Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
1. Definizione e classificazione dei green bond
I green bond (o obbligazioni verdi) sono titoli di debito emessi da imprese, banche, Stati e organismi sovranazionali per raccogliere risorse da destinare al finanziamento di progetti ecosostenibili e legati al clima[1].
Più precisamente, secondo l’International Capital Market Association (IMCA), i green bond sono “qualsiasi tipo di strumento obbligazionario i cui proventi vengono impiegati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi e/o preesistenti progetti ambientali e che, in ogni caso, sono allineati con i quattro principali componenti dei Green Bond Principles, GBP”.
Le quattro componenti fondamentali dei GBP sono:
- l’utilizzo dei proventi (use of proceeds);
- il processo di valutazione e selezione del progetto (process for project evaluation and selection);
- la gestione dei proventi (management of proceeds);
- l’attività di reporting (reporting).
I proventi derivanti dall’emissione di obbligazioni verdi devono essere utilizzati per finanziare o rifinanziare progetti che generano benefici a livello ambientale. Inoltre, i progetti green devono essere adeguatamente descritti nel prospetto informativo di emissione.
L’emittente deve comunicare in modo chiaro e trasparente agli investitori gli obiettivi di sostenibilità ambientale (energia rinnovabile, efficienza energetica, prevenzione e controllo dell’inquinamento, trasporto pulito, ecc.), i processi con cui si determina la compatibilità dei progetti scelti con i criteri ambientali, nonché i requisiti di eleggibilità relativi a tali progetti, inclusi, ove possibile, i criteri di classificazione o qualsiasi altro processo che venga applicato per identificare e gestire potenziali rischi che possano avere impatti ambientali e/o sociali correlati a tali progetti.
I proventi derivanti dall’emissione di green bond dovrebbero essere registrati e tracciati in un sistema informativo controllato dall’emittente, oltre che documentati dall’emittente stesso in un processo interno formale connesso alle operazioni finanziarie e di investimento in progetti ambientali.
Gli emittenti sono tenuti ad elaborare e mantenere aggiornate le informazioni riguardanti l’uso dei proventi quantomeno una volta all’anno; all’interno del report devono essere elencati i progetti ai quali sono affluiti i proventi derivanti dai green bond, nonché una breve descrizione dei progetti, degli importi ad essi assegnati e il loro impatto atteso.
I GBP non hanno natura vincolante. Il mancato adeguamento alle indicazioni dell’IMCA può comportare, tuttavia, un serio danno all’immagine dell’emittente.
L’IMCA ha individuato quattro tipologie di green bond, ciascuna delle quali deve essere allineata con i GBP:
- il green bond con utilizzo dei proventi di tipo standard (standard green use of proceed bond): è un titolo obbligazionario che consente al sottoscrittore di agire nei confronti dell’emittente nel caso in cui questi non sia in grado di restituire il capitale investito (c.d. “recourse-to-the-issuer”). I principali emittenti di tali strumenti sono le istituzioni sovranazionali e le banche di grandi dimensioni;
- il green bond sui ricavi (green revenue bond): è un titolo di debito il cui rimborso è garantito dai flussi di cassa ottenibili dai progetti green finanziati (c.d. “non recourse-to-the-issuer”). I principali emittenti di questi titoli sono lo Stato e gli enti pubblici locali;
- il green bond di progetto (green project bond): è un titolo emesso per uno o più progetti green per i quali l’investitore è esposto direttamente ai rischi del progetto e possono prevedere o meno la clausola di recourse-to-the-issuer;
- il green bond cartolarizzato (green securitised bond): è un titolo a garanzia di uno o più progetti green (covered bonds, ABS, MBS e altri titoli similari), i cui flussi di cassa provenienti dalle attività sottostanti cartolarizzate costituiscono la principale fonte di rimborso.
I GBP raccomandano inoltre agli emittenti di avvalersi di uno o più revisori esterni indipendenti per confermare l’allineamento dei green bonds alle linee guida, nonché per verificare che i fondi raccolti siano effettivamente utilizzati durante la vita del progetto per gli scopi previsti inizialmente (c.d. second opinion).
