Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 182/2021 in materia di requisiti prudenziali del settore bancario. Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2019/878 (Capital Requirements Directive V, CRD V) e adegua la disciplina nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2019/876 (Capital Requirements Regulation 2, CRR II)[1].
I provvedimenti comunitari modificano rispettivamente la Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV) e il Regolamento (UE) 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) relativo ai requisiti prudenziali per le banche e le imprese di investimento che, come noto, avevano ammodernato profondamente il quadro normativo prudenziale e di supervisione del sistema bancario europeo, a seguito della grande crisi finanziaria, definendo un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente all’emergere di perdite.
Il decreto, costituito da sei articoli, dà attuazione all’art. 10 della legge di delegazione europea 2019-2020[2] ed è volto ad adeguare il Testo unico bancario (TUB) e il Testo unico della finanza (TUF) alla CRD V e al CRR II, nonché ad altri atti richiamati dalla legge di delegazione europea.
Tra le novità più significative introdotte dal decreto si segnalano la revisione della disciplina dei gruppi bancari, l’adeguamento della normativa sugli assetti proprietari di banche e altri intermediari agli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee, l’introduzione del potere dell’autorità competente di rimuovere i revisori contabili che abbiano violato obblighi informativi e la specificazione dei poteri della Banca d’Italia in materia di requisiti aggiuntivi di capitale (Pillar 2 Requirement, P2R).
Il decreto è intervenuto anche sul TUF allo scopo di adeguare le disposizioni ivi contenute a quelle indicate dalla CRD V estendendo, ove previsto, le regole dettate per le banche alle imprese di investimento e ai gestori del risparmio. In particolare, viene introdotto il potere dell’autorità competente di rimuovere i revisori contabili che abbiano violato obblighi informativi, si recepisce la disciplina delle imprese madri UE intermediate e, infine, si modifica la disciplina dei titolari di quote partecipative, per adeguarla alla riforma delle partecipazioni bancarie.
- Disciplina dei gruppi bancari
Si modifica la disciplina dei gruppi bancari di cui al Titolo III, Capo II, del TUB, introducendo la nuova regolamentazione delle società di partecipazione finanziaria[3] (Financial Holding Companies, FHC), delle società di partecipazione finanziaria miste[4] (Mixed Financial Holding Companies, MFHC) e delle imprese madri UE intermedie (Intermediate EU parent undertakings, IPUs).
Le FHC e le MHC, previste dall’art. 21-bis della CRD, introdotto dalla CRD V, sono società al vertice di gruppi soggetti a vigilanza prudenziale su base consolidata, per le quali viene prevista un’autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo. L’autorizzazione è richiesta qualora tali società siano al vertice di un gruppo europeo (c.d. parent EU) o della componente nazionale di un gruppo (c.d. parent in a Member State) e anche quando, pur non essendo al vertice del gruppo, si debbano rispettare i requisiti di vigilanza su base sub-consolidata in attuazione di specifiche previsioni normative o su richiesta dell’autorità di vigilanza, in quanto sub-holding.
L’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità competente per la vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l’autorità dello Stato membro in cui ha sede la holding, se diversa; parimenti, anche eventuali interventi di vigilanza sono effettuati congiuntamente.
L’art. 1, comma 17, del decreto estende la definizione di capogruppo di un gruppo bancario alle società di partecipazione con sede in un altro Stato membro, che diventano pertanto referenti dirette della Banca d’Italia per il rispetto della disciplina prudenziale applicabile su base consolidata.
Viene previsto inoltre che dette società siano sottoposte a vigilanza in quanto responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata del gruppo e referenti dell’autorità di vigilanza per l’esercizio della vigilanza su base consolidata pur non essendo assoggettate a requisiti prudenziali su base individuale.
La vigilanza su base consolidata nei confronti della società capogruppo con sede in un altro Stato membro dovrà essere esercitata nel rispetto della legge dello Stato ove ha sede. Coerentemente, anche il regime autorizzativo e quello sanzionatorio saranno basati sulla legge dello Stato membro in cui ha sede la società capogruppo.
