Il danno alla reputazione personale e commerciale

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La sentenza n. 4881/01 e l’illegittimo protesto di un titolo cambiario

Di Maura Castiglioni, Avvocato
19 maggio 2001

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4881 emessa il 19 gennaio 2001 e pubblicata in data 3 aprile 2001, occupandosi di danno subito a seguito di illegittima levata del protesto cambiario, ha stabilito un orientamento innovativo in materia di risarcimento.

La vicenda trae origine da una causa intentata da due soggetti che ritenevano di essere stati protestati illegittimamente e per comportamento colposo unicamente da attribuirsi alla banca. Gli attori avevano difatti disposto che il pagamento di alcuni effetti cambiari avesse luogo con presentazione presso la banca e conseguente addebito sul proprio conto corrente; tuttavia una delle cambiali presentate all’incasso non era stata pagata, malgrado la presenza sul conto di fondi sufficienti. Gli attori lamentavano una serie di danni subiti in conseguenza di tale illegittimo protesto – riconosciuto come tale dalla banca ed addebitabile a sua esclusiva colpa – tra i quali il rientro immediato dagli affidamenti concessi da altri istituti di credito, l’interruzione di trattative in corso con nuovi clienti per rapporti commerciali, la necessità  di procedere alla svendita di proprie quote societarie e la cessazione da cariche societarie.

Con sentenza del 14/06/1990 la domanda proposta tuttavia veniva respinta dal Giudice di primo grado e con successiva sentenza del 17/03/1998 la Corte di merito rigettava l’appello proposto.

Quest’ultima riteneva che dalla documentazione esibita e dalla escussione dei testimoni avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non erano emersi elementi sufficienti tali da potersi ritenere effettivamente esistenti i presupposti dei danni lamentati dagli attori, nonché il nesso di causalità  tra questi ed il protesto riconosciuto quale illegittimo.

La corte di legittimità  ha rigettato il ricorso proposto considerato che “nella fattispecie il giudice di merito ha valutato dettagliatamente le singole deposizioni testimoniali e gli altri elementi probatori offerti ed ha ritenuto che dagli stessi non emergesse la prova certa dell’esistenza dei quattro tipi di pregiudizi economici suddetti dei quali si richiedeva con la domanda il risarcimento. La diversa posizione assunta dai ricorrenti, ed oggetto di censura, si risolve nella proposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità ”.

Tuttavia l’originalità  e l’innovazione della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione risiede proprio nella motivazione della stessa, che ha evidenziato due tipi di danno indipendenti, ma entrambi riconducibili alla fattispecie dell’illegittimo protesto cambiario.

Da una parte vi è la possibilità  che si verifichi una lesione alla reputazione commerciale con conseguente danno patrimoniale del soggetto coinvolto, dall’altra non è escluso che un ingiusto protesto possa provocare un pregiudizio alla reputazione dell’individuo quale persona, dalla quale consegue la riduzione del valore del soggetto, che determinerebbe ipso iure il diritto al risarcimento del danno.

Nulla impedisce che il danneggiato possa chiedere con la propria domanda giudiziale il risarcimento per entrambi i danni, che pertanto risultano cumulabili.

La Corte ha ritenuto che in caso di danno alla reputazione commerciale competa sempre al danneggiato dimostrare di aver subito perdite economiche ben determinate, al fine di poter ottenere il relativo risarcimento.

Difatti il verificarsi del danno economico non è conseguenza automatica dell’illegittimo protesto: quest’ultimo integra soltanto il pericolo di un danno e competerà  alla vittima provare di avere subito concretamente un pregiudizio. Tale dimostrazione può avvenire – sempre secondo l’orientamento della Cassazione – anche per mezzo di presunzioni.

Per quanto concerne la possibilità  che si verifichi anche un danno alla reputazione della persona i giudici di legittimità  hanno considerato che – in ossequio ad un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. sent. n. 11103/98; Cass. civ. sent. n. 2576/96) – il protesto cambiario dal momento che conferisce pubblicità  all’insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito personale e non può essere considerato unicamente in un’ottica commerciale. A maggior ragione se il protesto è illegittimo in quanto il debitore non è insolvente, la perdita di stima è conseguenza assolutamente ingiustificata. Pertanto è suscettibile di provocare danni patrimoniali, inerenti l’onore e la reputazione del soggetto quale individuo socialmente apprezzato.

Si è ritenuto che il diritto alla reputazione vada ravvisato nella tutela costituzionale della persona umana, traendo fondamento dall’art. 2 Cost. e nel riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo. La Corte ha adottato una concezione “monistica” dei diritti della personalità  umana, sostenendo che il diritto al nome, all’immagine, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza non siano altro che singoli aspetti della personalità  umana, costituzionalmente garantita e prevista all’art. 2 della Costituzione.

La fondamentale novità  apportata dalla sentenza n. 4881/01 della Corte di Cassazione risiede tuttavia nel diverso regime dell’onere probatorio riconosciuto per le due differenti forme di danno subite.

Nell’ipotesi della lesione alla reputazione personale dell’individuo è stato adottato il principio del danno in re ipsa quale conseguenza automatica dell’offesa subita, pur tuttavia con le dovute mitigazioni.

La Cassazione ha infatti ritenuto in quest’ultimo caso che qualora dal fatto illegittimo sia conseguita una lesione alla reputazione ed all’onore dell’individuo, questi avrà  unicamente l’onere probatorio di dimostrare tale lesione, senza tuttavia fornire anche la prova dell’esistenza e della quantificazione del danno. Quest’ultimo difatti è in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’ingiusta lesione – qualora il soggetto l’abbia adeguatamente dimostrata – ed all’individuo non è imposto altro onere probatorio, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di danno patrimoniale conseguente alla diversa offesa di natura commerciale.

Una volta che il soggetto danneggiato abbia provato di aver subito una lesione alla propria reputazione a seguito dell’illegittimo protesto, ne consegue il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, che la Suprema Corte ha ritenuto valutabile in via equitativa dal giudice ex art. 1226 c.c., mancando difatti i criteri per una corretta quantificazione dello stesso.

Pur nell’innovazione della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità , si ritiene tuttavia che la stessa non abbia superato la carenza relativa alle modalità  di quantificazione del danno alla reputazione personale, che pertanto soggiace ancora al criterio discrezionale della liquidazione in via equitativa attribuita al giudice.


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “Il danno alla reputazione personale e commerciale”, Magistra Banca e Finanza, 10 maggio 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-danno-alla-reputazione-personale-e-commerciale/.

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