Di Maura Castiglioni, Avvocato
Il Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 sulla liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e le principali differenze tra le diverse tipologie di obbligazioni e azioni bancarie e societarie.
Il recente Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.) ha disciplinato l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
Tale procedura liquidatoria ha fatto ricadere il costo della crisi aziendale in primo luogo sugli azionisti e sui detentori di obbligazioni subordinate delle due banche, i cui diritti potranno essere soddisfatti solo nell’eventualità in cui lo Stato recuperi quanto versato a supporto dell’intervento e siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori.
Tale accadimento, che potrebbe essere purtroppo frequente nel futuro, rende utile un approfondimento delle diverse tipologie di obbligazioni, con analisi delle obbligazioni subordinate ed anche dei limitati strumenti di tutela di tale tipologia di obbligazionisti, in particolar modo in relazione alle procedure liquidatorie delle due banche di cui sopra.
Il Decreto Legge n. 99/2017 prevede difatti alcune residue forme di ristoro – di cui si scriverà a seguire – per gli investitori al dettaglio che abbiano sottoscritto obbligazioni subordinate emesse da Veneto Banca S.p.A. e da Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Le obbligazioni sono titoli di credito in forza dei quali l’acquirente versa una somma di denaro al soggetto emittente il titolo – solitamente lo Stato, una società oppure una banca -, che lo utilizza per finanziarsi e con impegno a restituirlo ad una data scadenza futura e verso il corrispettivo di un interesse.
La scadenza dell’obbligazione rappresenta pertanto il momento in cui l’emittente è tenuto a restituire il denaro ottenuto in prestito, mentre il tasso di interesse promesso rappresenta la remunerazione garantita all’investitore per avere prestato il proprio denaro al soggetto emittente.
Il rendimento dell’obbligazione è invece rappresentato dal tasso di interesse suddetto e dal guadagno che si ottiene se l’obbligazione è acquistata ad un prezzo inferiore rispetto a quello al quale è rimborsata.
L’emissione delle obbligazioni da parte di società è deliberata ai sensi dell’art. 2410 c.c. dagli amministratori e deve risultare da verbale redatto da notaio.
I principali rischi relativi alle obbligazioni sono il rischio di credito, il rischio di liquidità ed il rischio di interesse.
Il rischio di credito è connesso alla possibilità che l’emittente sia inadempiente, in tutto o in parte, nel pagamento degli interessi e del capitale.
Il rischio di liquidità è relativo alla eventuale difficoltà per l’investitore di vendere rapidamente e senza subire perdite le proprie obbligazioni prima della scadenza.
Il rischio di interesse riguarda infine la possibilità di variazione del prezzo del titolo obbligazionario a seguito della variazione dei tassi di interesse.
Esiste, per ultimo, anche il rischio di cambio, che è relativo ad obbligazioni in valuta diversa da quella dell’investitore, legato alla variabilità del rapporto di cambio tra le valute.
Esistono differenti tipologie di obbligazioni.
In base al tasso di interesse promesso si distinguono le obbligazioni a tasso fisso e le obbligazioni a tasso variabile.
Le obbligazioni a tasso fisso attribuiscono all’investitore un rendimento a tasso costante per tutta la durata del prestito.
Le obbligazioni a tasso variabile conferiscono all’investitore un rendimento variabile per la durata del prestito, che può essere predeterminato, quando l’ammontare degli interessi è stabilito a priori; oppure indicizzato, qualora il calcolo degli interessi avvenga in forza di un determinato parametro di riferimento.
Vi sono poi le obbligazioni strutturate, che sono costituite da una obbligazione, che assicura il rimborso del valore nominale del titolo, e da un contratto derivato, da cui dipende invece il rendimento del titolo.
Le obbligazioni callable attribuiscono invece all’emittente la facoltà di rimborsare l’obbligazione anticipatamente (e comunque a partire da una determinata data prefissata) rispetto alla data di scadenza del titolo.
Le obbligazioni estere, infine, sono quelle in cui lo Stato nel quale sono emesse e lo Stato nel quale sono vendute sono differenti.
