Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
- Introduzione
Nell’ambito degli strumenti di finanza alternativa al tradizionale credito bancario, cui le imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni, ricorrono per la raccolta di capitali, un posto di rilievo è occupato oggi dal crowdfunding, un termine generico che sta ad indicare il processo con cui più persone (folla o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesto importo, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere, utilizzando siti Internet (piattaforme o portali) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. I tratti distintivi di tale forma di finanziamento sono essenzialmente due: la prevalente partecipazione all’iniziativa di investitori non professionali e il ricorso a piattaforme on-line per la raccolta di risorse finanziarie da parte dell’impresa.
Al giorno d’oggi esistono numerosi portali dedicati al crowdfunding, dove avviene l’incontro tra i soggetti che richiedono fondi e coloro che sono disposti a finanziare un determinato progetto. La raccolta di fondi può aver luogo secondo un modello “all or nothing” (tutto o niente) o “take it all” (tieni tutto). Nel primo caso, il successo della campagna è legato al raggiungimento di un obiettivo minimo che, se non viene raggiunto, comporta la restituzione dei fondi raccolti; nel secondo caso, invece, i fondi raccolti vengono accettati, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell’obiettivo.
Si possono distinguere principalmente sei modelli di crowdfunding, a seconda del rapporto che si instaura tra il soggetto che eroga il finanziamento e quello che lo riceve:
- donation-based, che consiste in una mera donazione di somme di denaro a sostegno di iniziative senza finalità di lucro in cui i donatori non ricevono alcuna ricompensa;
- reward-based, che si sostanzia nella partecipazione al finanziamento ricevendo in cambio una ricompensa di natura non monetaria;
- royalty-based, nel quale il finanziamento di un determinato progetto o iniziativa viene ricompensato attraverso una partecipazione ai profitti dell’impresa;
- equity-based, in virtù del quale l’investitore assume la qualifica di socio, con connessa acquisizione di diritti patrimoniali e amministrativi;
- lending-based o social lending, che consiste in un prestito tra privati, a fronte del quale è previsto il pagamento di un interesse;
- invoice lending, in cui gli investitori finanziano a breve termine le imprese mediante anticipi su fatture commerciali.
A seconda se le iniziative prevedano o meno uno scopo di lucro le tipologie sopra indicate possono essere classificate in crowdfunding non profit e crowdfunding for profit.
Crowdfundng (non profit):
- Donation crowdfunding
- Reward crowdfunding
- Royalty crowdfunding
Crowdfunding (for profit):
- Equity crowdfunding
- Lending crowdfunding
- Invoice crowdfunding
Il crowdfunding si è diffuso inizialmente nei paesi di common law (principalmente Australia e Stati Uniti) e si è poi propagato all’Europa continentale e all’Asia. Secondo l’Osservatorio Massolution, nel 2014 le piattaforme di crowdfunding attive nel mondo hanno raccolto più di 16 miliardi dollari, cifra che, secondo le previsioni, sarebbe raddoppiata nell’anno seguente. Stati Uniti e Canada detengono la leadership del mercato con una quota pari al 58,6 per cento, seguiti da Asia ed Europa con il 21 e il 20,4 per cento, rispettivamente.
In Europa il fenomeno del crowdfunding ha ancora dimensioni relativamente contenute, concentrate principalmente nel Regno Unito. Secondo il Cambridge Centre for Alternative Finance, nel 2016 sono stati erogati nel mercato europeo, tramite piattaforme di crowdfunding, finanziamenti per 7,7 miliardi di euro, dei quali il 73 per cento riferibili al Regno Unito. Nell’Europa continentale i finanziamenti della specie ammontavano a circa 2,1 miliardi di euro, di cui il 22 per cento in Francia, il 16 in Germania, il 9 in Olanda; seguono poi la Finlandia con il 7 per cento, Spagna e Italia con il 6 ciascuna. Sempre nell’Europa continentale il lending crowdfunding è la tipologia di raccolta di capitali più diffusa (consumer lending per 697 milioni e business lending per 350 milioni), seguito dall’invoice trading (252 milioni) e dall’equity crowdfunding (219 milioni).
- L’equity crowdfunding in Italia
L’equity crowdfunding è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto Crescita bis), convertito nella legge 17 dicembre 2015, n. 221, con il dichiarato obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. L’art. 30 del decreto, nel delegare alla CONSOB il compito di adottare le relative disposizioni attuative, ha modificato il Testo unico della finanza (TUF), inserendo, all’art. 1, commi 5-novies e 5-decies, le definizioni di “portali per la raccolta di capitali per le start-up” e di “start-up innovativa”, e aggiungendo gli articoli 50-quinquies e 100-ter, rispettivamente rubricati alla “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e alle “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”. In particolare, si stabiliva che:
- la raccolta di fondi deve essere effettuata attraverso portali web gestiti da imprese di investimento e banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla CONSOB, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale, nonché da soggetti autorizzati in base a determinati requisiti e iscritti in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB, a patto che trasmettano gli ordini inerenti alla sottoscrizione e alla compravendita di strumenti rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento;
- le campagne di raccolta fondi devono essere proposte da start-up innovative[1] e devono riguardare titoli partecipativi del capitale;
- l’ammontare dell’offerta non deve eccedere i limiti stabiliti dall’art. 100, comma 1, del TUF (5 milioni di euro).
