Il controverso rapporto intercorrente fra banca e legatari nelle successioni ereditarie di rapporti bancari

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Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

La vexata quaestio consiste nello stabilire se i beni oggetto di legato, dei quali la banca risulti depositaria, debbano essere dalla stessa consegnati al legatario oppure all’erede.

A tal fine – secondo la migliore dottrina [1] – occorre riferirsi all’art. 649 c.c., il quale nel 2° e 3° comma dispone: «Quando oggetto del legato è la proprietà  di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà  o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all’onerato il possessore della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore».

La vexata quaestio consiste nello stabilire se i beni oggetto di legato, dei quali la banca risulti depositaria, debbano essere dalla stessa consegnati al legatario oppure all’erede.

Per la Suprema Corte, atteso che ai sensi del 3° comma dell’art. 649 c.c. il legatario ha l’onere di domandare il possesso della cosa legata all’erede anche quando, in virtù del 2° comma, ne abbia acquistato immediatamente la proprietà , deve ritenersi che l’erede il quale non abbia la disponibilità  materiale del bene legato, sia legittimato a chiedere il rilascio della cosa stessa a chi la detiene, sia pure all’esclusivo scopo di poterla consegnare al legatario. Tale domanda non può proporsi, per difetto d’interesse, qualora sia rivolta contro il legatario già  in possesso del bene legato, dato che a costui il bene medesimo dovrebbe essere in definitiva riconsegnato (Cass. 2 agosto 1968, n. 2763 in Giur. it., 1969, I, 1, 2201).

Per il che i terzi (i.e. la banca) che siano in possesso di beni ereditari, ancorché formanti oggetto di legato, devono consegnarli agli eredi o a quello fra gli eredi che sia onerato della prestazione del legato (art. 662 c.c.).

Depone a sostegno di tale tesi, secondo la quale il legatario ha rapporti soltanto con gli eredi e non con i terzi, l’art. 495, 1° comma, c.c. secondo cui trascorso un mese dalla effettuazione delle forme di pubblicità  previste dall’art. 484 c.c., in mancanza di opposizione da parte di creditori e legatari e della intenzione dell’erede di promuovere la liquidazione concorsuale “l’erede … paga i creditori e i legatari a misura che si presentano”.

 

Anche l’orientamento espresso dai vari collegi dell’Abf per simili fattispecie risulta pacifico – ex multis ABF Napoli 25/2/2014- secondo cui “Nella controversia sottoposta al proprio esame, il Collegio, entrando nel merito della vicenda come desumibile dagli atti di causa e come inquadrabile alla luce della legislazione vigente, rinviene, anzitutto, una carenza di legittimazione passiva nell’intermediario. Infatti, …, non è all’intermediario che il ricorrente deve rivolgersi poiché questi, se è divenuto proprietario del legato a seguito del decesso del de cuius, è all’onerato che deve chiedere la consegna del legato medesimo, cioè agli eredi, che si sono sostituiti ex lege nella posizione del defunto titolare del deposito titoli. Del pari il Collegio rileva un difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, atteso che i diritti fatti valere “non spettano a quest’ultimo, bensì all’originario cliente e ai suoi successori a titolo universale, ai quali dunque compete in via esclusiva la legittimazione attiva in relazione a eventuali contestazioni volte a ottenere la restituzione” del legato: cfr. Collegio ABF di Milano, decisione del 13 luglio 2011, n. 1461.”

La trattazione in subjecta materia – per una sua corretta e doverosa completezza – non può peraltro sottacere come il preteso diritto di riscossione diretta dei legatari (addirittura frazionato) nei confronti della banca risulti aver trovato “accoglimento” da parte della giurisprudenza sia di legittimità  (sent. n. 14358/2013), che di merito (Trib. di Taranto n. 2763/2013).

Il giudice pugliese, dopo aver individuato nel legato di specie la figura giuridica applicabile alla disposizione testamentaria con cui viene attribuito ad un soggetto il saldo di un conto corrente, è andato oltre; infatti, nella volontà  del de cuius di lasciare al beneficiario il “saldo di conto corrente di qualsiasi importo esso sia a me intestato”, riconosce non solo il trasferimento del denaro ma pure la “legittimazione a riscuotere la somma nei confronti della banca“. Per il che il legatario non ha più la necessità  di attendere che gli eredi riscuotano le somme depositate sul conto corrente, per poi riceverle dai medesimi, ma ha diritto di richiedere egli stesso alla banca la consegna del denaro nelle sue mani. Nel contesto della sua sentenza ritiene utile il richiamo della massima della S.C. n. 14358 del 2013: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell’apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l’intenzione del “de cuius” di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già  un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento”.

L’esegesi della dottrina [2] dello scrutinio della Suprema Corte ne ha desunto che la distinzione fra legato di specie e legato di genere non rileva quanto all’acquisto del legato, che avviene sempre ope legis, senza necessità  di accettazione: l’art. 649, comma 1, c.c. vale per ogni tipo di legato, per cui delazione e acquisto coincidono in base alla volontà  del disponente, salva, in un momento successivo, la rinunzia del legatario (il titolo dell’acquisto è sempre la mera delazione).

La distinzione fra le due categorie rileva, invece, ai fini del modo di acquisto dell’oggetto del legato e del momento di tale acquisto medesimo: il legato di specie (avente a oggetto cosa del testatore) ha efficacia reale, per cui il legatario ha anche un diritto sulla cosa (o sul diritto) oggetto del legato recta via, senza cioè che l’erede faccia da tramite, fin dall’apertura della successione.

Con il legato di genere si acquista solo un diritto di credito verso l’onerato, cioè un diritto alla cosa, non sulla cosa (mera efficacia obbligatoria). Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore, l’onerato ha l’obbligo di separarla dal patrimonio ereditario (specificazione); se, invece, non è nell’attivo ereditario, deve acquistarla, per trasferirla, poi, al legatario.

 

Note:

[1] Vds. “Conflitti tra eredi e legatari: obblighi e responsabilità  della banca”, Marco Ieva, Riv. notariato, fasc.4, 1996, pag. 705 e segg.

[2] Vds. “L’adempimento del legato. Possesso del bene e consegna al legatario”, Giuseppe Musolino, Riv. notariato, fasc.2, 2014, pag. 381


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana - Legale d'impresa, “Il controverso rapporto intercorrente fra banca e legatari nelle successioni ereditarie di rapporti bancari”, Magistra Banca e Finanza, 6 dicembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-controverso-rapporto-intercorrente-fra-banca-e-legatari/.

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