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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
Negli ultimi anni si è diffusa nel mondo, a causa della pandemia, dei bassi tassi d’interesse e dell’assenza di una specifica regolamentazione, una nuova forma di credito, conosciuta come “buy now pay later”, BNPL, attraverso la quale i consumatori acquistano beni o servizi frazionandone il pagamento in più rate.
La nascita di questa forma di credito può farsi risalire al 2012, quando venne introdotta in Europa da Klarna[1], una società svedese fondata nel 2005, con l’obiettivo di semplificare lo shopping on line. Iniziative analoghe sono seguite l’anno successivo negli Stati Uniti e due anni dopo in Australia con la costituzione di Affirm e di Afterpay.
Il BNPL è particolarmente diffuso nei paesi del Nord Europa, dove il commercio elettronico è molto utilizzato: in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca questa formula di pagamento rappresenta, rispettivamente, il 25,2, 18,1, 12,8 e 11,7 per cento del valore dei pagamenti e-commerce. Al di fuori dei confini europei, il BNPL si è affermato con successo nei paesi anglosassoni, mentre è ancora poco diffuso in altre aree geografiche, come America latina e Sud-est asiatico.
In Italia, la crescita del settore è stata trainata sia dall’accelerazione dei pagamenti digitali sia dalla ripresa del mercato del credito al consumo. Nel 2021 il 4 per cento del valore dei pagamenti e-commerce sarebbe stato effettuato, secondo FIS (Fidelity National Information Services), multinazionale americana leader nell’offerta di servizi collegati al mondo FinTech, tramite formule di BNPL[2].
Le prospettive di sviluppo del settore appaiono interessanti: secondo FIS, nel 2025 il BNPL rappresenterà a livello globale il 5 per cento del valore dei pagamenti e-commerce e il 2 per cento dei pagamenti in negozi fisici. In Europa, tali percentuali dovrebbero attestarsi, rispettivamente, al 12 e al 3 per cento.
Nella sua forma più tradizionale (c.d. “Pay in X”), il BNPL prevede la presenza di tre parti: i) il consumatore che intende acquistare beni o servizi; ii) il venditore che colloca sul mercato tali beni o servizi; e iii) un soggetto terzo (banca o intermediario finanziario) che, in virtù di un accordo con il venditore, permette al consumatore di rateizzare il pagamento. Questa formula di finanziamento si caratterizza per la dimensione contenuta dei prestiti e per la possibilità di acquistare beni o servizi sia on line sia presso punti vendita fisici. Inoltre, nella maggior parte dei casi non prevede interessi o oneri a carico del consumatore, ma commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento[3]. Infine, il credito è concesso con una procedura rapida e semplificata, senza lo svolgimento di una accurata valutazione del merito creditizio del consumatore.
Nel tempo si sono affermati altri modelli operativi, per corrispondere alle esigenze della clientela: alcuni contemplano la possibilità di ottenere finanziamenti a medio termine presso esercenti convenzionati per importi più elevati, dietro pagamento di interessi da parte del consumatore. Questa modalità di finanziamento, denominata “POS lending”, differisce dal modello descritto in precedenza perché la valutazione della capacità di rimborso del cliente avviene in tempi molto rapidi e senza uno scambio di documenti tra le parti; altri schemi di finanziamento prevedono l’offerta ai clienti di “carte virtuali” che possono essere usate per dilazionare il pagamento senza interessi anche presso esercenti non convenzionati.
Il BNPL presenta vantaggi, ma anche qualche svantaggio per il cliente. I vantaggi consistono sostanzialmente nella possibilità di rateizzare i pagamenti, nell’assenza di interessi se viene rispettata la tempistica dei pagamenti delle rate che via via scadono e nell’utilità in caso di acquisti imprevisti o di emergenza. Lo svantaggio principale è rappresentato dal fatto che questa tipologia di credito al consumo stimola gli acquisti compulsivi, con il rischio di creare situazioni di indebitamento eccessivo[4].
Questa forma di credito non è oggetto di una specifica regolamentazione in ambito nazionale. Giova peraltro precisare che se il servizio prevede una commissione a carico del consumatore e l’importo del credito è pari o superiore a 200 euro si applicano le norme sul credito al consumo e segnatamente gli articoli 121 e segg. del Testo unico bancario (TUB), le quali garantiscono al consumatore, tra l’altro, la consegna di un documento precontrattuale uniformato a livello europeo, il diritto al recesso dal contratto di credito entro 14 giorni dalla sua conclusione, il diritto al rimborso anticipato e alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento del contratto collegato di vendita di beni o servizi, con conseguente diritto a ottenere dal finanziatore il rimborso di quanto già pagato.
Nel caso in cui non ricorrano le condizioni sopra indicate (previsione di una commissione a carico del consumatore e ammontare del credito in misura pari o superiore a 200 euro), le tutele previste dalla disciplina sul credito al consumo non trovano applicazione. Tuttavia, qualora il servizio di finanziamento sia prestato direttamente da una banca o da un intermediario finanziario, la tutela del consumatore è garantita dalla disciplina generale sulla trasparenza bancaria, la quale prevede obblighi a carico degli intermediari (di pubblicità, informativa precontrattuale, forma scritta dei contratti) e diritti a favore dei clienti (presentare reclami o adire l’Arbitro bancario finanziario).
Anche a livello europeo manca una normativa ad hoc[5]. Si rammenta al riguardo che la Direttiva n. 48/2008/CE sul credito ai consumatori (Consumer Credit Directive, CCD) esclude dal suo ambito di applicazione i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altri oneri, nonché quelli in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di ammontare trascurabile e, infine, quelli di importo inferiore a 200 euro.
