Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
1. Basilea III
In risposta alla crisi finanziaria globale, che aveva fatto emergere diffuse carenze nell’impianto regolamentare (c.d. Basilea II) e nell’azione di vigilanza, tra i quali l’insufficiente dotazione di capitale e l’assenza di regole in materia di liquidità , il Comitato di Basilea ha avviato un ampio processo di riforma che è sfociato nell’emanazione, a dicembre 2010, di nuove regole sull’adeguatezza patrimoniale e sulla liquidità delle banche, allo scopo di rafforzarne la capacità di assorbire le perdite in un’ottica sia di continuità aziendale (going concern) sia di liquidazione (gone concern) e di resistere a shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore bancario all’economia reale. La riforma ha previsto una lunga fase di transizione (grandfathering), che terminerà a fine 2018, per evitare che una immediata applicazione di nuovi e più severi requisiti potesse esercitare un impatto negativo sulla crescita, già debole, delle economie sviluppate.
Le nuove regole hanno una duplice dimensione: microprudenziale, ossia riferita a singole banche, e macroprudenziale, ossia rivolta al sistema finanziario nel suo complesso; nel primo caso, i nuovi standard contribuiscono ad aumentare la solidità dei singoli intermediari in periodi di stress; nel secondo caso, affrontano i rischi sistemici che possono accumularsi nel settore bancario. Entrambi gli approcci di vigilanza sono interconnessi, poiché una maggiore tenuta a livello di singole banche riduce il rischio di shock di portata sistemica[1].
Il nuovo schema di regolamentazione prudenziale, che va sotto il nome di “Basilea III”[2], prevede: i) l’innalzamento della qualità del patrimonio di vigilanza ottenuto tramite la ricomposizione del capitale a favore di azioni ordinarie e riserve di utili (c.d. common equity); ii) la fissazione di più elevati requisiti patrimoniali minimi mediante l’aumento dal 2 al 4,5 per cento del livello minimo del common equity e l’introduzione di un cuscinetto di conservazione del capitale (capital conservation buffer, CCB) del 2,5 per cento, che fa ascendere il requisito totale per il common equity al 7 per cento; iii) l’introduzione di un ulteriore requisito patrimoniale di natura anticiclica, fino al 2,5 per cento delle attività ponderate per il rischio (counter-cyclical buffer); iv) l’introduzione di un indice di leva finanziaria (leverage ratio, LR)[3] per contenere, nelle fasi espansive del ciclo economico, il livello di indebitamento delle banche; v) l’introduzione di due nuovi coefficienti di liquidità (liquidity coverage ratio, LCR e net stable funding ratio, NSFR)[4]finalizzati, rispettivamente, ad aumentare la resilienza delle banche nel breve periodo a potenziali crisi di liquidità e a fronteggiare eventuali squilibri strutturali nella composizione di attività e passività di bilancio lungo un orizzonte temporale di un anno; vi) l’innalzamento degli standard per il processo di controllo prudenziale e l’informativa al pubblico.
Per le banche internazionali di rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Banks, G-SIBs), definite nell’UE Global Systemically Important Institutions, G-SIIs), è stata prevista una dotazione di capitale più levata rispetto agli altri intermediari. Nello specifico, tali istituzioni devono detenere un buffer addizionale di CET 1, compreso fra l’1 e il 3,5 per cento delle attività di rischio ponderate in funzione della loro classe di rilevanza sistemica[5].
In ambito comunitario i contenuti di Basilea III sono stati recepiti in due distinti atti legislativi, entrati in vigore il 1° gennaio 2014: la Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, CRD IV), che riguarda, fra l’altro, le condizioni per l’accesso all’attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali, e il Regolamento UE/575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull’informativa al mercato (Terzo Pilastro).
Con riferimento al Secondo Pilastro, sono state introdotte importanti novità nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) e del processo interno di valutazione della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP). La Direttiva 2013/36 prevede infatti che gli enti creditizi: a) dispongano di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati a coprire il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti (art. 73); e b) siano dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie di adeguata di orizzonti temporali, anche infra-giornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve adeguate (art. 86).
La CRD IV prevede altresì che le Autorità di vigilanza effettuino il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), che consiste nel riesaminare i dispositivi, le strategie e i processi messi in atto dagli enti creditizi e nel valutare i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti, i rischi ai quali l’ente espone il sistema finanziario e i rischi relativi alle prove di stress, avendo presenti la natura, l’ampiezza e la complessità dell’attività dell’ente (art. 97).
