Il forfaiting: la cessione pro soluto avallata da un istituto di credito per operazioni internazionali

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Vedi altri articoli di Maurizio Tidona
Vedi altri

Di Maurizio Tidona, Avvocato


Il termine forfaiting indica un’operazione di smobilizzo dei crediti a medio ed a lungo termine a tutela dell’esportazione commerciale, in quanto volta a consentire ad un imprenditore che opera in tale campo la possibilità  di ottenere una liquidità  immediata di crediti vantati verso l’importatore, mediante la vendita degli stessi ad un soggetto finanziatore – in genere un istituto bancario o finanziario estero – che si assumerà  l’onere dell’incasso.

Il forfaiting, riconosciuto dall’art. 1, lett. f), n. 2 del Testo Unico Bancario, è ricompreso tra le operazioni di “credito commerciale”.

I crediti ceduti, in genere di importo rilevante, consistono sempre in effetti cambiari che possono rivestire la forma di pagherò cambiari emessi dagli importatori esteri in favore degli esportatori nazionali, oppure di tratte emesse da questi ultimi verso i propri clienti esteri. Tali effetti devono comunque sempre essere avallati da un istituto di credito internazionale.

La cessione avviene pro soluto apponendo la dicitura “senza ricorso” sugli effetti cambiari, con la conseguente impossibilità  per il cessionario di rivalersi sul cedente nel caso in cui l’importatore non paghi alla scadenza stabilita.

Gli effetti cambiari ricevuti vengono presentati al forfaiter: un intermediario di solito internazionale contattato dall’esportatore e specializzato in tale tipo di operazione di smobilizzo crediti. Il compito assunto dal forfaiter è quello di scontare gli effetti presentatigli ad un certo tasso stabilito per un determinato periodo di tempo, non prima però di aver valutato la concreta possibilità  di ricorrere all’operazione, sulla base dei rischi riconnessi alla stessa.

Non è necessario che il forfaiter si identifichi con un intermediario estero specializzato, essendo possibile che tale ruolo sia svolto da un ente creditizio nazionale; tuttavia, in considerazione dell’esperienza vantata dal forfaiter, della sua conoscenza dei mercati esteri, si preferisce ancora affidare l’intera operazione a intermediari specializzati, attribuendo alle banche nazionali il ruolo marginale di mediatore o consulente dell’esportatore.

Il forfaiter accredita quindi al cedente presso un istituto di credito nazionale l’importo dei crediti, oggetto della cessione, al netto però della commissione spettante allo stesso (commitment fee), degli interessi e delle spese. Ne deriva che la somma disponibile al beneficiario risulta nettamente inferiore al valore nominale degli effetti cambiari, il che rappresenta il “prezzo” che il cedente deve pagare al fine di una immediata disponibilità  finanziaria.

Infatti lo stesso valore attribuito al tasso di sconto deve tenere in considerazione i rischi riconnessi all’intera operazione, tra i quali in primis la natura temporale di medio/lungo termine dei crediti ceduti, che per sua natura presenta già  elementi di incertezza, nonché la caratteristica pro soluto dei crediti ceduti che accollano interamente al forfaiter il rischio del mancato pagamento del debitore per qualsiasi ragione, anche indipendentemente ad un suo stato di insolvenza, ipotesi quest’ultima che si può verificare ad esempio nel caso in cui l’autorità  di uno stato blocchi l’adempimento degli obblighi contrattuali di pagamento assunti da un residente nei confronti di un operatore estero (si veda l’esempio dei rapporti internazionali tra Cuba ed USA e degli operatori commerciali coinvolti).

Al tasso di sconto vanno poi aggiunte le commissioni che competono ai soggetti che di volta in volta intervengono nell’operazione di smobilizzo e che contribuiscono pertanto a diminuire la somma disponibile al cedente, rispetto al valore nominale degli effetti.

Al forfaiter è poi attribuito l’onere di ottenere il pagamento dal debitore, presentando gli effetti presso la banca avallante, dove – alla scadenza – l’importatore avrà  costituito i fondi necessari per estinguere il proprio debito.

E’ innegabile che l’operazione di forfaiting – pur a fronte dei notevoli rischi sopra individuati che comporta – presenta l’evidente vantaggio di consentire le esportazioni con pagamento dilazionato (cambializzato), favorendo così gli acquirenti, senza tuttavia precludere all’esportatore la disponibilità  di un’immediata liquidità  con l’esclusione del rischio di inadempimento del debitore, o di altri rischi riconnessi ad esempio alle oscillazioni nel tasso di cambio, che si rendono probabili nelle operazioni di medio o lungo termine, oggetto appunto di forfaiting.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Il forfaiting: la cessione pro soluto avallata da un istituto di credito per operazioni internazionali”, Magistra Banca e Finanza, 9 ottobre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/il-forfaiting-la-cessione-pro-soluto-avallata-da-un-istituto-di-credito-per-operazioni-internazionali/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.