Qualora la vigilanza su base consolidata sia esercitata congiuntamente, anche i relativi provvedimenti amministrativi (rilascio di autorizzazione, adozione di misure di vigilanza specifiche, ecc.) saranno adottati congiuntamente dall’autorità competente per la vigilanza su base consolidata e, se diversa, dall’autorità dello Stato membro in cui ha sede la società di partecipazione finanziaria, oltre che d’intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalle autorità sopra richiamate.
Per assicurare un efficace servizio dell’attività di vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell’Unione, l’art. 67-bis, comma 6, e l’art. 69, commi 1 e 1-bis, del TUB prevedono che la Banca d’Italia definisca, sulla base di accordi con le altre autorità competenti, forme di collaborazione e coordinamento, istituisca collegi di supervisori e partecipi ai collegi istituiti da altre autorità .
In base all’art. 21-ter della CRD, introdotto dalla CRD5, le banche e le imprese di investimento che operano nell’UE e sono controllate da un gruppo di un paese terzo devono costituire un’unica impresa madre intermedia nell’Unione. Tale obbligo si applica quando, all’interno di un gruppo di un paese terzo, uno o più enti (banche e imprese di investimento) hanno sede nell’UE e vi detengono attivi almeno pari a 40 miliardi di euro. Al ricorrere di queste condizioni, il gruppo di un paese terzo deve costituire un sotto-gruppo nella UE, con a capo un’impresa madre europea intermedia, alla quale si applicano le regole europee su capitale, liquidità , leva finanziaria e gli altri standard prudenziali a livello consolidato.
L’autorità di vigilanza su base consolidata del sotto-gruppo UE del paese terzo (di norma la BCE) può consentire che vi siano due sotto-gruppi nell’Unione e, quindi, due IPUs se: i) la disciplina nazionale cui è soggetta la controllante del gruppo di un paese terzo impone un obbligo di separazione dell’attività bancaria da quella di trading, ovvero ii) l’esistenza di due sotto-gruppi UE renda più efficiente la risolvibilità di eventuali crisi delle filiazioni europee del gruppo di un paese terzo.
Il nuovo art. 69.3 del TUB (e il nuovo art. 11-bis del TUF) prevede l’obbligo per una banca italiana (o per una SIM italiana) appartenente a un gruppo di paese terzo, che ha almeno un’altra filiazione nell’UE e ha attivi nell’Unione pari o superiori a 40 miliardi di euro, di far parte di un sotto-gruppo UE con a capo un’impresa madre intermedia.
I poteri di intervento e di supervisione già attribuiti alla Banca d’Italia dal TUB saranno esercitabili anche nei confronti delle banche italiane che operino in violazione dell’obbligo per il gruppo di paese terzo cui appartengono di costituire un’impresa madre nell’UE.
- Disciplina degli assetti proprietari delle banche
La disciplina nazionale sugli assetti proprietari di banche e altri intermediari, contenuta nel TUB (Titolo II, Capo III e nel TUF (Parte II, Titolo I, Capo II), viene modificata per assicurare la piena conformità agli orientamenti delle autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA).
Il comma 5 dell’art. 1 del decreto introduce all’art. 20 del TUB un obbligo informativo nei confronti della Banca d’Italia a carico dei soggetti autorizzati all’acquisto di partecipazioni, riferito ad atti e fatti idonei a far venir meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base delle quali l’autorizzazione è stata rilasciata.
Il comma 6 dell’art. 1 sostituisce la disciplina delle partecipazioni indirette e degli acquisti di concerto di cui all’art. 22 del TUB. Il nuovo art. 22 introduce il c.d. “criterio del moltiplicatore” per l’identificazione dei soggetti che intendono acquisire indirettamente una partecipazione qualificata per il tramite di una catena partecipativa, da utilizzare insieme al “criterio del controllo” già previsto dal TUB.
In base alla disciplina europea per l’acquisto di una partecipazione superiore al 10, 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di una banca, ovvero di qualsiasi partecipazione che consenta di esercitarvi un’influenza notevole o il controllo, l’acquisizione di una delle predette partecipazioni, definita “partecipazione qualificata”, avvenuta in via diretta o indiretta, individualmente o di concerto, è soggetta ad autorizzazione preventiva dell’autorità di vigilanza (BCE per le banche significative e Banca d’Italia per le banche meno significative) che deve valutare il rispetto di un insieme di criteri, tra cui la reputazione del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.