Il 9 aprile scorso la Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento che illustra l’insieme degli interventi che intende attuare per recepire alcuni Orientamenti dell’EBA, tra cui quelli relativi all’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP[6]. Il recepimento di tali Orientamenti comporta, di conseguenza, la modifica della normativa di vigilanza sul processo di controllo prudenziale. Pertanto, nel paragrafo 2.1 si terrà debitamente conto delle innovazioni introdotte in materia.
2. Il processo di controllo prudenziale
2.1 I processi ICAAP e ILAAP
Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process, SRP) si articola in due fasi integrate: la prima, rappresentata dall’ICAAP e dall’ILAAP, fa capo alle banche, le quali valutano autonomamente, in termini attuali e prospettici, l’adeguatezza del capitale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità , in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali; la seconda, definita SREP, è di competenza dell’Autorità di vigilanza (BCE per le banche significant e Autorità di vigilanza nazionali per le banche less significant), che, anche attraverso il riesame dell’ICAAP e dell’ILAAP, esprime un giudizio complessivo sulla banca e adotta, se del caso, misure correttive. Il riesame dell’ICAAP e dell’ILAAP si basa sul confronto tra supervisori e soggetti vigilati; ciò consente ai primi di acquisire una conoscenza più approfondita ed esaustiva dei processi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti; ai secondi di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.
Le banche sono chiamate a valutare autonomamente, in termini attuali e prospettici, l’adeguatezza del capitale necessario a coprire tutti i rischi rilevanti. Il calcolo del capitale complessivo richiede una accurata e approfondita valutazione di tutti i rischi, sia di quelli considerati dal Primo Pilastro (rischio di credito, compreso il rischio di controparte, rischio di mercato e rischio operativo), sia di quelli in esso non contemplati (rischio di concentrazione, rischio strategico, rischio di reputazione, ecc.).
Il processo ICAAP si articola in 4 fasi:
- individuazione dei rischi rilevanti, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento;
- misurazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno[7](utilizzo delle metodologie ritenute più appropriate, in relazione alle caratteristiche operative ed organizzative, e conduzione di prove di stress);
- misurazione del capitale interno complessivo[8](sommatoria del capitale interno per la copertura di ciascun rischio analizzato);
- misurazione del capitale complessivo e sua riconciliazione con i fondi propri (spiegare come gli strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri possono essere utilizzati per la copertura del capitale interno complessivo).
A causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze, le banche sono naturalmente esposte al rischio di liquidità , ossia al rischio di non essere in grado di far fronte agli obblighi di pagamento per l’incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk). Tale condizione impone alle banche di approntare un adeguato sistema di governo e gestione di questa particolare tipologia di rischio, che “deve essere integrato in quello complessivo dei rischi ed includere controlli incisivi e coerenti con l’evoluzione del contesto di riferimento”[9].
Poiché la predisposizione di un efficace sistema di governo e gestione del rischio di liquidità assume un ruolo di rilievo per il mantenimento della stabilità non solo della singola banca ma anche del mercato, le banche sono tenute a valutare in piena autonomia l’adeguatezza, sia attuale sia prospettica, delle risorse liquide a fronteggiare gli impegni di pagamento in ogni momento, anche in condizioni avverse.
Il processo di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) richiede alle banche di: i) definire le procedure per l’identificazione e la misurazione del rischio di liquidità secondo modelli basati su diversi approcci[10], in condizioni normali e avverse, gli strumenti di mitigazione del rischio (ammontare delle riserve di liquidità adeguato in relazione alla soglia di tolleranza al rischio prescelto, sistema dei limiti operativi che fissi regole di gestione volte a impedire l’assunzione di posizioni di rischio eccedenti i limiti prefissati[11], la diversificazione delle fonti di finanziamento per limitarne l’eccessiva concentrazione), i piani di emergenza (contingency funding and recovery plan) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento di fondi e per il ripianamento di eventuali carenze di fondi, il reporting agli organi aziendali e al mercato ( scambio di flussi informativi continui e aggiornati tra le unità /funzioni coinvolte nel processo di liquidity risk management; adeguata informativa al mercato sulle modalità di gestione della liquidità e sui connessi rischi)[12]; ii) condurre prove di stress per valutare l’impatto di eventi negativi sull’esposizione al rischio e sull’adeguatezza delle riserve di liquidità sotto il profilo quali-quantitativo; e iii) gestire il rischio di liquidità derivante dall’operatività infra-giornaliera (adozione di adeguate strategie e procedure per il presidio della liquidità infra-giornaliera, al fine di far fronte in via continuativa agli impegni di pagamento, sia in condizioni normali sia in situazione di stress).
