Corte d’Appello Aquila, sez. fallimentare, n. 2100 del 12 novembre 2018
MASSIMA:
La valutazione dell’insolvenza di imprese in esercizio non può basarsi su criteri esclusivamente o prevalentemente patrimoniali, giacché tale insolvenza, intesa come situazione d’incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, non si identifica in modo necessario ed automatico (salvo il caso delle imprese in liquidazione, che nella specie non ricorre) con il mero raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa: sia perché anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo è possibile che l’imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l’eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria; sia perché, all’opposto, ove l’eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell’impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell’insolvenza ben può ugualmente essere riscontrato (si veda, per tutte, Cass. 27/2/2008, n. 5215). Inoltre, se è corretto valutare, ai fini dell’accertamento dell’insolvenza di un imprenditore la cui attività sia ancora in corso, non solo la situazione esistente al momento della decisione, ma anche il prevedibile sviluppo di quella situazione, occorre, tuttavia, in primo luogo, che simile valutazione prognostica prenda in considerazione non isolati aspetti dell’attività imprenditoriale, ma tutti gli elementi (ed in particolare, accanto ai fattori generatori di liquidità connessi al ciclo produttivo, la capacità di produzione di reddito ed il mantenimento del credito) utili a verificare la complessiva attitudine dell’imprenditore a disporre patrimonialmente, economicamente e finanziariamente dei mezzi e della liquidità necessari per fare fronte al regolare adempimento delle proprie obbligazioni e, sostanzialmente, a sopportare i costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale (si veda, ad esempio, Cass. 27/2/2001, n. 2830). In secondo luogo, il giudizio prognostico deve necessariamente basarsi su dati oggettivi (e non su semplici speranze) ed essere limitato al breve termine, risolvendosi altrimenti (ove cioè si pretendesse di compiere valutazioni proiettate su tempi lunghi e non basate su una pianificazione già in atto) in un giudizio aleatorio. Va, altresì, rilevato che la valutazione suddetta va compiuta in modo oggettivo, indipendentemente, cioè, da un esame delle cause della eventuale insolvenza e della loro imputabilità all’imprenditore (Cass., S.U., 13/3/2001, n. 115; Cass. 13/8/2004, n. 15769; 7/6/2012, n. 9253; 24/9/2013, n. 21802).
Studio Legale Tidona, “Notizie dalla Corte – I criteri con cui si deve valutare l’insolvenza di una impresa”, Magistra Banca e Finanza, 9 dicembre 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/i-criteri-con-cui-si-deve-valutare-linsolvenza-di-una-impresa/.
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