2. Il mercato globale dei green bonds
I green bond sono strumenti utili sia per gli investitori sia per gli emittenti. Con l’acquisto di tali titoli, gli investitori ricevono una remunerazione del capitale investito, finanziano esclusivamente iniziative e/o progetti che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, diversificano il rischio di portafoglio. Le imprese, le banche, gli Stati e gli organismi sovranazionali emettono obbligazioni verdi per attrarre nuovi investitori, ridurre il costo dei finanziamenti, accrescere la propria reputazione a livello internazionale.
Le caratteristiche finanziarie dei green bonds in termini di struttura, rischio e rendimenti[2] non sono dissimili da quelle delle obbligazioni convenzionali (c.d. brown bond). L’unico elemento distintivo è l’obbligo di utilizzare i proventi raccolti per finanziare attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
Tra il 2014 e il 2022 il mercato dei green bonds su scala globale ha registrato una crescita esponenziale, ascrivibile al concorso di tre fattori: l’ingresso nel mercato di operatori dei paesi emergenti (Cina e India), la crescente attenzione delle istituzioni sovranazionali al tema della sostenibilità ambientale, la sottoscrizione dell’Accordo di Parigi sul clima nel 2015[3]. Le emissioni di obbligazioni verdi sono infatti aumentate, nel periodo considerato, da 36,7 a 487,1 miliardi di dollari (con un picco di 582,4 miliardi nel 2021), rappresentando più della metà del mercato del debito sostenibile. I green bonds rappresentano, tuttavia, un mercato ancora marginale rispetto a quello obbligazionario globale, ma le prospettive di sviluppo appaiono interessanti.
Nel 2007, con una banca italiana (Unicredit) fra le capofila, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha emesso la sua prima obbligazione verde (il Climate Awareness Bond) per finanziare progetti di energia rinnovabile, seguita dopo un anno dalla Banca Mondiale che, da allora, ha raccolto oltre 13 miliardi dollari attraverso quasi 150 obbligazioni verdi in 20 valute per investitori istituzionali e retail in tutto il mondo.
Nel 2015 la Banca Popolare Cinese ha pubblicato le proprie linee guida in materia di obbligazioni verdi per stimolarne l’emissione ed oggi il Paese di mezzo è il secondo più grande mercato al mondo, dopo gli Stati Uniti.
In ambito europeo, il primo paese a emettere obbligazioni verdi sovrane è stata la Polonia nel dicembre 2016, per un controvalore di 250 milioni di euro da destinare al finanziamento della riforestazione e la cura dei parchi nazionali. In una fase successiva hanno emesso titoli di Stato green Irlanda, Belgio e Olanda. Più recentemente, la Spagna ha emesso un’obbligazione ventennale da 5 miliardi di euro per promuovere il trasporto pulito, la Francia ha collocato sul mercato un green bond ventennale da 1,75 miliardi di euro per sviluppare la linea metropolitana di Parigi e la Germania ha emesso obbligazioni verdi per 5 miliardi di euro, con scadenza a 5 anni, per finanziare progetti ecosostenibili.
Il mercato italiano dei green bonds, sia pure in costante crescita, registra ancora un certo ritardo in termini dimensionali nel confronto con i principali paesi europei[4]. Secondo i dati del Climate Bonds Initiative, nel nostro Paese sono stati emesse obbligazioni verdi per 18,8 miliardi di dollari nel 2021, a fronte dei 124 miliardi della Francia e dei 93 della Germania. Nel marzo 2021 lo Stato italiano ha emesso il suo primo BTP green, per un totale di 13,2 miliardi di euro, i cui proventi sono destinati al finanziamento di spese con impatto ambientale positivo e finalizzate a supportare la transizione ecologica del Paese.
Nel complesso, secondo i dati diffusi dalla Commissione europea, la percentuale del volume mondiale di titoli della specie emessi dall’UE ha raggiunto il 21 per cento nel 2021 e le obbligazioni verdi rappresentano circa il 3-3,5 per cento dell’emissione totale di obbligazioni.
3. La regolamentazione dei green bond nell’UE
Il mercato dei green bonds si è basato sinora su standard prodotti da iniziative private, come i GBP promossi dall’IMCA, standard che, ad avviso del Technical Expert Group (TEG), istituito dalla Commissione europea per assisterla nell’attuazione del Piano d’azione sulla finanza sostenibile[5], per quanto utili, si sono rivelati insufficienti.
