Di Maurizio Tidona, Avvocato
3 luglio 2000
L’opzione è un contratto che assegna ad una delle parti – dietro versamento di un premio, che ne costituisce il costo di acquisto – il diritto, e non l’obbligo, di acquistare (opzione call) o di alienare (opzione put) una certa quantità di un individuato strumento finanziario (bene sottostante), ad un prezzo predeterminato (strike price), ad una scadenza fissata o entro la stessa.
Il premio è stabilito da una percentuale dell’importo oggetto del contratto.
Le opzioni di base – associando le quali e possibile giungere a diversi tipi di opzione – sono quindi l’opzione call e l’opzione put, dette anche semplici in quanto il compratore (nell’opzione call) ha facoltà di ritirare i titoli (acquistare) od abbandonare oppure (nell’opzione put) di consegnare i titoli (vendere) od abbandonare.
Sono opzioni composte invece quelle in cui chi acquista deve scegliere se vendere o comprare, ma non può abbandonare.
La call option porta quindi la prerogativa di acquistare una nota attività ad un prezzo prestabilito (strike price); la put option, rappresenta il diritto di vendere una specifica attività , ad un valore stabilito.
Prezzo di mercato – prezzo spot – e prezzo di esercizio – strike price – possono correlarsi in tre diversi modi: lo strike price può essere eguale al prezzo spot (in questo caso l’opzione è detta “at the money”); lo strike price può essere più alto del prezzo spot ( la call è detta “out of the money”, la put è detta “in the money”); lo strike price può essere al di sotto del prezzo spot (la call è detta “in the money”, la put è detta “out of the money”).
E’ ovvio che l’acquirente del diritto d’opzione si avvarrà dello stesso solamente nel momento in cui ne ricavi un profitto: ad esempio – nel caso dell’opzione call – quando il prezzo di mercato dello strumento finanziario sottostante risulti più basso dello strike price.
È altresì manifesto come il rischio di mercato e quello di credito si presentino asimmetrici per il venditore ed il compratore dell’opzione.
Il compratore, in relazione al rischio di mercato, ha la eventualità di un profitto senza limiti se il prezzo si alza in suo favore, mentre la sua perdita è circoscritta all’ammontare del premio se il prezzo si riduca.
Per contro, il venditore vede delimitato il suo provento all’ammontare del premio incassato, mentre in linea teorica è esposto ad una perdita infinita.
Il compratore deve accollarsi per la durata del contratto il rischio che il venditore non esegua il proprio obbligo; il venditore, invece, non sostiene un peso in tal senso dato che il compratore non ha alcun obbligo: subisce solo il rischio – tra la data della transazione e quella del pagamento – che il compratore non paghi l’ammontare del premio.
Maurizio Tidona, “Opzioni put e call: struttura del contratto e diritti delle parti”, Magistra Banca e Finanza, 3 luglio 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-contratto-dopzione-brevi-cenni-sulle-opzioni-put-e-call/.
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