Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 3199 del 4 febbraio 2019
Massima:
“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che il “requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente; ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898). Si deve inoltre constatare che le pronunce di questa Corte, che sono seguite all’enunciazione del riportato principio, lo hanno ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa (cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070)”.
(nella specie, la S.C., con riferimento alla materia del pegno, ha confermato l’idoneità della scrittura proveniente dal solo datore del pegno a integrare il documento richiesto dalla norma dell’art. 2787 c.c., comma 3)
Motivazione:
In proposito va rilevato, prima di tutto, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che il “requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritemersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente; ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898).
Si deve inoltre constatare che le pronunce di questa Corte, che sono seguite all’enunciazione del riportato principio, lo hanno ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa (cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070).
Ciò posto, per completezza dell’esposizione deve essere pure ricordato che – con riferimento alla materia del pegno in generale (anche fuori, cioè, dall’ambito della normativa specifica ai rapporti bancari) – non è comunque da dubitare dell’idoneità della scrittura proveniente dal solo datore del pegno a integrare il documento richiesto dalla norma dell’art. 2787 c.c., comma 3.
La garanzia pignoratizia è “naturalmente” destinata, invero, a conferire al creditore garantito pure il rango della prelazione: sì che la scrittura in discorso non esprime, né riporta, uno autonomo e specifico patto da hoc; rivestendo, piuttosto, il ruolo di mera documentazione concretizzativa degli effetti tipici della struttura negoziale del pegno (c.d. forma ad regularitatem; valore negoziale autonomo possiederebbe, semmai, il patto con cui datore e creditore intendano escludere – dall’ambito dell’operazione di pegno nella specie posta in essere – l’effetto della prelazione).
Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Il contratto bancario e finanziario sottoscritto dal solo cliente è valido anche ove sia assente la sottoscrizione della banca”, Magistra Banca e Finanza, 15 maggio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-contratto-bancario-e-finanziario-sottoscritto-dal-solo-cliente-e-valido-anche-ove-sia-assente-la-sottoscrizione-della-banca/.
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