla gestione finanziaria..E anche nel caso del fondo pensione aperto in funzione di garanzia opera una banca che ne riceverà  in custodia il patrimonio provvedendo alle conseguenti funzioni di controllo della conformità  delle operazioni di portafoglio alle norme di legge ( e a quant’altro indica l’art. 6 bis del decreto legislativo ).

A precisazione della loro disciplina sarà  bene ricordare che fondi pensione aperti si caratterizzano per la configurazione patrimoniale inderogabilmente stabilita dal primo comma dell’art. 9 del decreto legislativo 124 .Occorre operare < nel rispetto dei criteri > disposti al secondo comma dell’art. 4 dove si disciplina l’assetto di fondi pensione < interni > al patrimonio di una impresa . Da ciò una forma pensionistica in linea di principio preclusa ai fondi pensione chiusi di nuova generazione ma invece con buone ragioni scelta come modello per il regime dei fondi pensione aperti, considerato che essi per l’appunto consistono in un all’interno del patrimonio di una impresa. E questa è una < qualificazione > del fondo pensione aperto che per indicazione espressa dalla Commissione di vigilanza con le deliberazioni del 20 novembre 1997 nelle norme del regolamento del fondo sarà  formalmente dichiarata. Lo < schema di regolamento > elaborato da Abi, Ania e Assogestioni per fondi aperti a contribuzione definita conferma infine che gli e i < valori > del singolo fondo pensione vivono per l’appunto in regime di separatezza e autonomia , < sia rispetto al patrimonio > della società  promotrice sia < di altri fondi eventualmente gestiti sia infine a fronte del patrimonio personale degli iscritti.

Ne deriva un preciso regime di vincolo per la < società  promotrice > impresa di intermediazione finanziaria che attiva fondi pensione aperti, dovendosi operare di < criteri > che per il secondo comma dell’art. 4 del decreto legislativo consistono in una significativa disposizione di rinvio all’art.2117 del codice civile . La norma del decreto legislativo prefigura infatti una fattispecie di formazione di un< nell’ambito del patrimonio di una ( singola ) società  ( o ente ) precisando che regime dell’indicata fattispecie saranno < gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile > .E regolando la materia dei < fondi speciali per la previdenza e l'assistenza > la norma dell’art. 2117 avverte che fondi di tal genere né possono < formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori > dell’impresa che li ha costituti o dei creditori del lavoratore destinatario delle prestazioni attese da fondi di quel genere .

E’ perciò norma di protezione del loro portafoglio finanziario che si spiega con il valore riconosciuto alla finalità  previdenziale, la e la del patrimonio del fondo essendo la tecnica di garanzia utile allo scopo,secondo una ratio legis che trova adesso puntuale riscontro nell’art. 6 del già  segnalato < progetto > di direttiva comunitaria .La nozione di patrimonio < separato e autonomo > è da sempre assai discussa . E gli studiosi si sono divisi elaborando numerose teorie di sicuro interesse che volta a volta hanno riguardato diritto di famiglia e diritto ereditario, diritto delle associazioni e delle società  e molto altro ancora .Ma se è vero che in punto di organizzazione concettuale dei contenuti di numerose normative il tema teorico è certamente affascinante , per quanto serve in queste pagine sarà  sufficiente seguire il lineare percorso di quanti si limitano a rilevare che cosa < e < separatezza > significano nella concretezza dei casi di specie volta a volta all’attenzione.

Significano semplicemente distinzione di una massa di valori patrimoniali entro un più ampio insieme di valori , destinazione dei valori ad una particolare finalità  e insieme con questo un regime in misura che varia a seconda delle normative volta a volta da applicare. E se la normativa da applicare è l’art. 2117 separatezza e autonomia della < massa > patrimonio separato e autonomo vogliono semplicemente dire che i valori del (del fondo pensione aperto )non si possono distrarre dalla loro finalità  ( nel caso finalità  previdenziale ) e non si possono assoggettare ad esecuzione forzata se non da parte dei creditori della massa. Perciò ove occorra legittimati ad agire in esecuzione sono i creditori del fondo pensione si tratti degli aderenti creditori delle prestazioni previdenziali o di terzi creditori del fondo per le obbligazioni da esso assunte. Sono invece escluse azioni esecutive di creditori personali di aderenti al fondo pensione o dei creditori dell’impresa < promotore > del fondo( e la Commissione di vigilanza ha ritenuto di dover precisare che il patrimonio del fondo pensione < non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardano la società  >).

6. Naturalmente questa identificazione degli elementi distintivi della fattispecie non è ancora una sua classificazione secondo logica di sistema . E se non sono mancati orientamenti di tutt’altro segno talvolta intesi ridurre le distanze( e le differenze di regime) tra fondo pensione chiuso e fondi pensione aperti , più spesso gli studiosi della materia si sono invece diffusi in argomentazioni intese a rappresentare il fondo pensione aperto come una specie del genere < fondo comune di investimento > ,anch’esso patrimonio in posizione di autonomia e separatezza all” di una impresa di intermediazione finanziaria. Va tuttavia segnalato che le differenze di regime non mancano (e per fare soltanto un esempio, nel caso del fondo comune di investimento il creditore del singolo partecipante ha azione esecutiva sulle quote in appartenenza del suo debitore,azione esecutive essendo invece escluse nel caso dell’aderente a fondo pensione). Più delle riflessioni di genere classificatorio comunque interessano i riscontri di diritto positivo .E lasciando sullo sfondo ogni altro genere di rilievi sistematici semplicemente si ricorderà  ancora una volta (ma non si ripeterà  più ) che autonomia e separatezza del patrimonio anche nel caso del patrimonio non significano esistenza di un nuovo soggetto di diritto.

Si tratta perciò semplicemente di considerare i particolari che appunto conseguono alla disposizione del quinto comma dell’art. 4 , là  dove si configura il < come entità  da dotare di < strutture gestionali ,amministrative e contabili separate da quelle della società  o ente > che per così dire lo incorpora.Ne risulta confermato che la costituzione di un fondo pensione aperto non comporta creazione di un centro di imputazione di rapporti giuridici in senso soggettivo ma soltanto aggregazione di valori consegnati ad una separata gestione e separata contabilità , poi amministrati in autonomia da una struttura che al suo vertice ha un responsabile del fondo secondo la disciplina che si è già  precisato .La formale titolarità  dei valori accumulati dal fondo pensione aperto appartiene all’impresa che lo gestisce.Ma esistono pur sempre conti separati e le garanzie dell’art. 2117.E alla separazione contabile possono utilmente corrispondere modalità  di separazione organizzativa intese ad interpretare in senso forte la ratio legis della norma del codice civile .