I processi ICAAP e ILAAP devono essere formalizzati, documentati, conosciuti e condivisi dalle strutture aziendali, sottoposti a revisione interna, approvati dagli Organi societari e, infine, trasmessi all’Autorità di vigilanza. Essi sono inoltre proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.
L’attuazione del principio di proporzionalità ha comportato la ripartizione delle banche e dei gruppi bancari in tre classi: classe 1, banche e gruppi bancari che assumono la qualifica di ente a rilevanza sistemica a livello globale (Global Sistemically Important Institution – G-SII) e altro ente a rilevanza sistemica (Other Sistemically Important Institution – O-SII); classe 2, banche e gruppi bancari, diversi dagli enti appartenenti alla classe precedente, autorizzati all’utilizzo del metodo dei rating interni (c.d. Internal Rating-Based Approach, IRB) per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e controparte o del metodo avanzato (c.d. Advanced Measurement Approach, AMA) per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo o di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato oppure con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro; classe 3, banche e gruppi bancari che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro.
Le banche sono tenute ad illustrare all’Autorità di vigilanza, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali dei processi ICAAP e ILAAP, l’esposizione ai rischi e la determinazione del capitale e il sistema di misurazione e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati attraverso un resoconto strutturato. Il resoconto contiene anche un’auto-valutazione che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive da intraprendere.
La responsabilità dei processi ICAAP e ILAAP è rimessa agli Organi societari (Organo di amministrazione, Organo di controllo e funzioni aziendali di controllo (funzione di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management), di revisione interna (internal audit). In particolare, all’Organo di amministrazione, nella duplice veste di organo con funzione di supervisione strategica e organo con funzione di gestione, compete: definire e approvare le linee generali del processo ICAAP, assicurandone la coerenza con il risk appetite framework (RAF)[13] e l’adeguamento tempestivo in caso di modifiche rilevanti degli indirizzi strategici, dell’assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento; dare attuazione al processo ICAAP, verificandone la rispondenza al RAF e alle linee strategiche; assicurarsi che il processo consideri tutti i rischi rilevanti, incorpori valutazioni prospettiche, utilizzi appropriate metodologie, sia portato a conoscenza delle strutture aziendali interne. Tale Organo è altresì responsabile della definizione degli indirizzi strategici, delle politiche di governo e dei processi di gestione riguardanti il profilo di rischio della liquidità . Inoltre, esso fissa la soglia di tolleranza al rischio di liquidità (liquidity risk tolerance)[14], approva le metodologie per valutare l’esposizione al rischio di liquidità , le principali ipotesi sottostanti agli scenari di stress, il piano di emergenza (contingency funding and recovery plan) e individua i ruoli e le responsabilità delle unità di LRM (Liquidity Risk Management). All’Organo di controllo spetta invece il compito di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF e sul rispetto dei processi ICAAP e ILAAP.
Il resoconto sui processi ICAAP e ILAAP consente all’Autorità di vigilanza di effettuare una valutazione completa delle caratteristiche qualitative fondamentali: per l’ICAAP, del processo di pianificazione patrimoniale, dell’esposizione ai rischi rilevanti e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo; per l’ILAAP, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità , dell’esposizione a tale tipologia di rischio, della pianificazione dell’ammontare delle riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.
Il resoconto viene inviato all’Autorità di vigilanza in uno con la documentazione interna attestante il giudizio espresso dagli organi aziendali sui processi ICAAP e ILAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni. Strutturalmente, il resoconto si compone di una parte descrittiva e di una parte valutativa; ciò al fine di porre in grado l’Autorità di vigilanza di apprezzare i seguenti profili: i) articolazione dei processi di determinazione del capitale interno e di valutazione dell’adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità ; coerenza dell’ICAAP e dell’ILAAP con il modello di business adottato e con gli obiettivi di rischio approvati nell’ambito del RAF; sistemi di misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di mitigazione dei rischi; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale e di liquidità ; ii) auto-valutazione della banca in merito ai processi ICAAP e ILAAP, con l’individuazione di eventuali carenze del processo, delle azioni correttive da intraprendere e dei relativi tempi di attuazione.