Le modifiche al TUB si pongono in coerenza con le linee guida delle autorità di vigilanza europee e sono orientate ad estendere gli obblighi di preventiva autorizzazione ai soggetti che intendono acquisire o arrivano a detenere indirettamente una partecipazione qualificata in un intermediario per il tramite di società non controllate, tenendo conto della “demoltiplicazione” delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa sino all’intermediario stesso.
La disciplina dell’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni viene modificata limitando la verifica reputazionale sul potenziale acquirente ai soggetti che, all’esito dell’acquisizione, assumeranno il ruolo di componenti dell’organo di amministrazione e direzione, con esclusione dei membri dell’organo di controllo. La verifica viene limitata anche nel profilo oggettivo, identificando quali parametri di idoneità l’onorabilità , la correttezza, la professionalità e la competenza, con esclusione quindi di indipendenza, adeguata composizione collettiva, tempo dedicato e limiti di cumulo degli incarichi. La valutazione completa deve essere condotta al momento della nomina effettiva degli esponenti aziendali nell’ambito della procedura di idoneità e adeguatezza.
Il comma 7 dell’art. 1 introduce nel TUB il nuovo art. 22-bis che completa la disciplina degli obblighi di preventiva autorizzazione ai casi in cui un socio arrivi a detenere una partecipazione qualificata in assenza di un’operazione di acquisto. Più in dettaglio, soggiace ad autorizzazione la situazione in cui un patto parasociale stipulato tra soci esistenti porti le persone che agiscono di concerto, in conseguenza del citato patto, a detenere complessivamente una partecipazione qualificata nell’intermediario, senza che, al momento della sottoscrizione del patto, vi siano stati acquisti nel capitale di quest’ultimo da parte degli aderenti al patto stesso.
Le altre situazioni in cui un socio, al di fuori delle ipotesi di azione di concerto con altri soci, può arrivare a detenere una partecipazione qualificata nell’intermediario senza aver compiuto alcun acquisto sono state incluse nella nuova formulazione dell’art. 19, comma 1, lett. d), del TUB.
Per completezza, si soggiunge che nei primi giorni dello scorso mese di aprile la Banca d’Italia ha avviato una consultazione in materia di assetti proprietari di banche e di altri intermediari, per raccogliere commenti e osservazioni sulle disposizioni che regolano l’acquisto e la variazione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IP, IMEL, SIM e gestori.
Il testo proposto: i) dà attuazione alle previsioni in materia di assetti proprietari contenute nel TUB e nel TUF, modificate dal d.lgs. 182/2021 in occasione del recepimento nell’ordinamento nazionale della CRD V; ii) provvede alla revisione sistematica e alla complessiva riorganizzazione delle attuali disposizioni di vigilanza, compendiando in un unico provvedimento la disciplina vigente per le diverse tipologie di intermediari.
- Potere di rimozione dei revisori
La CRD V, nel modificare l’art. 56, par. 1, lett. g) della CRD, ha introdotto il potere per l’autorità competente di chiedere la sostituzione dei revisori contabili delle banche che hanno violato l’obbligo di segnalare tempestivamente all’autorità competente atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possono costituire una grave violazione delle norme sull’attività bancaria, pregiudicare la continuità aziendale o comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o un giudizio negativo (c.d. duty to report).
L’art. 52 del TUB viene quindi emendato per attribuire alla Banca d’Italia il potere di rimuovere dall’incarico i revisori contabili delle banche nei casi previsti dalla CRD V. Questa previsione si applica anche agli altri intermediari disciplinati dal TUB, vale a dire intermediari ex art. 106, IMEL e IP. Le stesse modifiche sono apportate all’art. 8 del TUF per quanto riguarda i revisori contabili di SIM, SGR, SICAV e SICAF.
La norma viene inoltre modificata con l’inserimento del comma 2-ter che prevede l’obbligo, per i revisori contabili, di fornire alla Banca d’Italia, dietro sua richiesta, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti.
