Di Maurizio Tidona, Avvocato
Si vogliono qui approfondire gli effetti dell’omologazione del “piano del consumatore” (previsto dalla L. 3 del 27 gennaio 2012 [1] [2]) sul privilegio nell’esecuzione fondiaria previsto dall’art. 41 del Testo Unico Bancario (TUB) in favore delle banche, ed in particolare se l’omologazione del piano impedisca alla banca l’azione esecutiva (il c.d. privilegio fondiario) o comunque essa ne debba subire gli effetti di stralcio conseguenti all’omologazione del piano.
Per giungere ad una risposta è necessario effettuare prima una rapida analisi degli effetti dell’art. 41 TUB nelle procedure fallimentari.
L’art. 41 TUB [3] dispone che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
La circostanza che l’esecuzione fondiaria possa essere iniziata o proseguita anche in costanza di fallimento non rende improcedibile l’esecuzione fallimentare (coesistono cioè le due esecuzioni).
Difatti l’art. 51 L.F. stabilisce la regola generale della improcedibilità delle esecuzioni proposte e della improponibilità di quelle nuove dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa ed in costanza di fallimento.
Sono, in ogni caso però, fatti salvi i casi di deroga all’art. 51, cioè i casi relativi a quei creditori che, godendo di un privilegio processuale, possono continuare a coltivare la procedura esecutiva, eccezionalmente rispetto al divieto di legge, anche in costanza di fallimento, salvo poi doversi comunque insinuare al passivo, sottoponendosi al concorso formale e quindi avere comunque diritto a percepire la stessa somma che avrebbero potuto percepire all’interno del fallimento (concorso sostanziale).
Tra questi l’ipotesi più comune è proprio il credito fondiario, cui la legge fallimentare impone in ogni caso di procedere all’insinuazione al passivo, dimostrando così che la possibilità di essere soddisfatti nell’ambito del processo esecutivo costituisce esclusivamente un vantaggio processuale temporale, ma non sottrae al concorso formale ed a quello sostanziale tali creditori.
L’attribuzione patrimoniale nella procedura esecutiva fondiaria è pertanto provvisoria e comunque da confermare (anche nella quantità ) nel procedimento fallimentare.
In altre parole l’esecuzione fondiaria che la banca coltiva costituisce un privilegio temporale e processuale, ma non sostanziale (dovendo sempre essere validato nella procedura fallimentare).
Questo parallelo consente di dare risposta alla questione.
Anche l’omologazione del piano del consumatore si sovrappone (definendone i limiti) all’esecuzione fondiaria iniziata prima o dopo il deposito del piano del consumatore, non impedendo cioè alla banca l’azione esecutiva (e quindi il privilegio fondiario) ma potendone subire gli effetti di stralcio conseguenti all’omologazione del piano.
L’art. 7 L. 3/2012 dispone difatti che anche i “crediti” muniti di “ipoteca” possono non essere soddisfatti integralmente:
“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”
Peraltro, così come nella legge fallimentare (il cui art 51 vieta in generale le azioni esecutive in pendenza del fallimento) anche il 2° comma, lettera c) dell’art. 10 della L. 3/2012, prescrive che il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione ”dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità , essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.
Su tali norme prevarrebbe (processualmente ma non sostanzialmente) il privilegio fondiario previsto all’art. 41 TUB.
L’art. 12 bis, co. 2° della L. 3/2012 dispone inoltre: “Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.
In altre parole:
– la procedura esecutiva fondiaria, ex art. 41 TUB, potrebbe iniziare e proseguire anche durante la procedura del “piano del consumatore”;
– la procedura esecutiva fondiaria potrebbe essere (forse) sospesa dal giudice ex art. 12 bis se “la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano”; la circostanza è dubbia e non convince perché è prevista soltanto “nelle more della convocazione dei creditori”;
– l’omologazione del piano prevarrebbe comunque sul risultato dell’esecuzione fondiaria: l’esecuzione fondiaria è cioè (anche qui, come nel fallimento) provvisoria e soggetta a variazione quantitativa in base al risultato dell’omologazione.
NOTE:
[1] Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (in Gazz. Uff., 30 gennaio 2012, n. 24). – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
[2] Art. 8 (Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore), Legge n. 3 del 27 gennaio 2012: “1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. 2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità . 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore. 4. La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
[3] Art. 41 (Procedimento esecutivo), D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993: “1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. 2. L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento. 3. Il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato. 4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile. 5. L’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall’art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. 6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 586 del codice di procedura civile”.
Maurizio Tidona, “Gli effetti dell’omologazione del “piano del consumatore” sull’azione esecutiva fondiaria della banca ex art. 41 TUB”, Magistra Banca e Finanza, 16 luglio 2016, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/gli-effetti-dellomologazione-del-piano-del-consumatore-sullazione-esecutiva-fondiaria-della-banca-ex-art-41-tub/.
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