2.2 Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)
Lo SREP condotto dalla BCE sulle banche significant si svolge attraverso due fasi distinte ma tra loro collegate: i) una fase valutativa, nella quale si analizzano e si valutano i livelli di rischio e le attività di controllo degli enti creditizi (risk assessment system, RAS), si effettua una revisione complessiva dei processi ICAAP e ILAAP e si stimano i fabbisogni in termini di capitale e liquidità alla luce dei risultati della valutazione dei rischi; e ii) una fase decisionale, nella quale si definiscono gli obiettivi fondamentali per fronteggiare gli elementi di debolezza riscontrati nella situazione tecnico-organizzativa della banca e si indicano le misure che essa dovrà attuare l’anno seguente (cfr. infra).
Per assicurare parità di condizioni, la BCE applica gli stessi parametri a tutte le banche vigilate. Lo SREP fornisce ai responsabili della vigilanza uno strumentario armonizzato per esaminare il profilo di rischio delle banche considerando quattro diverse dimensioni:
i)modello imprenditoriale, la Vigilanza valuta la sostenibilità dell’assetto della singola banca, ossia esamina se l’intermediario è impegnato in un ampio spettro di attività oppure è concentrato soltanto sul alcuni rami di attività ;
ii) governance e gestione del rischio, la Vigilanza analizza la struttura organizzativa aziendale, con particolare attenzione all’Organo di amministrazione, verificando nel concreto che i rischi siano gestiti adeguatamente;
iii) rischio di capitale, la Vigilanza accerta se la banca disponga di presidi patrimoniali adeguati ad assorbire le perdite derivanti dalla materializzazione dei rischi;
iv)rischio di liquidità e di provvista, la Vigilanza verifica la capacità della banca di far fronte ad esigenze di liquidità , specie in contesti di profonda incertezza.
Lo SREP viene svolto con periodicità almeno annuale sia attraverso ispezioni[15] sia tramite controlli a distanza[16], calibrando il processo in base al profilo della singola banca. Secondo gli Orientamenti dell’EBA[17], il processo SREP si sviluppa lungo le seguenti fasi:
- classificazione degli enti creditizi in 4 categorie (la prima è costituita dagli enti a rilevanza sistemica e da altre banche maggiori, la seconda da enti medio-grandi che operano a livello nazionale o svolgono attività transfrontaliere, la terza da enti di piccole e medie dimensioni con operatività regionale, la quarta da enti minori con operatività locale);
- monitoraggio dei principali indicatori finanziari e non finanziari (rilevazione, almeno su base trimestrale, dei cambiamenti intervenuti nelle condizioni finanziarie e nei profili di rischio delle banche);
- analisi del modello imprenditoriale e della strategia dell’ente (valutazione della sostenibilità economica (viability) del modello di business e della strategia aziendale, ossia della capacità dell’ente di produrre reddito adeguato a remunerare sia il capitale sia il costo del funding);
- valutazione della struttura di governance e del sistema dei controlli interni (adeguatezza rispetto ai profili di rischio, al modello di business, alla dimensione e alla complessità dell’operatività della banca);
- valutazione dei rischi che incidono sul capitale e adeguatezza del capitale per la loro copertura (per questa valutazione le Autorità di vigilanza potranno utilizzare tutte le informazioni disponibili, tra cui i risultati del riesame critico sui profili quantitativi e qualitativi dell’ICAAP e l’analisi di specifici indicatori di rischio e dei loro scostamenti rispetto ai valori medi);
- valutazione dei rischi di liquidità che incidono sulla liquidità e sul funding e adeguatezza delle risorse liquide per la loro copertura (per questa valutazione i supervisori si avvalgono del riesame dell’ILAAP).
La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sull’esame dei risultati delle valutazioni degli elementi sopra indicati, con particolare riguardo ai rischi cui la banca è o potrebbe essere esposta, alla probabilità che la governance, le carenze nei controlli e/o il modello imprenditoriale o la strategia possano aggravare o attenuare tali rischi, alla capacità dei fondi propri e delle risorse liquide di garantire una solida copertura di tali rischi.
