I Gruppi Societari

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Di Matteo Santini, Avvocato

10 dicembre 2007

Per configurarsi un’ipotesi di gruppo societario è necessario che vi sia un’attività  direzione o coordinamento esercitata da una società  nei confronti di altra o di altre società . L’attività  di direzione si concretizza nel potere di intervenire in modo determinante nelle scelte della controllata, attraverso una posizione di maggioranza all’interno dell’assemblea ordinaria di quest’ultima (si presume l’esistenza di una posizione di controllo, quando la società  holding è astrattamente in grado di nominare l’organo amministrativo della controllata).

L’attività  di controllo si manifesta invece, in un’influenza meno penetrante e decisiva rispetto a quella propria dell’attività  di direzione e che, consente alla società  controllante di esercitare un’influenza dominante all’interno dell’assemblea ordinaria della controllata (pur non disponendo della maggioranza dei voti) o di influenzare le scelte della società  controllata in virtù, ad esempio, di determinati rapporti contrattuali con essa.

Da un punto di vista formale sia la controllante che la controllata, sono entità  giuridicamente autonome sia sul piano organizzativo che patrimoniale.

La costituzione di una nuova società  controllata dalla società  madre, consente a quest’ultima di limitare il rischio imprenditoriale, in quanto la società  madre e la nuova società  controllata risponderanno ciascuna esclusivamente delle proprie obbligazioni e non saranno responsabili reciprocamente in caso di insolvenza. In tal caso l’eventuale fallimento della singola società  non si estenderà  all’altra.

La società  madre che intenda costituire ex novo una società  partecipata / controllata, al fine di evitare l’applicazione della normativa relativa all’unico azionista, dovrà  avere cura affinché nella nuova compagine sia previsto un socio esterno anche se detentore di una quota minima. Anche in caso di partecipazione quasi totalitaria (socio sovrano), non si applica la disciplina dell’unico azionista.

Per quanto concerne la nozione di gruppo societario in senso fiscale, l’art. 43 ter del DPR 602/73 stabilisce che si ritengono controllate le società  le cui quote sono possedute da altre società  per una percentuale superiore al 50 % del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. L’appartenenza al gruppo societario fiscale consentirà  di compensare le obbligazioni fiscali tra le varie società  del gruppo e di effettuare la compensazione ai fini IVA.

Per quanto concerne il funzionamento del gruppo è opportuno rilevare che nonostante il gruppo eserciti un’unica impresa, le varie società  sono da considerarsi come entità  distinte ed indipendenti l’una dall’altra. Mantenendo ciascuna società  all’interno del gruppo la propria autonomia è palese come l’interesse comune del gruppo deve coincidere con l’interesse individuale delle singole società  che fanno parte del gruppo (Cass. Civ. n. 9571/2000). E’ pertanto opportuno evitare ipotesi conflitto di interessi tra le società  appartenenti al gruppo (tipico esempio di conflitto di interessi è rappresentato dalla richiesta da parte degli amministratori della controllante agli amministratori della controllata, di tenere un comportamento o compiere un atto che potenzialmente possa arrecare un danno alla controllata).

Come già  precedentemente accennato lo stato di insolvenza di una della società  del gruppo è del tutto indifferente al patrimonio delle altre società  del gruppo. Solo nel caso di assoggettamento alla procedura dell’amministrazione controllata, è previsto un trattamento unitario per le società  del gruppo; infatti se tale procedura coinvolge l’impresa madre, essa può estendersi anche altre imprese del gruppo, che si trovano in stato di insolvenza, indipendentemente dal fatto che queste ultime possiedano i requisiti di legge per l’ammissione.

Per il finanziamento della nuova compagine societaria potrà  farsi ricorso alle lettere di patronage (di tipo informativo o impegnativo), vale a dire quelle dichiarazioni aventi natura contrattuale, con le quali la società  holding si rivolge ad un istituto di credito (e non solo) al fine di agevolare l’ottenimento di un finanziamento a favore della neo costituta società  controllata.