Altro è poi il discorso da fare in punto di separatezza e di autonomia patrimoniale quando ( come di regola accade ) l’impresa di intermediazione finanziaria gestisca fondi pensione o ancora più fondi pensione aperti , perché se una nuova volta non si danno soggettività  giuridiche in casi di tal genere ogni singolo o ogni singolo fondo dovranno essere regolati come cosa a sé appunto quanto a gestione ,contabilità  separata e assetto amministrativo. Al riguardo autorevoli studiosi hanno osservato che la disciplina del decreto legislativo in questo senso manca di chiarezza,non essendo precisato se le regole di separatezza si devono riferire al genere della attività  esercitata ( e perciò a < comparti> e < fondi > considerati nel loro insieme per la comune finalità  pensionistica ) o alla singola fattispecie previdenziale , in tal caso dovendosi provvedere secondo regole di separazione < comparto per comparto > e < fondo per fondo > . Ma quest’ultima indicazione era sicuramente da preferire per la separatezza che si rende opportuna a fronte delle diverse soglie di rischio finanziario e della diversa dinamica di gestione del portafoglio che caratterizzano < comparti > e < fondi > con una loro distinta identità .

Da ciò gli a suo tempo espressi dalla Commissione di vigilanza .In linea di principio naturalmente ne risulta confermato che il regolamento del fondo pensione aperto deve prevedere separatezza amministrativa e contabile,essendo finalità  dei < criteri > allo scopo attivati una rigorosa distinzione tra < le operazioni ed attività  che attengono al fondo > e quante invece riguardano la società  della forma pensionistica .Regolando il sistema informativo e contabile del fondo pensione la Commissione di vigilanza si è poi espressa nel senso che il sistema deve essere organizzato in modo tale da < tenere sempre distinte le operazioni di pertinenza del fondo pensione > e di ognuno dei suoi eventuali dalle operazioni che riguardano altre attività  < dell'intermediario gestore,ivi incluse quelle relative ad altri fondi pensione e comparti gestiti dallo stesso intermediario> .Va infine rilevato che per le operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari < la separatezza > deve essere < assicurata fin dal momento del conferimento dell'ordine di negoziazione > . Già  da tutto questo deriva un regime di vincolo e di garanzie che trova puntuale riscontro in una disciplina di bilancio rigorosa nei contenuti e dichiaratamente intesa ad estendere quanto più possibile i risultati di trasparenza e il flusso delle informazioni che anche nel caso dei fondi aperti i documenti di bilancio devono ai partecipanti , al mercato finanziario e alle stesse autorità  di pubblica vigilanza.

E’ ancora una volta la ratio legis della lettera g) del secondo comma dell’art. 17 del decreto legislativo 124 che impegnava la Commissione di vigilanza a deliberare la < disciplina di bilancio> e le< altre disposizioni in materia di contabilità  > poi consegnate alla normativa regolamentare del 17 giugno 1998 .Disciplina e disposizioni che si sono emanate con riserva di deliberare in tempi successivi le regole di regime in materia di fondi pensione aperti a prestazione definita ,e perciò stabilite con esclusivo riguardo a fondi pensione che si attivano sul modello della contribuzione definita .Anche nel caso dei fondi pensione aperti in linea di principio valgono le norme regolamentari che nella < parte prima > della deliberazione del giugno 1998 si dispongono come lex generalis della materia di bilancio e contabilità . Da ciò prescrizioni che se in via principale si riferiscono alla diversa fattispecie del fondo pensione chiuso al tempo stesso si applicano ai fondi pensione aperti < salvo gli adattamenti > per essi stabiliti nella < parte seconda > del regolamento . E altre norme per essi si dispongono nella < parte quarta > del regolamento in tema di libri contabili obbligatori.

Quanto alla dei libri e delle scritture contabili e alla valorizzazione sia del patrimonio del fondo pensione sia delle posizioni individuali degli iscritti , il regolamento del fondo pensione aperto redatto sul modello dello < schema > a suo tempo elaborato da Abi, Ania e Assogestioni confermerà  che a ciò si provvede . L’incarico di certificare le scritture contabili del fondo sarà  conferito ad una delle società  di revisione dovendosi determinare modalità  e condizioni della prestazione professionale attesa dal revisore . Va ancora ricordato che le attività  di gestione (amministrativa e ) contabile della forma pensionistica possono essere delegate a terzi senza che tuttavia la delega comporti in alcun senso esonero dalle responsabilità  che invece pur sempre gravano sull’impresa promotrice del fondo quanto all’operato del soggetto che opera per delega. E quando anche si provveda alla delega occorrerà  rendere disponibili < presso la sede > del fondo pensione < tutti i dati> e tutte < le informazioni > che riguardano la sua attività .

Con l’avvertenza che < per tutto quanto> non sia diversamente come si diceva valgono le disposizioni di principio generale della del regolamento , la sua < seconda parte> prefigura il del fondo pensione aperto contestualmente indicato come documento comprensivo di stato patrimoniale , conto economico e di una nota integrativa, che nel capitolo delle < informazioni generali > insieme ad altro deve contenere una descrizione delle caratteristiche strutturali del fondo pensione ,una indicazione dei criteri di valutazione di attività  e passività  e tutte le informazioni comunque necessarie per assicurare trasparenza e perciò reali possibilità  di apprezzamento della situazione economica e patrimoniale . Nel caso così frequente di fondi non è consentito provvedere con unico documento di rendiconto, dovendosi provvedere alla predisposizione di singoli rendiconto per singoli comparti di investimento. E va precisato che diversamente dal regime stabilito per la forma pensionistica < fondo pensione chiuso > nel caso del fondo aperto multicomparto < non sono previsti schemi di sintesi dell'intero fondo pensione > .

Quanto al procedimento di formazione dei documenti di rendiconto , alle competenze della società  di revisione e al continuum tra rendicondo del fondo pensione e documenti di bilancio , la disciplina di regolamento del fondo pensione aperto presenta un carattere molto lineare . La redazione del rendiconto è materia di competenza degli amministratori dell’ che a loro volta si avvalgono (devono avvalersi ) delle competenze del responsabile del fondo pensione.Saranno ancora gli amministratori ad approvare il documento di rendiconto nel termine di tre mesi < dalla data di chiusura dell'esercizio > ,dovendosi della relazione che sull’oggetto e i contenuti del rendiconto la società  di revisione avrà  provveduto ad elaborare in osservanza dei suoi doveri e delle sue responsabilità  professionali .E il documento di rendiconto del fondo pensione andrà  in allegato ai documenti di bilancio dell’ . A tutto questo si aggiunga che accompagnerà  il rendiconto una relazione degli amministratori (ma anche dal responsabile del fondo ) che deve uniformarsi alle già  segnalate disposizioni di regime della relazione < sulla gestione > prevista anche per i fondi pensione chiusi.

