Di Maurizio Tidona, Avvocato
L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo (a scadenza), oppure a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.).
Se non sia convenuto diversamente, il cliente affidato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può ripristinare la disponibilità concessa con successivi versamenti (art. 1843 c.c.).
La disponibilità in rapporto, entro i limiti dell’affidamento concesso dalla banca, costituisce il c.d. “margine disponibile” entro i cui limiti il cliente affidato ha facoltà di effettuare liberamente ripetuti prelevamenti e versamenti, se non diversamente pattuito; il margine disponibile può essere pertanto di volta in volta ricostituito con corrispettivi versamenti.
Nella forma più ricorrente la banca non ha un diritto di pretendere la restituzione delle somme concesse dal cliente affidato durante la pendenza dell’apertura di credito, ove i prelievi del cliente affidato avvengano entro i limiti del fido concesso.
Il cliente affidato ha difatti facoltà di procedere a successivi prelievi ed accrediti entro i limiti del margine disponibile.
La banca avrà diritto di domandare la restituzione alla scadenza prefissata nel contratto, oppure, in caso di apertura di credito a tempo indeterminato, dopo il recesso di una delle parti.
Il diritto di recesso dal rapporto di apertura di credito a tempo determinato è stabilito all’art. 1845 (Recesso dal contratto) commi 1 e 2 c.c., che dispone:
“1. Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. 2 Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori”.
Il recesso della banca dall’apertura di credito a tempo determinato è pertanto consentito solo ove sussista una giusta causa, ed in tal caso il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve comunque concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori (art. 1845, c. 2, c.c.).
Se invece l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni (art. 1845, c. 3, c.c.).
La giurisprudenza ha ritenuto comunque che il comportamento della banca, anche in caso di recesso da una apertura di credito a tempo indeterminato, sempre consentito, sia comunque connotato da un comportamento di buona fede, e non assuma cioè caratteristiche di abusività e arbitrarietà , che possono sussistere quando la banca receda dal rapporto nonostante un regolare comportamento del cliente affidato, che non abbia cioè mai superato il limite del fido concesso.
Abusività e arbitrarietà del comportamento, che il giudice deve verificare in concreto, che possono condurre ad una pronunzia di illegittimità del recesso, seppure per legge consentito, in ragione di comportamenti della banca ritenuti arbitrari ed imprevisti.
Così la Cassazione in merito all’arbitrarietà di una cessazione imprevista del rapporto di apertura di credito da parte della banca (Cass. n. 29317 del 22/12/2020):
“Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benchè pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate”.
Da quanto premesso, rileva pertanto, in caso sia di apertura di credito a tempo determinato che in quella a tempo indeterminato, la necessità di una esecuzione del contratto da parte della banca secondo principi di buona fede.
La Cassazione ha in tale prospettiva individuato i comportamenti legittimi e quelli vietati alla banca nella valutazione della legittimità o meno del recesso attuato dalla banca in una apertura di credito (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 29317 del 22/12/2020):
1) il recesso della banca è legittimo ove il cliente abbia superato il limite dell’affidamento, avendo quest’ultimo violato con il superamento del fido il suo obbligo contrattuale di utilizzo esclusivamente entro il “margine disponibile”; questo con la precisazione che nel caso in cui il cliente abbia superato il limite del fido concesso, anche ripetutamente, l’eventuale sopportazione da parte della banca del superamento dell’affidamento concesso non può mai assurgere ad una autorizzazione tacita al cliente a fare affidamento sull’innalzamento del limite dell’apertura di credito anche per il futuro; la sopportazione del superamento del limite da parte della banca è da ricondurre ad un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria non autorizzata (questo anche in caso di reiterata anticipazione da parte della banca di somme per il pagamento di assegni emessi in carenza di provvista);
2) il recesso della banca è altresì legittimo nel caso in cui il cliente sia al momento del recesso rientrato entro i limiti del fido concesso, purchè abbia in precedenza ripetutamente ed in modo ingiustificato superato il limite di affidamento concesso dalla banca.
3) in mancanza di comportamenti scorretti o inaffidabili da parte del cliente, la banca può comunque egualmente recedere da un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, purchè il recesso della banca non assuma in concreto connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, in quanto contrastanti con la ragionevole aspettativa del cliente il quale, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Quello che si richiede alla banca è cioè un comportamento in buona fede.
Abbiamo premesso che il recesso della banca dall’apertura di credito a tempo determinato è consentito solo ove sussista una giusta causa, e la banca deve comunque concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori (art. 1845, c. 2, c.c.).
Se invece l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni (art. 1845, c. 3, c.c.).
Il rispetto del termine di preavviso impone alla banca di non esigere le somme a suo credito prima dello scadere, ma consente comunque alla banca di procedere alla compensazione immediata con eventuali somme di cui abbia la disponibilità in altri rapporti o conti intestati al correntista; questo in applicazione dell’art. 1853 c.c., il quale dispone se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, ed anche degli artt. 1242 e 1243 sulla compensazione legale:
– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 14859 del 16/11/2000:
“In tema di affidamento bancario, il termine minimo di quindici giorni per l’operatività del recesso dell’istituto di credito ex art. 1845, secondo comma, cod. civ., termine di carattere dilatorio, è previsto dalla legge a favore del debitore accreditato, onde metterlo in condizione di reperire la somma necessaria per ripianare la propria esposizione verso l’istituto stesso, con la conseguenza che prima della scadenza di detto termine il credito della banca non è esigibile, salvo nelle ipotesi di compensazione di detto credito con debiti che, a diverso titolo, l’istituto abbia verso l’accreditato, nel qual caso viene meno la necessità del rispetto del termine di cui si tratta, e l’operazione di compensazione può essere eseguita allorché vengano in essere le condizioni di cui agli artt. 1242, primo comma, e 1243, primo comma, cod. civ. In tale ipotesi, è, altresì, irrilevante, ai fini dell’operatività del recesso della banca, la comunicazione dello stesso alla controparte, necessaria, invece, ove vi sia richiesta di pagamento da parte dell’istituto in relazione alle esposizioni che verso di esso abbia il cliente, in quanto tale richiesta deve essere subordinata alla concessione del predetto termine minimo di quindici giorni, il quale non può che decorrere dalla comunicazione del recesso”.
Se per l’apertura di credito sia data una garanzia reale (ipoteca o pegno) o personale (fideiussione), queste non si estinguono prima della fine del rapporto (per il sopraggiungere della scadenza prefissata oppure per il recesso di una delle parti) per il solo fatto che l’accreditato cessi di essere debitore della banca; questo in quanto l’apertura di credito bancario è un contratto dinamico in cui il saldo disponibile varia in base ai ripetuti prelevamenti e versamenti effettuati dal cliente affidato nel conto corrente di appoggio.
Se la garanzia reale o personale che assiste l’apertura di credito divenga insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto (art. 1844 c.c.).
Maurizio Tidona, “Il contratto di apertura di credito bancario”, Magistra Banca e Finanza, 14 ottobre 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-contratto-di-apertura-di-credito-bancario/.
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