- Poteri in materia di requisiti di fondi propri aggiuntivi di Secondo pilastro
La CRD V ha introdotto nella CRD l’art. 104-bis che disciplina autonomamente il potere delle autorità competenti di imporre requisiti di capitale aggiuntivi di Secondo Pilastro vincolanti (P2R), stabilendo che l’autorità competente comunichi per iscritto la decisione sul capitale includendo un resoconto chiaro delle valutazioni sottostanti. Inoltre, poiché da giugno 2021 le banche sono tenute a rispettare un requisito vincolante di leverage ratio, il potere viene integrato per prevedere la possibilità di imporre un P2R anche per far fronte a un rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dai requisiti di Primo Pilastro.
L’art. 1, comma 13, del decreto modifica l’art. 53-bis del TUB riconoscendo alla Banca d’Italia il potere di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivo a copertura dei rischi non adeguatamente coperti dai requisiti di Primo Pilastro, anche con riferimento al coefficiente di leva finanziaria.
Note:
[1]La Direttiva CRD V e il Regolamento CRR II fanno parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina bancaria europea, noto come “2019 Banking Package”. Il pacchetto CRD V e CRR II modifica la disciplina sul capitale delle banche contenuta nella Direttiva UE/36/2013 (c.d. CRD IV), nel Regolamento UE/575/2013 (c.d. CRR), che ha recepito dal 2014 nell’ordinamento europeo le previsioni di Basilea III, e nella disciplina di livello secondario emanata dalla Banca d’Italia. Obiettivi della riforma sono: ridurre la leva finanziaria; fronteggiare il rischio di finanziamenti a lungo termine; fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale; contenere i costi di compliance delle banche di minori dimensioni salvaguardandone al contempo la stabilità ; migliorare la capacità delle banche di fornire credito a sostegno della crescita economica; aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche a rilevanza sistemica globale. Le principali novità introdotte dal pacchetto CRD V e CRR II sono: i) introdurre il requisito di leva finanziaria, per porre un freno ad una possibile sovra-esposizione delle attività rispetto al capitale detenuto; ii) recepire nell’ordinamento europeo il requisito, concordato in seno al Financial Stability Board nel 2015 (c.d. Total Loss Absorbing Capital, TLAC), che obbliga le banche a rilevanza sistemica globale a detenere una certa percentuale di strumenti capaci di assorbire le perdite; iii) modificare le regole per il calcolo dei rischi di credito di controparte e del requisito applicabile alle grandi esposizioni; iv) introdurre un requisito di liquidità di lungo periodo (Net Stable Funding Ratio, NSFR); v) introdurre norme che obbligano i gruppi transfrontalieri operanti nell’UE attraverso filiali o filiazioni a creare un sotto-gruppo europeo, da assoggettare alla vigilanza delle autorità europee; vi) rivisitare le norme che regolano la remunerazione dei membri dell’alta dirigenza.
[2] Legge 22 aprile 2021, n. 53
[3] Ai sensi dell’art. 4 CRR, le società di partecipazione finanziaria sono enti finanziari (che a loro volta sono società diverse da banche, SIM e da società di partecipazione industriale pure, la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell’allegato 1 alla CRD) le cui filiazioni (le imprese “figlie” ai sensi del CRR) sono, esclusivamente o principalmente, enti (banche o SIM) o enti finanziari e che non sono una società di partecipazione finanziaria mista; le filiazioni di un ente finanziario sono principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un ente e se più del 50% del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale dell’ente finanziario o altro indicatore ritenuto idoneo dall’autorità competente è connesso alle filiazioni che sono enti o enti finanziari.
[4] Ai sensi dell’art. 4 CRR che rinvia all’art. 2, punto 15, della Direttiva 2002/87/CE, le società di partecipazione finanziaria miste sono imprese madri, diverse da un’impresa regolamentata, che insieme con le imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituiscano un conglomerato finanziario (a loro volta definito, a fini prudenziali, nelle stesse fonti, come un gruppo finanziario, nato con lo sviluppo del mercato, in grado di offrire servizi e prodotti in vari settori finanziari).
Antonio Pezzuto, “Il Decreto di recepimento della CRD V e del CRR II”, Magistra Banca e Finanza, 8 luglio 2022, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-decreto-di-recepimento-della-crd-v-e-del-crr-ii/.
Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.