Relazione che perciò deve informare della situazione del fondo pensione a fine esercizio ma al tempo stesso documentare l’andamento della gestione in corso di esercizio .Per essa ( e per ciascun comparto in caso di fondi ) in modo particolare saranno documentate le performances realizzate dovendosi considerare rendimento e rischio mediante analisi di confronto con i benchmarks volta a volta assunti come portafoglio di riferimento . L’informazione offerta con la relazione (insieme a molto altro ) dovrà  poi riferire dell’andamento della attività  di amministrazione del fondo < con particolare attenzione ai costi complessivi (...)in rapporto ai contributi complessivi (”¦ ) e all'attivo netto destinato alle prestazioni > ,dovendosi informare anche quanto alle operazioni eventualmente compiute in situazioni di conflitto di interesse. Informazione è infine dovuta relativamente ai che si fossero verificati dopo la chiusura dell’esercizio . E si devono offrire elementi di conoscenza utili per una valutazione prospettica quanto alla < evoluzione prevedibile > della gestione finanziaria .

7. Non diversamente dalle altre forme di investimento finanziario (e a veder bene più ancora delle altre in ragione della sua finalità  previdenziale ) l’investimento di risparmio in quote del fondo pensione esige garanzie di tutela particolarmente rigorose ,e tanto più rigorose nel caso dei fondi pensione a contribuzione definita dove per via di contratto si scambiano valori certi ( quali sono gli importi di denaro versati come contribuzione ) con un valore oggettivamente incerto,qual è il possibile risultato della gestione di un portafoglio di strumenti finanziari movimentato nell’interesse della massa degli iscritti. Da ciò l’indispensabile attivazione di una disciplina del settore che interpreti in senso forte il need for protection degli investitori ,secondo una linea di politica del diritto che emerge con evidenza già  dalle misure di tutela predisposte a favore di quanti non sono (o non ancora ) aderenti al fondo pensione e necessitano delle informazioni indispensabili per maturare una consapevole decisione di investimento

Invece di improvvisare una ulteriore disciplina di garanzie informative molto opportunamente il legislatore della nuova previdenza complementare ha perciò espressamente operato un rinvio alla rigorosa e già  sperimentata normativa di regime del mercato mobiliare ,avvertendo che se al fondo pensione aperto si applicano sue particolari regolamentazioni rimangono tuttavia < ferme (”¦) le disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio > Questa formula di immediato rinvio alle < disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio >,poi diventata la < sollecitazione all'investimento > della lettera t) del primo comma dell’art. 1 del Tuf non ha sottratto la norma dell ”˜art. 9 del decreto legislativo 124 a talune discussioni,talvolta dubitandosi del suo effetto di immediato e integrale rinvio alla disciplina del Testo unico e ai conseguenti poteri di vigilanza informativa della Consob. Discussioni e perplessità  del tutto immotivate in presenza di una norma che consentiva davvero interpretazioni divergenti.

La disciplina del Tuf riguarda , come si sa essendo < prodotti finanziari > sia gli < strumenti finanziari > in senso proprio sia qualsiasi < altra forma di investimento di natura finanziaria > .E anche quanti ritengano di non dover ascrivere il < prodotto > fondo pensione aperto al numero degli < strumenti finanziari > devono tuttavia convenire che la finalità  previdenziale certamente non toglie alle quote rappresentative della partecipazione ad un fondo pensione aperto la loro qualità  di< investimento di natura finanziaria > .Ne conseguiva la sicura e integrale applicabilità  della disciplina del Tuf con tutti i risultati di segno positivo in immediata evidenza se soltanto si considera quali erano le garanzie di tutela e di vigilanza informativa che occorreva efficacemente attivare .Occorreva una circostanziata disciplina di prospetto informativo che la Consob ha provveduto ad elaborare con le disposizioni di uno in allegato alla sua deliberazione 11971 del maggio 1999..E per l’offerta del finanziario si rendevano necessarie le precisazioni di regime a suo tempo disposte da Consob e Isvap con un loro documento di intesa del novembre 1998. Ma in questa prospettiva di analisi occorre un orientamento di carattere più generale.

Considerato che altro non è se non uno dei possibili oggetti di attività  commerciale delle imprese di intermediazione < abilitate > secondo la disposizione di rinvio dell’art. 9 del decreto legislativo 124 , il servizio finanziario < fondo pensione aperto > già  in linea di principio deve ampiamente derivare la sua disciplina dalle disposizioni ( e in modo particolare disposizioni del Tuf ) che per tali imprese stabiliscono uno statuto normativo di diritto speciale a tutela degli investitori . Come si sa è statuto normativo notevolmente diverso a seconda che si tratti di impresa bancaria , di impresa assicurativa o di altra impresa che nella forma della società  di capitali operi come intermediario dei mercati finanziari .Ma in tutti i casi si ritrovano disposizioni di diritto societario che stabiliscono requisiti necessari per la autorizzazione all’esercizio della attività  ,prescrizioni intese a garantire la stabilità  dell’impresa così come la osservanza di regole di correttezza e di trasparenza delle operazioni di mercato, e insieme con questo una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie amministrate per conto di terzi .Ne deriva un regime della intermediazione mobiliare comprensivo di norme da ritenere in linea di principio operative anche quando le indicate imprese di mercato finanziario provvedono< per conto di terzi > alla gestione < in monte > che caratterizza il fondo pensione aperto.

Talvolta la derivazione di una disciplina della previdenza complementare dal sistema normativo della securities law presenta caratteri di maggior evidenza o di certezza,come nel caso della disciplina della < sollecitazione all'investimento > stabilita dalle disposizioni del T.u.f. che l’art. 9 del decreto legislativo 124 espressamente richiama vincolando il regime del fondo pensione aperto a rigorose modalità  di raccolta delle adesioni e a garanzie di trasparenza dell’iniziativa previdenziale ,così come a pervasive forme di vigilanza della Consob ( che sarà  tuttavia soltanto vigilanza in punto di disclosure e di fairness dell’agire di mercato). Altra volta la disciplina generale delle imprese e delle attività  di intermediazione finanziaria non è richiamata in modo espresso da una disposizione del decreto legislativo . Ma che all’ambito di operatività  delle norme del Tuf appartengano anche le attività  di gestione di fondi pensione aperti emerge indiscutibilmente dalla stessa ratio legis di prescrizioni che quanto alla disciplina dei contratti di investimento in < prodotti > e finanziari ( e alle conseguenti ) non consentono deroga ,essendo poi inderogabile una intera serie di disposizioni del Tuf intese ad assicurare cura dell ”˜ < interesse dei clienti > e .