La valutazione SREP complessiva si riflette in un punteggio basato su una serie di considerazioni e documentato in una sintesi annuale, che include anche il punteggio SREP complessivo e i punteggi assegnati ai singoli elementi dello SREP, nonché le risultanze delle attività di vigilanza condotte nell’anno precedente.
Il giudizio complessivo SREP è espresso in un punteggio che va da 1 a 5, dove 1 significa che i rischi individuati non incidono sulla sostenibilità economica dell’ente, 2 indica un rischio basso, 3 un rischio medio, 4 un rischio elevato, 5 una situazione prossima al collasso. L’Autorità di vigilanza attribuisce quest’ultimo punteggio quando l’ente è “in dissesto o a rischio di dissesto”. In pratica, quando sussiste un rischio immediato per la sua sopravvivenza.
Ai sensi degli articoli 104 e 105 della Direttiva 2013/36, le Autorità di supervisione adottano misure di vigilanza idonee a fronteggiare le carenze individuate attraverso la valutazione degli elementi dello SREP. Gli interventi consistono nell’imporre agli enti creditizi maggiorazioni dei requisiti di capitale (add-ons) e requisiti specifici in materia di liquidità , a cui si associano altre misure, tra cui limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo dei rischi o dei meccanismi di governance, miglioramenti dei sistemi di misurazione del rischio di credito, riduzione delle grandi esposizioni e della dipendenza da alcuni mercati di funding con riferimento alle controparti. In aggiunta ai suddetti provvedimenti correttivi, le Autorità possono, in forza dell’art. 27 della Direttiva 2014/59/UE, applicare anche misure di intervento precoce (early intervention) che consistono, tra l’altro, nella richiesta di attuazione del piano di risanamento, di sostituzione di uno o più amministratori ritenuti inidonei a ricoprire l’incarico, di cambiamenti alla strategia di business e alla struttura operativa della banca.
3. Le nuove guide sull’ICAAP e sull’ILAAP
L’esperienza maturata dalla Vigilanza della BCE con gli ultimi due cicli valutativi sull’ICAAP e l’ILAAP nell’ambito dello SREP ha evidenziato che le banche presentano ancora diverse aree di miglioramento e che occorrerà tempo per raggiungere risultati adeguati[18].
Nel 2017 la BCE ha avviato un progetto pluriennale per favorire il miglioramento dei processi e introdurre due guide esaustive sul tema dell’ICAAP e dell’ILAAP nelle banche significative. Dopo aver raccolto i commenti presentati dalle banche e consultato le parti interessate, la BCE ha aggiornato le due guide e le ha poste in consultazione nello scorso mese di marzo. La consultazione si concluderà il 4 maggio 2018.
La BCE si attende che gli enti creditizi valutino i rischi assunti e individuino, gestiscano in modo efficace e coprano con livelli di capitale e liquidità sufficienti tutti i rischi rilevanti, nel continuo e in ottica prospettica. Al termine della procedura di consultazione, saranno pubblicate le versioni definitive delle guide che, a partire dal 2019, sostituiranno le aspettative della Vigilanza 2016 su ICAAP e ILAAP.
Poiché ICAAP e ILAAP ricoprono un ruolo cruciale nella gestione dei rischi degli enti creditizi, la BCE si attende altresì che i processi interni di valutazione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità siano elaborati “in maniera prudente e conservativa”. In presenza di elementi di debolezza, i GVC (gruppi di vigilanza congiunti), ai quali sono trasmessi con frequenza annuale i resoconti ICAAP e ILAAP, ne discuteranno con l’ente interessato e valuteranno l’adozione di eventuali provvedimenti.
La BCE è dell’avviso che ICAAP e ILAAP solidi, efficaci e completi poggino su due pilastri: la prospettiva economica e la prospettiva normativa, che dovrebbero completarsi e fornirsi informazioni reciprocamente. La prospettiva economica è la capacità dell’ente di gestire la posizione patrimoniale e quella di liquidità al fine di assicurare un’adeguata copertura dei rischi con le riserve interne di capitale e di liquidità disponibili. La prospettiva normativa è la capacità dell’ente di soddisfare i requisiti patrimoniali e di liquidità regolamentari e di vigilanza, anche in scenari di stress.
