Il diritto societario comunitario e la società  europea

Di Cecilia Trevisi
25 febbraio 2002

Relazione sul seminario organizzato dall’ISDACI in Milano in data 1° febbraio 2002.

DATI DEL SEMINARIO:

Titolo “Il diritto societario comunitario e la società  europea”.
sede: Milano, Palazzo Affari ai Giureconsulti, via Mercanti, 2.
organizzato da: ISDACI

Vedi anche l’articolo : La Società  Europea: un nuovo modello societario.

In una prospettiva comunitaria, quale è quella in cui ci si sta muovendo ormai da diversi anni, si sono resi necessari interventi anche in campo societario.

E’ questo il tema che è stato sollevato durante il seminario che si è svolto il 1 febbraio scorso e che ha visto protagonisti del dibattito illustri Professori universitari che si sono confrontati sulla materia.

Oggetto del dibattito è stato il regolamento CE n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società  europea e la Direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della Società  europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Con il regolamento sopra citato, che entrerà  in vigore nel 2004, si è introdotta un’importante novità , alla quale le istituzioni europee stavano lavorando da tempo. Si sta parlando della SOCIETà€ EUROPEA, una società  per azioni autonoma rispetto ai singoli ordinamenti dei Paesi membri, dotata di un proprio statuto giuridico e rispondente alle sole istituzioni comunitarie. L’obiettivo è quello di permettere a società  appartenenti a Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti dagli ordinamenti giuridici degli Stati coinvolti nell’operazione.

Gli studiosi hanno più volte sottolineato che il regolamento comunitario all’esame è solo un primo passo verso l’obiettivo di una completa autonomia di questa nuova società . Svariate sono le difficoltà  che devono ancora essere risolte, soprattutto sul piano della uniformità  legislativa tra gli ordinamenti giuridici interessati.

Gli sforzi e gli studi per la realizzazione di una società  europea avevano avuto inizio negli anni cinquanta e poi erano proseguiti nella prima metà  degli anni settanta, ma i risultanti erano stati piuttosto scarsi.

Ciò che ha facilitato la creazione della società  europea sono state le modifiche che il Trattato di Amsterdam ha apportato al Trattato di Maastricht, in particolare l’introduzione di nuove competenze comunitarie (art. 308 T.CE), e la cooperazione civile tra i Paesi interessati, che continuerà  anche una volta che la società  europea verrà  materialmente costituita.

Ciò che si è cercato di sottolineare più volte è che il regolamento della società  europea costituisce un sistema completamente nuovo, differente quindi dal GEIE e dal progetto di X Direttiva sulle fusioni transfrontaliere.

Non tutti gli Stati europei hanno accolto con favore il regolamento che accompagna la società  europea. Svariate sono le preoccupazioni e i dubbi.

In particolare ci si chiede come possa esistere una società  europea senza la creazione di un sistema legislativo uniforme in materia di bilancio e in materia fiscale. Ci si interroga quindi sulle capacità  della comunità  europea di garantire la continuità  e l’efficienza di questa istituzione così avanzata. Questi interrogativi sono alimentati dal forte spirito conservatore che ancora domina i Paesi membri nonostante esistano forti spinte di unificazione, non da ultimo la moneta unica.

Sarà  la società  civile, secondo l’opinione dei partecipanti al dibattito, che avrà  il compito di chiedere ai Governi di impegnarsi maggiormente in campo europeo. Solo in questo modo gli sforzi e gli studi effettuati potranno avere compiuta realizzazione.

La maggiore novità  che riguarda la società  europea è l’essere interamente basata sul diritto comunitario e da questo disciplinato.

Il regolamento della società  europea ha una struttura complessa (è costituito da sette Titoli), nonostante siano state apportate delle modifiche rispetto alla prima stesura del medesimo.

In esso non compaiono riferimenti alla disciplina dei gruppi e a tutto ciò che non si riferisce direttamente al diritto delle società .

Per la costituzione della società  europea devono essere primariamente soddisfatte due condizioni, la prima è che deve avere un carattere internazionale e la seconda è che deve avere un deciso collegamento con il territorio comunitario.

L’articolo 2 del regolamento detta quelle che sono le modalità  di costituzione della nuova società  europea: mediante fusione, con creazione di una holding, attraverso la costituzione di una filiale comune o per mezzo della trasformazione di una società  per azioni di diritto nazionale in una società  europea (articolo 4 del Regolamento in esame).

E’ importante osservare che al fusione è limitata alle società  per azioni di Stati membri differenti. La creazione di una società  europea holding è consentita invece alle società  per azioni e alle società  a responsabilità  limitata che hanno una sede stabile nella Comunità , ovvero sedi in Stati membri differenti o filiali o succursali in paesi diversi da quello della sede. La costituzione di una società  europea per mezzo della creazione di una filiale comune è consentito a qualsiasi soggetto di diritto pubblico o privato alle medesime condizioni.