Nella loro indeterminatezza considerazioni di questo genere naturalmente valgono soltanto da indicazione di un ordine di problemi in ampia misura ancora tutti da studiare. Una volta segnalati i più generali punti di convergenza tra discipline di mercato finanziario e regime normativo dei fondi pensione aperti, molto altro occorre infatti per fare davvero chiarezza quanto alla applicabilità  di singole disposizioni. Se è vero che nel sistema della securities law esistono norme di principio sicuramente operative anche nella speciale materia delle forme pensionistiche complementari ,per altre disposizioni del Tuf che si riferiscono a singole fattispecie di contratto e di rapporto gestorio sarà  infatti necessario valutare in che misura una interpretazione estensiva o una sufficiente analogia di fattispecie consenta di trasferire alla disciplina del fondo pensione aperto normative disposte per regolare altro genere di operazioni finanziarie .E allo stesso modo sarà  necessario considerare che per talune materie ( e ad esempio in materia di contabilità  e bilancio),così come per talune situazioni di particolare incidenza (e ad esempio le situazioni di < conflitto di interesse > ) il decreto legislativo 124 e le fonti di normazione secondaria della previdenza complementare anche per il fondo pensione aperto già  stabiliscono una disciplina di specie ( e per fare ancora un esempio, si pensi alla speciale disciplina del decreto legislativo in tema di < autonomia > e di patrimoniale di fondi pensione aperti ).

In pagine di prima approssimazione ad argomenti così complessi naturalmente non è possibile spingersi più avanti di una pura e semplice indicazione di questioni da approfondire .Ma sarà  ormai comunque chiaro che se la intera disciplina di fondi pensione e previdenza complementare è ordinamento di settore al punto di una stretta interferenza con le discipline di securities law tanto più stretta è la interrelazione là  dove previdenza complementare significa attivazione di fondi pensione aperti. Insieme ad altre in questo senso sono molto indicative già  le disposizioni del Tuf dove si prescrivono non soltanto generali doveri di diligenza e correttezza dell’agire professionale ma anche capaci di < assicurare l'efficiente volgimento dei servizi > e assetti organizzativi tali . E dalla ricognizione di campo che sarà  necessario svolgere non sono escluse le disposizioni di diritto penale , già  sufficientemente esemplificate dalla norma dell’art. 167 del Tuf che configura come fattispecie di reato la di portafoglio finanziario, con espresso riferimento (anche ) al < . Da disposizioni di questo genere derivano infatti importanti integrazioni della disciplina del decreto legislativo 124 ,che per parte sua comunque provvede a regolare la fattispecie secondo una linea di politica legislativa che ancora una volta in via breve sarà  il caso di precisare .

Già  si era osservato che l’attività  di gestione del risparmio previdenziale svolta dal fondo pensione aperto è attività  di gestione in monte non lontana da quanto è ogni altra forma di gestione collettiva di un patrimonio costituito da liquidità ,strumenti finanziari e altri valori mobiliari .Patrimonio condiviso da un certo numero di investitori che in modo indistinto partecipano sia al rischio delle minusvalenze di mercato sia alle chances di possibile incremento del suo valore Quali che possano essere le particolarità  dell’asset allocation anche per il fondo pensione aperto perciò vale la regola che indica nella diversificazione degli investimenti il fondamentale criterio di razionale < amministrazione > del rischio presente in ogni mercato finanziario.Regola adesso in particolare evidenza nelle disposizioni dell’art. 14 del progetto di direttiva comunitaria. E anche nel caso del fondo pensione aperto una opportuna diversificazione consentirà  di organizzare un portafoglio dove singole attivita’ finanziarie a rendimenti che < non sono positivamente correlati > nel loro insieme assicurano un < rendimento pari alla media dei rendimenti delle singole attivita' > ricomprese nel portafoglio ( essendo perciò il rischio finanziario di insieme inferiore alla media dei rischi connessi alle singole attivita’ ).

Alla attività  di gestione del portafoglio pensionistico si provvederà  seguendo regole anch’esse caratterizzanti su scala generale consimili attività  di gestione finanziaria. Le operazioni di mercato si svolgeranno per il tramite della banca che come si sa deve svolgere compiti di < banca depositaria>,e perciò non soltanto compiti di custodia dei valori ma anche funzioni di controllo di regolarità  delle operazioni nelle forme e con le modalità  che si sono già  indicate. Quando poi si tratti di valori costituiti da partecipazioni azionarie che comportano diritti di voto ,il fondo pensione (e più precisamente il < responsabile del fondo > ) interpreterà  bene il suo ruolo istituzionale se farà  valere i suoi poteri di voice ,esercitando diritti invece di scegliere una linea di astensione dal loro esercizio che non ha alcuna ragion d’essere .Naturalmente sarà  esercizio di diritti nell’esclusivo interesse degli iscritti al fondo pensione secondo quanto per l’appunto stabiliscono le discipline statutarie .Quanto al regime dei fondi pensione aperti che fossero forma previdenziale < a prestazione definita > , la loro attività  di gestione finanziaria presenterà  ancora una volta i particolari caratteri derivanti dalla sua connotazione assicurativa .

Se queste sono a grandi linee le generali conformazioni dell’attività  di gestione del portafoglio previdenziale va poi considerato che cosa può essere significativa particolarità  del fondo pensione aperto.E una prima rilevante qualificazione di singoli fondi pensione potrebbe conseguire ad una speciale configurazione delle attività  di gestione finanziaria ,che fosse pensata a misura delle particolari categorie di soggetti volta a volta indicati come destinatari della forma previdenziale . Nulla esclude infatti che il fondo pensione aperto sia riservato alla adesione degli appartenenti ad un delimitato segmento del mondo del lavoro ( e per esempio agli appartenti ad un singolo settore del lavoro autonomo o ad una liberà  professione ). E nulla esclude che in caso di un progetto di adesione collettiva ai sensi del secondo comma dell’art. 9 si provveda a configurare una forma pensionistica complementare a misura delle particolari esigenze del singolo settore di lavoro dipendente interessato al programma previdenziale. A suo tempo la Covip ha invece ritenuto che non possano costituirsi fondi pensione < dedicati> a particolari categorie di destinatari .

Per motivare questo orientamento si è osservato che nelle norme di regolazione del settore non si rinvengono indicazioni a riprova della esistenza di un così ampio spazio per libere determinazioni di autonomia privata. Ma è appena il caso di rilevare che una espressa previsione normativa non era in alcun senso necessaria,perché univoca ratio legis dell’intero ordinamento della nuova previdenza complementare è la libertà  di iniziativa dei soggetti privati là  dove non occorrono disposizioni di limite a protezione di sovraordinati interessi meritevoli di tutela ( che nella fattispecie in esame tuttavia non esistono, una volta di più esistendo soltanto la evidente opportunità  di congegnare forme previdenziali quanto più possibile in linea con le aspettative di quanti domandano < copertura pensionistica > per le necessità  dell’età  anziana ) .E sarà  bene che anche la Covip provveda a più mature riflessioni su di un argomento di notevole rilievo ,essendo davvero necessario rimuovere orientamenti con ogni evidenza sprovvisti di una convincente motivazione.