Secondo il rapporto del TEG[6], il mercato dei green bonds è caratterizzato attualmente da un’offerta insufficiente, a causa soprattutto dell’elevatezza dei costi legati alla certificazione e dei limitati benefici in termini di prezzo per gli emittenti. Il gruppo di esperti ha proposto quindi di introdurre uno standard ufficiale europeo per le obbligazioni verdi a cui qualunque emittente può aderire su base volontaria, dando un sostanziale contributo alla trasparenza del mercato e alla comparabilità dei prodotti.
Dando seguito al lavoro del TEG, nel luglio 2021 la Commissione europea ha presentato, nell’ambito delle iniziative volte al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali posti dall’Accordo di Parigi e dal Green Deal Europeo[7], una proposta di regolamento per l’introduzione di un quadro legislativo europeo in materia di obbligazioni verdi.
L’iter approvativo di tale proposta si è concluso lo scorso 22 novembre 2023 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e le obbligazioni legate alla sostenibilità . La nuova disciplina europea sarà operativa dal 21 dicembre 2024.
Il Regolamento in commento: stabilisce norme uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino avvalersi della denominazione “obbligazione verde europea” (european green bond, EUGB) per la commercializzazione dei loro titoli, superando così la frammentazione normativa degli Stati membri legata ai titoli ecosostenibili; prevede modelli di informativa volontaria pre e post emissione per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità ; introduce un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i revisori esterni affidando ad un’unica autorità i relativi poteri; attribuisce alle autorità competenti nazionali il compito di vigilare sugli emittenti di obbligazioni verdi europee.
Il Regolamento EUGB si compone di 72 articoli compendiati in 7 Titoli. Nel prosieguo del lavoro ci si soffermerà ad illustrare solo quelli più significativi.
Dopo aver esplicitato all’art. 1 l’oggetto (stabilire prescrizioni uniformi per gli emittenti di EUGB, istituire un sistema di registrazione dei revisori esterni di EUGB e prevedere modelli di informativa volontaria per le EUGB), il Regolamento contiene, all’art. 2, una serie di definizioni, tra cui rilevano in particolare le seguenti:
- “criteri di tassonomia”: i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/852;
- “obbligazione commercializzata come ecosostenibile”: un’obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell’obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale;
- “obbligazione legata alla sostenibilità ”: un’obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell’emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale.
Negli articoli 3-19 sono disciplinati i requisiti necessari per avvalersi della denominazione “EUGB”. In particolare, si stabilisce che i proventi delle EUGB devono essere utilizzati, conformemente ai criteri di tassonomia previsti dal Regolamento 2020/852, per finanziare attività economiche che abbiano un impatto positivo duraturo sull’ambiente (articolo 4). Tale impatto positivo duraturo può essere ottenuto utilizzando i proventi delle obbligazioni “green” in diversi modi, tra cui quello per finanziare immobilizzazioni materiali o immateriali, a condizione che dette immobilizzazioni riguardino attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia.
Si stabilisce che almeno l’85 per cento dei fondi raccolti dalle obbligazioni verdi dovrà essere investito in attività economiche allineate alla tassonomia per le attività “sostenibili” e, fino a quando il sistema di classificazione europeo non sarà pienamente operativo, il restante 15 per cento potrà essere assegnato ad altre attività economiche, a condizione che l’emittente rispetti i requisiti di informazione sulla destinazione dell’investimento (articolo 5).
Gli articoli 10-15 contengono norme sugli obblighi di trasparenza e revisione esterna per le EUGB. In particolare, viene previsto che gli emittenti: i) compilino, prima dell’emissione, una scheda informativa (factsheet), previamente sottoposta a revisione, che dovrà descrivere, tra le altre cose, le modalità di utilizzo dei proventi dell’emissione di EUGB e le attività finanziate (articolo 10). La scheda dovrà essere redatta conformemente all’allegato I del Regolamento EUGB e pubblicata sul sito web dell’emittente; ii) redigano, su base annua, una relazione sull’allocazione dei proventi, secondo il modello di cui all’allegato II del Regolamento EUGB, nella quale andranno specificati i motivi di eventuali ritardi negli investimenti “green” pianificati (articolo 11); iii) ottengano una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull’allocazione dei proventi redatta dopo l’allocazione integrale dei proventi delle EUGB (articolo 11, paragrafo 4); iv) redigano una relazione sull’impatto ambientale generato dall’uso dei proventi delle obbligazioni, secondo il modello di cui all’allegato III del Regolamento EuGB, la quale può essere sottoposta a revisione esterna (articolo 12). La relazione, da pubblicare almeno una volta durante la vita delle obbligazioni e dopo l’allocazione integrale dei proventi, dovrebbe chiarire le metriche, le metodologie e le ipotesi utilizzate per valutare l’impatto ambientale (cfr. anche Considerando n. 26).