La principale distinzione è tra le obbligazioni ordinarie e le obbligazioni subordinate.
Le obbligazioni ordinarie (obbligazioni senior) sono titoli il cui rimborso, in caso di liquidazione o fallimento dell’emittente, avviene in maniera prioritaria rispetto agli altri obbligazionisti subordinati o agli azionisti.
Gli obbligazionisti ordinari di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. avranno pertanto diritto ad essere soddisfatti in via prioritaria nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, rispetto agli altri obbligazionisti subordinati o agli azionisti.
Questo non comporta comunque il diritto ad un rimborso integrale.
Nel caso di liquidazione o fallimento, se l’attivo risultasse insufficiente a coprire il rimborso integrale, gli obbligazionisti senior avrebbero diritto soltanto ad un soddisfacimento parziale del proprio credito.
Un particolare cenno meritano le obbligazioni subordinate, soprattutto in seguito al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Le obbligazioni subordinate sono titoli in cui il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell’emittente (fallimento o dissesto), sono subordinati alla soddisfazione degli altri creditori.
L’art. 2411 c.c. stabilisce che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società .
Rispetto alle obbligazioni ordinarie, le obbligazioni subordinate pertanto espongono gli investitori ad un grado di rischio molto più elevato, simile a quello di chi acquista un’azione, perché il soddisfacimento dei loro crediti è subordinato a quello degli altri creditori.
A causa dell’elevato rischio di credito le obbligazioni subordinate solitamente dovrebbero avere un rendimento maggiore rispetto a quelle ordinarie.
Le obbligazioni subordinate non sono tutte uguali, ma si distinguono in base ai diversi livelli di subordinazione, ai quali corrispondono diversi livelli di rischio.
Di seguito vengono sinteticamente descritte le principali tipologie di obbligazioni subordinate emesse dalle banche.
Obbligazioni subordinate Lower Tier 2: si tratta della tipologia più comune tra le obbligazioni subordinate. Hanno scadenza compresa fra 5 e 10 anni. Possono essere a scadenza fissa o prevedere una clausola di rimborso anticipato. Differiscono da un’obbligazione ordinaria solo perché quest’ultima gode di priorità in caso di liquidazione dell’emittente. Gli interessi vengono sempre corrisposti alla data prevista e sono sospesi solo in caso di insolvenza dell’emittente.
Obbligazioni subordinate Tier 3: sono classificabili allo stesso livello di subordinazione delle obbligazioni Lower Tier 2. Si tratta di un titolo poco comune e con una data di scadenza che, a differenza delle obbligazioni subordinate Lower Tier 2, non eccede mai i 5 anni.
Obbligazioni subordinate Upper Tier 2: sono obbligazioni subordinate più rischiose delle precedenti perché oltre a subordinare il rimborso del capitale al ristoro degli altri creditori, prevedono anche la possibilità per l’emittente di sospendere il pagamento degli interessi in caso di profitti insufficienti o in caso di sospensione dei pagamenti di dividendi sulle azioni ordinarie. In ogni caso gli interessi non corrisposti vengono cumulati e corrisposti quando cessano le condizioni che hanno determinato la sospensione del pagamento.
Obbligazioni subordinate Tier 1: non hanno scadenza, anche se l’emittente ha la facoltà di rimborso anticipato dopo un certo periodo di tempo dall’emissione (10 anni). Sono più rischiose delle precedenti categorie perché l’emittente può annullare il pagamento degli interessi e non solo sospenderlo, come nel caso delle obbligazioni subordinate Upper Tier 2. Infine qualora si verifichino perdite che compromettano la solidità patrimoniale dell’emittente, il capitale da rimborsare viene decurtato, pro-quota, di queste perdite. Gli obbligazionisti si assumono pertanto il rischio delle perdite dell’emittente.
A seguito dei dissesti che hanno colpito alcune banche italiane – da ultime, Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. – e delle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano per i possessori di obbligazioni subordinate, l’investimento in questi strumenti deve essere valutato in modo ancora più analitico e oculato, considerando con marcata attenzione la propensione al rischio dell’investitore.