In attuazione dell’art. 30 del decreto, nel giugno 2013 la CONSOB ha emanato il Regolamento n. 18592 sulla raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative tramite portali on-line, con il quale è stato istituito il registro dei gestori dei portali, definendone il contenuto; viene disciplinato il procedimento di iscrizione e di cancellazione dal registro; si prescrive la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che detengono il controllo della società di gestione del portale, nonché di onorabilità e professionalità in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle società medesime; si definisce una serie di obblighi generali relativi al comportamento dei gestori autorizzati (diligenza, correttezza , trasparenza, ecc.), alle informazioni (dettagliate, corrette, chiare e non fuorvianti) da fornire a investitori potenziali, soprattutto sui possibili rischi, e al diritto di recesso (da esercitare entro sette giorni dall’adesione all’offerta); si richiede ai gestori di rispettare obblighi di tutela degli investitori connessi alla gestione dei rischi operativi, di riservatezza, di conservazione della documentazione e di informativa alla CONSOB; si disciplinano i provvedimenti cautelari e sanzionatori che la CONSOB ha il potere di adottare nei confronti dei soggetti iscritti nel registro; si introduce il requisito che una quota almeno pari al 5 per cento degli strumenti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori professionali ovvero da fondazioni bancarie, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo, incubatori di start-up innovative, con l’obiettivo di fornire ai piccoli investitori un minimo segnale sulla qualità dell’emittente; si prevede l’obbligo, per gli emittenti, di inserire nei propri statuti o atti costitutivi misure idonee a garantire all’investitore una via di uscita nel caso in cui i soggetti controllanti cedano il controllo della società, ovvero clausole di tag along (che consentono agli investitori di cedere le loro quote insieme a chi vende) o di recesso.
A distanza di due anni dell’avvio dell’operatività da parte dei gestori di portali on-line, la disciplina sull’equity crowdfunding è stata innovata dapprima dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Investment Compact), convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso alle PMI innovative, agli OICR e ad altre imprese che investono prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on line, e poi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha esteso la disciplina in materia di crowdfunding contenuta nel TUF a tutte le PMI come definite dalla normativa europea. Tale innovazione non ha peraltro prodotto i risultati auspicati in termini di aumento del numero degli offerenti. Si è quindi provveduto all’emanazione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Decreto Correttivo), convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, con il quale si sono estese a tutte le PMI costituite in forma di S.r.l. le deroghe al diritto societario già previste per le start-up e le PMI innovative, ivi inclusa la possibilità di offrire al pubblico le quote sociali anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.
Da ultimo, sulla disciplina dell’equity crowdfunding è intervenuto il d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 di recepimento della direttiva sui servizi di investimento (MiFID2), che ha introdotto ulteriori modifiche alle disposizioni del TUF in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Tali modifiche hanno riguardato:
- l’art. 1, comma 5-novies, il quale precisa che, ai fini dell’individuazione delle piccole e medie imprese rilevanti per la disciplina sull’equity crowdfunding, occorre fare riferimento all’art. 2, paragrafo 1, lett. f), primo alinea, del Regolamento UE/2017/129 sul prospetto informativo, che definisce le PMI come le “società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato medio annuale non superiore a 50 milioni”;
- l’art. 50-quinquies: i) comma 2, che amplia il novero dei c.d. “gestori di diritto” che possono richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del relativo albo tenuto dalla CONSOB, ricomprendendo anche le SGR, le SICAV, le SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni (incluse le società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE e i gestori di EuVECA e di EuSEF), limitatamente peraltro all’offerta sui portali di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in PMI; ii) comma 3, che prevede quale ulteriore requisito di iscrizione nel registro dei portali tenuto dalla CONSOB l’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o la stipula di una polizza d’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale; iii) comma 6, che attribuisce alla CONSOB il potere di convocare amministratori, sindaci e personale dei gestori; iv) comma 6-bis, che delega la CONSOB ad adottare le disposizioni attuative dell’art. 4-undecies del TUF che riguarda il c.d. whistleblowing interno:
- l’art. 100-ter, il quale ribadisce la possibilità, già introdotta dal decreto “Correttivo” del 24.4.2017, di effettuare offerte aventi per oggetto capitale di rischio di PMI costituite in forma di S.r.l. ed estende a tali ultime società il meccanismo alternativo di trasferimento delle quote previsto dai commi 2-bis e seguenti dell’art. 100-ter del TUF.
Conseguentemente, con la delibera n. 20204 del 5.12.2017 la CONSOB ha adeguato il Regolamento sull’equity crowdfunding alle innovazioni introdotte dalla legge 232/2016 e dal d.lgs. 129/2017 di recepimento della MiFID2. Sono state introdotte, in particolare, le seguenti modifiche: 1) è stato inserito l’art. 7-bis relativo all’obbligo di adesione per i gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o, in alternativa, di stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale[2]; 2) agli articoli 11-bis e 12 è stata introdotta la possibilità per i gestori di portali di rinunciare volontariamente all’autorizzazione, regolamentando altresì il relativo procedimento di decadenza e cancellazione similmente a quanto previsto per il procedimento di autorizzazione; 3) all’art. 13 sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater i quali prescrivono al gestore dei portali, che intende condurre offerte aventi per oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo, di adottare misure idonee per l’efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività[3]; 4) è stato aggiunto all’art. 24 il comma 2-ter il quale prevede la riduzione al 3 per cento della soglia della quota di capitale che deve essere sottoscritta da un investitore professionale[4].
Tecnicamente, l’operazione di equity crowdfunding si articola in tre fasi consecutive: preparazione alla pubblicazione dell’offerta sulla piattaforma; raccolta di capitale di rischio; closing e post-raccolta.
Durante la fase propedeutica alla pubblicazione dell’offerta, l’offerente instaura con il gestore della piattaforma un rapporto di comunicazione volto ad approfondire le caratteristiche dell’operazione e a valutare le effettive opportunità legate ad essa e/o la mancanza delle condizioni per il suo corretto esito. Dopo di che l’offerente deve provvedere alla predisposizione del Documento Informativo destinato agli investitori, all’apertura del conto corrente vincolato presso l’intermediario convenzionato con il gestore per il servizio di perfezionamento ordini e alla consegna del materiale informativo (video di presentazione della società, del progetto e dei suoi promotori, i curricula vitae del management, i bilanci approvati, una situazione contabile aggiornata, il business plan, i patti parasociali, ecc.).