Gli emittenti sono altresì tenuti: i) a pubblicare sul loro sito web e rendere disponibile gratuitamente la scheda informativa sulle EUGB, la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa, un collegamento al sito web in cui consultare, ove pubblicato, un prospetto per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (Regolamento (UE) 2017/1129), le relazioni sull’allocazione dei proventi, le revisioni post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi e la relazione sull’impatto delle EUGB; e ii) a notificare all’ESMA l’avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione (articolo 15).
Per evitare episodi di greenwashing[8], il Regolamento EUGB prevede, agli articoli 20 e 21, alcune prescrizioni in materia di informativa volontaria al pubblico per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità che dovrebbero contenere informazioni sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni ad attività allineate alla tassonomia. La Commissione europea pubblicherà , entro il 21 dicembre 2024, orientamenti che definiscono modelli per l’informativa volontaria per gli emittenti di obbligazioni della specie.
Gli articoli 22-43 disciplinano i requisiti e le attività dei revisori esterni. Per poter intraprendere l’attività , i revisori devono essere registrati presso l’ESMA (articolo 22). L’iscrizione è subordinata al soddisfacimento di una serie di requisiti, tra cui il possesso, da parte dell’alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione, di “sufficiente buona reputazione”, di sufficienti competenze e qualifiche professionali e di esperienza in specifiche attività come la garanzia e il controllo della qualità (articolo 23).
Viene introdotto l’obbligo, per i revisori esterni, di notificare all’ESMA eventuali modifiche sostanziali alle informazioni fornite nella domanda di registrazione, prima che tali modifiche vengano attuate (articolo 24).
Si richiede ai revisori esterni di impiegare sistemi, risorse e procedure adeguati, nonché di monitorare e valutare l’affidabilità e l’efficacia dei meccanismi e dei dispositivi di controllo interno con cadenza almeno annuale e adottare misure appropriate per eliminare eventuali carenze (art. 26).
Si dispone che l’alta dirigenza e i membri del consiglio d’amministrazione del revisore esterno assicurino una gestione sana e prudente del revisore, l’indipendenza delle attività di valutazione, l’adeguata individuazione ed eliminazione o gestione di eventuali conflitti d’interesse (effettivi o potenziali), nonché la loro divulgazione in modo trasparente, e il costante rispetto da parte del revisore delle disposizioni regolamentari (articolo 27).
I revisori esterni sono chiamati inoltre: i) ad assicurare che i loro analisti e dipendenti, nonché qualsiasi soggetto direttamente coinvolto nelle attività di valutazione, dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie all’espletamento dei loro compiti (articolo 28); ii) ad istituire e mantenere una funzione permanente, indipendente ed efficace di controllo della conformità per le attività svolte, con il compito di riferire i propri risultati a un organo di sorveglianza o a un organo di amministrazione del revisore esterno (articolo 29); iii) a definire politiche e procedure interne di due diligence, tali da assicurare che gli interessi aziendali non compromettano l’indipendenza o l’accuratezza delle attività di valutazione, nonché procedure amministrative e contabili affidabili, solidi dispositivi di controllo interno e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni; e iv) ad attuare misure destinate ad assicurare che le revisioni pre e post emissione di EUGB si basino su un’analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e rilevanti (articolo 31).
Sono regolate le ipotesi di possibili errori nelle metodologie di valutazione o nella loro applicazione (articolo 32) e di esternalizzazione delle sole attività di valutazione a prestatori di servizi terzi, dandone notizia all’ESMA. Rimane ferma, comunque, la responsabilità dei revisori esterni per le attività esternalizzate (articolo 33).
