Di Maurizio Tidona, Avvocato
6 ottobre 2011
L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation) come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell’Unione Europea cedono i depositi in prestito.
La pubblicazione del tasso è demandata ad una associazione internazionale – non-profit – di diritto belga fondata nel 1999 – la Euribor-EBF – con sede in Brussels. I suoi membri sono le associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea della c.d. Euro Zona.
La Federazione Bancaria Europea – per sua stessa ammissione – è la voce degli interessi privatistici di oltre 5.000 banche europee in 31 diversi paesi europei.
La Federazione è di fatto un “sindacato” sovranazionale di diritto privato (“To be the voice of European banks”) e di tutela di parte degli interessi delle banche europee, senza alcuna funzione pubblica o di indirizzo dell’interesse pubblico degli utenti bancari, né tantomeno di partecipazione degli stessi con funzione di controllo.
L’Euribor in particolare è composto da una “media” giornaliera delle quotazioni fornite su 13 “scadenze” da un insieme (attualmente) di 44 banche della zona euro (le cosiddette “banche di riferimento” – L’elenco completo delle banche partecipanti è riportato in calce a questo articolo), quale determinazione autonoma di una posta contabile, definita giornalmente quale media di voci stabilite dalle banche aderenti, senza alcun controllo superiore (in calce a questo articolo il link al Codice di Condotta delle banche aderenti).
L’Euribor è’ utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile. L’indice Euribor funge da parametro di riferimento per i tassi da applicare comunque a molti altri prodotti, tra cui diversi strumenti derivati, quali i future, gli swap e i forward rate agreement.
La Legge n. 287 del 10/10/1990 – “Norme per la tutela della concorrenza e del marcato – ANTITRUST” – stabilisce all’art. 2 ((Intese restrittive della libertà di concorrenza):
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Tale norma è senza alcun dubbio applicabile alle intese tra banche.
L’art. 20 della Legge n. 287/1990 disponeva che “Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l’applicazione degli articoli 2,3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza”.
Tale competenza funzionale è adesso non più sussistente, nell’abrogazione dell’articolo citato.
L’applicazione del tasso Euribor contrasta espressamente con la Legge n. 287/1990, la quale vieta le intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; (”¦) 3) Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
L’Euribor quale “accordo” tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio è la principale condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile e di altri prodotti offerti al pubblico dalle banche.
La nullità di un tale patto, “ad ogni effetto”, conseguirebbe espressamente dall’applicazione della normativa antitrust (Legge 287/1990). Il prodotto a cui sia collegato non potrebbe quindi produrre nessun effetto tutelato dalla legge.
Tale nullità potrebbe essere rilevata d’ufficio o comunque eccepita dall’utente bancario.
Panel Banks dell’Euribor-EBF (banche aderenti):
Austria
Erste Group Bank AG – RZB Raiffeisen Zentralbank à–sterreich AG
Belgium
Dexia Bank – KBC
Finland
Nordea – Pohjola
France
Banque Postale – BNP-Paribas – HSBC France – Société Générale – Natixis – Crédit Agricole s.a. – Crédit Industriel et Commercial CIC
Germany
Landesbank Berlin – Bayerische Landesbank Girozentrale – Deutsche Bank – WestLB AG – Commerzbank – DZ Bank Deutsche – Genossenschaftsbank – Norddeutsche Landesbank Girozentrale – Landesbank Baden-Wà¼rttemberg Girozentrale – Landesbank Hessen – Thà¼ringen Girozentrale
Greece
National Bank of Greece
Ireland
AIB Group – Bank of Ireland
Italy
Intesa Sanpaolo – Monte dei Paschi di Siena – Unicredit
Luxembourg
Banque et Caisse d’à‰pargne de l’à‰tat
Netherlands
ING Bank – RBS N.V. – Rabobank
Portugal
Caixa Geral De Depà³sitos (CGD)
Spain
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Banco Santander Central Hispano – Confederacion Espaà±ola de Cajas de Ahorros – La Caixa Barcelona
Other EU Banks
Barclays Capital – Den Danske Bank – Svenska Handelsbanken
International Banks
UBS (Luxembourg) S.A.- Citibank – J.P. Morgan Chase & Co – Bank of Tokyo Mitsubishi
> Codice di condotta delle banche aderenti all’Euribor-EBF
Maurizio Tidona, “I prodotti bancari e finanziari che facciano riferimento all’Euribor sono nulli per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990)”, Magistra Banca e Finanza, 6 ottobre 2011, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/i-prodotti-bancari-e-finanziari-che-facciano-riferimento-alleuribor-sono-nulli-per-violazione-della-normativa-antitrust-legge-n-287-1990/.
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