Va peraltro soggiunto che, al fine di rafforzare i presidi a tutela dei consumatori, la Commissione europea ha presentato una nuova Direttiva sul credito al consumo (CCD II) in cui propone di:
- estendere l’ambito di applicazione della CCD includendovi, fra gli altri, i contratti di credito basati sullo schema BNPL;
- rendere le offerte di credito più chiare e fruibili per i consumatori che utilizzano piattaforme digitali;
- introdurre regole sulla valutazione del merito creditizio per mitigare il rischio di sovraindebitamento della clientela.
Il 9 giugno 2022 il Consiglio europeo ha fatto conoscere il proprio “orientamento generale” in merito alla revisione della CCD proposta dalla Commissione. In particolare, il Consiglio, pur confermando che i sistemi BNPL dovrebbero essere inclusi nel perimetro di applicazione della CCD, propone di introdurre deroghe parziali facoltative, in base alle quali ciascuno Stato membro può scegliere di optare per un regime che riduca gli obblighi di informativa precontrattuale[6] e gli obblighi in materia di pubblicità dei contratti[7].
Nonostante la forte espansione del settore, i principali operatori BNPL hanno chiuso gli ultimi tre esercizi con perdite rilevanti[8]. Le ragioni della debolezza reddituale andrebbero ricercate in un complesso di fattori, tra i quali la crescita della competizione dovuta all’ingresso nel mercato di nuovi operatori, l’implementazione del quadro regolamentare internazionale e l’aumento della rischiosità del settore ascrivibile principalmente all’inadeguatezza dei criteri di valutazione del merito creditizio degli utilizzatori.
All’insufficiente capacità di produrre reddito si sommano le difficoltà legate alla raccolta di capitali sul mercato, a causa del calo dei corsi azionari. Ad esempio, le azioni di Affirm hanno perso il 78 per cento del loro valore nei primi sette mesi del 2022; nell’analogo periodo il prezzo di Zip Co è diminuito dell’88 per cento.
Il modello BNPL si è sviluppato in un contesto connotato da stabilità dei prezzi e da tassi d’interesse molto bassi, due condizioni che hanno consentito agli operatori del settore di realizzare cospicui profitti. Lo scenario macroeconomico è però oggi mutato: il progressivo rialzo dei tassi d’interesse negli Stati Uniti e nell’UE nel tentativo di frenare l’inflazione potrebbe aumentare il costo del debito e assottigliare, quindi, i margini per gli operatori. A ciò si aggiunga, quale elemento di valutazione sulle prospettive reddituali del settore, che una contrazione della domanda per l’acquisto di beni o servizi indotta dal rincaro dei prezzi e un peggioramento della qualità del credito, come emerge dalla crescita dei tassi di insolvenza[9], potrebbero accentuare ulteriormente lo squilibrio economico degli operatori, con ripercussioni negative sul modello di business BNPL.
Riferimenti bibliografici
Banca d’Italia, Buy Now Pay Later, caratteristiche del mercato e prospettive di sviluppo, Questioni di Economia e Finanza, n. 730/2022
Rossi T., Il Buy Now Pay Later in Italia, in www.dirittobancario.it, 29.11.2022
[1]Oggi Klarna è una società fintech in possesso di licenza bancaria, che fornisce soluzioni di pagamento a 150 milioni di consumatori attraverso 450 mila esercizi commerciali in 45 paesi.
[2] Gli operatori BNPL più attivi nel nostro Paese sono Klarna, Scalapay, Soisy e Pagodil.
[3] Le commissioni richieste dagli operatori in tali casi sono molto onerose. Ad esempio, Afterpay applica commissioni che possono arrivare fino al 25 per cento del valore totale dell’ordine; Klarna chiede fino a 8 euro per ogni rata non pagata nei termini pattuiti.
[4] In considerazione di ciò, la Banca d’Italia ha pubblicato un richiamo d’attenzione rivolto ai consumatori in materia di BNPL, assicurando che continuerà a monitorare l’andamento del settore e ad approfondirne gli impatti. Cfr. Comunicazione del 27.10.2022.
[5] Nel Regno Unito, dove il BNPL rappresenterebbe in termini di valore il 6 per cento del commercio elettronico, l’Autorità di vigilanza del mercato finanziario (Financial Conduct Authorithy, FCA) ha manifestato l’intenzione di regolamentare il fenomeno, allo scopo di garantire tutele adeguate ai consumatori on line.
[6] La deroga facoltativa riguarderebbe l’obbligo di includere nel modulo “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” informazioni quali il tipo di credito, le condizioni di prelievo, il tasso debitore, il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento.
[7] La deroga facoltativa riguarderebbe l’obbligo di precisare nella pubblicità dei contratti la durata del contratto di credito e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l’importo delle rate.
[8] Nel 2021 Klarna, ad esempio, ha subito perdite operative per 6,58 miliardi di corone svedesi (pari a 689 milioni di dollari), a fronte di una perdita di 1,63 miliardi nel 2020.
[9] Secondo l’analisi di CRIF, il tasso di default su prestiti BNPL è quasi raddoppiato tra il 2020 e il 2021. Nel primo trimestre 2022 Affirm ha registrato un aumento delle perdite su crediti, pari ora al 6,4 per cento del portafoglio prestiti. Per Klarna le perdite su crediti si ragguagliavano, a fine 2021, al 5,5 per cento del totale erogato rispetto al 4,6 per cento di fine 2020.
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