Con il Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017. che ha posto in liquidazione coatta amministrativa Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A., i diritti dei titolari di obbligazioni subordinate sono stati mantenuti nella liquidazione e potranno essere soddisfatti solo nell’eventualità in cui lo Stato recuperi integralmente quanto versato a supporto dell’intervento e siano stati soddisfatti gli altri creditori.
La procedura ha previsto tuttavia delle tutele residue per gli investitori al dettaglio che abbiano sottoscritto obbligazioni subordinate delle due banche, per i quali sono previste alcune forme di ristoro, a certe condizioni.
Il Decreto legge n. 99/2017 prevede difatti la possibilità di un rimborso, a determinate condizioni, per gli investitori al dettaglio (persone fisiche, imprenditori agricoli, coltivatori diretti ed i successori mortis causa) che abbiano sottoscritto o acquistato obbligazioni subordinate entro il 12 giugno 2014 e per il coniuge, il convivente more uxorio ed i parenti entro il secondo grado, che abbiano ottenuto dall’investitore il possesso delle obbligazioni subordinate a seguito di trasferimento per atto tra vivi. [1]
Questi soggetti potranno entro il 30 settembre 2017 presentare istanza al Fondo di solidarietà [2] di cui all’art. 9 [3] del Decreto Legge n. 59/2016 (“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”), convertito nella Legge n. 119/2016, al fine di ottenere il rimborso delle obbligazioni subordinate possedute.
Con l’istanza sarà possibile richiedere l’erogazione diretta di un indennizzo forfettario pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle obbligazioni subordinate, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 inferiore a 35.000 euro.
Il Fondo di Solidarietà , verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per l’accoglimento dell’istanza e l’esaustività della documentazione allegata, determinerà successivamente l’importo dell’indennizzo dovuto, che dovrebbe essere liquidato entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza (così l’art. 9, comma 9 Decreto Legge n. 59/2016, convertito nella Legge n. 119/2016).
Il risarcimento assicurato agli investitori al dettaglio di obbligazioni subordinate emesse da Veneto Banca S.p.A. e da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. non è stato esteso agli azionisti di tali banche, su cui è ricaduto interamente il peso del dissesto degli istituti.
L’azione, a differenza dell’obbligazione, è un titolo che incorpora una quota del capitale della società e l’acquirente diviene al contempo proprietario (socio) di una quota della società , accettando pertanto di assumersi tutti i rischi legati all’esistenza medesima della società .
Con l’acquisto delle azioni si accetta cioè il rischio imprenditoriale dell’eventuale fallimento della società .
Le azioni possono essere ordinarie, privilegiate e di risparmio.
Le azioni ordinarie sono le più diffuse ed attribuiscono all’intestatario il diritto di voto nelle assemblee societarie, il diritto di partecipazione agli utili ed il diritto ad una quota di liquidazione in ipotesi di scioglimento della società .
Le azioni privilegiate garantiscono all’azionista una priorità sulla ripartizione degli utili. Attribuiscono all’azionista diritto di voto solo nell’assemblea straordinaria.
Le azioni di risparmio non attribuiscono al titolare alcun diritto di voto in assemblea, ma comportano dei privilegi economici, tra i quali ad esempio la garanzia all’azionista di un dividendo minimo pari ad almeno il 5% del valore nominale.
L’art. 145 [4] D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanziario) prevede che le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea possano emettere azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio. Le azioni devono contenere inoltre la denominazione di “azioni di risparmio” e l’indicazione dei privilegi che le assistono.
Una categoria intermedia tra obbligazioni ed azioni è rappresentata dalle obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono al titolare il diritto di convertire le obbligazioni medesime in azioni (del soggetto emittente, o anche di altro soggetto), secondo modalità e con un rapporto di cambio prestabiliti.
Il titolare avrà quindi l’opzione di scegliere tra il rimborso in denaro delle proprie obbligazioni, oppure la conversione delle medesime in azioni. Tale ultimo diritto potrà essere esercitato in tempi prestabiliti dall’assemblea straordinaria.
