Di Maurizio Tidona, Avvocato
23 ottobre 2015
In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore è tenuto al pagamento del debito esistente alla data dello scioglimento del rapporto, entro il limite del massimale della garanzia previsto nel contratto di fideiussione (Cass. 12263/2015).
Anche quando sia il fideiussore a recedere dal rapporto di garanzia il limite è quello del debito esistente alla data dello scioglimento del rapporto, entro il massimale della garanzia (Cass. 3575/1998).
Il recesso – della banca, dal rapporto di credito, o del fideiussore, dal rapporto di garanzia – produce quindi l’effetto di circoscrivere l’obbligazione fideiussoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso è divenuto efficace (Cass. 9848/2012).
L’obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito, al momento dell’effettiva chiusura del conto, sia aumentato in dipendenza di operazioni successivamente addebitate in rapporto; quando cioè il debito garantito sia aumentato, successivamente al recesso.
Il fideiussore non può – egualmente- avvantaggiarsi delle rimesse a credito nel conto garantito, successive al recesso, separandole dalle rimesse a debito, e questo per l’unitarietà e l’inscindibilità del rapporto tra banca e cliente (Cass. 9848/2012; Cass. 6473/1998).
Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto garantito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall’art. 1941, comma 1, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita. (Cass. 9848/2012; Cass. 16705/2003).
In merito agli interessi dovuti dal fideiussore si deve operare una specificazione e distinzione temporale.
In generale, ex art. 1942 c.c., la fideiussione – salvo patto contrario – si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
Relativamente agli interessi moratori previsti nel rapporto della banca con il debitore principale, maturati precedentemente al recesso dalla banca, questi non sono dovuti dal fideiussore, a meno che non ne sia previsto espressamente, nel contratto di fideiussione, l’addebito al fideiussore .
Il fideiussore è difatti tenuto a corrispondere, in tale ipotesi, soltanto gli interessi legali, e non già i maggiori interessi moratori convenuti tra creditore e debitore principale nel rapporto contrattuale garantito; a meno che, come scritto, non vi sia un diverso e specifico accordo nel contratto di fideiussione (Cass. 103/1985).
Nei confronti del fideiussore in mora nell’adempimento dell’obbligazione di garanzia non trova applicazione, difatti, la norma di cui al comma 1 dell’art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale, che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi è intervenuta fra il debitore principale ed il creditore ed è produttiva di effetti esclusivamente tra le parti stipulanti (Cass. 13758/2002).
Gli interessi moratori maturati invece successivamente al recesso della banca – e quindi a causa di un mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore – sono, invece, a carico del fideiussore anche oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili (Cass. 12263/2015; Cass. 3575/1998; Cass. 103/1985).
L’obbligazione fideiussoria cessa quindi non appena il tetto massimo della garanzia sia stato raggiunto, anche per il cumulo degli interessi moratori che siano già maturati, nell’ipotesi che sia stata pattuita una misura ultralegale (Cass. 15370/2015).
La costituzione in mora del fideiussore non può ridare vigore, in nessun caso, alla garanzia cristallizzata nell’importo sussistente al momento del recesso, ma può dar luogo unicamente – in assenza di diversa diretta pattuizione tra fideiussore e creditore – ai normali effetti di cui all’art. 1224 c.c., e, quindi, all’obbligo, per il fideiussore costituito in mora, di corrispondere, oltre il tetto massimo garantito, i correlativi interessi al tasso legale, salva comunque la prova del maggior danno da parte della banca.
NORME DI RIFERIMENTO (CODICE CIVILE):
ART. 1936 (Nozione) c.c.
[I]. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
[II]. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
ART. 1937 (Manifestazione della volontà) c.c.
[I]. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
ART. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali) c.c.
[I]. La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.
ART. 1939 (Validità della fideiussione) c.c.
[I]. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.
ART. 1940 (Fideiussore del fideiussore) c.c.
[I]. La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
ART. 1941 (Limiti della fideiussione) c.c.
[I]. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
[II]. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
[III]. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.
ART. 1942 (Estensione della fideiussione) c.c.
[I]. Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
ART. 1943 (Obbligazione di prestare fideiussione) c.c.
[I]. Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire la obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
[II]. Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
ART. 1944 (Obbligazione del fideiussore) c.c.
[I]. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
[II]. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
[III]. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
ART. 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore) c.c.
[I]. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.
ART. 1946 (Fideiussione prestata da più persone) c.c.
[I]. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
ART. 1947 (Beneficio della divisione) c.c.
[I]. Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta.
[II]. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
ART. 1948 (Obbligazione del fideiussore del fideiussore) c.c.
[I]. Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
ART. 1949 (Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore) c.c.
[I]. Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
ART. 1950 (Regresso contro il debitore principale) c.c.
[I]. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
[II]. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
[III]. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
[IV]. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
ART. 1951 (Regresso contro più debitori principali) c.c.
[I]. Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.
ART. 1952 (Divieto di agire contro il debitore principale) c.c.
[I]. Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.
[II]. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento.
[III]. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.
ART. 1953 (Rilievo del fideiussore) c.c.
[I]. Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
ART. 1954 (Regresso contro gli altri fideiussori) c.c.
[I]. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299.
ART. 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) c.c.
[I]. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
ART. 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) c.c.
[I]. Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
[II]. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
ART. 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale) c.c.
[I]. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
[II]. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.
[III]. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
[IV]. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
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