La BCE ritiene che l’ICAAP e l’ILAAP forniscano un contributo rilevante al processo di revisione e valutazione prudenziale. Nel quadro dello SREP, è noto che ICAAP e ILAAP di buona qualità riducono l’incertezza degli enti creditizi e delle Autorità di vigilanza riguardo ai rischi effettivi cui sono o potrebbero essere esposti gli enti e rafforzano altresì la fiducia dei supervisori nella capacità degli intermediari di continuare ad operare attraverso il mantenimento di livelli di capitale e di riserve di liquidita adeguati, nonché tramite un efficace governo dei rischi aziendali. Ciò impone agli enti di assicurare, in un’ottica prospettica, che tutti i rischi siano individuati, efficacemente gestiti e coperti da un livello sufficiente di capitale e di attività liquide di qualità elevata.
La BCE sottolinea che ICAAP e ILAAP devono essere conformi al principio di responsabilità , in base al quale il processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale deve essere proporzionato alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente, mentre il processo di valutazione dell’adeguatezza della liquidità deve essere proporzionato alla complessità , al profilo di rischio, all’operatività dell’ente e alla propensione al rischio definita dall’Organo di amministrazione.
La finalità delle suddette guide è quella di rendere pubblicamente nota, a fini di trasparenza, la visione della BCE in merito ai requisiti derivanti dagli articoli 73 e 86 della Direttiva 2013/36. Come precisato, le guide non hanno natura giuridicamente vincolante, non sostituiscono né inficiano alcun requisito regolamentare applicabile. Esse mirano ad assistere le banche nel rafforzare i rispettivi ICAAP e ILAAP e a incoraggiare il ricorso alle migliori prassi. Tuttavia, dalle disposizioni della CRD IV sull’ICAAP e sull’ILAAP, le guide ricavano sette principi (cfr. tabella sottostante) che la Vigilanza prenderà in considerazione per la valutazione degli ICAAP e degli ILAAP di ciascun intermediario nell’ambito dello SREP, il cui obiettivo precipuo è quello di “assicurare elevati standard prudenziali promuovendo lo sviluppo di metodologie comuni”.
P r i n c i p i
| IPAAC | ILAAP |
| L’Organo di amministrazione è responsabile della solida governance dell’ICCAP | L’Organo di amministrazione è responsabile della solida governance dell’ILAAP |
| L’ICAAP è parte integrante del quadro complessivo di gestione di un ente | L’ILAAP è parte integrante del quadro complessivo di gestione di un ente |
| L’ICAAP fornisce un contributo fondamentale alla continuità dell’ente assicurandone l’adeguatezza patrimoniale da prospettive diverse
| L’ILAAP fornisce un contributo fondamentale alla continuità dell’ente assicurandone l’adeguatezza della liquidità da da prospettive diverse |
| Tutti i rischi rilevanti sono identificati e considerati nell’ICAAP | Tutti i rischi rilevanti sono identificati e considerati nell’ILAAP |
| Il capitale interno è di qualità elevata e chiaramente definito | Le riserve di liquidità interne sono di qualità e chiaramente definite; le fonti stabili di finanziamento interne sono chiaramente definite |
| Le metodologie di quantificazione dei rischi nell’ambito dell’ICAAP sono adeguate, coerenti e convalidate in maniera indipendente | Le metodologie di quantificazione dei rischi nell’ambito dell’ILAAP sono adeguate, coerenti e convalidate in maniera indipendente |
| Lo svolgimento di prove di stress periodiche è teso ad assicurare l’adeguatezza patrimoniale in condizioni avverse | Lo svolgimento di prove di stress periodiche è teso ad assicurare l’adeguatezza della liquidità in condizioni avverse |
Il Principio 1 ribadisce l’importanza dell’Organo di amministrazione per una governance chiara e trasparente dei processi ICAAP e ILAAP. A tal fine, il suddetto Organo è chiamato ad approvare tutti gli elementi chiave dell’ICAAP e dell’ILAAP (quadro di governance, perimetro dei soggetti considerati, metodologie di quantificazione dei rischi, ecc.), nonché a produrre una dichiarazione sull’adeguatezza del capitale (capital adequacy statement, CAS) e una dichiarazione sull’adeguatezza della liquidità (liquidity adequacy statement, LAS), entrambe corroborate dai risultati dell’ICAAP e dell’ILAAP e da qualsiasi altra informazione rilevante.
Il Principio 2 prevede che gli enti creditizi, oltre a delineare un quadro quantitativo idoneo per la valutazione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità , definiscano un quadro qualitativo che ne assicuri la gestione attiva. Gli aspetti quantitativi e qualitativi dei due processi dovrebbero essere coerenti tra loro, con la strategia imprenditoriale e con la propensione al rischio.
