Il cash pooling tra le società  appartenenti ad un gruppo

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

L’accordo di cash pooling consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità  finanziarie di un gruppo societario, al fine di ottenere la miglior gestione della tesoriera aziendale con relazione ai rapporti in essere tra le società  aderenti al gruppo e gli istituti di credito.

Ipotizziamo la situazione di un gruppo formato da due società  i cui due affidamenti bancari presentino per la prima un saldo attivo di 500 milioni e per la seconda invece un passivo di 100 milioni.

Nell’insieme la situazione finanziaria del gruppo è di segno positivo ma la seconda società  dovrà  pagare interessi passivi all’istituto finanziatore e pertanto sostenere dei costi per il reperimento del denaro che invece la prima società  ha- nel medesimo periodo – in esubero.

Il cash pooling permette di evitare tali squilibri:

– le diverse società  conferiscono difatti mandato alla società  capogruppo affinché gestisca la tesoreria del gruppo;

– la società  mandataria stipula con un istituto di credito un contratto di pool in forza del quale viene alla stessa intestato un conto corrente in cui confluiranno tutti i movimenti che transitIno per i conti correnti delle singole società ;

– tra le società  del gruppo e la mandataria vengono stipulati appositi contratti di conto corrente che giustifichino le singole posizioni debitorie e creditorie in forza del trasferimento dei saldi attivi o passivi dei singoli conti correnti su quello del pool.

In pratica, i movimenti dei singoli conti correnti intestati alle società  del gruppo saranno riversate, nella frequenza voluta – giornaliera, settimanale o mensile -, sullo specifico conto corrente, che può essere definito pool account, intestato alla società  controllante o capogruppo.

La corretta gestione del cash pooling non può prescindere da una esatta ed attenta regolamentazione contrattuale dei rapporti interni al gruppo, in difetto della quale potrebbe rendersi dubbia la qualificazione giuridica degli stessi accordi e per l’effetto rendersi anche di difficile verifica la corresponsione degli interessi nella misura prefissata.

I vantaggi essenziali del cash pooling sono pertanto:

– una dinamica strutturazione dei servizi di tesoreria del gruppo;

– una osservazione costante, attenta ed “intelligente” delle esigenze finanziarie specifiche delle singole società  aderenti;

– il pronto assolvimento delle esigenze di liquidità  delle varie società  da parte del pooler, che attingendo al pool account, provvederà  puntualmente al loro fabbisogno finanziario e solo allorchè si presenti;

– la riduzione ed il controllo del margine di indebitamento del gruppo nel suo complesso;

– il significativo decremento del carico fiscale in capo alle società  del gruppo.

La legge tributaria – art. 56 quarto comma del Tuir – prevede che le società  che firmino un contratto di cash pooling siano tenute a determinare, in sede di scritture di assestamento e di verifica di fine esercizio, tutti gli interessi attivi e passivi maturati, anche se compensati, poiché ai fini della determinazione del reddito di impresa non rileva il saldo, ma i relativi ammontari complessivi.

Se le società  partecipanti all’accordo sono tutte residenti nel territorio dello stato italiano, il soggetto erogante non è tenuto a operare alcuna ritenuta poiché la somma corrisposta concorre come componente attiva alla determinazione del reddito di impresa di ogni singolo percipiente.

Tuttavia, il sistema del cash pooling può essere utilizzato dalle imprese multinazionali, nelle quali si manifesta maggiormente l’esistenza di una gestione centralizzata dei saldi finanziari delle società  del gruppo e nell’ambito delle quali è possibile di fatto conseguire sensibili risparmi fiscali.

A tal fine, la società  che organizza servizi di tesoreria, che matura interessi sui saldi del conto corrente accentrato, viene normalmente ubicata in paesi caratterizzati da una tassazione più attenuata o che prevedono addirittura forme di esenzione totale.

Nell’ipotesi in cui il pooler sia ubicato all’estero la percezione degli interessi attivi, ai sensi dell’art. 26 e 26 bis dpr 600/73 è assoggettata a un trattamento differenziato in funzione della localizzazione del percettore:

– se questi risiede in un paese con il quale l’Italia non ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni (ovvero in paesi o o territori a regime fiscale privilegiato) subirà  una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27% (art. 26);

– se viceversa il percipiente è residente in un paese con cui l’Italia ha stipulato dette convenzioni potrà  non subire alcuna ritenuta (art. 26 – bis).

Occorre fare attenzione al fatto che i movimenti di denaro non siano assimilati a movimenti relativi a rapporti di prestito tra le consociate. Infatti solo se le modalità  di funzionamento del cash pooling sono riconducibili a quelle di un conto corrente non bancario il regime di esenzione potrà  trovare corretta applicazione. La cautela deve essere massima in quanto se la natura degli accordi contrattuali stipulati tra le parti sono riconducibili a forme di prestito tornano applicabili le disposizioni di cui all’art. 26.

Concludendo sulla contabilità  delle diverse società :

– continueranno ad esistere specifici conti correnti delle società  derenti al gruppo. Nel conto accesso per gli stessi dovranno essere fatti transitare tutti pagamenti e gli incassi ricevuti;

– i singoli conti correnti saranno periodicamente azzerati dall’istituto di credito delegato che farà  confluire i saldi attivi o passivi sul pool account. Le singole società  dovranno quindi evidenziare ciò segnando quale contropartita un debito e un credito verso la capogruppo intestataria del pool account.

Occorrerà  poi provvedere a contabilizzare gli interessi passivi e attivi maturati in capo ad ognuna delle società  partecipanti al pool.

In corso di rapporto, la società  pooler – la controllante o comunque la delegata dal gruppo – contabilizzerà  le singole operazioni di addebitamento e/o accreditamento trasmettendo di periodo in periodo alle società  aderenti un estratto conto. Alla scadenza contrattualmente prevista, il pooler effettuerà  la liquidazione dei saldi attivi e/o passivi derivanti dai reciproci movimenti di liquidità , calcolando gli interessi maturati e compensando le partite reciproche.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Il cash pooling tra le società  appartenenti ad un gruppo”, Magistra Banca e Finanza, 1 dicembre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-cash-pooling-tra-le-societa-appartenenti-ad-un-gruppo/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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Argomenti: conto corrente mandato