Il contratto bancario o finanziario richiede la sottoscrizione del solo cliente ai fini della sua validità 

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Nota a Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018

 

Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

L’art. 117 del Testo Unico Bancario dispone che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti. [1]

L’art. 23 del Testo Unico Finanziario dispone, con formula analoga, che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, anche i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti. [2]

Entrambe le norme concludono affermando che i contratti, sia bancari che di investimento, sono insanabilmente nulli nel caso di inosservanza della forma prescritta.

Le citate norme costituiscono applicazione specifica – nell’ambito dei contratti bancari e finanziari – dei requisiti essenziali del contratto indicati dall’art. 1325 c.c., che dispone che è requisito di validità  del contratto la forma, quando essa è prescritta dalla legge sotto pena di nullità , come è nel caso di specie. [3]

Si è lungamente questionato in giurisprudenza [4] ed in dottrina se la forma prescritta a pena di nullità  per i contratti bancari dall’art. 117 TUB e per i contratti finanziari dall’art. 23 TUF richiedesse la sottoscrizione di entrambi i contraenti (intermediario e cliente) oppure se la firma del solo cliente (contratto c.d. mono-firma) cristallizzasse la volontà  contrattuale, concretizzando la forma voluta dal legislatore.

Ovviamente nessun dubbio che ove manchi la sottoscrizione del cliente i contratti siano irrimediabilmente nulli.

A fugare ogni dubbio e mettere la parola fine alla questione, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 hanno affermato il seguente principio di diritto:

“Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/ 2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

Il principio di diritto, pronunziato in relazione alla forma imposta ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (art. 23 TUF), è sicuramente applicabile anche ai contratti bancari, per i quali l’art. 117 TUB prescrive lo stesso requisito formale, sempre a pena di nullità , e questo nell’identità  sostanziale e funzionale delle due norme e dei presupposti su cui è fondato il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite nella sentenza qui in commento.

Le Sezioni Unite, in relazione all’art. 23 TUF (con applicabilità  de plano a quanto pertinente all’art. 117 TUB) hanno fatto riferimento alla funzione propria di tale norma speciale ed anche dell’art. 1325 c.c. sui requisiti essenziali del contratto, quale norma di riferimento. [5]

Secondo le Sezioni Unite, il requisito della forma imposto dall’art. 1325 n. 4 cod. civ. (“la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità ”) va inteso in senso strettamente funzionale, e non strutturale, avendo cioè riguardo alla finalità  propria della normativa di settore qui in discussione.

La finalità  della previsione della nullità  nell’ambito dei contratti finanziari (così come quelli bancari) è – secondo le SS.UU. – volta ad assicurare la piena indicazione ed informazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità  di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, nonché delle modalità  proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità , dei contenuti e della documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro ancora che attiene funzionalmente al successivo svolgimento del rapporto.

Per tale ragione il contratto deve essere redatto per iscritto, e quindi sicuramente esistere in ed essere sottoscritto dal cliente, a cui deve essere anche consegnato un esemplare, proprio perché è il cliente che ha bisogno di conoscere e di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità  di esecuzione da parte dell’intermediario e delle regole che riguardano la vigenza del contratto.

Secondo le Sezioni Unite, in tale prospettiva, nessuna rilevanza ha o potrebbe avere la firma dell’intermediario finanziario, che nulla aggiunge al substrato contrattuale, ben potendo il consenso della banca risultare a mezzo di comportamenti concludenti, e tra questi: la predisposizione del documento contrattuale, la consegna al cliente, l’invio della rendicontazione del rapporto, etc.

Su tali presupposti le Sezioni Unite della Cassazione hanno espresso il principio di diritto di cui si è scritto:

“Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/ 2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

 

NOTE:

[1] Art. 117 (Contratti) TUB: “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. [abrogato]. 6. (”¦) 8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità  della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.

[2] Art. 23 (Contratti) TUF: “1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità  a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto”.

[3] Gli altri requisiti del contratto richiesti dall’art. 1325 c.c. sono: 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto.

[4] Nella parte motiva della sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 898 del 16 gennaio 2018 si dà  ricostruzione dei precedenti di legittimità : “Per la nullità  del contratto- quadro qualora sia prodotto, come nella specie, un modulo sottoscritto solo dall’investitore, si è pronunciata ripetutamente la sezione semplice, con le recenti pronunce del 24/ 2/ 2016, n. 3623; del 24/3/ 2016, n. 5919; dell’l /4/2016, n. 7068; del 27/4/ 2016, nn. 8395 e 8396; del 19/ 5/ 2016, n. 10331 (da ultimo, la decisione del 3/1/ 2017, n. 36 si è espressa in senso conforme in relazione all’analoga disposizione di cui all’art. 117 d.lgs. 24/9/1993, n. 385). In particolare, nell’ampia e complessa motivazione, la sentenza 5919/2016, premesso che ben si sarebbe potuto provare il contratto in forma scritta anche in presenza di sottoscrizioni delle parti contenute in documenti distinti, purché risultante il collegamento inscindibile tra gli stessi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, ha applicato il principio di carattere generale, secondo cui se è prevista la forma scritta ad substantiam, il contratto deve essere provato a mezzo della produzione in giudizio; si è poi concentrata sulla possibilità , negata, di desumere la conclusione del contratto dalla dichiarazione sottoscritta dalla cliente di avere ricevuto copia del contratto sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare la banca ; ha di seguito ritenuto preclusa la prova testimoniale, non ricorrendo il caso della perdita incolpevole ex art. 2724 n. 3 cod. civ., quella per presunzioni ex art. 2729 cod. civ., ed a mezzo del giuramento ex art. 2739 cod. civ.; ha escluso infine che potesse invocarsi nella specie il principio secondo il quale la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, dato che si sarebbe in tal modo potuto ritenere perfezionato il contratto, ma solo con effetti “ex nunc” e non “ex tunc” . Su detto ultimo profilo, vale la pena di segnalare la difforme pronuncia del 22/3/2012, n. 4564, che, in relazione al contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall’analoga normativa ex artt. 117 e 127 d.lgs. 385/1993, ha escluso la nullità  per difetto di forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto, e richiamando il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta. A detto precedente si è rifatta l’ordinanza del 7/9/ 2015, n. 17740, per ritenere valida la clausola compromissoria prevista nel contratto di intermediazione finanziaria. Dette due pronunce sono sostanzialmente isolate, tanto che la questione che qui specificamente interessa è stata correttamente portata all’attenzione delle sezioni unite come di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ., e non per dirimere un contrasto tra le sezioni semplici o all’interno della stessa sezione”.

[5] Art. 1325 (Indicazione dei requisiti) c.c.: “[I]. I requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità ”.

 


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Il contratto bancario o finanziario richiede la sottoscrizione del solo cliente ai fini della sua validità ”, Magistra Banca e Finanza, 18 gennaio 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-contratto-bancario-e-finanziario-richiede-la-sola-sottoscrizione-del-cliente-ai-fini-della-sua-validita/.

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