Il Principio 3 afferma che l’obiettivo dell’ICAAP e dell’ILAAP è di contribuire alla continuità dell’ente creditizio assicurando che disponga di mezzi patrimoniali e liquidi sufficienti ad assorbire le perdite e adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza. Al fine di garantire tale contributo alla propria continuità , l’ente dovrebbe adottare processi interni proporzionati, conservativi e prudenti che integrino una prospettiva normativa e una prospettiva economica (cfr. infra).
Il Principio 4 attribuisce all’ente la responsabilità di attuare in piena autonomia, con frequenza almeno annuale, un regolare processo di identificazione di tutti i rischi rilevanti ai quali è o potrebbe essere esposto, considerando sia la prospettiva economica sia quella normativa. Tale processo dovrebbe dar luogo a un elenco (o inventario) di tutti i rischi individuati e delle loro caratteristiche.
Il Principio 5 richiede all’ente di definire, valutare e preservare il capitale interno, le riserve di liquidità interne e le fonti interne di finanziamento stabili nella prospettiva economica. La definizione di capitale interno e di riserve di liquidità interne dovrebbe essere coerente sia con il concetto di adeguatezza economica del capitale e della liquidità sia con la quantificazione interna dei rischi. Il capitale interno e le riserve di liquidità dovrebbero essere di qualità elevata e determinati in modo conservativo e prudente. Le fonti di finanziamento dovrebbero essere stabili allo scopo di assicurare la continuità nel lungo termine delle attività aziendali.
Il Principio 6 stabilisce che l’ente è responsabile dell’attuazione di metodologie di quantificazione dei rischi adeguate alle proprie circostanze specifiche, ossia alla propensione al rischio, alle aspettative di mercato, al modello imprenditoriale, al profilo di rischio, alle dimensioni e alla complessità , nella prospettiva economica e in quella normativa. Le metodologie e le ipotesi di quantificazione dei rischi utilizzate dovrebbero essere robuste, sufficientemente stabili e prudenti, sensibili al rischio e correlate alla propensione al rischio. Ne consegue l’esigenza che tali metodologie siano oggetto di convalida indipendente.
Il Principio 7 prevede che gli enti effettuino periodicamente (su base annua o con maggiore frequenza a seconda delle singole circostanze) test di vulnerabilità sia a livello di ente nel suo complesso sia di tutti i rischi rilevanti, in condizioni macroeconomiche e finanziarie di stress. Si chiede inoltre di monitorare e individuare nel continuo l’emergere di nuove minacce, vulnerabilità e mutamenti del contesto, in modo da verificare che gli scenari definiti per le prove di test siano sempre adeguati. In caso di modifiche rilevanti, l’ente dovrebbe valutarne i potenziali effetti sulla propria adeguatezza patrimoniale e della liquidità nel corso dell’anno.
[1] Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, dicembre 2010 (aggiornamento al giugno 2011).
[2] La letteratura sull’argomento è molto vasta. Tra i vari contributi in materia cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G 20, ottobre 2010. Masera F. e Mazzoni G., Basilea III: il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, Franco Angeli. Montanaro E., Basilea III: gli strumenti di controllo prudenziale, in www.disag.unisi.it. Resti A. e Sironi A., Rischio e valore nelle banche, Egea.
[3] Il LR è dato dal rapporto tra patrimonio di base (Tier 1) e attività non ponderate per il rischio.
[4] Il LCR è dato dal rapporto tra stock di attività liquide di elevata qualità e deflussi di cassa netti totali entro 30 giorni che deve essere sempre almeno pari ad 1; il NSFR è dato dal rapporto tra ammontare di provvista stabile disponibile ammontare di provvista stabile obbligatorio che deve essere sempre superiore a 1.
[5] Per definire la rilevanza sistemica delle banche sono stati introdotti i seguenti criteri: dimensione, grado di interconnessione, mancanza di sostituti o infrastrutture finanziarie prontamente disponibili per i servizi che la banca svolge, operatività internazionale e complessità .