Al termine dei predetti adempimenti, il gestore provvederà a pubblicare l’offerta sul proprio portale per l’intero periodo della raccolta, nonché ad aggiornare i contatori dell’offerta che misurano lo stato delle adesioni all’iniziativa. Una volta raggiunto il target della raccolta, l’offerta viene chiusa e il gestore ordina all’intermediario convenzionato lo svincolo delle somme raccolte e comunica all’offerente le anagrafiche dei nuovi soci con le rispettive quote di partecipazione affinché proceda a depositare presso il Registro delle Imprese competente l’elenco soci aggiornato e l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale (art. 2481-bis, ultimo comma, del Codice civile) e ad aggiornare il valore del capitale sociale nominale indicato nella relativa disposizione statutaria.
L’investimento di capitali nella sottoscrizione di azioni tramite portali on-line non è, tuttavia, esente da rischi; rischi che tendono ad aumentare qualora l’investimento sia indirizzato verso imprese con alle spalle una storia recente e poco conosciuta. In generale, i principali rischi cui sono esposti gli investitori sono: il rischio di liquidità per la mancanza di un mercato organizzato in cui i titoli sono negoziati; il rischio di perdita del capitale investito legato alla probabilità che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine; il rischio di una possibile mancanza di dividendi, soprattutto nei primi anni di vita della società; il rischio di incorrere in truffe o iniziative illecite.
Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, al 30 giugno 2018 risultavano autorizzati da CONSOB 27 portali; di questi, 25 erano iscritti alla sezione “ordinaria” e 2 alla sezione “speciale”. Alla stessa data risultavano censite 231 campagne di raccolta fondi su portali autorizzati, di cui poco più della metà relative agli ultimi dodici mesi. Le imprese che hanno portato a termine le 231 campagne sono in realtà 214, poiché sono state condotte più campagne in momenti successivi sullo stesso portale o su portali diversi. Di queste, 181 sono start-up innovative, 18 PMI innovative, 11 PMI e 4 veicoli che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.
Le risorse raccolte sino al 30 giugno 2018 attraverso l’equity crowdfunding ammontavano a 33,3 milioni di euro, con un aumento di 20,9 milioni rispetto all’anno precedente. Il valore medio del target di raccolta per ogni emittente era pari a 218 mila euro, mentre quello mediano si ragguagliava a 133 mila.
Sotto il profilo della distribuzione territoriale, la Lombardia è la regione con il maggior numero di imprese emittenti (80 unità, pari al 37,4 per cento del totale), seguita da Lazio (25) e Piemonte (16 imprese). Nel Sud del paese spicca la Puglia con 13 emittenti.
- Il lending crowdfunding in Italia
Il lending crowdfunding (o social lending o peer to peer lending) si distingue dalle altre forme di crowdfunding richiamate in premessa in quanto finanziatori e prenditori sottoscrivono un contratto di debito, con il quale i primi (gli investitori) forniscono le risorse finanziarie e i secondi (famiglie, PMI, associazioni senza finalità di lucro, ecc.) si impegnano a restituire il capitale di norma maggiorato di un interesse in un dato arco di tempo. L’incontro tra finanziatori e prenditori avviene su piattaforme web, le quali hanno il compito di: raccogliere le domande di finanziamento, corredate di informazioni di base sull’identità dei potenziali debitori e sul progetto da sovvenire; selezionare i richiedenti sulla base del loro merito di credito; assegnare un rating, che indica la probabilità che il prestito venga restituito; gestire i flussi di pagamento tra debitori e investitori; utilizzare procedure standardizzate e automatizzate; erogare i servizi attraverso canali digitali; promuovere azioni di recupero crediti in caso di insolvenza del prenditore. In cambio di questa complessa e variegata attività, le piattaforme percepiscono commissioni correlate all’importo del debito e dell’ammontare investito.
I finanziamenti cui i prenditori possono accedere sono solitamente mutui a tasso fisso di importo variabile tra mille e un milione di euro, che prevedono il pagamento di rate comprendenti una quota di capitale e una quota interessi. La durata del prestito può oscillare da pochi mesi a cinque anni, con la possibilità di estinguerlo anticipatamente senza spese. Nella maggior parte dei casi, i finanziamenti non sono assistiti da garanzie, ma recentemente si sta diffondendo la prassi di richiedere adeguate coperture specie per l’acquisto di immobili residenziali.
Per la valutazione del livello di affidabilità del prenditore, la quasi totalità delle piattaforme si avvale dei dati forniti dai credit bureau, generalmente utilizzati dagli intermediari bancari per ottenere informazioni sulla storia creditizia dei richiedenti il credito.
Le modalità più diffuse attraverso cui le piattaforme favoriscono l’incontro tra l’offerta e la domanda di fondi sono:
- la piattaforma o il richiedente stabiliscono un tasso d’interesse di riferimento e gli investitori indicano la quota di debito che sono disposti a finanziare e il relativo tasso in un’asta competitiva[5];
- la piattaforma fissa il tasso d’interesse sulla base del rating assegnato ai prenditori e gli investitori decidono chi finanziare e per quale importo[6];
- gli investitori non scelgono direttamente i soggetti da finanziare, che vengono selezionati automaticamente dalle piattaforme in base alle preferenze espresse in termini di profilo rischio-rendimento e di durata del prestito[7];
- gli investitori acquistano quote di un fondo di investimento che, a sua volta, finanzia i prestiti attraverso il portale[8].
Tutti i principali rischi tipici di un contratto di debito (rischio di credito, rischio di tasso d’interesse e rischio di liquidità) rimangono interamente in capo ai finanziatori.
Ancorché le piattaforme presentino elementi di elevata specificità, è possibile individuare alcuni tratti caratteristici che conducono all’individuazione dei seguenti modelli di business: il modello client segretated account, il modello notary e il modello guaranteed return.