Tutte queste modalità  di costituzione fanno riferimento al diritto internazionale privato e quindi alle norme di conflitto in materia societaria, che sono ancora legate all’ambito nazionale, e questo rappresenta un problema da risolvere.

La società  europea è dotata di un capitale minimo di 100.000 euro. Se uno Stato membro prescrive per le società  operanti in certi settori un capitale minimo più elevato, tale condizione si applica anche alle società  europee di tale Stato.

Durante lo svolgimento del dibattito ci si è interrogati sulla natura della società  europea, ci si è dunque chiesti se si tratta di una vera società  di diritto comunitario.

Si è osservato che il regolamento pone un nucleo legislativo uniforme per la società  europea ovunque essa sia costituita e iscritta. Esistono però numerosi rinvii alle norme nazionali, in particolare al Paese ove la società  ha la sua sede sociale. L’articolo 7 del regolamento pone però una condizione per la costituzione di questa società  e cioè che la sede sociale (stabilita dallo statuto) deve trovarsi nello stesso stato membro in cui è stata posta l’amministrazione centrale della società , ossia la sede effettiva della società  europea. La sede può essere trasferita all’interno della Comunità  in base a procedure ben definite.

In merito a queste difficoltà  legate alla legge applicabile della società  europea, problemi particolari sorgono in riferimento all’OPA, alla disciplina dei conti bancari e agli effetti sulla disciplina delle golden share.

Il problema è che non esiste una legge applicabile a una società , ma più leggi applicabili per la stessa. Lo sforzo del regolamento è stato importante, ma rappresenta solo l’inizio. Per avere effetti comunitari notori si deve andare ad incidere su tutti gli aspetti riguardanti la società .

I prossimi sforzi che devono essere fatti per rendere concretamente attuabile ed operativa la nuova società  europea riguardano l’introduzione di norme uniformi sul piano fiscale, la “riduzione di spazio” alle leggi nazionali e una disciplina esaustiva sui gruppi di società .

Per quanto riguarda la struttura organizzativa della società  europea lo statuto prevede come organi: l’assemblea generale degli azionisti e alternativamente un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualista), oppure un organo di amministrazione (sistema monistico).

In entrambi i sistemi l’organo di direzione assicura la gestione della società  europea e i membri dell’organo di direzione hanno il potere di obbligare la società  europea nei riguardi dei terzi e di rappresentarla in giudizio.

Si osservi che nel sistema monistico solamente la gestione della società  europea può essere delegata dall’organo di amministrazione ad uno o più dei suoi membri.

In chiusura di dibattito sono state affrontate alcune questioni relative al coinvolgimento dei lavoratori nella società  europea.

LA Direttiva 2001/86/CE si è occupata del diritto dei lavoratori di eleggere o nominare membri dell’organo di vigilanza della società  europea. La Direttiva in questione introduce quindi un’importante principio in ambito societario e di diritto del lavoro: la partecipazione diretta dei lavoratori alle scelte aziendali.

Sono stati previsti diversi modelli di partecipazione: il modello che integra i lavoratori nell’organo di vigilanza o nell’organo di amministrazione, il modello dell’organo distinto che rappresenta i lavoratori della società  europea e da ultimo gli altri modelli che potranno essere concordati fra gli organi di direzione o di amministrazione delle società  fondatrici e i lavoratori di tali società .

Dal Consiglio europeo di Nizza, tenutosi all’inizio del dicembre del 2000, la direttiva prevede che ogni progetto di costituzione di una società  europea debba essere accompagnato da negoziati con i rappresentanti dei lavoratori nelle società  interessate, allo scopo di coinvolgere i lavoratori nella società  europea. Ove venga raggiunto l’accordo sul coinvolgimento, sarà  applicato quest’ultimo; diversamente, nel caso in cui non si arrivi ad alcun accordo, si applicheranno le disposizioni di riferimento dell’allegato della direttiva. Queste ultime hanno come scopo quello di informare e consultare i lavoratori sulla base di relazioni regolari elaborate dalla direzione della società  europea.

Il Seminario si è concluso con l’osservazione del Professor Pocar, il quale ha specificato che l’incontro non aveva l’obiettivo di trovare alcuna soluzione alle nuove problematiche sorte in campo societario, ma è stato un modo per essere partecipi ai nuovi cambiamenti che stanno accadendo.


Come citare questo articolo

Cecilia Trevisi, “Il diritto societario comunitario e la società  europea”, Magistra Banca e Finanza, 25 febbraio 2002, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-diritto-societario-comunitario-e-la-societa-europea/.

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