Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 17110 del 26 giugno 2019
Principio di diritto:
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188).
In motivazione:
Ragioni della decisione
1. Va anzitutto disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dai ricorrenti, secondo cui […] non avrebbe fornito la prova della propria legittimazione, giacché a tal fine non sarebbe sufficiente la produzione del foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale con cui si è data pubblicità al trasferimento in blocco dei crediti ex art. 58 T.u.b.
Si osserva, in proposito, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188).
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