Nel modello client segretated account la piattaforma si occupa dell’abbinamento dei finanziatori con i debitori. Avvenuto l’abbinamento, finanziatori e debitori sottoscrivono un contratto che regola il loro rapporto. I fondi vengono raccolti attraverso un conto di pagamento fuori della disponibilità della piattaforma, il che sta a significare che la piattaforma non potrà servirsene in caso di fallimento del debitore. Il gestore della piattaforma percepisce commissioni sia dai finanziatori sia dai debitori; commissioni che vengono destinate alla copertura dei costi connessi alla prestazione dei servizi. Nel modello notary, molto utilizzato dalle piattaforme statunitensi, i finanziatori e i debitori sono abbinati attraverso la piattaforma. A differenza del modello precedente, nel notary model i fondi sono raccolti direttamente dai finanziatori e, quando l’ammontare richiesto dal debitore è raccolto, il prestito viene erogato direttamente dalla banca incaricata della raccolta dei fondi. A favore dei finanziatori, la piattaforma emette certificati attestanti il contributo finanziario prestato. Nel modello guaranteed return, particolarmente diffuso in Cina, la piattaforma raccoglie i fondi presso i finanziatori, applicando un tasso di remunerazione garantito determinato in base alla classe di rischio del debitore, ed eroga i finanziamenti.
Indipendentemente dal modello di business prescelto, le piattaforme possono offrire ai finanziatori un diverso grado di protezione dal rischio di credito. A tal fine, è possibile distinguere i portali in: i) unsecured platform, qualora non sia prevista alcuna forma di tutela del finanziatore; ii) secured platform, nel caso in cui il debitore presti garanzie (reali e/o personali) a favore dei finanziatori; iii) protected platform, nell’eventualità in cui sia prevista la costituzione di un fondo di mitigazione del rischio al quale i finanziatori potranno accedere in caso di inadempienza del debitore.
In Italia manca una disciplina organica sul lending crowdfunding. I primi operatori di mercato furono inizialmente autorizzati dalla Banca d’Italia come intermediari finanziari ex art. 106 del TUB ed erogavano finanziamenti esclusivamente a persone fisiche.
Successivamente, in seguito all’emanazione del d.lgs. 27 novembre 2010, n. 11, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive, PSD), le piattaforme di lending crowdfunding sono state qualificate come istituti di pagamento e quindi autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114-novies del TUB. Di conseguenza, le piattaforme sono tenute a rispettare la normativa di vigilanza emanata dalla Banca d’Italia in materia di capitale minimo, assetto proprietario, partecipazione al capitale, requisiti degli esponenti aziendali, patrimonio di vigilanza, struttura organizzativa e controlli interni.
Nel novembre 2016, la Banca d’Italia ha inoltre emanato un Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, fornendo indicazioni e chiarimenti agli operatori sui limiti entro i quali l’attività di social lending può essere svolta nel rispetto delle regole sulla riserva di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. Dopo aver definito il social lending “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”, il Provvedimento prevede specifiche disposizioni in aggiunta alle deroghe di cui all’art. 11 del TUB; in particolare, con riguardo ai gestori dei portali on-line, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico: a) la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, autorizzati a prestare servizi di pagamento in base all’art. 114-novies, comma 4, del TUB; b) la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori autorizzati. Per quanto riguarda i prenditori, non costituisce raccolta tra il pubblico: i) l’acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli finanziatori; ii) l’acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, che operano nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale. Al fine di impedire ai soggetti non bancari di raccogliere fondi per ammontare rilevante, è inoltre previsto un limite massimo, di importo contenuto, per l’acquisizione di fondi tramite portale on-line da parte dei prenditori.
Sotto il profilo giuridico, il rapporto che si instaura tra il prestatore e il soggetto finanziato si configura, ai sensi degli articoli 1813 e seguenti del Codice civile, come un “contratto di mutuo”, per mezzo del quale una parte consegna all’altra una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità”.
A fine giugno 2018 erano attive sul mercato italiano, secondo l’Osservatorio Crowdinvesting, 11 piattaforme, delle quali 6 si rivolgono a persone fisiche (consumer lending) e 5 alle imprese (business lending). Alla data di riferimento, risultavano erogati finanziamenti per 60,3 milioni di euro, di cui 44,7 negli ultimi dodici mesi.
Nell’ambito del business lending, sono due i modelli prevalenti: il modello “diffuso” e quello “diretto”. Nel modello “diffuso” la piattaforma svolge un ruolo attivo sia nel selezionare le richieste di credito sia nell’allocare il capitale investito. L’attività di selezione si svolge in due fasi distinte: la prima sulla base di criteri standard; la seconda esaminando la situazione specifica e consultando le banche dati messe a disposizione dai provider (CERVED, CRIF, Agenzia delle Entrate, ecc.). In qualche caso, le informazioni sul conto del richiedente sono raccolte anche attraverso social network e l’analisi di big data relativi ai pagamenti passati, alle movimentazioni delle carte di credito e ad ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del livello di affidabilità. I prestatori non hanno quindi la possibilità di scegliere o conoscere con anticipo chi sarà il soggetto finanziato. Possono però venire a conoscenza della capacità di reddito, delle sue caratteristiche principali (età per le persone fisiche, residenza, rischio di credito, ecc.) e della regolarità dei pagamenti. Solo in un secondo momento, cioè quando l’operazione si è perfezionata, potranno richiedere informazioni di dettaglio. Nel modello “diretto” l’investitore può conoscere l’identità del richiedente e scegliere a chi effettivamente prestare denaro, valutandone il profilo rischio-rendimento. A differenza del modello “diffuso”, il processo ha inizio dai richiedenti, che sono soggetti alla valutazione della piattaforma con criteri analoghi a quelli sopra enunciati. Sono poi gli investitori a scegliere se e quanto investire. Come potrà rilevarsi, in questo modello la piattaforma si limita a preselezionare i progetti che verranno pubblicati e resi accessibili agli investitori.
