Gli schemi di regolamento per i partecipanti al capitale di banche e imprese di investimento

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

 

Il 5 maggio 2022 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha avviato la consultazione due schemi di regolamento relativi ai requisiti di onorabilità  e ai criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, previsti, rispettivamente, dal Testo unico bancario (TUB) e dal Testo unico della Finanza (TUF). Il termine di invio delle osservazioni è fissato al 27 maggio 2022.

L’art. 25, comma 1, del TUB, come modificato dal d.lgs. n. 72 del 2015, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2013/36/UE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. Direttiva CRD IV, Capital Requirements Directive IV), prevede che i titolari delle partecipazioni di cui all’art. 19 del TUB debbano possedere requisiti di onorabilità  e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

L’art. 25, comma 2, attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze la potestà  di emanare un apposito decreto, sentita la Banca d’Italia, al fine di individuare i requisiti di onorabilità , i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare, e i criteri di correttezza con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità  di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività  professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Tale disciplina si applica anche agli intermediari finanziari, ai confidi minori, agli IMEL e agli IP, a norma degli articoli 110, comma 1-ter, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-ter e 114.undecies, comma 1-ter del TUB.

Giusta quanto previsto dal d.lgs. 72/2015, fino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate in virtù del suindicato art. 25, continuerà  ad applicarsi l’art. 25 nella versione precedente e la relativa disciplina attuativa contenuta nel D.M. n. 144 del 1998.

La bozza di regolamento posta ora in consultazione dà  attuazione all’art. 25 nella versione attuale, introducendo profili nuovi rispetto al D.M. 144/1998 che viene quindi abrogato, come i criteri di competenza e di correttezza.

Viene inoltre prevista una modifica al decreto del MEF n. 176 del 2014, che reca la disciplina del microcredito, allo scopo di estendere anche per le imprese del settore l’applicazione dei requisiti di onorabilità  per i partecipanti al capitale.

Analogamente, l’art. 14, comma 1, del TUF, come modificato dal d.lgs. 72/2015, prescrive che i titolari delle partecipazioni al capitale delle società  di investimento mobiliare (SIM), delle società  di gestione del risparmio (SGR), delle società  di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società  di investimento a capitale fisso (SICAF) indicati all’art. 15 del TUF debbano possedere requisiti di onorabilità  e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società  partecipata. Tale disciplina si applica anche alle società  di investimento semplice (SIS), ai sensi dell’art. 35-undecies del TUF.

L’art. 14, comma 2, demanda al MEF la potestà  di emanare un apposito decreto, sentita la Banca d’Italia e la CONSOB, al fine di individuare i requisiti di onorabilità , i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare, e i criteri di correttezza con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità  di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività  professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 72/2015, fino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate ai sensi dell’art. 14, continua ad applicarsi l’art. 14 nella versione precedente e la relativa disciplina attuativa contenuta nel D.M. n. 469 del 1998.

Similmente la bozza di regolamento posta ora in consultazione dà  attuazione all’art. 14 nella versione attuale, introducendo profili nuovi rispetto al D.M. 469/1998 che viene quindi abrogato, come i criteri di competenza e di correttezza.

Come evidenziato nel comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro, gli schemi di regolamento rafforzano significativamente gli standard di idoneità  dei partecipanti, elevando i requisiti già  previsti dalla disciplina vigente e introducendo nuovi criteri, con lo scopo di allineare le norme nazionali agli Orientamenti congiunti delle autorità  di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA).

 

  1. Ambito di applicazione

Con riferimento allo schema di regolamento in attuazione dell’art. 25 del TUB, l’art. 2 dispone che:

  • l’art. 6, relativo ai requisiti di competenza, non trova applicazione nei confronti dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari diversi dagli intermediari finanziari significativi e dagli IP rilevanti per la natura specifica dell’attività  svolta;
  • ai partecipanti al capitale dei confidi minori il decreto in consultazione non si applica limitatamente ai requisiti di onorabilità  stabiliti dall’art. 3;
  • il decreto in consultazione non si applica agli IP che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti ex art. 1, comma 2, lett. h-septies.1, numero 8) del TUB.

Riguardo, invece, allo schema di regolamento in attuazione dell’art. 14 del TUF, si precisa che:

  • ai partecipanti al capitale delle SIS si applicano solo i requisiti di onorabilità  stabiliti dall’art. 3;
  • alle SIM di classe 1 (con un attivo di bilancio superiore a 30 miliardi di euro) si applica il decreto adottato in attuazione dell’art. 25 del TUB, in quanto tale categoria di SIM è equiparata alle banche.

In relazione a quanto prescritto dal TUF, la verifica del possesso dei requisiti e dei criteri è condotta:

  1. dalla CONSOB, in sede di rilascio dell’autorizzazione alle SIM;
  2. dalla Banca d’Italia, in sede di rilascio dell’autorizzazione alle SGR, alle SICAV e alle SICAF;
  3. dalla Banca d’Italia nell’ambito della verifica dell’idoneità  dei soggetti che intendano acquisire una partecipazione qualificata nelle SIM, nelle SGR, nelle SICAV e nelle SICAF.