8. In misura rilevante caratteri distintivi della gestione in monte operata dal fondo pensione aperto possono poi sicuramente derivare dalla continuità  dei flussi contributivi e dalla ragionevole prevedibilità  dei tempi di erogazione delle prestazioni dovute, che costituiscono un punto forte del sistema < fondi pensione > a fronte del diverso regime di altre fattispecie di gestione collettiva e < in monte > di portafoglio finanziario. Se è vero che nel caso del fondo pensione aperto facoltà  di recesso e portability delle posizioni previdenziali devono poter operare con una notevole estensione di campo ,la sua disciplina non conosce infatti il regime di libertà  di riscatto che è invece regola per quanti sottoscrivano contratti di adesione ad altre forme di gestione collettiva di risparmio(e si pensi in modo particolare alla disciplina dei fondi comuni di investimento < aperti > ) .Operando sul lungo periodo anche il fondo pensione aperto dovrà  comunque osservare le disposizioni del decreto ministeriale del tesoro che se stabiliscono i criteri della < sana e prudente gestione> al tempo stesso (e con la medesima finalità  ) segnano limiti e prescrivono regole per l’asset allocation delle risorse finanziarie dei fondi pensione.

Sarà  tuttavia facile notare che disposizioni visibilmente pensate a misura dei fondi pensione chiusi non vincolano la gestione finanziaria dei fondi pensione aperti , ad essi essendo consentita una più libera articolazione delle possibili scelte di portafoglio. E in questo senso è molto indicativa la disciplina di vincolo agli investimenti stabilita con la lettera b) del quinto comma dell’art. 6 del decreto legislativo 124 . Come si ricorderà  questa norma avverte che < i fondi non possono (”¦) investire le disponibilità  di competenza > in misura complessiva < superiore al venti per cento > delle risorse del fondo in azioni o emesse da soggetti tenuti alla contribuzione < o da questi controllati > o ancora < agli stessi legati da rapporti di controllo > . E la soglia di limite sale < al trenta per cento > nella fattispecie del del fondo pensione di categoria > .Per mancanza dello stesso presupposto della loro applicazione naturalmente questi limiti quantitativi all’investimento non riguardano il fondo pensione aperto che fosse in via esclusiva dedicato a lavoratori autonomi e professionisti liberi. Ma a veder bene la disposizione della lettera b ) del quinto comma dell’art. 6 neppure opera nel caso del fondo pensione aperto < partecipato > anche da lavoratori dipendenti.

In tal caso può darsi che esistano < soggetti tenuti alla contribuzione > sia nell’eventualità  di trasferimenti della posizione previdenziale secondo la previsione della lettera b ) del primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo ,sia nell’eventualità  di una prima adesione a forme pensionistiche complementari che scelga tuttavia il fondo pensione aperto secondo il regime del nuovo art. 9 bis del decreto. Anche in fattispecie di questo genere la evidente ratio legis della norma del quinto commma dell’art. 6 esclude tuttavia la applicazione del suo regime di limite agli investimenti del fondo pensione ,in linea di massima non ricorrendo davvero condizioni di apporto finanziario tali da poter ragionevolmente ritenere che la sua strategia di asset allocation possa essere influenzata da una indebità  finalità  di sostegno finanziario alle imprese < datore di lavoro> ( anche se andranno meglio considerate talune possibili fattispecie di adesione < su base contrattuale collettiva > a fondi pensione aperti operate sul modello del secondo comma dell’art. 9 del decreto ) .

In una medesima prospettiva di analisi merita poi attenzione la fattispecie di conflitto di interesse indicata dalla lettera c) del quarto comma quinquies dell’art. 6 decreto legislativo 124 ,dove si guarda ai conflitti di interesse < attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive > del fondo pensione . Ipotesi di < partecipazione > per il caso del < controllo > come si preciserà  più avanti ulteriormente considerata con particolare rigore dal settimo comma dell’art. 8 del decreto ministeriale del tesoro . Nel caso da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive sono previste comunicazioni agli iscritti e rendicontazioni .E il settimo comma dell’art. 8 guarda anche al ,là  dove stabilisce che in situazioni di tal genere deve < trasmettere alla Commissione di vigilanza (”¦)con cadenza almeno semestrale > una < relazione (..)sull'andamento e sui risultati della gestione > . In quale fattispecie di fondo pensione aperto possa tuttavia darsi il conflitto di interessi prefigurato dal quarto comma dell’art.6 del decreto legislativo 124 va precisato anche considerando particolari circostanze della adesione promossa < su base contrattuale collettiva> . Ma con ogni evidenza si tratta ancora una volta di normative davvero al margine della disciplina della forma pensionistica < fondo pensione aperto > .

In queste pagine di esposizione elementare della disciplina maggiormente perciò interessano le normative che a tutela degli investitori di risparmio con finalità  previdenziali sono l’essenziale per una garanzia di buon andamento della forma pensionistica. Normative in parte già  segnalate ma l’indagine approfondita che non è possibile svolgere in queste pagine dovrebbe guardare con particolare attenzione al risultato di garanzia che gli iscritti ad un fondo pensione aperto derivano dalla vigilanza di stabilità  che le norme di disciplina dell’intermediazione finanziaria su scala generale assicurano per l’intera serie delle imprese abilitate alla gestione del risparmio previdenziale .Ancor più dovrebbe guardare alla consistente normativa regolamentare delle autorità  di pubblica vigilanza ( e alle loro iniziative di moral suasion ).,perché queste fonti della disciplina del comparto a veder bene sono ormai il luogo di principale e più incisiva elaborazione delle regole di garanzia rilevanti sia in punto di correttezza delle operazioni di mercato dei fondi pensione aperti sia quanto alla osservanza delle regole di trasparenza delle attività  (e dei loro risultati ).

Quanto alle garanzie di trasparenza delle attività (e dei loro risultati) sarà  il caso di ricordare che sia pure < con i necessari adattamenti > anche al fondo pensione aperto si applicano le disposizioni della deliberazione assunta dalla Covip nel febbraio del 1999 per assicurare < trasparenza (..) nei rapporti con gli iscritti > .E se è vero che i fondi pensione non sono tenuti alla pubblicazione periodica del valore della < quota > ,nel caso che singoli fondi pensione ritengano di dover dare corso a tale informativa si dovranno osservare le prescrizioni della commissione di vigilanza occorrendo avvertire che < il risultato della gestione (”¦)deve essere valutato un un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza >,e allo stesso modo avvertire che < i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà  possibile conseguire > in futuro .Ma in punto di garanzia dell’informazione e di trasparenza delle attività  una analisi davvero opprofondita dovrebbe guardare in modo particolare alle fonti di normazione secondaria costituite dalle discipline regolamentari della Consob.