La conversione può essere diretta se ha ad oggetto le azioni della società emittente. È invece indiretta qualora abbia ad oggetto azioni di una società diversa da quella emittente le obbligazioni.
L’emissione delle obbligazioni convertibili in azioni è disciplinata all’art. 2420 bis c.c. [5], il quale in particolare stabilisce che l’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione delle obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione. Inoltre la società emittente deve contestualmente deliberare un aumento del proprio capitale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare anche il rapporto di cambio e le modalità di conversione.
Ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) anche le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili.
Non è infrequente l’emissione da parte delle banche di obbligazioni convertibili in azioni, ove la banca emittente si riservi il diritto di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni mediante la conversione in azioni.
Le obbligazioni convertibili in azioni presentano dei vantaggi rispetto alle azioni, dal momento che la natura obbligazionaria di tale titolo di credito tutela gli investitori in ipotesi di ribasso delle azioni sottostanti al titolo. In ipotesi di rialzo del valore delle azioni, l’obbligazionista potrà conseguire un maggior vantaggio economico esercitando il diritto di conversione.
Inoltre, sino al momento dell’eventuale esercizio di conversione l’obbligazione convertibile è pur sempre un titolo obbligazionario, che se non è subordinato, è soggetto ad una priorità di rimborso rispetto alle azioni ed alle obbligazioni subordinate, in ipotesi di fallimento della società emittente.
In seguito all’esercizio della conversione in azioni, si applica il medesimo trattamento riservato ai titoli azionari, anche in ipotesi di fallimento o dissesto della società emittente.
Si può concludere, per tutto quanto scritto, che in ipotesi di fallimento o dissesto della società emittente, il maggior rischio di non ottenere il soddisfacimento del proprio credito è degli azionisti ed anche degli obbligazionisti subordinati, per i quali ultimi è pur stata prevista una residua tutela – limitata agli investitori al dettaglio ed al ricorrere delle sopra indicate condizioni – dal decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017; questo nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
NOTE:
[1] Art. 6, Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017: “1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa. 2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017”.
[2] Il Fondo di solidarietà è stato originariamente istituito al fine di consentire il rimborso in favore degli investitori al dettaglio di obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.
Art. 1, comma 855 L. n. 208 del 28/12/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016): “E’ istituito il Fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L’accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti”.
[3] Art. 9 Decreto Legge n. 59/2016: “1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo forfettario dell’ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 inferiore a 35.000 euro. 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di: a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; [b) il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto.] 3. L’importo dell’indennizzo forfetario è pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di: a) oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto; b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina. 4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l’interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS. 5. L’importo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato moltiplicando tra loro: a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; b) gli anni e la frazione d’anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; c) il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto. 6. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all’investitore che faccia domanda di presentazione dell’istanza, il pagamento o l’addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma. 7. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell’istanza sono indicati: a) il nome, l’indirizzo e l’elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca in liquidazione presso la quale l’investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità , del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 8. L’investitore allega all’istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; b) i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto; c) attestazione degli ordini eseguiti; [ d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;] e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le banche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all’investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta. 9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l’importo dell’indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data”.
[4] Art. 145, commi 1, 2 e 3 D. Lgs. 58/1998: “1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea possono emettere azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. 2. L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio. 3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall’articolo 2354 del codice civile, la denominazione di “azioni di risparmio” e l’indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell’articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative”.
[5] Art. 2420 bis c.c.: “[I]. L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. [II]. Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2346. [III]. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2444. [IV]. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà , mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione. [V]. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione. [VI]. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione”.
Maura Castiglioni, “I diritti degli azionisti e degli obbligazionisti nel caso di dissesto o procedure di liquidazione di banche e società . Il caso della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza”, Magistra Banca e Finanza, 14 luglio 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/i-diritti-degli-azionisti-e-degli-obbligazionisti-nel-caso-di-dissesto-o-procedure-di-liquidazione-di-banche-e-societa-il-caso-della-liquidazione-coatta-amministrativa-di-veneto-banca-e-banca-popolar/.
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