In materia di finanziamenti tra le due società , intendendosi per tali, mutui, cessioni gratuite del credito, finanziamenti in conto capitale, la legge prevede un’apposita disciplina all’articolo 2497 quinquies del codice civile (che richiama l’articolo 2467 c.c.). Per finanziamenti si intendono quelli che sono stati concessi in un momento in cui, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria delle società  nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il rimborso dei finanziamenti tra società  del gruppo è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se, avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società , deve essere restituito.

Relativamente ai contratti con i dipendenti, le singole società  del gruppo intrattengono rapporti esclusivamente con i dipendenti da queste assunti. Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti non si estendono alla società  holding o viceversa. Pertanto se un soggetto, intrattiene rapporti di lavoro con la holding e con una controllata, i rapporti restano distinti, a meno che il giudici accerti che sono stati adottati degli accorgimenti che in violazione di legge, facciano apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico (Cass. Civ. n. 4418/1997).

Sugli obblighi principali della holding osserviamo che la società  madre ha l’obbligo di indicare nel bilancio i suoi rapporti con la società  controllata (annotazioni nella relazione di gestione, nella nota integrativa, nel conto economico e nello stato patrimoniale).

La società  madre ha altresì l’obbligo di depositare copia integrale dell’ultimo bilancio della controllata nella sede sociale unitamente al bilancio della holding, nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la relativa approvazione e fino a quando il bilancio non venga approvato.

Ricordiamo altresì che l’esistenza di un gruppo, può comportare per la holding l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, a meno che non si tratti di un gruppo di modeste dimensioni. Secondo i parametri dettati dal D.lgs 203/2001 “sono considerati gruppi di modeste dimensioni, quelli che per due esercizi consecutivi non hanno superato almeno due dei seguenti limiti, calcolati come somma dei dati della controllante e delle controllata:
1) totale degli attivi degli stati patrimoniali: 12.500.000,00 euro
2) totale dei ricavi della vendite e delle prestazioni: 25.000.000,00
3) dipendenti impiegati in media nell’esercizio:250 unità ”

Sulla responsabilità  solidale delle holding, rileviamo che il socio ed il creditore sociale della controllata possono agire contro la società  madre solo nel caso in cui non siano stati soddisfatti preventivamente dalla società  controllata. Risponderà  in solido con la holding anche qualunque soggetto che con il suo comportamento abbia preso parte all’evento che ha leso il socio o il terzo. Ad esempio la responsabilità  si estenderà  all’amministratore della holding che con il suo comportamento ha causato direttamente l’evento o che ha violato la norma che impone di vigilare sull’operato degli amministratori della controllata (la responsabilità  può estendersi anche all’organo di controllo, ai soci o anche agli amministratori della controllata).

Il Tribunale di Milano con sentenza del 22.01.2001 ha sancito la responsabilità  degli amministratori della holding che impongono alle società  del gruppo, comportamenti che contrastano con gli interessi delle società  controllate, separatamente considerati, danneggiandone il patrimonio e pregiudicando le ragioni dei creditori (cd abuso di direzione unitaria del gruppo).

Gli amministratori rispondono anche penalmente (reclusione da 6 mesi a tre anni) ai sensi dell’articolo 2634 c.c., se arrecano un danno alla società  con il fine di arrecare un ingiusto profitto alla controllante, salvo che il profitto di quest’ultima sia contemperato dai vantaggi che ottiene la controllata.

La società  controllata ha l’obbligo indicare nel conto economico, nello stato patrimoniale e nella relazione sulla gestione i suoi rapporti con la società  madre.
Come stabilito dall’articolo 2372 comma 4 del codice civile, i membri dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo o i dipendenti della controllata non possono rappresentare i soci della società  madre nelle relative assemblee né possono esprimere il diritto di voto.

Le decisioni adottate dall’organo amministrativo della controllata che dipendono dalla partecipazione ad un gruppo di società  devono essere dettagliatamente motivate ed indicare le ragioni e gli interessi che hanno determinato tale scelta. Gli amministratori della controllata dovranno dare conto di ciò nella relazione di gestione, da allegarsi al bilancio. Attraverso tali indicazioni i soci ed i creditori sociali dovranno essere in grado di effettuare ogni valutazione opportuna per verificare se l’attività  di controllo e direzione della holding è stata effettuata secondo principi e canoni di corretta gestione imprenditoriale o se eventualmente sia stata determinata da motivazione ed interessi configgenti con quelli della controllata.