[6]Il 3 novembre 2016 l’EBA ha pubblicato il documento “Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purpose”, allo scopo di garantire la convergenza delle prassi di vigilanza per la valutazione dei processi ICAAP e ILAAP nell’ambito dello SREP. Il documento si articola sostanzialmente in tre parti: informazioni comuni all’ICAAP e all’ILAAP; informazioni specifiche per l’ICAAP; informazioni specifiche per l’ILAAP. Per quel che riguarda l’area comune ai due processi, agli enti creditizi si richiede di fornire all’Autorità di vigilanza informazioni su: il modello e la strategia imprenditoriale; la governance dei rischi e il quadro di gestione; il sistema obiettivo di rischi; il quadro di riferimento e il programma delle prove di stress; i dati del rischio, l’aggregazione e i sistemi informatici. Con riferimento all’ICAAP, gli enti sono tenuti a fornire informazioni in merito: al quadro complessivo dell’ICAAP; alla misurazione, valutazione e aggregazione del rischio; al capitale interno e all’allocazione del capitale; alla pianificazione del capitale; alle prove di stress; alla documentazione di supporto. Riguardo, infine, all’ILAAP, gli enti trasmettono informazioni su: il quadro generale di gestione dei rischi di liquidità e di funding; la strategia di funding; la strategia relativa alle riserve di liquidità e alla gestione delle garanzie; il meccanismo di allocazione dei costi-benefici; la gestione del rischio di liquidità infra-giornaliero; il piano di emergenza di liquidità ; la documentazione di supporto.
[7] Per “capitale interno” si intende il capitale a rischio ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso.
[8] Con “capitale interno complessivo” si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.
[9] Banca d’Italia, Circolare n. 285 del 17.12.2013, 20° aggiornamento.
[10] Le metodologie di misurazione variano in funzione della dimensione aziendale, del tipo di attività prevalente, del grado di internazionalizzazione e della relativa complessità operativa. Le metriche più diffuse nella prassi operativa per misurare il funding risk sono riconducibili all’approccio basati sugli stock, all’approccio basato sui flussi di cassa, e all’approccio ibrido. L’approccio dei flussi di cassa è quello più largamente utilizzato. Esso consiste nel contrapporre i flussi monetari in entrata e in uscita attesi dalla banca nei mesi successivi, raggruppandoli in fasce di scadenza omogenee che compongono la maturity ladder e verificando che i primi siano sufficienti a garantire la copertura de secondi. Per ciascuna fascia temporale si determina il relativo saldo (liquidity gap); la sommatoria di ciascuno di questi conduce alla determinazione del liquidity gap cumulato e quindi del fabbisogno (o surplus) finanziario. Cfr. al riguardo Panetta I.C. e Porretta P., Il rischio di liquidità : regolamentazione e best practices, in Bancaria, n. 3/2009.
[11] I limiti operativi sono uno degli strumenti principali di mitigazione del rischio di liquidità sia a breve termine sia strutturale. Sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza e commisurati alla natura, agli obiettivi e alla complessità operativa della banca. I limiti operativi sono costantemente aggiornati per tenere conto dei mutamenti intervenuti nelle condizioni del mercato, nella strategia aziendale e nell’operatività della banca.
[12] Sul punto cfr. Tutino F. (a cura di), La gestione della liquidità nella banca, Il Mulino.
[13] Il RAF è il quadro di riferimento che definisce per ciascuna banca, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e gli indirizzi strategici, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio. Per approfondimenti cfr. Lippi A., ICAAP e ILAAP. Le sfide di Basilea 3, Franco Angeli.
[14] La soglia di tolleranza al rischio di liquidità rappresenta la massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di “normale corso degli affari” (going concern) integrato da situazioni di stress (stress scenario).
[15] I controlli ispettivi prevedono l’accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso le banche. Le ispezioni possono essere finalizzate all’analisi della complessiva situazione azienda oppure riferite a circoscritti comparti di attività , aree di rischio, profili gestionali o aspetti tecnici.
[16] I controlli a distanza consistono nell’acquisire utili elementi informativi sulla banca attraverso l’esame delle segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l’informativa al pubblico, il resoconto ICAAP e ILAAP, le audizioni degli esponenti aziendali e i controlli ispettivi.
[17] EBA, Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo SREP, 19.12.2014.
[18] Cfr. lettera della BCE del 20.2.2017, indirizzata a tutte le banche significative.
Antonio Pezzuto, “I processi di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell’ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)”, Magistra Banca e Finanza, 6 maggio 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/i-processi-di-valutazione-delladeguatezza-patrimoniale-e-della-liquidita-nellambito-dello-srep-supervisory-review-and-evaluation-process/.
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