 

  1. Requisiti di onorabilità 

In entrambi gli schemi di regolamento i requisiti di onorabilità  sono previsti all’art. 3. Essi ricalcano quelli stabiliti dal decreto MEF 169/2020 che disciplina i requisiti e i criteri di idoneità  degli esponenti delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli IMEL, degli IP e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Giova, tuttavia, segnalare, alcune novità  introdotte dal decreto in consultazione rispetto alla previgente disciplina. Anzitutto, il comma 3 dispone che qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità  debbano essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale.

In secondo luogo, il comma 4 dispone che qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i requisiti di onorabilità  debbano essere posseduti sia dal partecipante al capitale sia dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità  genitoriale.

Infine, il comma 5 prevede, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, che la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità  sia effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

 

  1. Criteri di correttezza

Anche i criteri di correttezza previsti dall’art. 4 dei due schemi di regolamento per i partecipanti al capitale, qualora siano persone fisiche, ricalcano sostanzialmente quelli indicati nel richiamato decreto 169/2020.

Qualora il partecipante al capitale sia, invece, una persona giuridica, il comma 3 dell’art. 4 dispone che, ai fini della valutazione della correttezza, rilevano: i) le sanzioni applicate a norma del d.lgs. 231/2001, nonché le situazioni di cui alle lettere d), i) e m) dell’art. 4, comma 2, con riferimento alla società  stessa; ii) le situazioni di cui al comma 2, con riferimento agli esponenti con incarichi esecutivi.

Una novità  degna di rilievo introdotta dal decreto in consultazione è il comma 4, che individua i soggetti nei cui confronti deve essere svolta la verifica dei requisiti di correttezza nel caso in cui il partecipante al capitale sia una persona giuridica privata di cui al DPR 361/2000 oppure laddove la partecipazione qualificata sia acquisita tramite un trust o un istituto giuridico affine.

In tali casi, la valutazione dei criteri di correttezza è effettuata, oltre che con riguardo ai titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata, ai fiduciari di trust o alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà  equivalenti in un istituto giuridico affine, anche con riguardo ai fondatori, disponenti o costituenti e ai beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili.

 

  1. Criteri di competenza

In base all’art. 6 degli schemi di regolamento, la valutazione dei criteri di competenza dei partecipanti al capitale deve essere svolta prendendo in considerazione: i) la competenza generale maturata nell’acquisizione e gestione di partecipazioni in società ; e ii) la competenza specifica in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, che può essere maturata nell’acquisizione e gestione di partecipazioni nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo o nell’attività  di amministrazione e direzione negli stessi settori.

Il comma 3 stabilisce che i criteri di competenza debbano essere soddisfatti dagli esponenti con incarichi esecutivi, se il partecipante al capitale è una persona giuridica. Qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i criteri di competenza devono essere posseduti, a norma del comma 4, dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità  genitoriale.

Il comma 5 specifica che tale valutazione debba essere condotta secondo proporzionalità  in base ai seguenti parametri:

  1. l’ammontare della partecipazione e il grado di influenza sulla gestione dell’intermediario che il partecipante al capitale può o intende esercitare;
  2. le caratteristiche dell’intermediario e del gruppo bancario o finanziario, come definiti dal TUB e dal TUF, a cui esso eventualmente appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni, complessità , tipologia delle attività  svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera;
  3. le caratteristiche delle partecipazioni precedentemente detenute dal partecipante al capitale, secondo gli stessi termini di cui alla lett. b);
  4. le attività  in ambito creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo svolte al momento della valutazione del partecipante al capitale o dalle società  del gruppo a cui esso eventualmente appartiene.

Il comma 6 stabilisce che la valutazione della competenza è limitata solo a quella generale quando il partecipante al capitale non può o non intende esercitare sulla gestione dell’intermediario un’influenza notevole, come definita dalle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 19, comma 9, del TUB e dall’art. 15, comma 5, del TUF.

Il comma 7 dispone invece che – salvi i casi in cui sussistano elementi che, tenuto conto dei parametri indicati al comma 5 per la valutazione della competenza – il criterio di competenza si considera soddisfatto per il partecipante al capitale che rientri in una o più delle seguenti situazioni: i) detenga una partecipazione qualificata in una banca, un IMEL, un IP rilevante per la natura specifica dell’attività  svolta, una SIM, ecc.; ii) ricopra, se persona fisica, un incarico esecutivo in un soggetto di quelli indicati al punto sub i); sia, se persona giuridica, un soggetto indicato al punto sub i).


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “Gli schemi di regolamento per i partecipanti al capitale di banche e imprese di investimento”, Magistra Banca e Finanza, 21 settembre 2022, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/gli-schemi-di-regolamento-per-i-partecipanti-al-capitale-di-banche-e-imprese-di-investimento/.

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