Gli amministratori della controllata sono tenuti ad indicare negli atti e nella corrispondenza che la società  è sottoposta a direzione da parte di altri soggetti (in pratica che fa parte di un gruppo). Tale indicazione deve anche essere iscritta presso il Registro delle Imprese in un’apposita sezione. (Viene utilizzato a tal fine il riquadro 20 del modello S2 e l’intercalare S). Quando la società  non farà  più parte del gruppo, tale indicazione dovrà  essere cancellata.

Nel caso di omissione da parte degli amministratori circa i suddetti obblighi pubblicitari, essi sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti ha arrecato ai terzi o al socio (si tratta di responsabilità  personale non estensibile alla holding); (sanzione da euro 206,00 ad euro 2.065,00).

L’appartenenza al gruppo societario deve risultare dal bilancio della controllata. Gli amministratori a tal fine devono esporre in una apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle holding e nella relazione sulla gestione, i rapporti intercorsi con la holding e l’effetto che l’attività  della società  madre ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

Ipotesi di cumulo di cariche sociali all’interno di un gruppo di società  o comunque di società  che per una ragione o un’altra sono sottoposte al controllo di una società  madre (la c.d. società  holding).

Astrattamente non è possibile escludere l’ipotesi di concorrenza ex art.2390 c.c. tra la holding e la controllata, visto che, nell’ordinamento vigente, il gruppo ha rilevanza economica ma non giuridica con la conseguente reciproca autonomia delle società  collegate, in quanto non esisterebbero accordi intersocietari diretti a creare un’impresa unica con direzione unitaria e patrimoni diretti a uno scopo comune (Tribunale di Mantova).
E’ comunque vero che se le società  del gruppo, sono collegate da uno stretto rapporto economico tendente a un fine comune, è assai difficile che nella pratica possa presentarsi una situazione di concorrenza. Infatti la direzione economica unitaria a cui sono sottoposte le società  appartenenti al gruppo esclude che all’interno di questo vi possa essere una reale concorrenza.

Tuttavia, la tesi secondo la quale la creazione del gruppo elimina il meccanismo concorrenziale sostituendolo con un meccanismo di tipo gerarchico che impone agli agenti all’interno del gruppo di uniformarsi alle direttive della capogruppo privandoli di autonomia decisionale, è oggetto di molte critiche da parte di quella parte della dottrina, la quale sostiene che la formazione di un unico centro decisionale non esclude la rilevanza concorrenziale dei rapporti intercorrenti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo. A prescindere da astratti ed improbabili casi di concorrenza, può verificarsi che sussista un conflitto di interessi tra società  del gruppo; ciò accade quando vi è la concreta possibilità  che un comportamento richiesto dagli amministratori della controllante agli amministratori della controllata arrechi un danno a questi ultimi. Pertanto qualora l’amministratore della controllante e quello della controllata siano la stessa persona, l’operato di tale soggetto, potrà  ingenerare maggiore sospetto e diffidenza da parte dei soci o dei soggetti che intrattengono rapporti con le società  del gruppo.

Dal momento che viene sanzionato (abuso di posizione unitaria), anche penalmente (art. 2634 c.c.), il comportamento dell’amministratore che arreca danno alla controllata, per arrecare un profitto alla controllante, è ovvio che nel momento in cui l’amministrazione delle due società  è concentrata nella stessa persona, vi è un maggior potere ed una maggiore libertà  da parte del soggetto amministratore, anche in ordine alla possibilità  astratta di compiere operazioni in conflitto di interessi. Le due società  dovrebbero pertanto essere amministrate da soggetti differenti proprio perché non si può escludere a priori che le due entità  perseguano interessi anche solo parzialmente configgenti (si pensi che la Cass. Civ. ha sancito che sussiste l’obbligo di astensione da parte degli amministratori della controllata in riferimento all’esecuzione di delibere ed indirizzi che siano richiesti dagli amministratori della controllante e che possano cagionare un danno alla controllata).


Come citare questo articolo

Matteo Santini, “I Gruppi Societari”, Magistra Banca e Finanza, 10 dicembre 2007, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/i-gruppi-societari/.

Attribuzione della fonte

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