Garanzie di particolare rilievo ( anche in punto di vigilanza sulla correttezza degli operatori) derivano dall’art. 29 del già  segnalato regolamento del maggio 1999 ,che dichiarando operative < in quanto compatibili > le disposizioni del < capo primo > incrementano in misura molto significativa gli < obblighi informativi > che sul fondo pensione gravano < fino alla conclusione della sollecitazione > .E per la eventualità  di una violazione delle norme va considerato in che misura le già  richiamate norme del Tuf attribuiscono alla Consob poteri interdittivi che comportano provvedimenti di < sospensione >( se non di finale < divieto > ) delle iniziative di sollecitazione all’investimento.Da ciò funzioni di vigilanza che incontrano un limite soltanto nella esclusione di qualsiasi legittimazione a valutazioni diverse da quante riguardano trasparenza e correttezza delle attività  di impresa. Una volta di più esclusa qualsiasi possibile interferenza nello spazio di libertà  e di valutazioni di merito che competono ai privati operatori di mercato finanziario,si deve infine segnalare la funzione utile che le norme del decreto legislativo 124 assegnano alla Covip ,anch’essa chiamata ad incrementare le garanzie di vigilanza informativa mediante la richiesta di una serie di adempimenti dal fondo pensione aperto obbligatoriamente dovuti.

Gli adempimenti informativi che nei confronti della Covip sono richiesti al fondo pensione aperto trovano disciplina nella < lettera circolare > dell’11 agosto 1999. Al riguardo la Commissione di vigilanza ha provveduto a distinguere tra l’invio di documenti < la cui redazione è già  prevista adalla normativa vigente > , altri < documenti,dati e segnalazioni > e infine < segnalazioni periodiche > da < fornire a scadenze predefinite > .Ne consegue un regime che la < lettera circolare > dell’agosto 1999 molto opportunamente indica come prima approssimazione ad una disciplina che di tempo in tempo si provvederà  ad integrare sia in considerazione di quanto insegna l’esperienza maturata in punto di vigilanza sia in considerazione di nuove e meglio precisate ,dovendosi guardare con attenzione alle indicazioni adesso offerte dall’art. 11 del progetto di direttiva comunitaria .E se naturalmente non sarà  il caso di passare in rassegna i singoli adempimenti informativi puntualmente indicati dal documento della Covip,alcune indicazioni sono pur sempre utili per valutare in che modo la Comissione integreta la sua funzione di vigilanza informativa.

Una volta stabilito che il fondo pensione farà  ricevere alla Covip copia del suo prospetto informativo,il rendiconto annuale insieme con la relazione degli amministratori < sulla gestione > (e la relazione della società  di revisione ) ,la relazione annuale del responsabile del fondo e comunicazioni per quanto possa riguardare il regime di benchmark , con la sua lettera circolare dell’agosto 1999 la Commissione ha infatti disposto la comunicazione, e comunicazione da compiere con la massima tempestività  di situazione e sopravvenienze che presentano particolari caratteri di rilevanza così da rendere necessaria e urgente una valutazione con finalità  di controllo.Massimamente tempestive come si preciserà  devono perciò essere le comunicazioni per disposizione degli artt. 7 e 8 del decreto ministeriale del Tesoro dovute alla Covip relativamente a situazioni che configurano fattispecie di conflitto di interesse. E allo stesso modo si è regolato il caso di possibili rilevate dal collegio sindacale della società  .

Adempimenti informativi con il medesimo carattere di tempestività  al fondo pensione aperto sono poi richiesti qualora la sua gestione finanziaria comporti un dei limiti ordinariamente assegnati all’asset allocation delle risorse .Per le funzioni che istituzionalmente le competono alla Commissione di vigilanza interessa conoscere quali motivazioni si danno ad una gestione di portafoglio di genere deviante . E interessa conoscere le iniziative assunte per restituire la gestione della forma pensionistica alle sue ordinarie regole di amministrazione del portafoglio.Speciale attenzione si riserva infine alle vicende capaci di incidere sull’equilibrio finanziario del fondo pensione,richiamandosi perciò il regime di comunicazioni del quarto comma dell’art. 11 del decreto legislativo 124 ( e al riguardo si impegnano la responsabilità  del presidente della società  < promotrice, del presidente del suo collegio sindacale oltre che del responsabile del fondo ).Le situazioni con carattere di particolare criticità  tuttavia costituiscono soltanto il profilo emergente di una funzione di vigilanza informativa che la Covip provvede a svolgere anche con riguardo all'andamento corrente delle vicende che qualificano la attività  del fondo pensione. Da ciò gli adempimenti richiesti quanto alle comunicazioni relative ai contratti di delega gestoria ,alla dinamica dei rapporti intrattenuti con la banca depositaria e alle convenzioni dal fondo pensione stipulate per avvalersi di servizi di genere amministrativo ,di consulenza o di < elaborazione dati > . Non sono meno rilevanti le funzioni di monitoring correlate al sistema delle segnalazioni periodiche ,già  sufficientemente esemplificate da quanto la deliberazione della Covip prescrive in materia di composizione degli investimenti per area geografica e per valuta o di posizioni in strumenti finanziari < derivati > ( o ancora in materia di controvalore degli investimenti denominati in valuta estera).Anche da ciò ulteriori garanzie di vigilanza informativa tanto più necessarie se si guarda alle recenti estensioni di campo della operatività  dei fondi pensione aperti.E in una prospettiva di analisi davvero attenta alle garanzie di protezione del risparmio con finalità  previdenziale consegnato a fondi pensione una volta di più si deve la maggior attenzione alle possibili situazioni dell’agire in conflitto di interessi.

9. I conflitti di interesse regolati dall’art. 7 del decreto ministeriale riguardano l’agire del gestore che operando < per conto del fondo pensione> si trova nella condizione dell’intermediario finanziario che ha un < interesse > in via diretta o in via indiretta per l’appunto con quanti sono gli interessi del fondo gestito . E la norma del decreto ministeriale guarda con particolare attenzione all’eventualità  di operazioni di investimento in < titoli > emessi dai < sottoscrittori> delle fonti istitutive,dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione o dalla banca che svolga funzioni di banca depositaria.Con il primo comma dell’art. 7 del decreto all’intermediario finanziario si domanda di integrare la comunicazione < dovuta al fondo pensione > con la indicazione delle operazioni esposte al conflitto di interessi e con una precisazione della < natura > degli interessi in conflitto.Il quinto comma della norma del decreto avverte che per parte sua così informato < è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza > . E va precisato che per le fattispecie disciplinate dalla disposizione dell’art. 7 non sembra doversi applicare la norma del sesto comma dell’art. 8 del decreto ,che per altre fattispecie prevede comunicazioni agli iscritti al fondo pensione con speciali modalità  e speciali contenuti di genere informativo stabiliti dalla Covip.