- Rischi e opportunità per il settore finanziario
Come accennato nella parte introduttiva, il crowdfunding ha dimensioni piuttosto ridotte in Italia e non costituisce, per il momento, una seria minaccia per il sistema bancario. Il fenomeno è, tuttavia, in continua crescita, come dimostrato dai progressi realizzati negli ultimi anni e dal successo che stanno riscuotendo le piattaforme per il finanziamento di progetti immobiliari (c.d. real estate crowdfunding). Farebbe bene quindi il management delle banche italiane a seguire con attenzione l’evoluzione del fenomeno e ad avviare una riflessione approfondita sulle future scelte gestionali.
Le piattaforme on-line presentano alcuni vantaggi competitivi rispetto agli intermediari bancari. Innanzitutto, non sopportano i costi legati al mantenimento di una rete fisica di sportelli, poiché utilizzano canali distributivi quasi esclusivamente telematici. In secondo luogo, la pressoché totale digitalizzazione del processo di erogazione del credito consente di ridurre i tempi di istruttoria e di concessione del credito. Infine, sostengono minori costi di compliance. Pertanto, il rischio cui le banche potrebbero incorrere è quello di subire una parziale disintermediazione nel business del finanziamento a famiglie e imprese: l’affermazione dell’equity e del lending crowdfunding potrebbe erodere i margini d’intermediazione delle banche e “spingere verso il basso gli standard di merito creditizio richiesti alla clientela”[9] per ottenere credito.
Il fenomeno del crowdfunding presenta, tuttavia, interessanti opportunità per gli intermediari bancari. In un contesto concorrenziale sempre più accentuato, il successo di questo modello operativo incoraggerà le banche a riorganizzare i propri canali distributivi, a implementare il processo di automazione delle pratiche di fido, a migliorare il livello di efficienza nella fase di erogazione del credito.
- Il crowdfunding nell’Unione Europea
Attualmente, solo 11 dei 28 Stati membri dell’UE hanno introdotto una regolamentazione specifica del crowdfunding. Le peculiarità della regolamentazione adottata da questi 11 paesi sono peraltro molto eterogenee. In Italia, come dinanzi detto, è stato regolamentato solo l’equity-crowdfunding e, in minima parte, il social lending. In Francia e in Belgio, invece, la disciplina introdotta riguarda unicamente strumenti finanziari equity-based e lending-based. Dei restanti 17 paesi sprovvisti di una normativa nazionale ad hoc, alcuni avrebbero deciso di pianificarne l’introduzione, altri avrebbero manifestato l’intenzione di soprassedere per il momento dal promuovere interventi legislativi in attesa di conoscere le decisioni dell’Unione[10].
L’eterogeneità delle normative adottate, lo sviluppo disarmonico del settore e l’assenza di un quadro legislativo uniforme a livello comunitario costituiscono i principali ostacoli allo sviluppo del mercato unico e transnazionale del crowdfunding.
Nell’ambito delle iniziative delineate nel “Piano d’azione sul Fin Tech”[11], con il quale la Commissione europea mira a creare le condizioni per rendere l’Europa “un polo mondiale per le tecnologie finanziarie”, a vantaggio di imprese e investitori, si colloca la proposta di regolamento, presentata l’8 marzo 2018, volta a consentire alle piattaforme di crowdfunding di poter raccogliere fondi su base transfrontaliera. Contestualmente, la Commissione ha presentato una proposta con la quale intende modificare la Direttiva 2014/65/UE, al fine di sottrarre le suddette piattaforme dalla disciplina della MiFID II.
La proposta di regolamento istituisce di fatto un marchio europeo per le piattaforme di crowdfunding, basato sia sull’equity crowdfunding, finalizzato alla raccolta di capitale di rischio a fronte dell’emissione di partecipazioni azionarie, sia sul lending crowdfunding, cioè la raccolta di denaro mediante prestiti o comunque emissioni di titoli di debito.
La proposta fa seguito alla consultazione avviata nel marzo 2017 dalla quale è emerso che quasi la metà degli stakeholders riteneva che i regimi di regolamentazione nazionali ostacolassero le attività di crowdfunding su base transfrontaliera e reputava necessaria un’armonizzazione normativa a livello di UE. Dalle risposte è altresì emerso come il mercato europeo sia frammentato a causa delle divergenze esistenti tra i diversi quadri nazionali; divergenze che hanno impedito alle piattaforme di espandersi all’estero e di raggiungere dimensioni tali da garantire una redditività a lungo termine.
Al riguardo, giova ricordare che al presente le piattaforme di crowdfunding che intendono operare in più Stati membri devono confrontarsi con i differenti ordinamenti nazionali. Ne consegue che se la proposta dovesse essere approvata i fornitori di servizi di crowdfunding potranno richiedere l’autorizzazione direttamente all’ESMA (c.d. “opt-in”) ad operare oltre i confini nazionali grazie ad un passaporto unico.
La proposta in commento fa parte di un pacchetto di misure finalizzate alla realizzazione della Capital Market Union (CMU), con la quale la Commissione intende disciplinare i fornitori europei di servizi di crowdfunding (c.d. european crowdfunding service providers), ovvero persone giuridiche la cui attività consiste nel far coincidere, attraverso una piattaforma digitale, gli interessi di investitori con quelli di piccoli imprenditori che necessitano di risorse finanziarie (ad esempio, imprese innovative, start-up e società non quotate). Consentendo alle piattaforme di ampliare lo spettro delle proprie attività nel mercato europeo, la proposta si prefigge di permettere a questa categoria di imprese l’accesso a fonti di finanziamento alternative al credito bancario.
La proposta de qua si compone di 39 articoli compendiati in 8 capi, ciascuno dei quali verte sugli argomenti di seguito indicati: capo I (artt. 1-3), oggetto, ambito di applicazione e definizioni; capo II (artt. 4-9), fornitura di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di servizi di crowdfunding; capo III (artt. 10-13), autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding; capo IV (artt. 14-18), trasparenza e test delle conoscenze ai fini dell’ammissione effettuato dai fornitori di servizi di crowdfunding; capo V (artt. 19-20), comunicazioni di marketing; capo VI (artt. 21-36), poteri e competenze dell’ESMA; capo VII (art. 37), atti delegati; capo VIII (artt. 38-39), disposizioni finali.