E’ sancito l’obbligo di conservazione quinquennale della documentazione relativa all’attività svolta (articolo 34) e di gestione dei conflitti di interesse (effettivi o potenziali) riguardanti, tra gli altri, gli azionisti e dipendenti del revisore nonché gli azionisti che detengono almeno il 10 per cento dei capitali o dei diritti di voto dei revisori esterni o di una società che è in grado di esercitare un controllo o un’influenza dominante sui revisori (articolo 35).
Si vieta ai revisori esterni di fare riferimento, nelle loro revisioni, all’ESMA o ad altra autorità competente in maniera tale da indicare o suggerire che tali organi avallino o approvino tale revisione o qualsiasi altra attività di valutazione (articolo 37). Si impone inoltre ai revisori di pubblicare e rendere disponibili sui loro siti web, gratuitamente, le revisioni pre e post emissione e le revisioni delle relazioni sull’impatto da loro emesse (articolo 38).
Si consente ai revisori esterni dei paesi terzi di prestare i propri servizi, purché iscritti nell’apposito registro tenuto dall’ESMA. L’iscrizione ha luogo soltanto se sono soddisfatte alcune condizioni, tra le quali l’intervenuta sottoscrizione di accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità competenti di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente (articoli 39). L’ESMA è altresì competente a revocare la registrazione, qualora abbia fondati motivi per ritenere che il revisore esterno del paese terzo: i) agisce in modo tale da mettere in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati; o ii) ha commesso una grave violazione delle disposizioni di legge e regolamentari (articolo 41).
Gli articoli 44-67 regolano il sistema di vigilanza cui sono sottoposti gli emittenti di EUGB e i revisori esterni da parte, rispettivamente, delle autorità competenti e dell’ESMA. La vigilanza viene esercitata:
- a livello nazionale, dalle autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato[9]. Nell’esercizio dei loro compiti le autorità competenti dispongono, in conformità del diritto nazionale, oltre che di poteri di vigilanza e di indagine (articolo 45)[10], anche di poteri sanzionatori sotto forma di misure cautelari (articolo 48)[11] e di sanzioni amministrative e altre misure amministrative (articolo 49). Le decisioni adottate a fronte di riscontrate violazioni regolamentari, oltre ad essere adeguatamente motivate e impugnabili (articolo 51), devono essere pubblicate dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che il soggetto responsabile è stato all’uopo informato[12] (articolo 52), e segnalate all’ESMA la quale, a sua volta, ne dà notizia nella relazione annuale (articolo 53); e
- a livello europeo, dall’ESMA, la quale dispone di poteri di richiesta di informazioni (articolo 54), di indagine generale (articolo 55)[13] e di ispezioni in loco (articolo 56). Può altresì adottare misure di vigilanza (articolo 59)[14], imporre sanzioni pecuniarie (articolo 60) e infliggere penalità di mora (articolo 61), con l’obbligo di informarne il pubblico (articolo 62). In aggiunta, l’ESMA ha il potere di nominare, al proprio interno, un funzionario indipendente incaricato di indagare su presunte violazioni compiute dal revisore esterno (articolo 63). Avverso le decisioni con le quali l’autorità europea infligge sanzioni pecuniarie è consentito al trasgressore di proporre ricorso presso la Corte di giustizia dell’UE (articolo 65).
Riferimenti bibliografici
Baglioni A., Le politiche europee per una finanza sostenibile, in Osservatorio monetario, n. 1/2020
Bongini A., Lippi A., e Nieri L., Il mercato dei green bonds, in Osservatorio Monetario, n. 1/2020
Cavaliere S., La prospettiva dei green bonds per la finanza sostenibile, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 1/2020
Del Giudice A., Il mercato dei green bond e dei fondi ESG: volumi e performance, in Osservatorio Monetario, n. 1/2022
Romani A., Green bonds: meriti e sfide di un prodotto in rapida diffusione, in Bancaria, n. 2/2016.
[1] I green bonds rientrano nell’ampia categoria dei titoli obbligazionari creati per sovvenire iniziative ambientali e sociali, di cui fanno pure parte i social bonds, i sustainability bonds e i sustainability-linked bonds. I social bonds sono finalizzati a sostenere iniziative di elevato interesse sociale, come i progetti volti alla riduzione della povertà . I sustainability bonds sono diretti a finanziare o rifinanziare una combinazione di progetti green e di progetti sociali. I sustainability-linked bonds sono obbligazioni emesse per raccogliere risorse finanziarie da destinare a scopi sociali generici.