Particolare attenzione si deve al caso dei < rapporti > e della appartenenza < di gruppo >. In considerazione di possibili situazioni di conflitto di interesse correlate a rapporti e appartenze di questa natura ,il primo comma dell’art. 7 del decreto ministeriale stabilisce che l’intermediario < gestore > deve dare informazioni relative sia al fondo pensione sia alla banca depositaria. E andava considerato con speciale preoccupazione il caso delle operazioni di investimento finanziario in < titoli > emessi da imprese del di appartenenza di sottoscrittori delle fonti istitutive , datori di lavoro tenuti alla contribuzione e banca depositaria così come il caso di operazioni < concluse con i medesimi soggetti >.Per garantire la necessaria trasparenza delle situazioni di conflitto che possono conseguentemente determinarsi la normativa del decreto ha quindi stabilito che < sottoscrittori delle fonti istitutive> , imprese < datore di lavoro > e devono a loro volta informare il gestore della composizione del < gruppo> di loro appartenenza. E una nuova volta il gestore per parte sua provvederà  ad informare il fondo pensione ( e per quanto occorra la banca depositaria ).

Anche al legislatore della previdenza complementare occorreva tuttavia apprestare precise nozioni di < gruppo > e di < controllo > , inevitabilmente insorgendo le difficoltà  condivise dal gran numero delle discipline di settore chiamate a stabilire regole in una materia ancora così lontana da una organica sistemazione normativa. Il secondo comma dell’art.7 del decreto ministeriale ha provveduto con previsione unitaria. Sia per sottoscrittori delle fonti istitutive che per < datori di lavoro > , < banca depositaria > e < gestori > si considerano quanti su di loro esercitano < controllo> o ne sono controllati Ma la lettera b ) della disposizione aggiunge che si considerano appartenenti al gruppo anche i soggetti > che sono controllati < dagli stessi soggetti che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive ,i datori di lavoro tenuti alla contribuzione,la banca depositaria > o ancora < i gestori > . E al fine di accertare se e quando esista < controllo > il terzo comma della disposizione ministeriale rinvia all’art. 23 del decreto legislativo 385 del primo settembre 1993 .

< Controllo > perciò si configura nei casi del controllo azionario < di diritto > dovuto ad una partecipazione azionaria che assicura la maggioranza dei diritti di voto così come nei casi del controllo con una minore partecipazione azionaria esercitato < per influenza dominante > o infine nei casi del controllo esercitato per via di particolari vincoli contrattuali secondo quanto dispongono le norme dell’art. 2359 del codice civile .Ma per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di previdenza complementare nella forma dell’influenza dominante si ritiene presente anche nelle altre situazioni richiamate dall’art. 23 del decreto legislativo 383 . < Salvo prova contraria > perciò configurano situazioni di < controllo > da considerare rilevanti anche i rapporti di carattere < finanziario > e < organizzativo > che comportano trasmissione di utili o di perdite ,forme di < coordinamento > delle attività  di impresa e poteri di nomina , di influenza o di comando in una delle numerose fattispecie indicate dal secondo comma dell’art. 23 del decreto legislativo 385 .Da ciò una complessa disciplina delle fattispecie di conflitto di interesse che sarà  possibile valutare nei suoi risultati operativi soltanto maturando esperienze di concreta regolazione di un certo numero di situazioni con carattere di criticità  .

Quanto alla operatività  dei procedimenti informativi che l’art. 7 del decreto ministeriale delinea soltanto con generali indicazioni di principio, si devono ricordare disposizioni attuative di notevole rilievo. Come si ricorderà  lo della convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione a contribuzione definita nella sua parte di < premessa > avverte che in un alle convenzioni devono essere contenute < informazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse > . E potrebbe essere utilmente precisato in che modo all’atto della sottoscrizione delle convenzioni le parti contraenti sono tenute a dare conto dell’avvenuto adempimento sia delle comunicazioni dovute < al gestore > sia delle comunicazioni dovute < dal gestore> secondo la espressa previsione del primo comma dell’art. 7 del decreto .Pur considerando la evidente necessità  di non gravare gli operatori di un carico intollerabile di adempimenti sarà  poi davvero necessario progettare una adeguata disciplina di comunicazione delle sopravvenienze che possano presentare caratteri di oggettivo rilievo. Ma sia pura in via breve altro ancora occorre poi ricordare per misurare la estensione di campo delle disposizioni rilevanti.

Con riguardo ad operazioni < effettuate > in conflitto di interesse (ancora in occasione della deliberazione dello < schema tipo > delle convenzioni gestorie ) già  la Covip ha stabilito l’obbligo del gestore di provvedere a comunicare tali operazioni sia al fondo pensione che alla banca depositaria.E la deliberazione del giugno 1998 ha stabilito che la relazione degli amministratori allegata ai documenti di bilancio del fondo pensione deve provvedere a informazioni < qualitative e quantitative > quanto alle < operazioni> di volta in volta < effettuate> in ,distinguendo per< tipologia di valore mobiliare > e per soggetto < in capo al quale il conflitto di interesse si manifesta >. E seguendo questa linea di intervento sarà  bene che la Commissione di vigilanza provveda ad attivare un più organico regime di reporting ( ma in questa materia più che non la previsione del quarto comma quater dell’art. 6 del decreto legislativo 124 norma di utile riferimento sarà  verosimilmente il sesto comma dell’art 1 7, là  dove si assicura ampio spazio ad accordi di collaborazione tra autorità  di pubblica vigilanza sulle operazioni di mercato finanziario ).

Altre situazioni considerate rilevanti < ai fini del conflitto di interesse > sono indicate dall’art. 8 del decreto del Ministro del tesoro ( e l’ottavo comma della norma stabilisce precise regole di incompatibilità  ). Naturalmente le fattispecie di rilievo sono ancora più numerose .Per fare soltanto un esempio si pensi al possibile del diritto di voto che agli amministratori del fondo pensione compete di esercitare quanto alle partecipazioni azionarie acquisite al suo portafoglio finanziario. Diritto di voto che la lettera c) del comma quarto bis dell’art. 6 del decreto legislativo 124 riserva agli amministratori per dare voce all’interesse degli iscritti al fondo pensione ogni volta che la società  partecipata si trovi a dover assumere deliberazioni assegnate in competenza alla assemblea degli azionisti. Da ciò la particolare gravità  dei possibili casi di un voto espresso da amministratori che operano in conflitto di interessi con il fondo pensione amministrato. La disposizione del decreto ministeriale tuttavia svolge pur sempre una funzione utile indicando talune rilevanti situazioni con caratteri di tipicità . La lettera d) del primo comma dell’art. 8 rinvia poi alla generalità  delle situazioni capaci di esercitare una negativa influenza sulla gestione del fondo pensione.

Con evidente tipicità  talune situazioni di conflitto di interesse possono derivare dal rapporto di controllo che intercorra tra impresa di intermediazione < gestore > delle risorse finanziarie del fondo pensione e banca depositaria. Allo stesso modo si segnala il caso di un potere di controllo sull’impresa gestore che fosse esercitato da < soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive >, in tal caso operando una disciplina della fattispecie che come si preciserà  presenta caratteri di particolare rigore . Si segnalano infine possibili fattispecie di gestione finanziaria delle risorse del fondo pensione indebitamente svolta in funzione di < interessi > dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione o del medesimo gestore (o per così dire < funzionale > ad interessi di imprese dei loro gruppi di appartenenza ). La norma della lettera d) del primo comma dell’ art. 8 si riferisce ad ogni altra < situazione soggettiva > e a che possa < influenzare la corretta gestione del fondo > .