Capo I. In base all’art. 2, la disciplina europea si applica solo alle persone giuridiche che decidono di offrire servizi di crowdfunding, ossia a piattaforme che permettono all’investitore un ritorno economico per l’impiego di denaro con riferimento a prestiti e valori mobiliari (c.d. piattaforme di financial-return crowdfunding)[12]. Sarebbero esclusi dal perimetro applicativo i servizi di crowdfunding forniti a consumatori, quali quelli definiti all’art. 3, lettera a), della Direttiva 2008/48/CE, i servizi offerti da persone giuridiche autorizzate come imprese di investimento in conformità dell’art. 7 della Direttiva 2014/65/UE, i servizi prestati da persone fisiche o giuridiche a ciò autorizzate dal diritto nazionale e le offerte di crowdfunding superiori alla soglia di 1.000.000 di euro per offerta, calcolata su un periodo di 12 mesi per un dato progetto di crowdfunding.
Capo II. L’art. 4 stabilisce che i servizi di crowdfunding possono essere offerti solo da persone giuridiche con sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell’Unione. Inoltre, gli operatori di crowdfunding devono agire con onestà, correttezza e professionalità e nel rispetto del miglior interesse del cliente. Inoltre, non possono ricevere commissioni, sconti, benefici non monetari finalizzati a indurre i clienti a scegliere particolari progetti. L’art. 5 impone alla dirigenza dei fornitori di servizi di crowdfunding di definire e verificare l’applicazione di politiche e procedure per assicurare una gestione efficace e prudente, comprese la separazione dei ruoli e la continuità operativa. L’art. 6 disciplina il trattamento dei reclami presentati dai clienti e obbliga i fornitori di servizi di crowdfunding ad annotare su un registro i reclami ricevuti e le misure adottate. L’art. 7 vieta agli operatori di crowdfunding di avere partecipazioni finanziarie alle offerte presenti nelle loro piattaforme, nonché di accettare quali clienti i loro azionisti che detengono il 20% o più del capitale o dei diritti di voto, i loro dirigenti o qualsiasi persona direttamente collegata a tali soggetti. Ai gestori di servizi di crowdfunding si richiede, inoltre, di adottare le misure più opportune per evitare e prevenire i conflitti di interesse che dovessero insorgere tra loro stessi, compresi gli azionisti, i dirigenti, i dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essi da un legame di controllo, e i loro clienti o tra un cliente e l’altro. L’art. 9 vieta ai fornitori di servizi di crowdfunding di detenere i fondi dei clienti a meno che non rispettino le normative nazionali di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD 2) e garantiscano la separatezza patrimoniale.
Capo III. L’art. 10 prevede che la persona giuridica che intende fornire servizi di crowdfunding deve presentare all’ESMA apposita istanza di autorizzazione, a corredo della quale l’istante deve descrivere, tra l’altro, il programma di attività, i dispositivi di governance e i meccanismi di controllo, i dispositivi di continuità operativa e le procedure per il trattamento dei reclami dei clienti. L’art. 11 impone all’Autorità europea di vigilanza di istituire un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding che operano nell’UE, contenente una serie di informazioni: dalla denominazione e forma giuridica all’indirizzo internet della piattaforma, ai servizi autorizzati alle eventuali sanzioni applicate. L’art. 12 specifica che i gestori di servizi di crowdfunding sono assoggettati alla vigilanza dell’ESMA. Essi sono inoltre tenuti a informare l’Autorità di supervisione, nel più breve tempo possibile, di ogni modifica sostanziale intervenuta nelle condizioni di autorizzazione. L’art. 13 attribuisce all’ESMA il potere di revocare l’autorizzazione a un gestore di servizi di crowdfunding al verificarsi di determinate ipotesi (ad esempio, mancato utilizzo dell’autorizzazione entro 18 mesi dal suo rilascio, espressa rinuncia all’autorizzazione e gravi violazioni delle disposizioni regolamentari).
Capo IV. Secondo l’art. 14, tutte le informazioni che il gestore di servizi di crowdfunding fornisce alla clientela, anche nella fase precontrattuale e nel materiale pubblicitario, devono essere redatte in maniera chiara, comprensibile, completa e corretta. L’art. 15 prevede che i fornitori di servizi della specie, prima di dare accesso agli investitori alle informazioni sui progetti di crowdfunding, devono sottoporre gli stessi a un test, da ripetere ogni due anni, per stabilire le loro conoscenze ed esperienze professionali in materia di investimenti. Essi, inoltre, devono avvertire esplicitamente i potenziali investitori ogniqualvolta ritengano che i servizi offerti non siano adatti a loro. Infine, dovrebbero fornire agli investitori la possibilità di ricorrere a un sistema per simulare la capacità di sopportare le perdite sulla base di determinate informazioni (reddito regolare e reddito totale, investimenti finanziari, impegni finanziari, ecc.), calcolata nel 10% del loro patrimonio netto. L’art. 16 introduce l’obbligo, per i gestori di servizi di crowdfunding, di fornire ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto interessato. Più in dettaglio, il documento informativo (Key Investor Information Sheet, KIIS), di massimo sei pagine, redatto secondo il modello indicato nel regolamento, deve contenere una serie di avvertimenti (assenza di controllo del documento da parte dell’ESMA o delle autorità nazionali competenti e di sistemi di garanzia dei depositi o di indennizzo degli investitori, esposizione al rischio di perdita totale delle somme investite, ecc.) e informazioni sulla piattaforma (ad esempio, le condizioni per prestare denaro o raccogliere fondi, sistema di reclami e risoluzione delle controversie) su ogni specifica offerta, in modo da consentire agli investitori di avere una percezione chiara ed esaustiva dei rischi connessi all’investimento.