[2] Diversi studi empirici hanno evidenziato l’esistenza di un “greenium” o “premio verde”, che scaturisce dalla differenza tra il rendimento di un green bond e un’obbligazione convenzionale con caratteristiche simili. Il greenium implica che il sottoscrittore di un green bond è disposto ad accettare un rendimento minore rispetto a quello che otterrebbe dall’investimento in una obbligazione convenzionale. Tale differenziale si è ridotto negli ultimi due anni, attestandosi nel 2022 a un livello compreso tra 1 e 2 punti base rispetto ai 9 punti base osservati nel 2020.
[3] L’Accordo, siglato da oltre 170 paesi, fissa un obiettivo a lungo termine volto a limitare l’aumento della temperatura al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali con l’intento di contenerlo entro 1,5° C.
[4] La prima obbligazione verde italiana è stata emessa nel 2014 dalla multiutility emiliana Hera (un decennale da 500 milioni di euro), seguita da Enel, Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato e Cassa Depositi e Prestiti.
[5]Nell’action plan, pubblicato nel marzo 2018, la Commissione europea delinea la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Gli obiettivi della strategia comunitaria sono tre: i) riorientare i flussi di capitali privati verso investimenti sostenibili; ii) promuovere la trasparenza delle attività economico-finanziarie, in relazione alle criticità ambientali; iii) gestire i rischi finanziari (fisici e di transizione) legati ai cambiamenti climatici. Per orientare il mercato dei capitali verso un modello di sviluppo sostenibile, il Piano individua una serie di azioni da intraprendere, come l’introduzione di una tassonomia per le attività economiche sostenibili, di uno standard per i green bonds e di nuovi obblighi di trasparenza e informativi per gli investitori da parte degli intermediari e dei consulenti finanziari.
[6] Report on EU Green Bond Standard, Giugno 2019.
[7] E’ una strategia adottata nel dicembre 2019 dalla Commissione europea per rendere più sostenibili e meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei.
[8][8] Secondo la definizione, semplificata, elaborata dalle tre autorità che vigilano sul sistema finanziario europeo (EBA, ESMA ed EIOPA), il greenwashing è “dire o fare cose che non riflettono in modo chiaro e corretto il profilo di sostenibilità di un ente, un prodotto finanziario o un servizio”. Più concretamente, il greenwashing è una strategia di marketing adottata dalle imprese che comunicano un impegno o un attaccamento alle politiche ambientali che in realtà non esiste. In Italia, il greenwashing viene considerato pubblicità ingannevole ed è controllato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
[9] Il Regolamento in questione è stato recepito nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 17/2021, che ha individuato come autorità competenti la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni.
[10] Tali poteri possono essere esercitati con una qualsiasi delle seguenti modalità : direttamente; in collaborazione con altre autorità ; sotto la propria responsabilità mediante delega ad altra autorità ; rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
[11] Qualora un’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia motivi chiari e dimostrabili per ritenere che l’emittente abbia commesso irregolarità oppure abbia violato disposizioni regolamentari, comunica tali circostanze all’autorità competente dello Stato membro d’origine. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente del paese d’origine, l’emittente continui a violare il regolamento, l’autorità competente del paese ospitante, dopo aver informato l’autorità del paese d’origine e l’ESMA, adotta le più opportune misure per proteggere gli investitori, dandone notizia tempestivamente alla Commissione e all’ESMA.
[12] Tale obbligo non trova applicazione nei confronti delle decisioni che impongono misure di natura investigativa (articolo 52, paragrafo 1).
[13] Tali indagini consistono nel potere di esaminare documenti e qualsiasi altro materiale o convocare e organizzare audizioni di persone fisiche o giuridiche.
[14] Tali misure possono consistere, ad esempio, nella revoca della registrazione di un revisore esterno o nel divieto temporaneo di esercitare l’attività di revisione.
Antonio Pezzuto, “Green bonds: struttura, mercato e nuove regole europee”, Magistra Banca e Finanza, 29 febbraio 2024, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/green-bonds-struttura-mercato-e-nuove-regole-europee/.
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