Si guarda al complessivo insieme dei rapporti che intercorrono tra fondo pensione, imprese < gestore > delle sue risorse ,banca che svolge funzioni di banca depositaria ,sottoscrittori delle fonti istitutive e datori di lavoro tenuti alla contribuzione. E si guarda con la necessaria attenzione all’agire degli amministratori e degli altri esponenti del fondo pensione. Da ciò il quarto comma dell’art. 8 che < estende> questa ipotesi di conflitto di interesse anche < ai singoli membri degli organi di amministrazione,direzione e controllo> della forma pensionistica.L’estrema indeterminatezza della disposizione della lettera d ) del primo comma dell’art. 8 tuttavia la consegna con ogni evidenza al numero delle norme < clausola generale > ,espressamente intese ad estendere l’ambito applicativo della disciplina a fattispecie di genere atipico e comunque residuale ,che comunque si ritiene di dover sottrarre al numero delle situazioni giuricamente irrilevanti. Sarà  perciò la law in action ad assegnare un significato utile alla disposizione precisando in quali casi < situazioni soggettive > e < relazioni di affari > prefigurano fattispecie di conflitto di interesse pure non dovute ai < rapporti di controllo > indicati dalle lettere a ) e b) o alle violazioni dei doveri professionali del gestore segnalate dalla lettera c) del primo comma della norma.

Per ognuna delle fattispecie che si sono indicate il secondo comma dell’art. 8 del decreto ministeriale stabilisce un obbligo di informazione del fondo pensione ,senza tuttavia stabilire quale dei soggetti interessati alla vicenda sia formalmente tenuto a provvedere .Segno che intenzione della norma è gravare dell’obbligo di comunicazione ognuno di essi .Si tratti dell’impresa < gestore > delle risorse del fondo pensione , del soggetto sottoscrittore della fonte istitutiva o del datore di lavoro o di taluno dei soggetti che traggono vantaggio dalle o di altri ancora , per tutti la comunicazione della situazione di conflitto di interessi al fondo pensione è atto dovuto.Per parte sua il legale rappresentante del fondo pensione dovrà  uniformarsi alle prescrizioni del terzo comma della norma .Dovrà  perciò provvedere alla necessaria informazione della Commissione di vigilanza,precisando (se così sarà  ) che la esistenza di una situazione di conflitto di interessi tuttavia non comporta sviamento della attività  gestoria . E più precisamente non comporta < distorsioni > nella gestione < efficiente > delle risorse del fondo pensioni . Né comporta pregiudizio per gli iscritti alla forma pensionistica essendo situazione da ritenere compatibile con la cura del loro .

In caso di omissione della comunicazione dovuta alla Commissione di vigilanza, il quinto comma dell’art. 8 del decreto ministeriale avverte che il legale rappresentante del fondo pensione non è ammesso ad la sua < ignoranza delle situazioni di conflitto di interesse che era doverosamente tenuto a segnalare .Ma naturalmente la disposizione e le sue gravi conseguenze presuppongono le indispensabili condizioni di conoscibilità  della fattispecie di conflitto ,si tratti delle comunicazioni da altri dovute al fondo pensione o dell'insorgere della situazione di conflitto di interessi all'interno stesso del fondo pensione. Le competenze della Commissione di vigilanza sono stabilite dal sesto comma dell'art. 8 con disposizione che impegna la Covip ad un giudizio di rilevanza della fattispecie . Qualora consideri rilevante la situazione di conflitto di interessi la Commissione ingiungere al fondo pensione di informare dell’accaduto i suoi iscritti .E sarà  ancora la Covip a stabilire le modalità  ma anche i < contenuti > della comunicazione . Inutile dire che l’indeterminato riferimento della norma al carattere < rilevante > della fattispecie consegna alla Commissione ampia discrezionalità  di poteri di intervento (e a veder bene autentici poteri di normazione della materia ).

Considerata nell’insieme delle sue disposizioni (e delle disposizioni di rinvio alle attribuzioni della Commissione di vigilanza) , la disciplina delle fattispecie di possibile < conflitto di interesse > stabilita con il decreto ministeriale del novembre 1996 presenta tutti i caratteri di una prima approssimazione al più circostanziato regime di < prevenzione > e di < trasparenza> delle situazioni rilevanti che in questa materia si rende ormai davvero necessario. Per talune sue parti ( e segnatamente per la parte che definisce la nozione di < controllo> ) ,la disciplina ministeriale corrisponde in modo adeguato alle specialità  della materia . E va condivisa una policy così evidentemente intesa a ricercare un giusto punto di equilibrio tra previsioni di genere puntuale e disposizioni con un sufficiente grado di flessibilità . Ma quanto alla prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse indicazioni utili si possono certamente derivare dalle norme di securities law ,che impegnano gli operatori finanziari ad < organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse > . In questo senso già  le norme del Tuf ( e le normazioni secondarie di talune autorità  di vigilanza sul mercato finanziario ) indicano in che direzione muovere .E in ogni caso sarà  chiaro che il tema della prevenzione merita la maggior attenzione.

La stessa attenzione si deve ad una miglior configurazione dei poteri di intervento della Covip .Se è vero che alle sue funzioni di regolazione del settore occorre assicurare notevole ampiezza di poteri non vincolati a disposizioni normative < di dettaglio > , è anche vero che in questa materia occorrono disposizioni di indirizzo che nel decreto ministeriale non si ritrovano .E allo stesso modo sarà  il caso di considerare in che misura il riferimento della lettera d) del primo comma dell’art. 8 del decreto ministeriale alla < corretta gestione del fondo > può essere precisato quanto occorre per derivarne una più intellegibile rappresentazione di fattispecie rilevanti. Fattispecie di conflitto di interessi che sarà  infine opportuno disciplinare con la indispensabile attenzione alla particolarità  dei singoli casi ( e anche per una indicazione di metodo in questo senso va segnalata ,e segnalata in positivo la disposizione del settimo comma dell’art. 8 del decreto per il caso del < controllo > sull’impresa < gestore > esercitato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive : il fondo pensione deve informare ogni suo iscritto della indicata situazione di controllo: l’impresa < gestore > deve presentare al fondo pensione una < rendicontazione > delle operazioni effettuate e < con cadenza almeno quindicinale> : il legale rappresentante del fondo pensione deve trasmettere alla Covip una relazione sull’ e sui risultati della gestione < con cadenza almeno semestrale > ).

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Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “Gestione finanziaria dei fondi pensione. La disciplina delle attività , le situazioni di conflitto di interessi (*)”, Magistra Banca e Finanza, 3 dicembre 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/gestione-finanziaria-dei-fondi-pensione-la-disciplina-delle-attivita-le-situazioni-di-conflitto-di-interessi/.

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