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15 Gennaio 2021 In Diritto bancario

Il cliente della banca non ha il diritto di ricevere copia ex art. 119 TUB dei contratti ma delle sole singole operazioni bancarie compiute

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Tribunale di Massa, sent. n. 571 del 2/11/2020

 

“La natura sostanziale e non processuale dell’ istituto di cui all’ art. 119 TUB [1] (cfr. Cass. 11004/06, Cass. 11554/017, Cass. ord. 13277/018, Cass. ord. 3875/019), sembra comportare una lettura restrittiva dell’ oggetto della norma e quindi riferito alla sola documentazione di cui alle singole operazioni bancarie e non anche ad esempio alle schede contrattuali, ove diversamente i doveri dell’ istituto di credito e per converso i diritti del cliente sono in proposito regolati dalla disposizione di cui all’ art. 117 TUB”. [2]

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e merita accoglimento.

Osserva il giudicante che a tenore delle premesse del ricorso ex art. 638 c.p.c. l’ odierna opposta ha allegato, quale causa petendi della domanda di condanna svolta nei confronti dell’ ingiunta, il diritto all’ esibizione della prova documentale o comunque il diritto di informazione quale espressione del generale principio della trasparenza in materia di contratti bancari di cui all’ art. 119 TUB; che in proposito il diritto di informazione di cui all’ art. 119 TUB non sembra subire alcuna limitazione con eventuale riguardo ad ipotetiche funzioni probatorie in sede litigiosa (cfr. Cass. 11733/1999);

che infatti il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’ art. 119 TUB, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perchè non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante (Cass. ord. 3875/019) e che pure Cass. 15669/07 ha avuto modo di interpretare in via estensiva la tutela del correntista affermando che in materia di scioglimento del contratto di c/c bancario ai sensi dell’ art. 78 l.f. per effetto del fallimento del cliente, non si estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l’ epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale e corrispondenti posizioni di diritto soggettivo; in particolare la pretesa del curatore, che subentra nell’ amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi degli artt. 31 e 42 l.f., è un diritto che promana dall’ obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.), secondo una regola di esecuzione in buona fede (ex art. 1375 cod. civ.) che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (ex art. 2 Cost.), così imponendosi a ciascuna parte l’ adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’ altra parte; posto che tra i doveri di comportamento scaturenti dall’ obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, il predetto diritto alla documentazione trova fondamento e regolazione inoltre nell’art. 8 L. 154/1992 compiutamente nell’ art. 119 TUB, che già pone a carico della banca l’ obbligo di periodica comunicazione di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto ed attribuisce al cliente ovvero a chi gli succeda anche solo nell’ amministrazione dei beni il diritto di ottenere – a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’ adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto – la documentazione di singole operazioni registrate sull’ estratto conto (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ordinato all’istituto di credito la consegna alla curatela del fallimento delle informazioni riguardanti numero dei conti intrattenuti dal fallito, garanzie prestate, movimenti bancari, saldi attivi con gli interessi maturati, modalità di estinzione dei conti, ritenendo che per tali richieste non fosse necessario altro che l’ inquadramento del rapporto di conto corrente, senza onere dell’istante di indicare in dettaglio gli estremi delle singole operazioni e prescindendo dall’ utilizzazione finale potenziale della documentazione, essendo la richiesta non giudizialmente indirizzata e risolvendosi nella piena tutela della posizione di amministratore del patrimonio fallimentare);

che tuttavia, non rivenendosi peraltro in detti arresti interpretativi alcun espresso e specifico riferimento ai titoli costitutivi del rapporto negoziale tra il cliente e la banca, la natura sostanziale e non processuale dell’ istituto di cui all’ art. 119 TUB (cfr. Cass. 11004/06, Cass. 11554/017, Cass. ord. 13277/018, Cass. ord. 3875/019), sembra comportare una lettura restrittiva dell’ oggetto della norma e quindi riferito alla sola documentazione di cui alle singole operazioni bancarie e non anche ad esempio alle schede contrattuali, ove diversamente i doveri dell’ istituto di credito e per converso i diritti del cliente sono in proposito regolati dalla disposizione di cui all’ art. 117 TUB; che nella specie la domanda di cui al ricorso sembra peraltro riguardare tale ultimo oggetto; che in ogni caso rispetto all’ ipotizzata azione di invalidazione parziale dei contratti cui sarebbe funzionale la condanna alla consegna dei documenti in questione ritiene questo giudicante insuscettibile di supplenza mediante l’ istituto di cui all’ art. 210 c.p.c. la carenza di allegazione di prove precostituite da parte attrice, poichè l’ esibizione delle prove non può mai essere considerata in funzione sostitutiva dell’ onere di cui all’ art. 2697 cod. civ., ne’ peraltro in contrario risultano eventuali allegazioni di sorta circa l’ impossibilità per la parte, eventualmente richiamando in proposito i requisiti di cui all’ art. 2724 cod. civ., di produrre un documento comunque, quantomeno in copia, in suo possesso, e neppure infine è stato in ipotesi allegato l’ inadempimento da parte della banca dello specifico obbligo di consegna al cliente di copia delle schede contrattuali contestualmente alla loro sottoscrizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente provvedendo, accoglie l’opposizione proposta dalla BANCA avverso il proprio decreto ingiuntivo n. OMISSIS di questo Tribunale e per l’ effetto revoca la condanna sommaria e respinge la domanda proposta dall’ opposta SOCIETA’ per il titolo dedotto e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’ opponente liquidate in E. 3.087,00, di cui E. 287,00 per anticipazioni, oltre ad oneri di legge.

Massa, 2.11.2020.

 

Note:

[1] Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela), D.Lgs. 383/1993 (Testo Unico Bancario – TUB):

“1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

[2]  Art. 117 (Contratti), D.Lgs. 383/1993 (Testo Unico Bancario – TUB):

“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. [ Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. ] (1).

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.

(1) A norma dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, il presente comma deve intendersi soppresso.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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