Il coniuge separato del de cuius, pretermesso dall’eredità , ha diritto a ricevere la documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB

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Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

Nota a: ABF, Collegio di Roma, Decisione n. 6333 del 6/4/2020

 

ABSTRACT DELLA DECISIONE:

La formulazione del comma IV dell’art. 119 TUB, che riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli succede a qualunque titolo” (oltre che a “colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni”), deve essere intesa in senso ampio, così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il legittimario pretermesso, il quale possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario.

 

L’istante ha chiesto alla banca convenuta la documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti con l’intermediario dal proprio defunto marito, dal quale era legalmente separata (ma non divorziata). L’intermediario ha respinto la richiesta, eccependo che la qualificazione della ricorrente quale pretermessa dalle disposizioni testamentarie, impedisce la configurazione della qualità  di erede, necessaria per poter esercitare il diritto di cui al richiamato art. 119, comma 4, T.U.B.

L’allegato testamento olografo ha confermato la preterizione della ricorrente, avendo il de cuius nominato altro soggetto quale erede universale, oltre a tre legatari.

A questo riguardo, l’art. 548 c.c. stabilisce che “Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato”. La ricorrente ha rappresentato la natura consensuale della separazione dal marito. Sul punto, non solo l’intermediario non ha allegato alcuna evidenza di segno contrario, ma neanche ha sollevato eccezioni, di talché, stante l’operatività  del principio di non contestazione e del suo effetto tipico della relevatio ab onere probandi (art. 115 c.p.c.), il Collegio ritiene di poter assumere la pacificità  dei fatti ex adverso dedotti.

Appurata l’astratta titolarità  dell’istante del diritto alla riserva del coniuge defunto (art. 540 c.c.), il Collegio ha esaminato l’argomento della banca convenuta secondo il quale la pretermissione impedisce l’acquisto della qualità  di erede in capo alla ricorrente: questa sarebbe legittimata ad ottenere i documenti richiesti solo dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimaria. Tale posizione è espressione del principio giurisprudenziale che ritiene il legittimario pretermesso privo della qualifica di erede fintanto che non impugni vittoriosamente il testamento con l’azione di riduzione o di annullamento.

La Cassazione ha espressamente affermato che “la richiamata disposizione dell’art. 119, viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente (“trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti“, secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge) – riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Come è stato rilevato, con tale norma la legge dà  vita a una facoltà  che non è soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119) e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione idoneo a durare, d’altro canto, pure oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate” (Cass., sentenza n. 11554/ 2017).

Nel quadro normativo e giurisprudenziale così ricostruito, l’Abf capitolino ha condiviso l’indirizzo secondo cui la formulazione del comma IV dell’art. 119 TUB, il quale riconosce il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria sia al cliente, sia a “colui che gli succede a qualunque titolo” (oltre che a “colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni”) debba necessariamente essere intesa in senso ampio, come puntualizzato dalla Suprema Corte nella decisione citata, così da ricomprendere non solo l’erede, ma anche il legittimario pretermesso, il quale possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario. È peraltro banale osservare, a conferma di quanto si viene dicendo, che per l’esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà  in capo al chiamato all’eredità , quale ad esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, è evidente la necessità  di poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale.

Il Collegio ha ritenuto, dunque, che la qualificazione della convenuta quale pretermessa dalle disposizioni testamentarie non fosse ostativa a riconoscere, in capo alla stessa, il diritto ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dal de cuius.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana – Legale d'impresa, “Il coniuge separato del de cuius, pretermesso dall’eredità , ha diritto a ricevere la documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB”, Magistra Banca e Finanza, 29 agosto 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-coniuge-separato-del-de-cuius-pretermesso-dalleredita-ha-diritto-a-ricevere-la-documentazione-bancaria-ex-art-119-comma-4-tub/.

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