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2 Aprile 2010 In Diritto bancario

Il cliente bancario può chiedere la restituzione delle somme versate alla banca in esecuzione di clausole dichiarate illegittime, anche nel caso in cui abbia riconosciuto il debito o promesso il pagamento

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

2 aprile 2010

La originaria nullità di clausole contrattuali non è sanata dai pagamenti ai quali il cliente sia costretto al fine di evitare azioni esecutive, nel diritto dell’utente bancario di eccepire comunque, anche in epoca successiva al pagamento, la nullità di clausole che siano a fondamento del contratto stesso.

La giurisprudenza ha così affermato sul punto:

“E’ improduttiva di effetti la promessa di pagamento o la ricognizione di debito la cui fonte sia un negozio nullo, quale appunto deve ritenersi il contratto di conto corrente nella parte prevedente un mero rinvio agli usi, ai fini della determinazione del tasso di interesse ultralegale, con conseguente necessità di rideterminare gli interessi medesimi secondo le norme generali codicistiche e, quindi, applicando il tasso di interesse nella misura legale (art. 1284 ultimo comma c.c.)” (Tribunale di Cassino, sent. del 29-10-2004).

E ancora:

“La ricognizione di debito, invocata da una banca in un rapporto di conto corrente in cui il correntista ha agito per la nullità degli interessi anatocistici, determina solo un’inversione dell’onere della prova, e si rinviene la dimostrazione dell’inesistenza del debito a titolo di anatocismo proprio in forza dell’acclarata nullità della pattuizione inerente agli interessi (vedi l’indirizzo ormai fermo e imperante espresso dalle Cass. nn. 2374, 3096 e 12507/99, nn. 4490, 8442/02 e nn. 2593, 1222 e 13739/03 e infine da Cass., S.U., 21095/04: quest’ultima anche in riferimento alle clausole stipulate prime del revirment giurisprudenziale del ’99; conf. Cass. nn. 10127 e 3589/05)” (Tribunale di Bari, sentenza del 24-03-2007, Giudice Salvatore Casciaro).

L’aver agito in giudizio dopo un pagamento – anche parziale – del saldo passivo di un conto corrente non impedisce quindi di agire per contestare la validità del contratto alla base degli eventuali pagamenti avvenuti, in quanto, se così non fosse, si dovrebbe presumere tale impedimento anche nell’ipotesi in cui il cliente, dopo aver estinto la posizione debitoria, agisca contro la Banca per ottenere la ripetizione delle somme accertate quali corrisposte in eccedenza al dovuto perché frutto di capitalizzazione degli interessi passivi, di indeterminatezza degli stessi e di spese e commissioni accessorie.

Circostanza quest’ultima non corrispondente alla realtà, trovando il cliente quale unica preclusione al diritto di ottenere la ripetizione delle somme la prescrizione decennale, decorrente comunque dalla chiusura del rapporto.

Né ancora possono identificarsi quali adempimenti di obbligazioni naturali i pagamenti eseguiti.

Difatti l’obbligazione naturale implica l’adempimento di un dovere sociale o morale (ma non giuridico), in forza del quale un soggetto esegue spontaneamente – senza alcun obbligo – una attribuzione patrimoniale in favore di altro soggetto.

Si tratta di rapporti caratterizzati oltre che dalla spontaneità dell’adempimento, anche dalla circostanza che non si attribuisce al creditore azione giudiziaria per ottenere coattivamente l’esecuzione della prestazione.

Così sul punto la giurisprudenza:

”Non sussiste l’adempimento ad obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., per la corresponsione da parte del correntista, di interessi ultralegali in assenza di trattativa tra le parti, in quanto perché si abbia obbligazione naturale occorre che il debitore abbia spontaneamente adempiuto in esecuzione di doveri morali o sociali ed il pagamento di interessi anatocistici non può essere ritenuto un dovere sociale o morale” (Tribunale di Monza, sent. del 12-12-2005).

E ancora:

“La banca ha eccepito la irripetibilità delle somme pagate dal correntista per interessi in misura ultralegale asseritamente non dovuti, richiamando il noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l’irripetibilità della somma cosi’ pagata” (Cass. 84/2262). Orbene, se ciò è vero, è però anche vero che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l’indicato presupposto non ricorre “nel caso di una banca che abbia proceduto all’addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna del cliente medesimo” (Cass. 84/2262, già citata). Con riferimento al caso di specie, deve appunto ritenersi, in considerazione di tutto quanto già esposto con riguardo alla clausola “uso piazza”, che gli interessi ultralegali siano stati effettivamente addebitati sul conto del cliente senza alcuna autorizzazione di questi, ma per determinazione unilaterale della banca, non consentendo detta clausola, per la sua genericità, di stabilire a quale tasso le parti abbiano inteso in concreto riferirsi, con conseguente attribuzione alla banca, in un momento successivo alla stessa stipula del contratto, di ampi poteri discrezionali, in difetto di previo consenso del correntista, a nulla rilevando la conoscenza successivamente acquisita del tasso applicato, o eventuali comportamenti concludenti, e neppure manifestazioni espresse di riconoscimento di debito, in quanto atti o fatti inidonei a sanare il vizio originario di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità dell’oggetto che deve esistere al momento della stipula del contratto e non essere determinato o determinabile soltanto ex post. In altri termini, le condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza si risolvono in clausole unilateralmente predisposte da un solo contraente (più forte), ed imposte all’altro (più debole) in mancanza di consenso e di pattuizione concordata con quest’ultimo. E’ quindi da escludere la spontaneità del pagamento degli interessi ultralegali da parte del correntista, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2034 c.c.” (Tribunale di Cassino, sent. del 29-10-2004; conf.: Tribunale di Mantova, sez. II, sent. del 21/01/2005; Tribunale di Milano, sent. n. 2521 del 09/02/2004; Corte d’Appello di Lecce, sent. 598/2001).

La giurisprudenza sostiene in ultimo che l’utente bancario, quale parte contrattuale ritenuta debole, sia costretto a subire condizioni generali di contratto impostegli dalla Banca, soggetto in posizione dominate, ed unilateralmente stabilite, con possibile lesione del principio di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto.



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