Capo V. L’art. 19 vieta agli operatori di crowdfunding di effettuare comunicazioni di marketing che hanno ad oggetto la pubblicità dei singoli progetti o offerte di crowdfunding in corso o in programma. Tali comunicazioni possono indicare solo dove e in quale lingua i clienti possono ottenere informazioni sui singoli progetti o sulle singole offerte. L’art. 20 impone alle autorità nazionali competenti di pubblicare sui loro siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding. L’ESMA, a sua volta, deve pubblicare sul proprio sito web una sintesi delle predette disposizioni nazionali in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Alle autorità competenti si richiede inoltre di trasmettere all’ESMA una relazione annuale sulle azioni volte a far rispettare la normativa di settore adottate nel corso dell’anno precedente.
Capo VI. Il Capo in epigrafe attribuisce all’ESMA il potere di chiedere informazioni, condurre indagini generali e ispezioni in loco, emanare comunicazioni pubbliche e segnalazioni e irrogare sanzioni. In particolare, l’art. 22 consente all’Autorità europea di richiedere a una platea di soggetti (fornitori di servizi di crowdfunding, titolari di progetti che hanno presentato un’offerta su una piattaforma di crowdfunding, terzi a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, dirigenti, revisori dei conti e consulenti) tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti istituzionali. Nell’ambito delle indagini svolte nei confronti delle persone di cui all’art. 22, l’ESMA può, in base all’art. 23, esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro documento utile a fini investigativi; prendere o ottenere copie certificate o estratti; convocare e chiedere alle suddette persone , ai loro rappresentanti o dipendenti, spiegazioni in forma scritta o orale su fatti o documenti inerenti all’indagine; audire altre persone fisiche o giuridiche al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine; chiedere in visione la documentazione relativa al traffico telefonico o al traffico dati. L’art. 24 definisce in dettaglio le modalità di svolgimento delle ispezioni in loco, condotte da funzionari e altre persone autorizzate dall’ESMA, che hanno la facoltà di accedere a tutti i locali professionali e di apporre sigilli ai suddetti locali e ai libri e registri contabili. Qualora emerga che un gestore di servizi di crowdfunding o una persona che controlla un fornitore o che è direttamente o indirettamente controllata dallo stesso ha violato una disposizione regolamentare, l’ESMA può adottare nei suoi confronti una o più misure di vigilanza (imporre all’interessato di porre fine alla violazione, applicare sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ecc.), dandone notizia all’autorità competente dello Stato membro interessato e alla Commissione europea.
La proposta è stata accolta positivamente dagli stakeholders del settore, sebbene non siano mancate alcune critiche. Sulla base delle osservazioni ricevute, la Commissione ha pubblicato, nel successivo mese di agosto, una nuova versione del testo che contiene interessanti novità, tra cui: i) l’innalzamento, da 1 a 8 milioni di euro, della soglia per la raccolta del capitale su un periodo di 12 mesi, considerato che in alcuni Stati membri tale limite è superiore a quello fissato inizialmente[13] (art. 2, paragrafo 2, lett. d); ii) l’esclusione delle persone giuridiche stabilite in un paese terzo dalla presentazione delle domande di autorizzazione a offrire servizi di crowdfunding (art. 4, paragrafo 1; iii) la precisazione che i servizi di crowdfunding intermediati comprendono il collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari o dell’agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti, l’offerta di consulenza in materia di investimenti e la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti con riferimento ai valori mobiliari o all’agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti (art. 4-bis); iv) l’assicurazione da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding che intendono offrire anche servizi intermediati di disporre di sistemi di controllo adeguati per la gestione del rischio (art. 5); v) l’introduzione dell’obbligo, per gli operatori di servizi di crowdfunding , di svolgere indagini su tutti i reclami ricevuti in modo tempestivo ed equo e di comunicarne i risultati all’autore dei reclami entro un periodo di tempo ragionevole (art. 6, paragrafo 3-bis); vi) la possibilità, per i fornitori di servizi di crowdfunding, di avere una partecipazione finanziaria a un’offerta sulla loro piattaforma se le informazioni su tale interessenza vengono messe a disposizione dei clienti tramite la pubblicazione di procedure di selezione chiare e trasparenti (art. 7, paragrafo 1); vii) l’introduzione dell’obbligo, per gli operatori di servizi di crowdfunding, di pubblicare annualmente i tassi di default dei progetti offerti sulle piattaforme (art. 14-bis); vii) l’eliminazione del divieto alle comunicazioni di marketing sulla singola offerta di crowdfunding (art. 19, paragrafo 2).
Le modifiche di maggior rilievo apportate al testo proposto dalla Commissione lo scorso 8 marzo riguardano però il regime di vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding e l’apertura al mondo delle initial coin offering (ICO).
Per quanto riguarda il sistema di vigilanza, si è stabilito che saranno le autorità nazionali competenti[14] dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi di crowdfunding, e non già l’ESMA, ad autorizzare la prestazione di servizi della specie[15] ovvero a disporre la revoca delle autorizzazioni rilasciate[16]. Parimenti, sarà attribuito alle autorità nazionali il potere di chiedere informazioni, svolgere indagini generali, condurre ispezioni in loco, irrogare sanzioni amministrative e imporre commissioni ai soggetti vigilati per la copertura dei costi connessi con l’esercizio dell’attività di supervisione. All’ESMA verrebbe invece assegnato il compito di: i) tenere aggiornato l’elenco delle autorità competenti designate a svolgere le funzioni di supervisione (art. 12-bis); ii) dirimere le controversie insorte tra le autorità nazionali (art. 13-bis); iii) elaborare norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per il trattamento dei reclami (art. 6, paragrafo 4) e per le domande di autorizzazione (art. 10, paragrafo 10); iv) elaborare, in stretta cooperazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo impiegato per il calcolo del tasso di default dei progetti di crowdfunding (art. 14-bis, paragrafo 3), per precisare le modalità necessarie per condurre il test di appropriatezza dei clienti e la simulazione della capacità degli stessi di sostenere le perdite (art. 15, paragrafo 6), nonché per specificare il contenuto del documento informativo, i rischi rilevanti, l’utilizzo di indici finanziari per migliorare la chiarezza delle informazioni finanziarie, le commissioni e i costi per le operazioni (art. 16, paragrafo 9); v) gestire una banca dati centrale nella quale andranno registrate le sanzioni irrogate e le altre misure di vigilanza imposte (art. 27-septies, paragrafo 7).
