Istanza di documentazione bancaria ex art. 119 TUB: diritto del cliente di domandare la documentazione per la prima volta anche durante il giudizio

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Nota a Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11554 dell’11 maggio 2017

Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha espresso il seguente principio di diritto, di portata innovativa:

“Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo“.

 

La Corte ha ritenuto che l’assenza di una domanda di accesso alla documentazione bancaria da parte del cliente – ex art. 119 TUB, 4° comma [1] – prima della proposizione del giudizio, non abbia rilevanza sostanziale, avendo il cliente (o chi gli succeda, ex art. 119 TUB) pieno diritto di accesso alla documentazione in qualsiasi momento egli ritenga, e questo anche successivamente all’inizio del processo, con la sola limitazione temporale che l’istanza processuale (nella specie, ai sensi degli articoli 210 [2] e 212 [3] c.p.c.) sia portata prima della decadenza delle istanze istruttorie (e quindi entro i termini processuali di cui all’art. 183 c.p.c., 6° comma [4]).

Secondo la Corte, l’art. 119 TUB, 4° comma, nell’assegnare al “cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni” la facoltà  di ottenere opportuna documentazione dei propri rapporti bancari, “non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito”.

Ed inoltre che: “la disposizione dell’art. 119 TUB, viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente stabilita nel Testo Unico Bancario vigente (“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, secondo la formale intitolazione del Titolo VI di tale legge) – riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari”.

Con l’art. 119 TUB la legge ha cioè previsto una facoltà  che non può essere soggetta a restrizioni di sorta, e con cui è stato stabilito un dovere massimo di protezione a carico dell’intermediario degli interessi della clientela, consistente in concreto, per quanto qui attiene, nell’obbligo di fornire al cliente (o a chi gli succeda ex lege) tutti gli idonei supporti documentali alle proprie esigenze, a prescindere dagli utilizzi che il cliente debba farne.

Un dovere di protezione idoneo a durare, d’altro canto, oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni dal compimento delle operazioni interessate.

Per tali ragioni, la Corte ha affermato che: “non possa risultare corretta una soluzione che limiti l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto”, estendendo quindi il potere di accesso alla documentazione bancaria anche quando esso sia esercitato, per la prima volta, durante il processo.

L’esercizio del potere in questione non può essere inoltre subordinato al rispetto di determinare formalità  espressive del cliente o di prescritte vesti documentali.

Nel caso deciso, la domanda di accesso alla documentazione non era stata chiaramente esplicitata e neppure era stata diretta alla banca, ma al solo giudice, in quanto era implicita nella domanda giudiziale con cui il correntista richiedeva che il giudice ordinasse giudizialmente, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., alla banca la consegna dei documenti, con la sola precisazione “ove la banca convenuta non vi ottemperi volontariamente”.

Per la Corte, difatti, non è previsto che “la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà , debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Simili eventualità  si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell’istituto”.

Unica limitazione alla proposizione direttamente nel processo della domanda di consegna – nella specie, ex art. 210 c.p.c. – della documentazione bancaria relativa all’ultimo decennio può rinvenirsi soltanto sul piano processuale, dovendo la domanda essere comunque introdotta entro i confini della fase istruttoria del processo, e pertanto entro i termini istruttori di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., oltre i quali la domanda sarebbe tardiva.

Su tali presupposti, la Cassazione, con la sentenza n. 11554 dell’11 maggio 2017, ha espresso il principio di diritto per il quale il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119 TUB, 4° comma, anche in corso di causa e con l’utilizzo di qualunque strumento idoneo allo scopo, senza alcuna limitazione sostanziale o di forma, se non nel rispetto dei termini processuali.

 

NOTE:

[1] Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela) Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993: “(”¦) 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

[2] Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al terzo) c.p.c.: “[I]. Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. [II]. Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà  i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione. [III]. Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione”.

[3] Art. 212 (Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio) c.p.c.: “[I]. Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento. [II]. Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista”.

[4] Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) c.p.c.: “(”¦) [VI]. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già  proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.

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© RIPRODUZIONE VIETATA


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Istanza di documentazione bancaria ex art. 119 TUB: diritto del cliente di domandare la documentazione per la prima volta anche durante il giudizio”, Magistra Banca e Finanza, 18 maggio 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-cliente-ha-diritto-di-domandare-la-documentazione-bancaria-ai-sensi-dellart-119-tub-per-la-prima-volta-anche-durante-il-giudizio-senza-limitazioni-e-con-qualsiasi-mezzo-idoneo-allo-scopo/.

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