Per quanto concerne le ICO, la nuova proposta consente ai gestori di piattaforme di offrire ICO sui loro portali, purché la raccolta di denaro sia inferiore alla soglia di 8 milioni di euro e siano osservate ulteriori prescrizioni regolamentari. Nella considerazione che gli strumenti di investimento alternativi, come le ICO, possono contribuire efficacemente al finanziamento delle PMI, delle start-up innovative e delle imprese in fase di espansione (scale-up), oltre che accelerare il trasferimento di tecnologie e costituire un elemento basilare della CMU, la Commissione europea dovrebbe valutare la necessità di proporre un quadro normativo specifico per le ICO; ciò al fine di aumentare la protezione degli investitori e di mitigare i rischi derivanti da un’informazione asimmetrica, da comportamenti fraudolenti e da attività illecite (Considerando n. 15-ter).
NOTE:
[1] La legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha esteso la disciplina sull’equity crowdfunding, precedentemente limitata alle start-up innovative e alle PMI innovative, a tutte le PMI.
[2] Il massimale minimo per le singole richieste di risarcimento è pari a 20 mila euro, mentre il massimale complessivo annuo è pari ad almeno 1 milione di euro per i gestori che effettuano direttamente la valutazione di appropriatezza dell’investimento e 500 mila euro per gli altri gestori.
[3] Sono stati previsti i seguenti presidi minimi a tutela dei risparmiatori: i) l’astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori; ii) l’adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento; iii) l’effettuazione della due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente; iv) l’effettuazione, da parte degli intermediari che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui il gestore verifichi direttamente che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta.
[4] L’abbassamento della soglia scatta per le offerte effettuate da PMI in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
[5] Questo modello, molto diffuso fino a poco tempo fa, è stato progressivamente abbandonato poiché ritenuto troppo complicato per l’investitore medio.
[6] Questa modalità operativa è particolarmente diffusa negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
[7] Per compensare questa limitazione nella scelta dei debitori, i prestiti sono garantiti spesso da un fondo di salvaguardia destinato a coprire eventuali perdite.
[8] Il modello in questione si è affermato di recente negli Stati Uniti e in alcuni paesi dell’Europa continentale.
[9] Colombari E. e Tedeschi R., Crowdfunding e crowdinvesting: la situazione in Italia, Prometeia.
[10] La disciplina del crowdfunding nell’Unione Europea, in www.crowd-funding.cloud.it
[11] Il Piano d’azione, presentato nel marzo 2018, individua le misure atte a sfruttare lo sviluppo delle tecnologie e rendere i mercati più sicuri e di facile accesso per i nuovi operatori. Il piano prevede 26 iniziative per consentire ai modelli di business innovativi di espandersi, promuovere la diffusione delle nuove tecnologie e rafforzare la cybersecurity e l’integrità del sistema finanziario. Tra queste si segnalano l’istituzione di un laboratorio europeo all’interno del quale le autorità nazionali ed europee possono dialogare con i fornitori di servizi tecnologici, la creazione di un Osservatorio e forum dell’UE sulla blockchain, l’organizzazione di seminari per migliorare lo scambio di informazioni sulla cybersecurity, l’avvio di consultazioni su come promuovere la digitalizzazione delle informazioni pubblicate dalle società quotate in Europa, anche attraverso il ricorso a tecnologie innovative per realizzare l’interconnessione delle banche nazionali dati.
[12] Sarebbero quindi esclusi i modelli basati su forme di ricompensa per i finanziatori (reward–based crowdfunding) o su forme di donazione (donation-based crowdfunding).
[13] Ad esempio, 5 milioni in Italia e 8 milioni in Germania.
[14] Viene previsto che ogni Stato membro designi un’autorità nazionale competente a svolgere funzioni di vigilanza sui fornitori di servizi di crowdfunding (art. 12-bis).
[15] Si prevede che, prima di assumere una decisione in merito alla richiesta di autorizzazione, l’autorità competente debba consultare l’omologa autorità di un altro Stato membro se l’istante: è una controllata di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; è una controllata dell’impresa madre di un fornitore autorizzato in tale altro Stato membro; è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore autorizzato in tale altro Stato membro; intende commercializzare direttamente offerte in tale altro Stato membro (art. 10, paragrafo 5-bis). In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l’ESMA dovrà prestare assistenza affinché sia trovata un’intesa (art. 10, paragrafo 5-ter). L’autorità competente informa l’ESMA in merito alle domande accolte (art. 10, paragrafo 6-bis).
[16] Si introducono altre due ipotesi al verificarsi delle quali le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione: il fornitore di servizi di crowdfunding abbia perso l’autorizzazione come istituto di pagamento ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2015/2366/UE ovvero abbia violato la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (art. 13, paragrafo 1, lett. g) ed h). In caso di revoca dell’autorizzazione, le autorità competenti sono tenute, oltre che informare l’ESMA, a consultare l’omologa autorità di un altro Stato membro qualora il fornitore di servizi di crowdfunding: è una controllata di un fornitore autorizzato in tale altro Stato membro; è una controllata dell’impresa di un fornitore autorizzato in tale altro Stato membro; è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore autorizzato in tale altro Stato membro; intende commercializzare direttamente offerte in tale altro Stato membro (art. 13, paragrafo 4-bis).
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